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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6427/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FRIOLO MONICA MARIA presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. CANIGLIA PIERFRANCESCO Controparte_1 presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 6.02.2025 e da parte resistente in data 4.02.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 03/07/1983.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
01051, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 12 gennaio 1989. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale dell'1.12.2014, omologata dal Tribunale di Torino in data 14.01.2015.
Con ricorso depositato il 11/04/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto mantenimento della prole e assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
Prima della celebrazione della prima udienza innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , iscrizione i cui estremi Parte_1 Controparte_1 sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
ASSEGNA la casa coniugale a e al figlio Controparte_1 Per_1
DISPONE l'assegno di mantenimento a carico di in favore del figlio Parte_1 Per_1 quantificandolo nella proposta misura di euro 250,00 mensili in quanto, pur maggiorenne, disabile e non economicamente autosufficiente, a far data dal mese di gennaio 2025;
DISONE che l'impegno al mantenimento venga meno nel momento in cui il figlio troverà un'occupazione lavorativa con uno stipendio o retribuzione superiore a 500,00 mensili e che il contratto sia concluso per almeno tre mesi consecutivi.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6427/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FRIOLO MONICA MARIA presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. CANIGLIA PIERFRANCESCO Controparte_1 presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 6.02.2025 e da parte resistente in data 4.02.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 03/07/1983.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
01051, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 12 gennaio 1989. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale dell'1.12.2014, omologata dal Tribunale di Torino in data 14.01.2015.
Con ricorso depositato il 11/04/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto mantenimento della prole e assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
Prima della celebrazione della prima udienza innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , iscrizione i cui estremi Parte_1 Controparte_1 sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
ASSEGNA la casa coniugale a e al figlio Controparte_1 Per_1
DISPONE l'assegno di mantenimento a carico di in favore del figlio Parte_1 Per_1 quantificandolo nella proposta misura di euro 250,00 mensili in quanto, pur maggiorenne, disabile e non economicamente autosufficiente, a far data dal mese di gennaio 2025;
DISONE che l'impegno al mantenimento venga meno nel momento in cui il figlio troverà un'occupazione lavorativa con uno stipendio o retribuzione superiore a 500,00 mensili e che il contratto sia concluso per almeno tre mesi consecutivi.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.