Ordinanza cautelare 18 maggio 2022
Decreto presidenziale 12 febbraio 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/06/2025, n. 12581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12581 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12581/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04755/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4755 del 2022, proposto da
IA AD, rappresentata e difesa dall'avvocato Antimo Buonamano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del Decreto Dirigenziale n. 000169 del 24.02.2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso straordinario Personale Docente a posti comuni per la formazione di una graduatoria unica classe di concorso A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, con particolare riferimento al ricorrente cui risulta assegnato il punteggio di 68.5 risultando collocata alla posizione n.33;
-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ad essi ed in particolare, in via subordinata, del Bando di Concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con DD n. 510 del 23 aprile 2020 e della Tabella D allegata laddove dovesse risultare non consentita l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1.5 punti ai titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 26.04.2022 e ritualmente depositato, la ricorrente – premesso di aver partecipato al concorso straordinario indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020, come modificato dal D.D. n. 783 dell’8.7.2020, classe di concorso A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado – ha impugnato la graduatoria definitiva approvata con D.D. n. 169 del 24.02.2022, nella quale risulta assegnataria del punteggio di 68,50 (60 punti per la prova scritta e 8,50 punti per “titoli e servizio”) e collocata alla posizione n.33, chiedendo l’attribuzione del maggior punteggio di 1,50 relativamente ai titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con atto depositato in giudizio in data 18 giugno 2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso essendo entrata di ruolo come docente a tempo indeterminato.
All’odierna udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, a fronte della univoca dichiarazione della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, e in applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., una declaratoria in conformità ( ex multis , Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n.867; Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n.5813).
L'esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO