Articolo 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38
Articolo 7Articolo 9
Versione
2 marzo 2006
Art. 8. 1. All'articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "La condanna" sono inserite le seguenti: "o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale ";
b) al numero 1), dopo le parole: "elemento costitutivo" sono inserite le seguenti: "o circostanza aggravante";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 609-nonies del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali). - La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' art. 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:
1) la perdita della potesta' del genitore, quando la qualita' di genitore e' elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale , per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.».
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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