Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10708.2022 R.A.C.L., promossa da:
Sergio Potenza
con il proc. avv. Barbara dom.
CONTRO
CP_
Avvocatura
Controparte_2
Avv.Murri dello Diago
Parte ricorrente ha adito in data 7.10.22 questo Tribunale avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria che assume notificatale in data 17.9.22 (circostanza questa non contestata dalle parti avverse) chiedendo dichiararsene la infondatezza per omessa notifica CP_ degli avvisi di addebito presupposti relativi a crediti di e la nullità per mancata ricezione dell'avviso bonario e difetto di motivazione e dichiararsi quindi la perdita del CP_ diritto di a richiedere il pagamento delle somme ingiunte per decadenza ex art.25 dlgs
46.99 ed intervenuta prescrizione;
il tutto con vittoria di spese di lite
Evidenzia come la intimazione de qua sia relativa ad avvisi di addebito non notificati o erroneamente notificati da soggetto non abilitato.
, evidenziando come gli avvisi di addebito risultino notificati Controparte_2 CP_ da come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria specifichi i crediti azionati;
come la prescrizione sia stata interrotta mediante la notifica di intimazione di pagamento in data 1.2.18, 14.6.19 e di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata alla madre convivente in data 14.6.19. Chiede quindi il rigetto del CP_ ricorso con condanna eventuale di a manlevare l'agenzia convenuta per quanto dovuto in caso di eventuale condanna. Il tutto con vittoria di spese di lite.
lamentando l'abuso del processo, avendo parte ricorrente già adito il Tribunale in CP_1 relazione a detta intimazione ma per quanto concerna avvisi di addebito differenti e comunque l'infondatezza del ricorso.
In merito alla proponibilità della domanda si deve osservare come il sistema processuale risulta, invero, strutturato peraltro su di una ipotesi di proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti (o a resistere alla relativa pretesa) facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti, come autorizza a ritenere la disciplina di cui agli artt. 31, 40 e 104 c.p.c., in tema di domande accessorie, connessione, proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte.
Nella specie ci si misura con domanda di accertamento negativo di distinti crediti pur azionati con la medesima intimazione.
Parte ricorrente risulta essere stato ammesso al beneficio della c.d. rottamazione quater.
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della Legge n. 197 del 2022 (rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione, in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell su numero, ammontare delle rate CP_2
e relative scadenze, e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta [Cass.11.9.24 n.24428].
Nella specie parte ricorrente, benchè onerata, non ha fornito prova della domanda di adesione con rinunzia ai giudizio pendenti.
Ciò detto, l'intimazione di pagamento è impugnata in questa sede in relazione ai seguenti avvisi di addebito:
- n. 35920150001635590000 che risulta, all'esito della prova testimoniale assunta ex art.421 cpc, notificata in data 30.10.15;
- n. 3592016000012448000 che risulta, all'esito della prova testimoniale assunta ex art.421 cpc, notificata in data 2.4.16; - n. 35920160002168408000 che risulta, all'esito della prova testimoniale assunta ex art.421 cpc, notificata in data 2.4.16;
- n. 35920160004171241000.
L'esperibilità dell'azione di opposizione a cartelle di pagamento\avvisi di addebito può essere esercitata entro un termine perentorio che deve essere osservato a pena di decadenza.
Infatti, l'art.24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, al comma 5, dispone che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento".
Costituisce questo un termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, in quanto funzionale a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione, consentendo conseguentemente una rapida riscossione del credito medesimo.
Infatti, l'avviso di addebito, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 16.
Né varrebbe a coonestare l'affermazione della natura non perentoria di detto termine la mancata espressa previsione della sua perentorietà. Infatti, benchè l'art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr. Cass. n. 5074 del 1997, Cass. n. 177 del 1998).
Né a supporto della tesi circa la natura ordinatoria del termine potrebbe richiamarsi il rilievo circa l'inesistenza di un preventivo vaglio giudiziale rispetto all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali. L'ordinamento conosce titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore. A questa categoria si ascrivono le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette ed indirette, che diventano definitive (ove non precedute dall'avviso di accertamento) se non impugnate nei termini di cui alla L. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21.
Significativo del resto è che il legislatore abbia previsto la procedura di riscossione mediante ruolo, tipica delle imposte, anche per i crediti contributivi, inserendo le relative norme in un testo normativo diretto a riordinare la disciplina del procedimento di riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie. Né alcun parallelo appare proponibile in relazione al procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato regolato dal
R.D. 14 aprile 1910 n. 639, applicabile anche alla riscossione delle imposte indirette prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, trattandosi di procedimento del tutto diverso da quello in esame.
Del resto, il termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non troverebbe alcuna giustificazione se non fosse finalizzato a rendere incontrovertibile, se non impugnato tempestivamente, il credito iscritto a ruolo. [Cass. 27.2.07 n. 4506].
L'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; Cass. n. 3947 del 2002).
La necessità di una verifica d'ufficio riguardo alla tempestività dell'opposizione non esclude che il relativo accertamento debba svolgersi con l'osservanza del generale principio di distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) (cfr. Cass. n. 12598 del 2001).
Nella specie gli avvisi di addebito (salvo il n. 35920160004171241000 su cui infra) sottesi dalla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria risultano notificati in data 30.10.15 e 2.4.16 e non tempestivamente opposti.
Nè varrebbe a coonestare un diverso assunto la circostanza relativa alle modalità di notifica degli atti impugnati.
Infatti, vale ricordare come la notifica della cartella\avviso di addebito può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all Controparte_3 all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
In particolare poi, l'art. 30, co. 4, D.L. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122 del 2010 recita:
"L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1 municipale”.
Inoltre, vale ricordare come non possa ritenersi viziata una notifica via pec da un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi. Ci si misura con una notifica che non è nulla, ove la stessa, come nella specie, abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del
2005, art.
6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente [Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 16/01/2023, n. 982]
La decadenza dall'opposizione per cui è causa pregiudica la possibilità di sindacare l'an del credito azionato.
In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio [CC Sez. L - , Sentenza n. 31282 del 29/11/2019].
Nella fattispecie, alla luce delle coordinate cronologiche supra evidenziate, deve altresì escludersi che sia maturata alcuna prescrizione successivamente la notifica degli avvisi di addebito de quibus, considerati gli atti interruttivi della prescrizione del 31.1.18 e del
14.6.19 ed i periodi di sospensione a causa della emergenza sanitaria.
Infatti, è noto, gli artt.37 cpv dl 17.3.20 n.18 (conv.) ed art.11 dl 31.12.20 n.183 hanno fissato due periodi di sospensione della prescrizione [23.2.20\30.6.20 (129gg) e
31.12.20\30.6.21 (182gg)].
L'art.68 del D.L. 17/03/2020, n. 18 [Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19] recita, nel testo novellato nel 2021,
“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 [comma novellato dall' art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41],
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma
3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Ciò detto, considerato il termine di prescrizione quinquennale, la interruzione della prescrizione ed i suddetti periodi di sospensione, deve ritenersi affatto maturata alcuna prescrizione.
Per quanto concerna l'avviso di addebito n. 35920160004171241000, si deve osservare come non sia stata offerta prova dell'avvenuta notifica;
detto avviso è relativo e rispetto agli stessi è stata notificata la intimazione di pagamento del 14.6.19 .
E' noto, “il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n.
122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n.
594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata
(art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonchè alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perchè recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L.
n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala
Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse
(giuridicamente apprezzabile) a dolersene perchè vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perchè sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perchè i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poichè la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente
è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi
(tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)[Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 02/09/2020, n. 18256].
Pertanto, in tema di omissioni contributive, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, devono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo giudiziale di pronuncia su ciascuna di esse [Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 02/09/2020, n. 18256].
Ebbene parte ricorrente, lamentando l'omessa notifica dell'avviso di addebito, ha eccepito la prescrizione del credito contributivo, con domanda di accertamento negativo che sarebbe tardiva se formulata in funzione recuperatoria ex art.24 dlgs 46 del 1999 in considerazione della data di notifica della intimazione del 14.6.19 ed infondata da quella data a quella del deposito del ricorso.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. In considerazione comunque dell'adesione alla procedura di rottamazione quater, le spese di lite possono essere compensate.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 19/03/2025
Lorenzo Bellanova