Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1630/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – Margherita Sitongia - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Luciano Rociola;
Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e
, con l'assistenza e Controparte_2
difesa degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.5.2018 parte ricorrente proponeva opposizione - limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro - avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2017 9001690948000.
La detta intimazione era notificata in relazione:
- alla cartella di pagamento n. 03420050045284524000 (notificata in data 2.2.2006) – Ente
CP_ creditore – relativo a Modello DM 10, contributi IVS (fissi/percentuale entro il minimale),
1
- alla cartella di pagamento n. 03420060074813421000 (notificata in data 24.11.2006) – Ente
CP_ creditore – relativo a contributi IVS (fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, anni di riferimento 2004 e 2005, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 3.776,38;
- alla cartella di pagamento n. 03420070000206372000 (notificata in data 12.2.2007) – Ente
CP_ creditore – relativo a anno di riferimento 2005, Controparte_3 nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 149,27;
- alla cartella di pagamento n. 03420070043815082000 (notificata in data 19.3.2008) – Ente
CP_ creditore – relativo a anno di riferimento 2006, Controparte_3 nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 52,33;
- alla cartella di pagamento n. 03420070050596204000 (notificata in data 22.5.2008) – Ente
CP_ creditore – relativo a contributi IVS (fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, anno di riferimento 2006, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 3.873,56;
- alla cartella di pagamento n. 03420110002945857000 (notificata in data 14.2.2011) – Ente
CP_ creditore – relativo a contributi IVS (fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, anni di riferimento 2009 e 2010, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 2.329,74;
- all'avviso di addebito n. 33420120002774686000 (notificato in data 8.10.2012) – Ente
CP_ creditore – relativo a contributi IVS (fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, anni di riferimento 2009, 2010 e 2011, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 6.600,09;
e così per un totale – esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro - di € 18.044,64.
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale – ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 9, Legge 335/1995 - del diritto alla riscossione delle somme oggetto delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito indicati nell'atto di intimazione di pagamento impugnata.
Non si costituiva l , pur regolarmente evocata in giudizio. Controparte_4
Si costituiva in giudizio l' che svolgeva ampie ed articolate difese volte a dimostrare CP_2
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Nello specifico, deducendo il proprio
2 difetto di legittimazione passiva e contestando, comunque, l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
3. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n. 03420070000206372000 ed alla cartella di pagamento n.
03420070043815082000, poiché automaticamente annullate a norma dell'art. 4, comma 1, d. l.
23 ottobre 2018, n. 119, secondo cui: " I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento
è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. (...)".
Il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione (Cass. 13/12/2023, n. 34841, Cass. 21/03/2023, n. 8090, Cass.
20/03/2023, n. 7989); tale limite è riferito al "singolo carico affidato", sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a mille euro. Per "carico" (da calcolare alla data di entrata in vigore del decreto cioè
24 ottobre 2018) si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, per cui oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella (in tal senso Cassazione, Sentenza 17 agosto 2022, n.
2485)
L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato d. l. opera in via automatica e ipso iure, in presenza dei presupposti di legge e con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass., Sez. V. 7 Giugno 2019, n. 15471).
3 Trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a mille euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010), rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di annullamento di tali partite sottese alle cartelle di pagamento in parola (cfr.
Cass. n. 35535/2023, Cass. n. 32772/2023, Cass. n. 18413/2023).
Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione alle restanti cartelle di pagamento n. 03420050045284524000, n. 03420060074813421000, n.
03420070050596204000 e n. 03420110002945857000, nonché all'avviso di addebito n.
33420120002774686000.
4. Unico motivo di opposizione proposto in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La doglianza è in parte fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
In proposito, pur non essendone stata fornita prova documentale, risulta per tabulas (cfr. date riportate nell'intimazione di pagamento impugnata) che la cartella di pagamento n.
03420050045284524000 sarebbe stata notificata in data 2.2.2006, la cartella di pagamento n.
03420060074813421000 in data 24.11.2006, la cartella di pagamento n.
03420070050596204000 in data 22.5.2008 e la cartella di pagamento n.
03420110002945857000 in data 14.2.2011, per come anche allegato nella memoria di costituzione dell' . CP_2
Successivamente a tali atti è stata effettuata in data 13.4.2017 la notifica dell'intimazione in questa sede impugnata. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti, stante la mancata costituzione in giudizio dell (cui sarebbe riferibile la notifica delle CP_5 cartelle di pagamento sottese all'intimazione) ed essendo la documentazione prodotta dall'Ente impositore non afferente i crediti portati dalle medesime cartelle di pagamento sottesi all'intimazione (poiché documentazione riguardante annualità diverse).
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore in tali cartelle di pagamento, per la parte di competenza.
La doglianza è infondata, invece, per l'avviso di addebito n. 33420120002774686000 che risulta regolarmente notificato in data 8.10.2012 (in allegati ). CP_2
4 Infatti, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione in ordine a tale avviso di addebito in quanto il quinquennio, rispetto al tempo decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito in parola, è stato validamente interrotto dalla notifica in data 13.4.2017 dell'intimazione di pagamento oggi opposta.
A tanto consegue il rigetto del ricorso in parte qua.
5. In considerazione dell'esito del giudizio e della parziale definizione ope legis della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della
Giudice Margherita Sitongia - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle cartelle di pagamento n.
03420070000206372000 e n. 03420070043815082000;
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nelle cartelle di pagamento n. 03420050045284524000, n. 03420060074813421000, n.
03420070050596204000 e n. 03420110002945857000;
- dichiara dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nell'avviso di addebito n. 33420120002774686000;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 20.3.2025 La GIUDICE del LAVORO
Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.
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