CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 907/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5388/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020330492 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020330492 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020330492 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 19.06.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Calandra Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER e contro l'Agenzia delle Entrate, esponendo che in data 17.05.2024, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 0492, in relazione alla cartella di pagamento con numeri finali 1230 dell'importo totale di € 2.759,68, per Irpef, Irap e Iva anno 2007.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, deducendo la omessa previa notifica della cartella di pagamento, da considerarsi atto presupposto;
la decadenza, la prescrizione e l'inesistenza della notifica per omessa compilazione della relata.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva;
chiedeva il rigetto del ricorso.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Per la cartella in oggetto con numeri finali 1230 non è stata prodotta in atti la regolare notifica.
E'conseguentemente fondato il motivo concernente l'omessa notifica di tale cartella, come pure il motivo di impugnazione concernente la decadenza.
I rimanenti motivi di impugnazione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza per l'ADER, mentre vanno compensate per l'Agenzia delle
Entrate, tenuto conto del difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate nella somma di
€ 300,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT;
compensa le spese per l'Agenzia delle Entrate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
26.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr.Pasquale Nigro
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5388/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020330492 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020330492 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020330492 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 19.06.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Calandra Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER e contro l'Agenzia delle Entrate, esponendo che in data 17.05.2024, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 0492, in relazione alla cartella di pagamento con numeri finali 1230 dell'importo totale di € 2.759,68, per Irpef, Irap e Iva anno 2007.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, deducendo la omessa previa notifica della cartella di pagamento, da considerarsi atto presupposto;
la decadenza, la prescrizione e l'inesistenza della notifica per omessa compilazione della relata.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva;
chiedeva il rigetto del ricorso.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Per la cartella in oggetto con numeri finali 1230 non è stata prodotta in atti la regolare notifica.
E'conseguentemente fondato il motivo concernente l'omessa notifica di tale cartella, come pure il motivo di impugnazione concernente la decadenza.
I rimanenti motivi di impugnazione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza per l'ADER, mentre vanno compensate per l'Agenzia delle
Entrate, tenuto conto del difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate nella somma di
€ 300,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT;
compensa le spese per l'Agenzia delle Entrate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
26.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr.Pasquale Nigro