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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Michela Bacchetti Consigliere rel (Giudice Ausiliare)
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18 aprile
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3194 /2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Schioppo Pietro presso il cui studio in Parte_1
Giuseppe CC n. 23 ha eletto domicilio;
appellante
E
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, PEC:
t, elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Email_1 CP_2
Gasperi n° 55 Napoli
APPELLATO
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21.12.2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli– Sez. Lavoro – n. 6023/2023, pubblicata il 18.10.2023 non notificata, con la quale - atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' – Fondo di Garanzia - del TFR e rigettata la domanda relativa al pagamento CP_2
delle ultime tre retribuzioni, dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle somme richieste a titolo di trattamento di fine rapporto, rigettava la sua domanda per il resto e compensava le spese.
L'appellante, che aveva promosso l'azione di primo grado perché, dopo essere stata ammessa allo stato passivo del fallimento del datore lavoro, non aveva ottenuto alcun riscontro alla richiesta di pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni dall' , CP_2
Fondo di Garanzia, si doleva della decisione solo nella parte relativa alle spese che erano state compensate ed insisteva, quindi, per la riforma dell'impugnata sentenza.
Con comparsa dell'8.4.2025, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del CP_2
gravame osservando che il pagamento del TFR era avvenuto in corso di causa, dopo l'inoltro della richiesta documentazione e che la domanda relativa al pagamento delle mancate retribuzioni era stata rigettata.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Rileva, innanzitutto, il Collegio che oggetto del presente gravame è solo la valutazione della correttezza o meno della statuizione delle spese di primo grado che il Tribunale ha ritenuto di compensare in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
La parte appellante si duole della disposta compensazione delle spese di lite del primo grado, sostenendo la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ.
Si osserva che alla sentenza qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132
(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162. In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso in esame è pacifico che l'appellante aveva svolto due domande una era intesa ad ottenere dall' Fondo di garanzia - il TFR e l'altra era volta ad ottenere il pagamento CP_2
delle ultime tre mensilità.
Le due domande, che si fondano su presupposti e requisiti diversi, sono state l'una rigettata, mentre sull'altra è stata dichiarata cessata la materia del contendere posto che in corso causa, per la collaborazione prestata dall'appellante che ha fornito l'ulteriore documentazione, l' ha corrisposto il TFR richiesto. CP_2
A parere della Corte, la compensazione delle spese di primo grado per “l'accoglimento solo in parte del ricorso” può trovare giustificazione in quanto l'appellante all'esito del giudizio
è risultata soccombente in relazione alla domanda intesa ad ottenere le ultime tre mensilità, mentre in riferimento al pagamento del TFR è risultato “virtualmente” soccombente l . CP_2
A norma dell'art. 92 c.p.c., il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le partì, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione.
Nel caso di specie solo una delle due domande introduttive era fondata e solo dopo l'azione proposta l'appellante ha ottenuto il riconoscimento del suo diritto con liquidazione del TFR mentre l'altra domanda era infondata.
Attesa la soccombenza reciproca e l'accoglimento parziale del ricorso bene ha fatto il primo giudice a compensare le spese.
Anche la Cass. SS UU 2022 n. 32061 ha avuto modo di precisare che “in tema di spese processuali l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore dell'altra parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92
c.p.c comma 2”.
L'appello va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a cario della parte appellante con applicazione, sulla base della domanda, dello scaglione fino ad €
5.200,00 e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto della modestissima rilevanza giuridica della questione e della semplicità della causa che giustificano una liquidazione per la metà degli importi previsti dal D.M. 55/2014.
PQM
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese del grado che liquida CP_2 in € 1.000,00 oltre spese generali CPA e Iva, come per legge. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 18 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente