Articolo 235 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 234Articolo 236
Versione
1 gennaio 1993
>
Versione
19 dicembre 1996
Art. 235.
(Certificato di origine)
1. Il certificato di origine di un veicolo, di cui all'articolo 76, comma 2, del codice, ((...)) deve contenere le seguenti indicazioni:
a) fabbrica e tipo;
b) sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso che ricorre;
c) numero di telaio;
d) tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce;
e) data di rilascio.
2. Il certificato d'origine deve essere sottoscritto dal titolare della ditta costruttrice o dal legale rappresentante o dal delegato di questa. La firma, se non depositata presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere autenticata e, quando ricorre, legalizzata nei modi di legge. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 234, comma 2, il certificato deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonche' con il timbro dell'ufficio di appartenenza dello stesso.
((3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996