Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/1999, n. 125
CASS
Sentenza 12 marzo 1999

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Il rapporto di lavoro tra la FIT (Federazione Italiana Tennis) ed un dipendente con mansioni tecniche ha natura privata, posto che, anche prima della legge n. 91 del 1981 (che, all'art. 14, prevede espressamente la natura privatistica dei rapporti instaurati dalle federazioni con personale tecnico e sportivo) era da escludersi la possibilità che le federazioni creassero ex novo rapporti di pubblico impiego; le relative controversie pertanto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando in senso contrario ne' la sopravvenuta legge n. 138 del 1992 (atteso che tale legge non ha previsto l'automatica trasformazione dei rapporti privati in rapporti di pubblico impiego, bensì l'inquadramento nei ruoli del CONI del personale assunto dalle federazioni sportive nazionali solo previo superamento di concorso per titoli e prove attitudinali), ne' il fatto che la domanda con la quale il dipendente tecnico della federazione ha chiesto il pagamento di differenze retributive sia stata rivolta solidalmente sia contro la FIT che contro il CONI.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/1999, n. 125
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 125
    Data del deposito : 12 marzo 1999

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