Sentenza 12 marzo 1999
Massime • 1
Il rapporto di lavoro tra la FIT (Federazione Italiana Tennis) ed un dipendente con mansioni tecniche ha natura privata, posto che, anche prima della legge n. 91 del 1981 (che, all'art. 14, prevede espressamente la natura privatistica dei rapporti instaurati dalle federazioni con personale tecnico e sportivo) era da escludersi la possibilità che le federazioni creassero ex novo rapporti di pubblico impiego; le relative controversie pertanto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando in senso contrario ne' la sopravvenuta legge n. 138 del 1992 (atteso che tale legge non ha previsto l'automatica trasformazione dei rapporti privati in rapporti di pubblico impiego, bensì l'inquadramento nei ruoli del CONI del personale assunto dalle federazioni sportive nazionali solo previo superamento di concorso per titoli e prove attitudinali), ne' il fatto che la domanda con la quale il dipendente tecnico della federazione ha chiesto il pagamento di differenze retributive sia stata rivolta solidalmente sia contro la FIT che contro il CONI.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/1999, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MM LI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO BALLETTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE (C.O.N.I.),in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato TERENZIO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORDO FRANCESCO, giusta delega in calce al notificato;
- controricorrente -
nonché contro
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS (F.I.T.);
intimata e sul 2^ ricorso n^ 14437/97 proposto da:
FEERAZIONE ITALIANA TENNIS (F.I.T.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente, domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO TONUCCI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MM LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO BALLETTI, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 2970/96 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 24/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Massimo GENGHINI;
udito l'Avvocato Mario TONUCCI, per la controricorrente e ricorrente incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale;
giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di Napoli, SA TU assumeva di aver prestato l'attività lavorativa di maestro di tennis dall'aprile del 1977 al 31 dicembre 1988 alle dipendenze della Federazione italiana tennis (F.I.T.) presso il centro di addestramento di Napoli, con stabile inserimento nella organizzazione della datrice di lavoro, ricevendo una retribuzione non proporzionata all'attività svolta e non comprendente il maggior compenso per il lavoro domenicale e notturno;
chiedeva pertanto nei confronti della F.I.T. e del C.O.N.I. la condanna al pagamento di lire 190.444.206, oltre interessi e rivalutazione per le differenze retributive maturate a tutto il dicembre 1988.
Si costituivano la F.I.T. ed il C.O.N.I. ed eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il pretore, con sentenza non definitiva, affermava la giurisdizione del giudice ordinario e, poi, con sentenza definitiva, accoglieva parzialmente la domanda.
Entrambe le sentenze erano impugnate dalla F.I.T. che reiterava la eccezione di difetto di giurisdizione;
la sentenza definitiva era impugnata altresì dal SA.
Il tribunale, riuniti gli appelli, li rigettava entrambi riaffermando la giurisdizione del giudice ordinario.
Contro questa sentenza propone ricorso SA TU;
resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale la F.I.T. che ripropone la questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito ed altresì quella del difetto di titolarità passiva del rapporto, per essere organo del C.O.N.I.; il ricorso incidentale è resistito a sua volta dal SA con controricorso. La causa è stata rimessa alle sezioni unite civili della Suprema Corte per la decisione della sola questione riguardante la giurisdizione. I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ.- MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso incidentale, si censura la sentenza per violazione a falsa applicazione di legge (art. 360 n.1 e 5 cod.proc.civ.), in quanto i rapporti di lavoro con le federazioni del C.O.N.I. iniziati in epoca anteriore alla approvazione dell'art.14, terzo comma, della legge 1981 n.91, devono ritenersi essere intercorsi direttamente con il C.O.N.I., unico ente esponenziale dell'intero ordinamento di settore, e, pertanto, avere natura pubblicistica.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si nega la titolarità passiva del rapporto, in quanto, essendo la F.I.T. un organo del C.O.N.I., il rapporto in questione era riferibile esclusivamente a quest'ultimo.
Il primo motivo del ricorso incidentale, ed il secondo che, riferendo al Coni il rapporto, perciò stesso ripropone la questione di giurisdizione, sono infondati per quanto attiene alla affermata giurisdizione esclusiva amministrativa.
Si deve innanzi tutto osservare come, indipendentemente dalla affermazione della imputabilità giuridica del rapporto esclusivamente al C.O.N.I., per essere la F.I.T. un suo organo privo di personalità giuridica autonoma, non è mai stato controverso che il rapporto in questione sia sorto direttamente, ed abbia avuto esclusivo svolgimento, con la F.I.T.-.
Come questo Supremo Collegio ha recentemente affermato (S.U. 12 marzo 1997 n.2214) l'art. 5 della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.) stabilisce che le varie federazioni sportive nazionali, tra le quali la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), sono organi dei C.O.N.I.
L'art. 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionisti) dispone che "le Federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad essa affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna. Alle Federazioni sportive nazionali, peraltro, è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C O.N.I.
Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le Federazioni sportive nazionali si avvolgono di personale del C O.N.I, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70. Per le attività di carattere tecnico e sportivo presso gli organi periferici, le Federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino la esigenza, dell'opera di personale, assunto in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle Federazioni sportive nazionali ".
Tale disciplina, è stato ritenuto (S.U. 22 dicembre 1987 n. 9566) che, ancorché successiva all'instaurarsi dei rapporti di lavoro, bene può essere utilizzata come strumento interpretativo del sistema.
Va ricordato, intanto, che le federazioni sportive, in quanto composte da società, da un lato, e in quanto organi del Coni, dall'altro, svolgono una complessa attività che per certi aspetti o per certi settori è pubblica e per altri è privata (cfr. S. U. 9 maggio 1986, n. 3092); e che, quindi, non tutto ciò che attiene ad esse resta attratto nell'orbita pubblica. Ben può, quindi, ritenersi in astratto che anche l'assunzione dei dipendenti tecnici, eccettuati quelli il cui rapporto sia già regolato dalla citata I. 20 marzo 1975 n. 70, avvenga come esplicazione di attività privata, con la conseguenza che il derivato rapporto di lavoro resta regolato dalle norme del diritto privato. Ciò, beninteso, ancor prima della approvazione della richiamata legge n.91 del 1981. Sul fondamento delle norme ricordate sopra, la giurisprudenza riconosceva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ragione della qualità di dipendente pubblico, le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale, sia amministrativo che tecnico, già alle dipendenze del C.O.N.I. e passato mediante tramutamento, distacco, comando o figure simili alle Federazioni sportive nazionali (quali organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ente pubblico non economico); mentre sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della natura privatistica del rapporto di lavoro, le controversie relative al personale assunto direttamente dalle Federazioni nazionali, essendo dette Federazioni prive della possibilità di bandire concorsi. per la costituzione di nuovi rapporti di pubblico impiego( S. U. 24 marzo 1993, n. 3522; 23 dicembre 1988, n. 7037; 1 febbraio 1988, n. 931; 22 dicembre 1987, n. 9566). Ora, il fatto che detta legge attribuisse alle federazioni nazionali la enunciata facoltà ("possono"), significava, che esistono tecnici da assumere, i quali sono già "pubblici" o, altrimenti, "privati". Non può, infatti, pensarsi che le federazioni possano (quantomeno perché ciò sarebbe in contrasto con il sistema delle leggi del 20 marzo 1975 n.70, d.P.R 1976 n. 411, modificato dai successivi d.P.R 1979 n. 509, e d.P.R 25 giugno 1983 n.346, che disciplinano la materia del rapporto di lavoro degli enti pubblici parastatali) creare ex novo quei rapporti di pubblico impiego che solo lo Stato o gli enti pubblici possono porre in essere. La realtà, invero, è che il personale "pubblico" (amministrativo o tecnico) che le federazioni possono assumere è quello che è già legato al C.O.N.I. da un rapporto di pubblico impiego. Ciò, infatti, stabilivano le leggi anteriori a quella del 1991, e ciò quest'ultima ha confermato. Peraltro asserire il contrario, significherebbe ammettere che le federazioni sportive abbiano il potere di bandire concorsi per l'immissione di nuovo personale nel c.d. "parastato" (S.U. 22 dicembre 1987 n. 9566). La legge 31 gennaio 1992, n. 138, all'art. 3, ha abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e testualmente ha disposto che "il personale in servizio presso le Federazioni sportive nazionali alla data del 31 dicembre 1990, con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, è inquadrato, previo concorso per titoli e prova selettiva attitudinale tendente ad accertare la qualificazione degli interessati e la loro idoneità alle mansioni da svolgere, nei ruoli del personale del C O.N.I, nel rispetto, anche ai fini previdenziali, dell'anzianità acquisita in base al precedente rapporto di lavoro".
La legge n. 138 del 1992, dunque, non prevede l'automatica trasformazione dei rapporti privati in rapporti di pubblico impiego, bensì l'inquadramento nei ruoli del C.O.N.I., previo superamento di concorso per titoli e prove attitudinali, del personale assunto, in regime privatistico, delle Federazioni sportive nazionali (S. U. 9 gennaio 1993, n. 138). Poiché, pertanto, la legge 31 gennaio 1992, n. 138 non riguarda immediatamente le questioni, che formano oggetto della presente controversia, il problema della giurisdizione deve essere deciso alla luce dei principi generali.
Nelle controversie di lavoro nei confronti di enti pubblici, la giurisdizione si determina alla stregua del petitum sostanziale, alla stregua cioè di quanto sia stato effettivamente domandato dall'attore, al di là della mera prospettazione. Esula dalla giurisdizione del giudice ordinario ed è devoluta a quella del giudice amministrativo la cognizione della domanda, il cui sostanziale contenuto tenda all'accertamento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, quale conseguenza dell'inserimento del prestatore di lavoro, in posizione di subordinazione e con carattere di continuità, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente pubblico (S.U. 15 luglio 1993, n.. 7832). Deve ravvisarsi un rapporto di pubblico impiego, invero, ogni qual volta tra un ente pubblico ed un soggetto privato venga costituito un rapporto non occasionale di locazione d'opera, con il conseguente inserimento del soggetto privato nell'organizzazione amministrativa del primo, per il perseguimento di finalità attribuite al medesimo dalla legge (S.U. 3 febbraio 1995, n. 1318). In particolare, nei confronti di un ente pubblico non economico, qual è il C.O.N.I., la costituzione di un rapporto di pubblico impiego discende dall'effettivo inserimento del lavoratore subordinato nell'ambito dell'organizzazione dell'ente stesso, anche ove manchi l'atto formale di nomina. Con la conseguenza che le controversie ad esso relative sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: per tali controversie intendendosi quelle rispetto alle quali siffatto elemento discriminante sia identificabile sulla sola base della domanda proposta e dei fatti ad essa allegati, indipendentemente da ogni indagine sul suo fondamento (S. U. 21 gennaio 1994, n. 548). Ma nel caso in esame, come si è visto, non si è neppure mai allegato che il rapporto fosse sorto con il C.O.N.I. Questi principi non sono stati derogati a seguito di recenti pronunzie, le quali riguardavano fattispecie solo apparentemente simili ma, in realtà, sicuramente diverse (S.U. 12 marzo 1997 n. 2214); si trattava di lavoratrice che aveva richiesto - sulla base del rapporto di lavoro (di diritto privato), instaurato prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 138 del 1992 - l'accertamento dell'avvenuta costituzione di un rapporto di pubblico impiego. Chiedeva espressamente, infatti, che l'accertamento dell'avvenuta costituzione del rapporto di lavoro subordinato, già corrente con la Federazione Italiana Nuoto, producesse effetti anche nei confronti del C.O.N.I., con la condanna di quest'ultimo ente (di diritto pubblico) a disporre il suo inquadramento tra i propri dipendenti. In altre parole, in quel caso l'attrice non si limitò a proporre la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di diritto privato;
formulò una domanda, il cui contenuto, in sostanza, consisteva nel pretendere l'accertamento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, con l'inserimento di essa lavoratrice nell'ambito dell'organizzazione del C.O.N.I. Si tratta, dunque, di un caso dissimile rispetto alle fattispecie, che hanno formato oggetto di recenti pronunzie, nelle quali la giurisdizione dee giudice ordinario è stata ritenuta sulla base di una domanda diversa, concernente soltanto il rapporto di lavoro con la Federazione sportiva, e non anche il rapporto con il C.O.N.I.-. Come nella fattispecie in esame, in queste altre fattispecie si faceva esclusivamente questione del rapporto di lavoro con le strutture periferiche della Federazione sportiva nazionale, la cui natura privatistica non è revocabile in dubbio per le esposte ragioni. Donde la coerente conseguenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Nel caso presente, invero, trattandosi di costituzione di un rapporto di lavoro privato, l'autorità giudiziaria ordinaria può pronunziare;
la controversia, perciò, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Ne tale giurisdizione viene meno per il solo fatto che la domanda sia stata rivolta solidalmente contro la F.I.T. e contro il C.O.N.I. Come questo Supremo Collegio ha già ritenuto (S.U. 3 marzo 1994 n. 2078), infatti, la controversia con cui il lavoratore intenda far valere la responsabilità solidale del C.O.N.L in ordine alle obbligazioni retributive a carico della Federazione italiana tennis, derivanti da un rapporto di natura privatistica intervenuto con essa, è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario. Consegue a quanto esposto il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale e del secondo motivo delle stesso ricorso nella parte in cui nega la giurisdizione del giudice ordinario;
deve, infatti, essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;
gli atti devono trasmettersi alla sezione Lavoro della Corte, competente per la decisione dei restanti motivi dei ricorsi riuniti.
P. Q. M.
La Corte, decidendo a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale ed altresì il secondo motivo dello stesso ricorso per quanto attiene alla giurisdizione;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
ordina trasmettersi il processo alla sezione Lavoro della Corte, competente per la decisione dei restanti motivi dei ricorsi riuniti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione il 26 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999