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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3450/2018 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.3.2025, vertente
TRA
( nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(RC) il 12.06.1996, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Possidonea n. 36 presso lo studio dell'Avv. Debora Raschi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice-
CONTRO
(P.IVA: sita in Reggio Calabria, Via Vecchia Controparte_1 P.IVA_1
Provinciale Archi, località Pentimele, in persona del suo legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria Via Niccolò da Reggio n.10, presso lo studio degli Avv.ti Maurizio Romolo e Gabriella Ruggiero che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
- convenuto-
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti all'udienza del 18.3.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , conveniva Parte_1
in giudizio la società , in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2
al fine di accertare la responsabilità di quest'ultima per il sinistro alla stessa occorso in data
21.6.2017 e chiedendo, per l'effetto, la condanna della medesima convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, pari ad € 51.957,17, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo.
Esponeva:
- che in data 21.6.2017, si trovava presso il sito in Controparte_2
Reggio Calabria, in occasione del diciottesimo compleanno del cugino PE
[...]
- che verso le ore 23:00, circa, mentre veniva proiettato un video del festeggiato,
l'istante si spostava dalla sala interna a quella esterna - recandosi precisamente nel tavolo del giardino che costeggia la piscina ivi presente - e andava ad impattare violentemente contro la porta di vetro che separava i due ambienti;
- che la suddetta porta sino a quel momento della serata era rimasta sempre aperta in quanto, su disposizione della società convenuta, veniva attivato il blocco in “modalità aperta” - per consentire agevolmente il passaggio del personale da un ambiente all'altro – per, poi, essere bloccata in “modalità chiusa” impedendone di conseguenza l'apertura automatica;
- che, pertanto, l'odierna attrice spostandosi dalla sala interna a quella esterna attraverso la predetta porta (ritenendo fosse ancora aperta) sbatteva violentemente il viso contro di essa;
- che a seguito dell'occorso, veniva trasportata presso il servizio di U.O.C.
Medicina e Chirurgia dell'Azienda Ospedaliera “Bianchi- Melacrino – Morelli” di Reggio
Calabria ove le veniva diagnosticata “frattura ossa proprie del naso”;
- che pertanto l'istante formulava richiesta di risarcimento danni alla società convenuta nonché invito alla stipula alla procedura di negoziazione assistita avuto esito negativo;
- che in ragione delle lesioni riportate a seguito del sinistro subiva un danno biologico da invalidità permanente, un danno biologico da invalidità temporanea;
- che la responsabilità dell'occorso è da attribuirsi in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., alla società convenuta, quale custode delle parti comuni della struttura alberghiera, per non aver adeguatamente segnalato la situazione di pericolo (porta a vetro) e per aver imprudentemente ed immotivatamente posto la porta in modalità
“bloccata chiusa”.
Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_2
per tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla sig.ra , consistenti Parte_1
in “ Esiti di trauma facciale con frattura delle ossa proprie del naso, alterazione del profilo del naso e deviazione destroconvessa del setto nasale dx in soggetto con costante cefalea
frontale ed alterazione del profilo del naso e deviazione destroconvessa del setto nasale dx in soggetto con costante cefalea frontale ed alterazione della percezione degli odori “, a causa del sinistro occorso in data 21.06.2017 in Reggio Calabria c/o il Controparte_2
[...
Via Vecchia Provinciale Archi, Scesa Mare, Località Pentimele;
2) accertare e dichiarare
che a seguito del sinistro occorso in data 21.06.2017 in Reggio Calabria c/o il CP_2
Via Vecchia Provinciale Archi, Scesa Mare, Località Pentimele, la sig.ra
[...] [...]
ha riportato un danno biologico permanente pari al 12% e un danno Parte_1
biologico temporaneo di complessivi giorni 42 (di cui: giorni 20 di inabilità temporanea
totale al 100%, giorni 22 di inabilità temporanea parziale al 50%);3) condannare per
l'effetto il convenuto al pagamento: della somma di euro 48.782,35 Controparte_2
(per percentuale di invalidità permanente pari al 12% con aumento personalizzato calcolato
in misura pari al 45%); della somma di euro 3.038,00 per danno biologico temporaneo da
inabilità temporanea (di cui: euro 1.960,00 per invalidità temporanea totale al 100% per
giorni 20; euro 1.078,00 per invalidità parziale al 50% per giorni 22); dell'ulteriore somma di euro 136,82 per spese mediche documentate;
4) per l'effetto, condannare dunque complessivamente il convenuto al risarcimento di tutti i danni Controparte_2
patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore quantificati in complessivi euro 51.957,17,oltre interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data dal sinistro sino all'effettivo soddisfo;
5)condannare il al pagamento di Controparte_3
spese, competenze, onorari, Iva e Cpa, rimborso generale da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto i compensi”.
Con comparsa del 7.1.2019, si costituiva in giudizio la società Controparte_2
la quale, pur non contestando il fatto nel suo accadimento storico, forniva una differente dinamica del sinistro contestando pertanto la domanda attorea sia nell'an, per mancanza di nesso eziologico tra l'evento dedotto ed il danno, che nel quantum eccependo, in particolare, il concorso colposo della danneggiata quale fattore idoneo ad elidere il nesso causale.
Chiedeva, per l'effetto, l'integrale rigetto della domanda.
Concessi i termini ex art 183, VI comma, c.p.c. e formulate le richieste istruttorie, la causa veniva istruita a mezzo di prova per testi e CTU medico – legale sulla persona dell'attrice.
Espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 3.7.2023, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281
sexies c.p.c.
All'udienza del 18.3.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3,
del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sulla responsabilità ex art. 2051 c.c.;
La domanda attorea è fondata per le ragioni che seguono.
Parte attrice agisce nel presente giudizio chiedendo la condanna della società
convenuta al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorsole il 21.6.2017.
Più precisamente, rappresenta che in tale data - in occasione del diciottesimo compleanno del proprio cugino - si trovava presso il strutturato da Controparte_2
una zona interna ed una esterna delimitate da una porta di vetro (con dispositivo a fotocellula).
La predetta porta veniva impostata in modalità “bloccata aperta” fino alle ore 23:00 circa – al fine di consentire ai presenti di spostarsi agevolmente da un ambiente all'altro - successivamente veniva chiusa (attivandone il relativo blocco) durante la fase di proiezione di un video del festeggiato riducendo, inoltre, la luminosità della sala per ottenere una migliore rappresentazione del filmino. Accadeva, quindi, che mentre l'attrice si accingeva a spostarsi dalla sala interna alla zona esterna, inconsapevole che la porta delimitante i due ambienti fosse stata bloccata in modalità chiusa (ritenendo che la stessa fosse rimasta aperta),
andava ad impattare violentemente il proprio volto su di essa.
Lamenta che nessuna segnalazione veniva preventivamente comunicata dal personale di sala in ordine alla chiusura della predetta porta (rimasta sino a poco tempo prima aperta) costituita da due ante di vetro trasparente prive, tra l'altro, di adesivi o loghi idonei a consentire all'attrice di avvedersi (oltre della presenza della porta) della circostanza che la stessa era stata chiusa.
Deduce, quindi, l'esclusiva responsabilità ex art 2051 c.c. della società convenuta nella causazione dell'occorso, per omessa adozione delle misure idonee ad evitare la situazione di pericolo rappresentata, nella specie, della chiusura della porta di vetro non preventivamente e segnalata.
Sulla scorta della prospettazione attorea, la fattispecie in esame va inquadrata nell'alveo della disciplina prevista in materia di responsabilità di danni da cose in custodia di cui all'art 2051 c.c. in forza del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Il presupposto applicativo della predetta disposizione normativa è, in primis, la sussistenza di un rapporto di custodia in virtù del quale il custode è ritenuto responsabile, per ciò solo, del danno causato dalla cosa.
Tale rapporto di custodia si sostanzia in una mera situazione di appartenenza della
"res" ad un determinato soggetto in via esclusiva: il soggetto tenuto alla “custodia” è chi ha la disponibilità materiale e giuridica del bene e quindi esercita sullo stesso un potere di controllo e di manutenzione (Cass. civ., sez. III n. 10983/2023; Cass. civ., sez. III ord. n.
38089/2021). In altri termini, ai fini della configurabilità della responsabilità, occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo ossia di un rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale con il conseguente potere di intervento su di essa (Cfr., ex multis, Cass. civ., n.19657/2014; Cass.
civ. n. 4244/2013).
Nel caso di specie, il sinistro si è verificato all'interno di una struttura alberghiera rispetto alla quale l'odierna società convenuta, quale gestore dell'hotel, deve senz'altro ritenersi custode delle parti comuni (ivi comprese la sala teatro del sinistro) avendo la disponibilità materiale e giuridica della res con conseguente tenutezza dei relativi obblighi manutentivi e di vigilanza nonché dell'adozione di tutte le cautele idonee a garantire la sicurezza degli ospiti ed evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo.
Acclarata, dunque, la sussistenza, in capo alla di un effettivo Controparte_2
potere fisico sul bene in questione nonché della possibilità di intervento sullo stesso - e,
quindi, del potere di custodia per come sopra meglio specificato- ai fini dell'accertamento della relativa responsabilità è necessario verificare il raggiungimento della prova del nesso causale ossia di un rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso ovvero che quest'ultimo sia riconducibile ad anomalie nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa nonché l'insussistenza del c.d. caso fortuito, quale fattore idoneo a spezzare tale nesso causale.
Come noto, l'attore – danneggiato che agisce ai sensi dell'art. 2051 c.c. è tenuto a provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso e il relativo onere probatorio involge la prova dell'effettiva dinamica dell'evento dannoso con peculiare riguardo sia alla individuazione di quello che effettivamente è stato, nel caso concreto, l'apporto causale della cosa, rispetto al comportamento concretamente tenuto dal danneggiato, sia che la cosa medesima versava in condizioni tali da renderne potenzialmente pericoloso il suo normale utilizzo.
La funzione dell'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi controlla le modalità d'uso e di conservazione della cosa con conseguente irrilevanza del profilo soggettivo del custode. Ed infatti, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è ormai costante nel ritenere che "nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., va individuata un'ipotesi di
responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la
cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e
l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza" (v., tra le tante, Cass. civ. n. 1468/2014; Cass.
civ. n. 56/2016; Cass. civ. n. 295/2015).
Sul danneggiato incombe, dunque, l'onere di provare l'evento dannoso e il nesso di causalità tra lo stesso e la cosa in custodia.
Più precisamente, il contenuto dell'onere probatorio attoreo si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta,
dalla cosa considerata nella sua globalità (Cfr., ex multis, Cass. civ. n. 7276/1997; Cass. civ.
n. 6407/1987).
Di contro, il custode per andare esente da simile responsabilità deve provare il caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo nonché dalla colpa dello stesso danneggiato (v.
Cass. civ. n. 21531/2017; Cass. civ. n. 13222/2016; Cass. civ. n. 1896/2015; Cass. civ. n.
22684/2013; Cass. civ. n. 26051 del 2008; Cass. civ. n. 24755 del 2008; Cass. civ. n. 20427
del 2008; Cass. civ. n. 4279 del 2008).
Se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, questo Giudice, alla stregua degli atti di causa, ritiene che parte attrice abbia adempiuto l'onere probatorio sulla stessa incombente avendo fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo ossia che l'urto patito dalla è eziologicamente imputabile alla porta centrale a vetri presente Pt_1
all'interno della struttura, divenuta potenzialmente lesiva in quanto chiusa e non segnalata.
Più precisamente, gli elementi di maggior rilievo ai fini del decidere sono rappresentati dalla ricostruzione del quadro probatorio acquisito in causa e, in particolare, dalle deposizioni testimoniali, dalla produzione documentale offerta in atti, nonché dalla CTU medico – legale a firma del Dott. . Persona_2 Orbene, alla luce delle risultanze probatorie in atti, deve considerarsi raggiunta la prova in ordine alla verificazione del sinistro secondo la dinamica allegata da parte attrice e, dunque,
della sussistenza del nesso causale nei termini sopra indicati.
Sul punto, particolare rilievo assumono le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice
Testimone_1
Il predetto teste, zio dell'odierna danneggiante, padre del festeggiato e testimone oculare dell'occorso, ha così dichiarato: “Ho assistito all'infortunio occorso all'attrice in data 21.06.2017 presso il di Reggio Calabria […] Ho visto l'attrice Controparte_2
sbattere contro la porta a vetri che separava la sala dall'ambiente esterno ossia dove c'era il prato e la piscina e dove era stato allestito il tavolo con la torta per la ricorrenza del
diciottesimo compleanno di mio figlio. Ricordo che l'attrice aveva sbattuto contro la porta a
vetri in quanto aveva avuto necessità di recarsi in macchina a prendere un oggetto e siccome
la porta a vetri era stata fino a quel momento aperta, ha fatto quel percorso ma, purtroppo
la porta a vetri in quel momento era chiusa”. (cfr. verbale di udienza del 16.3.2021).
Ha, inoltre, affermato: “Inizialmente la porta a vetri era sempre aperta anche perché noi abbiamo consumato l'aperitivo fuori, ossia all'aperto mentre il gruppo musicale era allocato all'interno della sala e quindi la porta era stata bloccata aperta per consentire di ascoltare la musica. Anche successivamente, durante la cena […] la porta è rimasta programmata aperta in quanto avevamo manifestato di preferire l'aria naturale e non quella condizionata. Alla fine della cena e prima della proiezione del filmino la porta ha
ricominciato ad aprirsi e a chiudersi in automatico, intendo dire che si apriva al passaggio
delle persone e si chiudeva in quanto era stata programmata in tal senso, ossia eliminando il blocco della porta in modalità aperta. Nel momento in cui l'attrice si è avvicinata alla porta
a vetri, la porta è rimasta chiusa e si è verificato l'impatto”. (Cfr. verbale di udienza del
16.3.2021).
Le suesposte deposizioni, sulle cui attendibilità non vi è motivo di dubitare avendo il teste reso dichiarazioni precise, circostanziate e prive di contraddizioni, trovano pieno riscontro nelle dichiarazioni del teste , escusso alla medesima udienza. Testimone_2 In particolare, il suddetto teste, dopo aver premesso di essere uno tra gli invitati al compleanno in quanto professore del festeggiato e di aver pertanto conosciuto l'odierna attrice in occasione della predetta ricorrenza, ha dichiarato: “Ho assistito all'incidente occorso all'attrice [...] Ho visto la ragazza coprirsi con le mani il viso e lamentarsi;
la stessa era vicino alla porta che era in quel momento chiusa […]. Ricordo che la porta centrale è rimasta in modalità bloccata aperta sia durante l'aperitivo che è stato servito fuori in piscina sia durante la cena che è stata servita nella sala;
la predetta porta è rimasta in modalità bloccata chiusa dopo la fine della cena” (Cfr. verbale di udienza del 16.3.2021).
Tra l'altro, dopo aver dichiarato che al momento dell'occorso le luci della sala erano accese, successivamente ha precisato: “Quando ho riferito che le luci della sala erano accese al momento dell'incidente intendevo dire che si trattava di luci soffuse e non di luci a giorno ossia quelle che normalmente sono presenti” (Cfr. verbale di udienza del 16.3.2021).
Pertanto, dall'esame delle predette deposizioni testimoniali è emerso: i) che la porta a vetro ubicata presso il e delimitante la zona interna da quella esterna della Controparte_2
struttura, inizialmente e precisamente fino al momento della cena, era stata bloccata in
“modalità aperta”; ii) che durante la proiezione del filmino del festeggiato, la si Pt_1
spostava dalla sala interna alla zona esterna, in condizioni di poca visibilità (luci soffuse) e, andava ad impattava contro la porta di vetro che si presentava bloccata in “modalità chiusa”.
Ne consegue che, alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, deve ritenersi che il sinistro si è verificato a causa della chiusura della porta di accesso alla zona esterna che veniva bloccata in modalità chiusa (precedentemente tenuta sempre aperta) per consentire la proiezione del filmino del festeggiato in occasione del quale veniva, altresì, diminuita l'intensità delle luci presenti in sala per una migliore resa del servizio, circostanze, tra l'altro, confermate dalla medesima convenuta in sede di comparsa e nelle note conclusive.
Deve, quindi, ritenersi provato che l'urto patito dalla è eziologicamente Pt_1
imputabile alla porta centrale a vetri presente all'interno della struttura, divenuta potenzialmente lesiva in quanto chiusa e non segnalata. A fronte del riscontrato nesso causale tra contestata situazione di pericolo (porta a vetri non segnalata) e danno la società convenuta non è riuscita a fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c. né il concorso colposo della danneggiata.
2.1. Sull'omesso superamento della prova liberatoria;
La difesa della società convenuta fornisce una ricostruzione del sinistro divergente da quella prospettata da parte attrice deducendo circostanze, a suo dire, idonee a configurare l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro e rappresentando di aver Pt_1
adottato tutte le cautele atte ad impedire l'evento.
Più precisamente, evidenzia che durante l'intera serata erano ben tre le porte rimaste aperte tra l'area interna e quella esterna di pertinenza, ovverosia la porta centrale, oggetto del presente giudizio, nonché le due uscite di emergenza allocate ad una distanza di pochi metri l'una dall'altra.
Pertanto, pur confermando il rilievo che la porta centrale veniva chiusa nel momento della proiezione del filmino, rappresenta che di tale ultima circostanza veniva data tempestiva comunicazione al microfono dal personale addetto il quale, pertanto, provvedeva ad avvisare i presenti a non utilizzare quel passaggio.
Deduce, infine, che la porta, teatro del sinistro, al momento dell'occorso era munita di due adesivi rotondi che ne consentivano la visibilità quando era chiusa precisando, inoltre,
che, nel caso di specie, tale visibilità era maggiore poiché con le luci interne ridotte di intensità
per la proiezione del video, le luci esterne fungevano da amplificatore dei segnalatori ivi apposti.
Per le superiori ragioni, sostiene di aver adottato tutte le cautele necessarie atte a prevenire l'evento lesivo avendo adeguatamente segnalato la presenza della porta a vetri mediante i dischetti nonché avendo data preventiva comunicazione della chiusura della porta.
I superiori rilievi non appaiono condivisibili atteso che non hanno trovato riscontro nelle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio.
Più precisamente, dall'istruttoria espletata non è emerso che la società convenuta abbia dato tempestiva comunicazione agli ospiti presenti in sala in ordine al blocco della porta centrale -sino a quel momento utilizzata come uscita d'accesso alla zona esterna- che veniva chiusa al fine di avviare la proiezione del video del festeggiato invitando, quindi, i presenti a non utilizzare quel passaggio.
Invero, la predetta evenienza è smentita dalla deposizione resa dal teste , il Tes_2
quale ha affermato:” Non vi era alcun cartello che segnalasse la chiusura della porta né è stata data alcuna comunicazione al microfono della chiusura della stessa. E' stato invece
comunicato al microfono che sarebbe stato proiettato il filmino”(Cfr. verbale di udienza del
16.3.2021).
Né tantomeno tale circostanza è stata confermata dal responsabile di sala del
(teste di parte convenuta), il quale – sebbene Controparte_2 Testimone_3
presente sui luoghi di causa- interrogato sul punto ha dichiarato: “Non so dire se il DJ, al
momento della proiezione del video abbia avvisato i presenti della chiusura della porta
centrale, invitando gli stessi ad utilizzare solo le due porti laterali. E' una circostanza che io non ricordo e dunque non sono in grado di riferire” (Cfr. verbale di udienza del 16.3.2021).
Ne consegue che non può ritenersi provato che della chiusura della porta sia stata data preventiva comunicazione agli ospiti.
Quanto poi, al rilievo in ordine alla presenza di due adesivi apposti sulla porta centrale,
idonei - secondo parte convenuta- a rilevarne la visibilità, si precisa quanto segue.
Vero è che la presenza dei predetti dischetti è stata confermata dai testi di parte convenuta (e tra l'altro, da quest'ultimo descritti di Testimone_4
colore rosso contrariamente a quanto si evince dalla rappresentazione fotografica prodotta da parte convenuta ove risultano di colore bianco) e risulta, altresì, riscontrata dalla stessa documentazione fotografica prodotta da parte attrice e risalente alla sera del sinistro (v. foto n. 4- 5 all. atto di citazione).
Tuttavia, occorre evidenziare che non può ritenersi che i predetti adesivi fossero idonei a segnalare la chiusura della porta tenuto conto delle scarse condizioni di luminosità al momento della proiezione del filmino con la conseguenza che i dischetti non erano facilmente visibili.
Al riguardo, deve rilevarsi che le foto versati in atti da parte convenute ritraggono la contestata porta a vetri, con relativi adesivi, in condizioni di piena luce in cui i dischetti sono più facilmente visibili. Di contro, non può sostenersi la predetta visibilità anche il giorno del sinistro occorso nelle ore notturne ed a luci soffuse (per come riferito dal teste Tes_2
).
[...]
Difatti, confrontando le foto offerte da parte attrice (foto nn. 4-5) con quelle prodotte dalla convenuta (all. nn. 2-3) si evince in maniera incontrovertibile la differente visibilità dei dischetti a seconda delle diverse condizioni di luce. Né può dirsi provato che le luci esterne fungessero da amplificatore dei segnalatori ivi apposti, per come sostenuto da parte convenuta, atteso che tale evenienza risulta smentita dalla produzione fotografica in atti.
Invero, le foto prodotte da parte attrice, scattate la sera del sinistro, solo se guardate con estrema attenzione consentono di scorgere la presenza dei dischetti (foto n. 4-5) che non possono di certo ritenersi facilmente visibili in condizioni di luce soffusa non essendo fosforescenti.
Ne consegue che non può sostenersi che gli adesivi apposti alla porta a vetro fossero atti a segnalare - in condizioni di poca visibilità- la presenza della porta a vetri che, nel caso di specie, veniva bloccata in “modalità chiusa”.
Deve quindi concludersi che parte convenuta non ha fornito in giudizio la prova di aver adottato tutte le misure idonee a segnalare l'insidia predisponendo, a tal fine, strumenti atti a rendere tempestivamente visibile l'ostacolo costituito dalla chiusura non segnalata della porta a vetri.
Ciò trova ulteriore riscontro dalle deposizioni rese dei testi di parte attrice e convenuta i quali hanno riferito: “Quella sera al momento della chiusura della porta, intendo dire
quando la stessa è stata bloccata in modalità chiusa, non è stata apposta nessuna segnalazione o cartello che indicasse detta chiusura” (teste cfr. verbale di Testimone_3
udienza del 16.3.2021) ed ancora: “ Non vi era alcun cartello che segnalasse la chiusura della porta “ (teste verbale di udienza del 16.3.2021) Testimone_2
Alla luce delle superiori considerazioni, deve affermarsi che il sinistro si è verificato a causa della chiusura della porta a vetri del cui blocco in modalità chiusa non è stato preventivamente dato avviso e priva di qualsiasi elemento atto a segnalarne la presenza non potendosi a tal fine ritenere idonei i dischetti invocati da parte convenuta tenuto conto delle caratteristiche strutturali della porta (vetro trasparente) nonché delle scarse condizioni di visibilità (luci soffuse)
In definitiva, riscontrato il nesso di causalità tra il fatto e l'evento, la responsabilità dell'evento lesivo patito dalla rimane a carico della società convenuta che non ha Pt_1
offerto alcuna prova liberatoria ossia di aver adottato tutte le cautele atte ad evitare il verificarsi dell'evento lesivo (cfr. Cass. Civile, sez. II, 09/12/2009, n. 25772; Cass. Civile sez.
II 20/10/2005 n. 20317).
2.2. Sul concorso di colpa della ; Pt_1
Esclusa la prova liberatoria, deve, poi, accertarsi la sussistenza di una condotta colposa di parte attrice rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
A tal proposito appare doveroso effettuare una breve ricognizione dei principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di condotta colposa del danneggiato (cfr., da ultimo, Cass., civ., SS. UU., n. 20943/2022; Cass. civ. n. 37059/2022).
Il comportamento colposo della vittima, nel paradigma dell'art. 2051 c.c., può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno).
Sul punto, giova richiamare le condivisibili e ragionevoli considerazioni svolte da
Cass. civ. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n.
4035/2021), secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta
accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno
da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa
è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la
colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.” (Cfr. Cass. civ. n.
25837/2017).
Sulla scorta dei superiori principi, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il Giudice di merito non può astenersi dal compierlo limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima.
Tornando alla vicenda in esame, la condotta della – la quale nell'accedere Pt_1
all'esterno colpiva la porta a vetri - non può evidentemente considerarsi quale condotta inconsueta ovvero imprevedibile o eccezionale nei termini sopra indicati e, quindi, integrante il caso fortuito.
Tuttavia, ciò non significa che la condotta della predetta danneggiata, sebbene non integrante il caso fortuito, non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento,
secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma I), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma II), fatta salva,
nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Più precisamente, sul punto è stato più volte ribadito che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile,
sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cfr., Cass. civ., n. 9863/2023; Cass. civ, ord. n. 456/2021; Cass. civ.
sez. III, 29.01. 2019, n.2345, in senso conforme, Cass. civ., 01.02.2018, n. 2477; Cass. civ.,
01.02.2018, n. 2478; Cass. civ., 01.02. 2018, n. 2479; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2480; Cass.
civ., 01.02.2018, n. 2481; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2482 Cass. civ. n. 22898/2012).
Richiamati i superiori e condivisi canoni normativi ed ermeneutici, deve ritenersi che nella vicenda in esame la condotta dell'attrice non abbia spiegato alcuna efficienza causale nella verificazione del sinistro per le ragioni che seguono.
Parte convenuta, a sostegno del concorso colposo della danneggiata, rileva che durante la proiezione del video la riceveva una chiamata al proprio cellulare e, con l'intento di Pt_1
rispondere al telefono, affrontava di corsa l'uscita chiusa con lo sguardo rivolto verso il proprio cellulare non avvedendosi che la porta era stata chiusa ed andando ad impattare violentemente sulla stessa.
La predetta circostanza (il cui onere probatorio ricadeva sull'odierna convenuta che ha eccepito il concorso di colpa) non risulta in alcun modo dimostrata, anzi, dalle risultanze istruttorie sembra emergere l'evenienza opposta.
Interrogato al riguardo, il teste ha dichiarato: “Ho visto l'attrice dirigersi PE
dalla sala verso l'esterno con andatura regolare in quanto doveva andare a prendere un oggetto ma non so dire se si trattasse di un cellulare […] l'attrice, nell'effettuare tale percorso, ha sbattuto contro la porta a vetri che era chiusa, in quanto non si è aperta al
momento del suo passaggio”. Pertanto, da quanto riferito, è emerso che la si spostava con andatura regolare Pt_1
dalla sala intera – sprovvista di adeguata illuminazione- verso la zona esterna, con l'intento di andare a recuperare un oggetto personale, urtando contro la porta di vetro che, al momento dell'occorso, si presentava chiusa.
In ordine, poi, alla circostanza riferita dal teste , il quale evidenziava la presenza Tes_3
sulla porte laterali, di segnali luminosi (attivati in condizioni di buio) idonei ad indicare il percorso da seguire per accedere all'esterno (“ADR: […] posso dire che in occasione del compleanno in questione, sicuramente le due porte in alluminio, quelle laterali, erano aperte
perché bloccate con un fermo porta, aggiungo che in queste porte vi sono dei segnali luminosi che indicano il percorso (di colore verde) da seguire per accedere all'esterno e tali segnalazioni luminose si accendono proprio quando vengono spente le luci all'interno della sala” cfr. verbale di udienza del 16.03.2021) occorre rilevare, anzitutto, che tale evenienza è emersa solo in sede istruttoria e mai prima della deposizione dedotta da parte convenuta ad ogni modo, tale profilo non può assumere rilievo nemmeno in termini di un eventuale riconoscimento di un concorso di colpa in capo alla danneggiata.
Difatti, tenuto conto che la porta è rimasta in modalità aperta fino alla proiezione del video e che non è stato dato alcun avviso della chiusura della porta e, di conseguenza, della necessità di avvalersi delle altre due uscite segnalate dal percorso luminoso (di cui, tra l'altro, non vi tracci alcuna nelle foto in atti), non può muoversi alcun rimprovero in capo all'odierna attrice la quale ha utilizzato la contestata porta a vetri (per come fatto da tutti gli ospiti in precedenza) facendo ragionevolmente fatto affidamento sulla circostanza che la porta fosse aperta e sicura.
Quanto, infine, all'invocata possibilità di potersi avvedere per tempo della porta si richiama tutto quanto in precedenza esposto in ordine al non visibilità dei dischetti.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve escludersi che parte attrice abbia fornito un apporto causale nella determinazione dell'evento dannoso, dovendosi attribuire l'evento esclusivamente alla società convenuta sulla quale invece incombeva, nella qualità di custode, l'obbligo di controllare i rischi inerenti la cosa e di intervenire per impedire il verificarsi di qualsivoglia pregiudizio a terzi nell'uso della stessa. La domanda attorea va, dunque, accolta dovendosi ritenere che la responsabilità esclusiva dell'occorso sia da addebitare esclusivamente al per aver Controparte_2
omesso di predisporre tutte le misure idonee a prevenire ed evitare la situazione di pericolo
(blocco porta), causa dell'evento lesivo occorso a parte attrice
Ne consegue che la convenuta va condannato al risarcimento dei danni riportati dall'odierna attrice a causa del sinistro.
3. Sui danni patiti dall'attrice;
Parte attrice lamenta di aver subito dei danni non patrimoniali a causa del sinistro.
Nessun dubbio emerge in ordine alla sussistenza del danno biologico in ragione delle lesioni riportate dalla in conseguenza dell'occorso. Pt_1
Sul punto, questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto il CTU,
Dott. , nel suo elaborato peritale redatto con rigore metodologico ed Persona_2
argomentazioni diffusamente motivate.
Il CTU conferma la compatibilità delle lesioni riportate dalla con la dinamica Pt_1
del sinistro affermando che “considerate la tipologia e la dinamica del sinistro, sembrerebbero soddisfatti i principali criteri medico-legali di riconoscimento del nesso di causalità (cronologico, topografico, eziologico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa e della continuità fenomenica), della descritta noxa esterna con il sinistro de quo, apparendo
pertanto plausibile riconoscere il nesso eziologico tra il sinistro, così come denunciato, e gli esiti clinicamente e strumentalmente diagnosticati sulla […]” (pag. 8 CTU) Pt_1
Tanto premesso, secondo la valutazione del perito, parte attrice, a seguito delle lesioni riportate in seguito all'occorso – consistenti in “esiti di pregresso trauma cranio-facciale non
commotivo, con frattura delle ossa proprie del naso, già trattate chirurgicamente e con
residua alterazione del profilo del naso e deviazione destro convessa del setto nasale, stenosi
parziale della cavità nasale destra e moderato deficit funzionale respiratorio della cavità nasale dx, in soggetto con ricorrente cefalea frontale e lievi segni di sinusite mascellare”
(punto 1 del giudizio diagnostico) - ha subito postumi invalidanti (quantificabili in termini di danno biologico “differenziale”) nella misura del 6%, detratta già la quota parte di danno biologico (pari al 3%), da ricondursi alla preesistente condizione “Segni clinici di scoliosi del rachide e cranio-faciale” (punto 2 del giudizio diagnostico;
cfr. p.10 CTU).
L'inabilità temporanea, invece, è stata quantificata secondo quanto di seguito indicato:
ITA al 100% quantificabile in n. 5 giorni;
ITP al 75% quantificabile in n. 3 giorni;
ITP al 50%
quantificabile in n. 7 giorni relativi;
ITP al 25% quantificabile in n. 25 giorni (Cfr. p10 della
CTU).
Parte attrice ha formulato delle osservazioni (reiterate in comparsa conclusionale) in ordine alla percentuale di danno biologico riconosciuta dal CTU contestando il giudizio effettuato dall'ausiliario sul fenomeno dell'alterazione olfattiva e della rinorrea mucosa e purulenta e ritenendo immotivata ed infondata la quantificazione del danno biologico
(riconosciuta nella misura del 6%) determinata detraendo la quota del 3% per gli esiti di deviazione del setto nasale riconducibili alla scoliosi del rachide riscontrati in capo alla
. Pt_1
Sul punto il CTU - in riscontro alle osservazioni presentate dal consulente di parte attrice - rappresenta che sulla persona della sono state state rilevate le infermità di cui Pt_1
ai punti 1 e 2 del Giudizio Diagnostico (1) Esiti di pregresso trauma cranio-facciale non
commotivo, con frattura delle ossa proprie del naso, già trattate chirurgicamente e con
residua alterazione del profilo del naso e deviazione destro convessa del setto nasale, stenosi
parziale della cavità nasale destra e moderato deficit funzionale respiratorio della cavità
nasale destra, in soggetto con ricorrente cefalea frontale e lievi segni di sinusite mascellare;
2. Segni clinici di scoliosi del rachide e cranio-faciale) evidenziando e argomentando che soltanto la prima delle descritte infermità può essere ricondotta al contestato.
In particolare, ha prontamente spiegato che l'infermità di cui al punto 2 del giudizio diagnostico rappresenta esclusivamente una condizione rilevata in sede di accertamento peritale che, in ragione della propria natura e delle sedi anatomiche interessate, si configura quale condizione preesistente, da valutarsi all'atto della quantificazione del danno biologico permanente, secondo calcolo “differenziale”, escludendone le relative percentuali invalidanti, ove interferenti con gli esiti post-traumatici. Conseguentemente, ha riconosciuto un danno biologico complessivo pari a nove punti percentuali (9 %) - a fronte dei dodici punti percentuali proposti dal CTP- di cui tre punti (3%) erano da ricondurre all'infermità preesistente e concorrente (punto 2 del Giudizio
Diagnostico) con gli esiti post-traumatici rilevati (punto 1 del Giudizio Diagnostico), mentre i restanti sei punti (6%) erano da ricondurre ai fatti in esame.
Ha, quindi, precisato che “la menomazione residuata sull'Attrice, dopo i fatti de quo, al netto delle prefate preesistenze, è pari a 6 (sei) punti percentuali di danno differenziale
(dal 4 al 9 %) e non pari al 3%, come sembrerebbe avere inteso il CTP” (pag. 17 CTU).
Quanto al contestato giudizio sull'alterazione olfattiva, ha rilevato che la natura post- traumatica della predetta non è mai stata identificata e/o certificata da nessuno degli specialisti
ORL consultati dall'odierna Attrice.
Ha, pertanto, ritenuto tali fenomeni (rinorrea mucosa e/o purulenta e alterazione olfattiva) consequenziali alle alterazioni anatomo-funzionali rilevate in sede peritale (punto 1
e 2 del Giudizio Diagnostico) “in ragione della loro “incostanza”, anche non qualificabili come infermità/lesioni a sé stanti, per il loro rilievo medico-legale. Essi, infatti, in accordo
con quanto osservato anche dal CTP, rappresentano soltanto delle manifestazioni cliniche
delle menomazioni riportate al Giudizio Diagnostico e, pertanto, la quota percentuale di
danno ad essi conseguente, è da considerarsi già ricompresa nella valutazione percentuale
proposta in bozza, per le infermità di cui al Giudizio Diagnostico”.
Ha, altresì, evidenziato che la valutazione delle singole voci di danno (confutate dal consulente di parte attrice) riconducibili alle lesioni riscontrati in capo alla è stata Pt_1
dettagliatamente descritta secondo quanto di seguito dallo stesso specificato:
“- 6 (sei) punti percentuali per il danno anatomico e funzionale rilevato a carico del naso, per le seguenti tra le voci elencate dal CTP “… esiti di pregresso trauma cranio- facciale non commotivo con frattura scomposta delle ossa proprie del naso con conseguente intervento chirurgico … alterazione del profilo del naso e deviazione destro-convessa del setto nasale (danno estetico) – rammentando al CTP che quota parte dell'alterazione del profilo nasale era da ricondursi a fattori preesistenti e che nel caso di specie il danno estetico,
da un punto di vista medico-legale, non può essere valutato autonomamente, perché l'alterazione del profilo nasale è già menzionata dalla voce tabellare presa a riferimento …
Stenosi parziale della cavità nasale dx e moderato deficit funzionale respiratorio della stessa
cavità nasale dx – rammentando al CTP che quota parte del deficit è da ricondurre a fattori preesistenti …”.
La valutazione proposta è stata tratta dalla Tabella delle menomazioni dell'integrità
psico-fisica, compresa tra 1 e 9 punti di invalidità (ex D.M. 03/07/2003): Postumi di frattura
delle ossa nasali e/o del setto fino alla stenosi nasale assoluta monolaterale con lieve
alterazione del profilo nasale (Range previsto 2-6%)”.
- Tra i 3 (tre) e i 4 (quattro) punti percentuali, per i rilevati “… lievi segni di sinusite mascellare - rammentando al CTP che quota parte di tale processo flogistico è anche qui da ricondurre a fattori preesistenti … ricorrente cefalea frontale – rammentando al CTP che trattasi di sintomo riferito e non di infermità o lesione e quindi, per quanto sopra già argomentato, non valutabile come entità nosologica a sé stante …”.
La valutazione proposta è stata tratta dal barèmes “ , Pt_2 Parte_3
: Sinusite mascellare cronica (Range previsto 3-5%).” (pag. 18 CTU). Pt_4
Quanto, poi, alle contestazioni sollevate da parte attrice in riferimento al numero di giorni di inabilità totale e parziale riconosciuti dal CTU – deduce che la è stata Pt_1
sottoposta ad intervento chirurgico in data 21.6.2017 e dimessa con doccia gessata al naso che le è stata rimossa in data 6.7.2017 lamentando l'omessa motivazione dei periodi di inabilità in termini percentuali - l'ausiliario ha puntualmente osservato che:
Contr
“a) la Vitetta alle ore 23:48 del 21/6/2017 accedeva al P.S. del e non veniva sottoposta a trattamento chirurgico, così come erroneamente sostenuto dal CTP di parte nelle
proprie osservazioni. Le dimissioni dal P.S. avvenivano alle ore 00:45 del 22/6/2017. Il
trattamento chirurgico veniva invece eseguito in data 26/6/2017, presso il reparto di ORL del
GOM;
b) In merito al riconoscimento dei periodi di temporanea inabilità, in risposta al
legittimo quesito avanzato, si specifica e si conferma quanto segue: - lo stato di malattia si è perpetuato, a parere dello scrivente, dal 22/06/2017 (data
coincidente con la dimissione dal P.S. del GOM), per un totale di 40 (quaranta) giorni, fino
alla presumibile data di guarigione con postumi del giorno 01/08/2017.
- Di tale stato di malattia possiamo ragionevolmente distinguere un periodo di:
➢ inabilità temporanea assoluta (100%) pari a 5 (cinque) giorni – Dal 22 al 26 giugno
2017 (Accesso in P.S., primi accertamenti clinico-specialistici e intervento ORL in regime
A.P.A. – trattasi di prestazione ambulatoriale);
➢ inabilità temporanea parziale (75%) pari a 3 (tre) giorni - Dal 27 al 29 giugno
2017 (Dalla data dell'intervento, fino alla rimozione dei tamponi nasali);
➢ inabilità temporanea parziale (50%) pari a 7 (sette) giorni - Dal 30 giugno al 6 luglio 2017 (Periodo intercorso fino alla rimozione della doccia gessata al naso);
➢ inabilità temporanea parziale (25%) pari a 25 (venticinque) giorni - Dal 7 al 31 luglio 2017 (Periodo intercorso fino alla verosimile sopraggiunta guarigione con postumi
dello 01/08/2017 – l'ultimo accertamento di follow-up è datato 06/07/2017 Cfr. pag. 17-18
CTU)
Sulla scorta di tutto quanto sopra riportato, non può revocarsi in dubbio che il CTU
abbia diffusamente motivato le ragioni a sostegno delle proprie conclusioni argomentando le proprie valutazioni con rigore metodologico.
Le precisazioni rese all'esito dei rilievi sollevati da parte attrice risultano pienamente esaustive avendo l'ausiliario compiutamente controdedotto alle osservazioni sollevate dalla predetta (nonché da parte convenuta la quale in comparsa conclusionale si è riportata genericamente alle osservazioni del proprio CTP).
A ciò si aggiunge che la contestazione dell'esattezza delle conclusioni della CTU mediante la pura e semplice contrapposizione ad essa delle diverse valutazioni espresse dai consulenti tecnici di parte non è sufficiente ad evidenziare alcun errore delle prime, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti dovendosi, altresì, rilevare che la CTU,
diversamente dalla CTP, è assistita da una presunzione di imparzialità (Cass. civ.,
n.7078/2006). Passando, quindi, alla quantificazione del danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) lo stesso va liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale salvo che il caso concreto presenti specificità – che il Giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n. 1553/2019; Cass. n. 9950/2017; Cass. n.
20895/2015; Cass. n. 12408/2011).
Non si può invece fare applicazione dei più contenuti importi previsti ex art. 139
Codice Assicurazioni Private, giacché il fatto in esame non è riconducibile alla circolazione stradale trovando la sua causa nella responsabilità da cose in custodia (v., e.g., Cass., n.
4509/2022 “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione
eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non
derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato
le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale)”.
Il danno biologico è, quindi, pari a € 11.773,00 di cui € 10.345,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, considerato che parte attrice al momento del sinistro aveva 21 anni, ed € 1.428,00 a titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto che il valore monetario per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta è pari ad € 84,00 (così determinata: invalidità temporanea totale al 100% € 420,00, invalidità temporanea parziale al
75% € 189,00; invalidità temporanea parziale al 50% € 294,00; invalidità temporanea parziale al 25% € 525,00).
Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano del 2024 nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad € 115 distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 84, appunto), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore (pari ai restanti €
31).
Non essendo stato dimostrato né dedotto alcun pregiudizio riconducibile nell'alveo del danno morale appare dunque corretto (i.e. rispondente alle ragioni equitative sottese al parametro pretorio costituito dalla tabelle) considerare nella stima dell'invalidità permanente solo la quota relativa al danno biologico/dinamico-relazionale, come del resto statuito in una recente pronuncia (relativa a un caso di danno non patrimoniale da perdita parentale, ma certamente suscettibile di applicazione analogica per la evidente identità di ratio) dalla Corte di legittimità, secondo cui “il giudice di merito (…) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione, della componente morale del danno, deve considerare la sola voce
del danno biologico, automaticamente depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno
morale secondo le percentuali ivi indicate attraverso un semplice calcolo aritmetico con
termini prefissati, così che nessun margine di incertezza o imprevedibilità della decisione
possa essere legittimamente predicabile” (v. Cass., n. 10579/2021, § 1.1.6 della motivazione).
Pertanto, il danno biologico va liquidato nella già sopra riportata somma di € 11.773,00
a cui va aggiunte le spese mediche quantificate dal CTU, sulla scorta della documentazione in atti, in € 136,82 per un ammontare complessivo pari a € 11.909,82.
Al danno come sopra complessivamente riconosciuto costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza
(cfr. Cass., n. 18771/2019; Cass., n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n. 557/2009; Cass., Sez.
Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 21 maggio
2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far data dal sinistro (21.6.2017) sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione (cfr. Cass. civ. n. 5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori tra i minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 26.000,00 tenuto conto del valore della causa (determinato in base al decisum), della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Sempre in ragione della regola della soccombenza, le spese e compensi di CTU, già
liquidati in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
al pagamento, in favore di della somma di € 11.909,82
[...] Parte_1
a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, per come meglio indicato in parte motiva, oltre rivalutazione dal 21 maggio 2024 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto (21.6.2017) e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente provvedimento e con ulteriore decorrenza, sulla somma così
determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
2. condanna la convenuta al pagamento, in favore Controparte_2
dell'attrice delle spese processuali che liquida in € 518,00 per Parte_1
spese ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Debora Raschi dichiaratosi antistatario;
3. Pone le spese e compensi di CTU, già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte convenuta;
Così deciso in Reggio Calabria, 1 aprile 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)