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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/06/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F. Parte_1
), con sede in Roma, Via Mantova n. 1, in persona del presidente e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Michel Parte_2
Martone , ) e Gianluca Lucchetti CodiceFiscale_1 Email_1
( , ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 Email_2
presso lo studio dell'Avvocato Arrigo Ivancich in Venezia, Sestiere Santa Croce n. 312/A, giusta delega in atti, i quali hanno indicato, in alternativa alla PEC, il seguente numero di fax: P.IVA_2
Parte appellante contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a CP_1 CodiceFiscale_3
Villafranca di Verona (VR), elettivamente domiciliato in Asti (AT), via Roero n.43, presso l'avv.
Stefano Tacchino (C.F.: ) del Foro di Asti che lo rappresenta, anche per il CodiceFiscale_4
presente grado del giudizio, giusta procura speciale in atti, e che ha dichiarato, ai sensi del secondo
1 comma dell'art.176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il numero di fax:
0141/30847 o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata Email_3
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 636/2023 del Tribunale di VERONA – sezione lavoro
IN PUNTO: contributo di solidarietà
Conclusioni:
Per parte appellante:
“accertare e dichiarare la piena legittimità dell'art. 22 e dell'allegata Tabella F2 del Regolamento di
disciplina del regime previdenziale della nonché delle delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e Pt_1
n. 10 del 2017, e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dal dottor in primo grado;
in CP_1
subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità dell'applicazione del contributo di solidarietà,
contenere la condanna della resistente alla restituzione degli importi trattenuti a titolo di Pt_1
contributo di solidarietà a far data dal 2 marzo 2018, stante la intervenuta prescrizione parziale del
credito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“nel merito respingere l'appello proposto dalla Parte_3
in quanto manifestamente infondato, e confermare la sentenza
[...]
impugnata;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche di questo secondo grado del giudizio da distrarsi
in favore dell'avv. Stefano Tacchino, dichiaratosi antistatario.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande del dott. CP_1
accertando l'illegittimità delle trattenute operate sulla pensione in godimento a titolo di “contributo di solidarietà” e condannando la alla loro restituzione. Ha, altresì, condannato la Controparte_2
alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
Il dott. è titolare di pensione di vecchiaia anticipata dal 1°.
7.2014. A seguito delle CP_1
delibere n. 3/2013 e n. 10/2017 della , egli ha versato mediante trattenute sulla Parte_4
2 pensione il “contributo di solidarietà” ex art. 22 “Regolamento di disciplina del regime previdenziale”
approvato con Decreto Interministeriale del 14.7.2004. Ritenendo illegittime tali trattenute, il pensionato ha instaurato la presente causa.
Il primo giudice ha accolto le domande del pensionato, così motivando:
“Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Non è accoglibile l'eccezione di improcedibilità ex art. 443 c.p.c.. L'improcedibilità ivi prevista
presuppone infatti che l'instaurazione del procedimento amministrativo sia prescritto, quale
condizione appunto di procedibilità, dalla disciplina di settore, mentre nel caso di specie non si
rinviene alcuna norma (né parte resistente la menziona) che preveda l'instaurazione del
procedimento amministrativo, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
Non è accoglibile l'eccezione di prescrizione. Sul punto condiviso dal giudicante è
l'orientamento della Corte di Cassazione (sent. sez. un. 17742/2015), espresso enunciando il
seguente principio di diritto: 'Il diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche liquidate
dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d. lgs. 30 giugno 1994 n. 509 (tra cui rientra la
[...]
a favore di ragionieri e periti commerciali) oggetto di richiesta Parte_3
di riliquidazione non si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. n. 4 ma in quello
decennale previsto dall'art. 2946 c.c..'. Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione
decennale, poiché il ricorso è stato notificato prima del compimento di tale lasso temporale.
Nel merito, questo Tribunale ha deciso la questione oggi sottoposta ad esame (sent.
242/2018, r.c.l. 944/2019), afferente alle trattenute a titolo di 'contributo di solidarietà', richiamando
l'orientamento della Corte di Appello di Venezia (sent. 242, 250, 263 del 2021), secondo cui 'non
rientra nei poteri della quello di applicare ai pensionati il contributo di solidarietà, pur avendo Pt_1
la C. Cost ritenuto legittimo il disposto della cd legge finanziaria del 2014 (C. Cost. 173/2016)'.
Da ultimo, deve essere segnalata la sent. 180/2019 che ha chiarito, sulla questione oggi
dibattuta che '..esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un
contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere
ricondotto ad un ″criterio di determinazione del trattamento pensionistico″, ma costituisce un prelievo
che può essere introdotto solo dal legislatore'.
3 Le domande del ricorrente, per le ragioni enunciate, devono essere accolte.
Le spese di lite, liquidate d'ufficio, seguono la soccombenza” (pagg. 2-3).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la
[...]
sulla base di due Parte_3
motivi. Precisa che il “contributo di solidarietà” è stato introdotto dal “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 12, L. 335/1995 che ha disciplinato il passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo.
2.1. Con il primo motivo di appello la ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. Pt_1
3, comma 12, L. 335/1995 come modificato dall'art. 1, comma 763, L. 396/2006, anche in relazione all'art. 1, comma 488, L. 147/2013.
L'appellante ribadisce la legittimità dell'art. 22 e dell'allegata Tabella F2 del Regolamento,
conformi alla legislazione nazionale e ai principi ivi contenuti, nonché delle delibere n. 4/2008, n.
3/2013 e n. 10/2017 della che hanno esteso l'applicazione del “contributo di solidarietà” CP_3
per i successivi tre quinquenni. In particolare, evidenzia che risultano rispettati il principio del pro
rata e i criteri di gradualità e di equità tra generazioni, previsti dall'art. 3, comma 12, L. 335/1995.
Precisa che il “contributo di solidarietà” è una misura di contemperamento degli interessi dei pensionati e degli iscritti, assicura maggiore stabilità al sistema previdenziale, non incide negativamente sull'adeguatezza della prestazione pensionistica, viene applicato solo sulla quota di pensione calcolata secondo il metodo reddituale (anzianità maturate antecedentemente al
1°.1.2004), contribuisce all'attuazione di esigenze di equità intergenerazionale. Richiama
giurisprudenza costituzionale al riguardo (in particolare Corte Cost. n. 390/1995), ribadendo l'insussistenza di un diritto all'intangibilità del trattamento pensionistico.
2.2. Con il secondo motivo di appello la ha impugnato la sentenza per violazione Pt_1
dell'art. 2948 n. 4 c.c..
Nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità del “contributo di solidarietà”, l'appellante eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito rivendicato da controparte e precisa che, pertanto, la restituzione degli importi trattenuti dovrà essere limitata a far data dal 2.3.2018.
Richiama recente giurisprudenza di merito sul punto (Trib. Torino n. 918/2022 e n. 595/2022, Trib.
4 Biella n. 181/2023).
3. Si è costituito il sig. ontestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Quanto al primo motivo di appello, ne afferma la manifesta infondatezza richiamando pronunce di codesta Corte d'Appello che hanno ritenuto illegittimo il “contributo di solidarietà”
applicato da nonché richiamando ampia giurisprudenza di legittimità in materia (ex multis CP_3
Cass. nn. 2729/2025, 5442/2025, 9689/2025, 9690/2025, 10981/2025, 32684/2024).
Quanto al secondo motivo di appello, ne afferma la manifesta infondatezza alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione che ritiene applicabile il termine decennale di prescrizione.
4. All'udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio, richiamando, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di questa Corte in materia (v. ex multis: sent. nn. 202/2023, 212/2023, 233/2023, 234/2023), non essendo state addotte in questa sede ragioni per discostarsene, ritiene che entrambi i motivi di appello siano infondati per le seguenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. Quanto al primo motivo di appello, il Collegio osserva quanto segue.
Tutte le argomentazioni della sono già state respinte dalla Corte di Cassazione in Pt_1
numerose sentenze (tra cui le sentenze n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 9864/2019, n.
19561/2019, n. 482/2022, n. 29292/2019, n. 27340/2020, n. 28054/2020, n. 28055/2020, n.
6897/2022, n. 34541/2022, n. 2454/23), che hanno definitivamente chiarito che “gli enti previdenziali
privatizzati (come, nella specie, la Parte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di
[...]
bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di
determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo
di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili,
dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano
luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui
5 imposizione è riservata al legislatore” (Cass. 31527/2022).
Nelle sentenze sopra citate vengono affrontate tutte le questioni sviluppate dalla in Pt_1
materia (compresa l'irrilevanza, ai fini della decisione, dell'art. 1, comma 763, L. 296/2006, dell'art. 1, comma 488, L. 147/2013, dell'art. 24 del D.L. 201/11 1) e tali argomentazioni vengono richiamate da questo Collegio anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state in questa sede addotte argomentazioni tali da indurre a discostarsene.
La Corte d'Appello di Venezia ha, del resto, già fatto applicazione di tali principi in numerosi precedenti ed in particolare nelle sentenze n. 425/2020, n. 458/2020, n.
431/2020, n. 250/2021 nonché n. 248/2021, n. 210/23, n. 238/23, n. 239/23, n. 240/23 alle quali si rinvia, per le medesime ragioni, ex art. 118 disp. att. cpc..
5.3. Quanto all' art. 24, comma 24, del D.L. 201/2011, questo Collegio osserva quanto segue.
L'art. 24 cit. prevede:
“24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio
finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie 1 Si veda, in particolare, di recente, anche con riferimento alle novelle del 2006 e del 2011, Cass. 2454/2023 che ha confermato la sentenza della Corte d'Appello Venezia n. 250/2021:
“Con varie pronunce (a partire da Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 2018, Cass.20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019, Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), questa Corte ha affermato che: -l'autonomia regolamentare della Pt_1 è stabilita nei limiti dell'art.3, co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
-il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
-l'art.1, co.488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo;
dall'altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame. Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà. Ora, rispetto alle precedenti osservazioni, i motivi di ricorso si limitano ad affermare che, dopo la modifica apportata all'art.3, co.12 legge n.335/95 dall'art.1, co.763 legge n.296/06, è venuto meno il numerus clausus degli interventi adottabili dalla in sede regolamentare, senza considerare che – come già sottolineato dalle citate pronunce – la base Pt_1 giuridica dell'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC risiede nel testo dell'art.3, co.12 legge n.335/95 previgente la modifica apportata nel 2006. I motivi di ricorso, poi, non adducono alcuna rilevante e specifica confutazione rispetto alla statuizione centrale e più volte ribadita da questa Corte secondo cui la norma di interpretazione autentica di cui all'art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702). Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art.24, co.24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, pari all'1% per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta, pertanto, di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e non con una norma di legge”. CP_3 6 di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre
il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le
delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta
giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti
provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli
iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura
dell'1 per cento”.
Il Collegio ritiene dirimente rilevare che nella fattispecie sub iudice si controverte in ordine alla (il)legittimità del contributo di solidarietà introdotto in via regolamentare dalla (peraltro di Pt_1
diversa entità) e la disposizione di legge richiamata non introduce nessun automatismo nell'applicazione del contributo ex lege laddove i regolamenti della siano in tutto o in parte Pt_1
illegittimi.
In ogni caso, la non ha allegato e provato i presupposti di applicazione del predetto Pt_1
contributo di solidarietà ex lege dell'1% per il 2012/2013.
Difetta, innanzitutto, il presupposto normativo dell'“inerzia”, alla data del 30 settembre 2012,
della nell'adozione di misure volte ad assicurare “l'equilibrio tra entrate contributive e spesa Pt_1
per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni”
: la doveva allegare in modo specifico e provare Pt_1
che entro il termine del 30 settembre 2012 non ha adottato provvedimenti volti ad assicurare l'equilibrio in un arco temporale di cinquanta anni, ovvero che è intervenuto il parere negativo dei
Ministeri vigilanti. Onere che non ha assolto.
Né al predetto presupposto normativo risulta equiparabile l'emanazione di un regolamento
7 illegittimo in punto previsione, per via regolamentare, del contributo di solidarietà (non configurandosi, per ciò solo, una situazione di “inerzia”).
Inoltre, la avrebbe dovuto allegare e provare una situazione di non equilibrio Pt_1
nell'orizzonte temporale di riferimento previsto dalla legge del 2011 ai fini dell'applicazione, quale misura sussidiaria, del contributo ex lege di cui si discorre: onere, del pari, non assolto.
In tale prospettiva, l'illegittimità del regolamento della nella parte in cui introduce il Pt_1
contributo di solidarietà non implica, per ciò solo (in difetto di specifiche allegazioni e prove da parte della , che non sussista la situazione di non equilibrio nell'arco temporale di riferimento Pt_1
normativo.
Infine, ad abundantiam, il Collegio rileva che il citato art. 24 è disposizione non
“autoapplicativa” ma che necessita di emissione di un atto in tal senso da parte dell'Ente,
presupposto che nella fattispecie non è stato allegato e provato.
In definitiva, deve ritenersi che il contributo di solidarietà introdotto dai regolamenti della appellante per cui è causa è illegittimo, esulando dai poteri riconosciuti dalla normativa Pt_1
primaria (anche a seguito delle novelle del 2006 e del 2011) la possibilità, per le Casse di previdenza privatizzate, di imporre un contributo di solidarietà in quanto, al di là del suo nome, tale contributo non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma rientra nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. che soggiacciono al principio di riserva di legge.
Trattandosi di principio ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche a seguito delle modifiche normative richiamate dalla deve ritenersi applicabile sia ai trattamenti pensionistici Pt_1
(senza alcuna distinzione di tipologia) liquidati anteriormente al 2006 che a quelli liquidati successivamente.
7. Risulta infondato anche il secondo motivo di appello (relativo all'asserita applicabilità
della prescrizione quinquennale).
Anche in ordine a tale questione, il Collegio condivide, ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state addotte ragioni tali da discostarsene, il consolidato orientamento della giurisprudenza
8 di legittimità (v. ex multis la recente Cass. 3683/2023 2; v. anche Cass. 4349/2023) che ha chiarito che in materia di previdenza obbligatoria la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n.
4 - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicchè, quando, come nel caso di specie, è in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla percezione di importi che costituiscono adempimento di una prestazione erogata in misura inferiore al dovuto è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Nella medesima prospettiva, il predetto orientamento ha, altresì, chiarito che non rileva, nel caso di specie, l'art. 47 bis del D.P.R. n. 639 del 1970 (secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici) per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non integra una ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma una azione di adempimento di un
“credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale
illegittima” applicata unilateralmente dalla dopo la (corretta) liquidazione della pensione. Pt_1
8. In definitiva, per quanto precede, l'appello di deve essere integralmente rigettato CP_3
con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
9 9. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché deve essere condannato alla rifusione in favore di con CP_3 CP_1
distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa – in considerazione dei profili di serialità - oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge nonché rimborso del contributo unificato.
9.1. Tenuto conto dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di questa Corte in ordine alle questioni per cui è causa, riproposte anche in questa sede senza alcun profilo argomentativo nuovo, sussistono i presupposti per la condanna di parte appellante alla corresponsione in favore di parte appellata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., dell'ulteriore importo di euro
2.000,00, determinato tenuto conto, da un lato, dell'importo liquidato a titolo di spese di lite, dall'altro,
della necessaria dissuasività che deve rivestire l'importo in questione alla luce delle condizioni economiche di chi è tenuto al suo pagamento.
10. Considerato che l'appello è stato integralmente rigettato ed è stato depositato dopo il
31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012),
che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 -deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo all'appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la appellante alla refusione in favore di elle spese di Pt_1 CP_1
lite del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
10 3) condanna parte appellante alla corresponsione in favore di parte appellata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., dell'ulteriore importo di euro 2.000,00;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 29.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Gianluca Alessio
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così Cass. 3683/2023: ““questa Corte di legittimità (ex plurimis Cass. nn. 41320 del 2021; 31527 del 2022) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n.
4 - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicchè, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato Pt_1 che la è a tutti gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria Pt_5 l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere "pagabile", ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e n. 1787 del 1997, in motivazione, nonchè sez. un. 10955 del 2002); se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.; tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, n. 2), lett. d); risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata;
la ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del Pt_1 pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”.