TRIB
Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. V.G. 329/2025
Tribunale Ordinario di Como SEZIONE PRIMA
IL G.D.
Dr Marco Mancini
a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART 19 CCII
visto il ricorso per la conferma delle misure protettive del patrimonio di cui agli artt. 18
e 19 CCII, proposto da Parte_1
;
[...]
ritenuta sussistente la competenza territoriale di questo Tribunale ex artt. 19, comma 1,
e 27 CCII atteso che la sede dell'istante è ubicata a Cermenate (CO);
dato atto altresì che il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati, a cura della ricorrente, ai creditori incisi dalle misure protettive;
nessun creditore si è opposto;
visto il parere redatto dall'esperto;
sentite le parti;
verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso di cui all'art. 18, commi 1, 2 e 3, CCII;
rilevato che la società ha chiesto la conferma delle misure protettive ex art 18 CCII richieste erga omnes in sede di presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi per tutta la durata delle trattative e, comunque, per la durata di 120 gg dalla pubblicazione nel registro delle imprese;
che il ricorso è stato presentato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto;
1 che con il decreto di fissazione dell'udienza è stata disposta la notificazione all'esperto e, stante la richiesta erga omnes delle misure protettive ai primi 10 creditori per ammontare tra fornitori e banche come indicato nella lista dal debitore (esclusi i lavoratori i cui diritti di credito sono estranei alle misure protettive);
ritenuta l'ammissibilità dell'istanza per conferma delle misure protettive non sussistendo gli ostacoli ex art 25 quinquies CCII poiché non risulta la pendenza di procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale né sono pendenti ricorsi ex art
40 CCII né comunque risulta che la debitrice abbia rinunciato nei 4 mesi antecedenti ad uno dei detti procedimenti;
ritenuto che, a prescindere dalla sussistenza del presupposto soggettivo ex art 12 CCII per l'accesso alla CNC (essendo la società ricorrente un imprenditore agricolo in condizioni di squilibrio economico-finanziario), vale la pena di ricordare quanto ai presupposti oggettivi per la conferma delle misure protettive che:
- la composizione negoziata della crisi può essere avviata quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (art. 12, comma 1, CCII);
- l'esperto deve verificare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento (art. 17, comma 5, CCII) ed esprimere all'udienza il proprio parere in ordine alla funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito della trattative (art. 19, comma 4,
CCII);
- il giudice può revocare le misure protettive o abbreviarne la durata quando esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione dell'istanza ai sensi dell'art 17 commi e 5 CCII (art. 19, comma 6, CCII);
ritenuto, alla luce di tali disposizioni, che, come evidenziato da un condivisibile pronunciamento giurisprudenziale, in sede di conferma delle misure protettive il giudice deve verificare la sussistenza di razionale, credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall'Esperto, così da rendere concretamente perseguibile l obbiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparto da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali, giustificando così la compressione della tutela esecutiva (Trib. Piacenza, ord. 22 dicembre 2022);
considerato che, nell'ottica di un siffatto accertamento, la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Modena, ord. 3 dicembre 2022) si è sforzata di individuare una serie di elementi estrinseci e intrinseci indicativi, o quantomeno sintomatici, della idoneità della composizione negoziata della crisi a perseguire l'obiettivo del risanamento, vale a dire:
2 ✓ l'espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto;
✓ l'attestato di fiducia dell'esperto (desumibile dal parere positivo reso, anche sulla scorta delle trattative già eventualmente instaurate e degli accertamenti preliminari svolti);
✓ la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere;
✓ la chiarezza della strategia di risanamento;
✓ la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento;
✓ il fatto che la continuità non stia distruggendo risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l'eventuale stay non possa verosimilmente pregiudicare i creditori;
✓ il fatto che la prospettiva liquidatoria possa immaginarsi esiziale per la gran parte dei creditori;
osservato che, nel caso in esame, gli elementi a disposizione conducono senz'altro ad una valutazione positiva ove si consideri, in ordine alle concrete prospettive di risanamento, che l'imprenditore ha delineato una serie di interventi, tra cui, come indica l'esperto sotto vari profili:
- la riorganizzazione aziendale mediante smembramento dei rami d'azienda non più strategici ed abbandono dell'allevamento di Mariano Comense, più precisamente con estromissione in favore di degli Impianti di Biogas e Fotovoltaico CP_1 valutati rispettivamente € 1.970.000 e € 470.000, in quanto gravati da un mutuo con un residuo debito di € 4.059.000, debito non più sostenibile dall'impresa e accollato alla
; CP_1
- la ristrutturazione del Debito della società verso la IP AR RL di cui l'imprenditore agricolo è socio, con riduzione del credito vantato nei confronti della ricorrente di €.
3.295.338 pari al 90% e riduzione dell'esposizione dell'
[...] di circa € 3.000.000; Parte_1 Parte_1
- l'apporto di nuova finanza per circa €. 491.000,00 derivante dalla dismissione di asset immobiliari personali dell'imprenditore, e per complessivi €. 1.150.000,00 da apporti derivanti dalla società e dai familiari dell'imprenditore; CP_1
- la continuazione dell'attività di allevamento a Novedrate con contratto di soccida che consentirà di generare risorse destinate al soddisfacimento del debito, con previsioni di disponibilità complessiva di circa € 420.000;
3
ritenuto che
l'esperto ha attestato che sono in corso trattative concrete con i creditori e stakeholder principali (AN PM, IP AR RL, CE AN, ÉD
RI) e successivamente con tutti gli altri per discutere le condizioni di ristrutturazione del debito;
ritenuto altresì che la difesa dell'imprenditore ha sottolineato come la gestione economica relativa all'anno 2024 ha indotto un risultato operativo positivo ancorché marginale e dunque come la prosecuzione dell'attività non comporterà incremento della perdita e quindi pregiudizio per i creditori;
considerato che nel caso in esame - ferma restando ogni attenta verifica delle previsioni e dei budget indicati per gli anni a venire oltre che dell'affidabilità e correttezza della situazione contabile allegata e della completezza del quadro fornito dall'imprenditore - in esito ad una sommaria valutazione delle informazioni fino a questo momento a disposizione, ed esaminate le note dell'esperto - pare sussistere una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento e un'attitudine delle misure protettive di cui si chiede conferma a perseguire astrattamente di preservare il patrimonio, proteggere le trattative e favorirne il buon esito delle trattive, dovendosi allo stato escludere pregiudizi ingiustificati a carico dei creditori e dei terzi, tanto che i creditori non si sono opposti alla domanda e non contestando l'esistenza di margini per il risanamento dell'impresa;
-che allo stato pende esecuzione immobiliare promossa da Parte_2
in forza di ipoteca iscritta su tutti i cespiti avanti il Tribunale di Lecco n.
[...]
159/2024 r.g.e. per un credito capitale di euro 252.678,00 ma è prevedibile ulteriore intervento nell'esecuzione sia da parte della stessa banca in forza di altro titolo esecutivo (per euro 71.028) sia da parte di altri creditori muniti di decreto ingiuntivo esecutivo (per un importo complessivo di euro 238.072,49;
ritenuto che allo stato ricorrano i presupposti per la conferma delle misure protettive già efficaci e che, stante la complessità del piano che dovrà essere predisposto, e in assenza di pregiudizi particolari e sproporzionati per i creditori, al momento non evidenziati, la durata possa essere fissata in 120 giorni;
CONFERMA
le misure protettive richieste, con la conseguenza che dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, è vietato ai creditori dell'impresa ricorrente:
- acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
4 - iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dell'impresa o sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività;
- ottenere la pronuncia di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale,
- rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti/provocarne la risoluzione/anticipare scadenza/modificarli in senso peggiorativo.
Manda all'esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravenuto o successivamente accertato di natura tale da giustificare la revoca la modifica o abbreviazione della durata della misura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente (anche ai fini della comunicazione a tutti i creditori interessati), all'esperto e al registro delle imprese.
Si comunichi.
Como, lì 26/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Mancini
5
Tribunale Ordinario di Como SEZIONE PRIMA
IL G.D.
Dr Marco Mancini
a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART 19 CCII
visto il ricorso per la conferma delle misure protettive del patrimonio di cui agli artt. 18
e 19 CCII, proposto da Parte_1
;
[...]
ritenuta sussistente la competenza territoriale di questo Tribunale ex artt. 19, comma 1,
e 27 CCII atteso che la sede dell'istante è ubicata a Cermenate (CO);
dato atto altresì che il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati, a cura della ricorrente, ai creditori incisi dalle misure protettive;
nessun creditore si è opposto;
visto il parere redatto dall'esperto;
sentite le parti;
verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso di cui all'art. 18, commi 1, 2 e 3, CCII;
rilevato che la società ha chiesto la conferma delle misure protettive ex art 18 CCII richieste erga omnes in sede di presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi per tutta la durata delle trattative e, comunque, per la durata di 120 gg dalla pubblicazione nel registro delle imprese;
che il ricorso è stato presentato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto;
1 che con il decreto di fissazione dell'udienza è stata disposta la notificazione all'esperto e, stante la richiesta erga omnes delle misure protettive ai primi 10 creditori per ammontare tra fornitori e banche come indicato nella lista dal debitore (esclusi i lavoratori i cui diritti di credito sono estranei alle misure protettive);
ritenuta l'ammissibilità dell'istanza per conferma delle misure protettive non sussistendo gli ostacoli ex art 25 quinquies CCII poiché non risulta la pendenza di procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale né sono pendenti ricorsi ex art
40 CCII né comunque risulta che la debitrice abbia rinunciato nei 4 mesi antecedenti ad uno dei detti procedimenti;
ritenuto che, a prescindere dalla sussistenza del presupposto soggettivo ex art 12 CCII per l'accesso alla CNC (essendo la società ricorrente un imprenditore agricolo in condizioni di squilibrio economico-finanziario), vale la pena di ricordare quanto ai presupposti oggettivi per la conferma delle misure protettive che:
- la composizione negoziata della crisi può essere avviata quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (art. 12, comma 1, CCII);
- l'esperto deve verificare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento (art. 17, comma 5, CCII) ed esprimere all'udienza il proprio parere in ordine alla funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito della trattative (art. 19, comma 4,
CCII);
- il giudice può revocare le misure protettive o abbreviarne la durata quando esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione dell'istanza ai sensi dell'art 17 commi e 5 CCII (art. 19, comma 6, CCII);
ritenuto, alla luce di tali disposizioni, che, come evidenziato da un condivisibile pronunciamento giurisprudenziale, in sede di conferma delle misure protettive il giudice deve verificare la sussistenza di razionale, credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall'Esperto, così da rendere concretamente perseguibile l obbiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparto da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali, giustificando così la compressione della tutela esecutiva (Trib. Piacenza, ord. 22 dicembre 2022);
considerato che, nell'ottica di un siffatto accertamento, la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Modena, ord. 3 dicembre 2022) si è sforzata di individuare una serie di elementi estrinseci e intrinseci indicativi, o quantomeno sintomatici, della idoneità della composizione negoziata della crisi a perseguire l'obiettivo del risanamento, vale a dire:
2 ✓ l'espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto;
✓ l'attestato di fiducia dell'esperto (desumibile dal parere positivo reso, anche sulla scorta delle trattative già eventualmente instaurate e degli accertamenti preliminari svolti);
✓ la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere;
✓ la chiarezza della strategia di risanamento;
✓ la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento;
✓ il fatto che la continuità non stia distruggendo risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l'eventuale stay non possa verosimilmente pregiudicare i creditori;
✓ il fatto che la prospettiva liquidatoria possa immaginarsi esiziale per la gran parte dei creditori;
osservato che, nel caso in esame, gli elementi a disposizione conducono senz'altro ad una valutazione positiva ove si consideri, in ordine alle concrete prospettive di risanamento, che l'imprenditore ha delineato una serie di interventi, tra cui, come indica l'esperto sotto vari profili:
- la riorganizzazione aziendale mediante smembramento dei rami d'azienda non più strategici ed abbandono dell'allevamento di Mariano Comense, più precisamente con estromissione in favore di degli Impianti di Biogas e Fotovoltaico CP_1 valutati rispettivamente € 1.970.000 e € 470.000, in quanto gravati da un mutuo con un residuo debito di € 4.059.000, debito non più sostenibile dall'impresa e accollato alla
; CP_1
- la ristrutturazione del Debito della società verso la IP AR RL di cui l'imprenditore agricolo è socio, con riduzione del credito vantato nei confronti della ricorrente di €.
3.295.338 pari al 90% e riduzione dell'esposizione dell'
[...] di circa € 3.000.000; Parte_1 Parte_1
- l'apporto di nuova finanza per circa €. 491.000,00 derivante dalla dismissione di asset immobiliari personali dell'imprenditore, e per complessivi €. 1.150.000,00 da apporti derivanti dalla società e dai familiari dell'imprenditore; CP_1
- la continuazione dell'attività di allevamento a Novedrate con contratto di soccida che consentirà di generare risorse destinate al soddisfacimento del debito, con previsioni di disponibilità complessiva di circa € 420.000;
3
ritenuto che
l'esperto ha attestato che sono in corso trattative concrete con i creditori e stakeholder principali (AN PM, IP AR RL, CE AN, ÉD
RI) e successivamente con tutti gli altri per discutere le condizioni di ristrutturazione del debito;
ritenuto altresì che la difesa dell'imprenditore ha sottolineato come la gestione economica relativa all'anno 2024 ha indotto un risultato operativo positivo ancorché marginale e dunque come la prosecuzione dell'attività non comporterà incremento della perdita e quindi pregiudizio per i creditori;
considerato che nel caso in esame - ferma restando ogni attenta verifica delle previsioni e dei budget indicati per gli anni a venire oltre che dell'affidabilità e correttezza della situazione contabile allegata e della completezza del quadro fornito dall'imprenditore - in esito ad una sommaria valutazione delle informazioni fino a questo momento a disposizione, ed esaminate le note dell'esperto - pare sussistere una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento e un'attitudine delle misure protettive di cui si chiede conferma a perseguire astrattamente di preservare il patrimonio, proteggere le trattative e favorirne il buon esito delle trattive, dovendosi allo stato escludere pregiudizi ingiustificati a carico dei creditori e dei terzi, tanto che i creditori non si sono opposti alla domanda e non contestando l'esistenza di margini per il risanamento dell'impresa;
-che allo stato pende esecuzione immobiliare promossa da Parte_2
in forza di ipoteca iscritta su tutti i cespiti avanti il Tribunale di Lecco n.
[...]
159/2024 r.g.e. per un credito capitale di euro 252.678,00 ma è prevedibile ulteriore intervento nell'esecuzione sia da parte della stessa banca in forza di altro titolo esecutivo (per euro 71.028) sia da parte di altri creditori muniti di decreto ingiuntivo esecutivo (per un importo complessivo di euro 238.072,49;
ritenuto che allo stato ricorrano i presupposti per la conferma delle misure protettive già efficaci e che, stante la complessità del piano che dovrà essere predisposto, e in assenza di pregiudizi particolari e sproporzionati per i creditori, al momento non evidenziati, la durata possa essere fissata in 120 giorni;
CONFERMA
le misure protettive richieste, con la conseguenza che dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, è vietato ai creditori dell'impresa ricorrente:
- acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
4 - iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dell'impresa o sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività;
- ottenere la pronuncia di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale,
- rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti/provocarne la risoluzione/anticipare scadenza/modificarli in senso peggiorativo.
Manda all'esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravenuto o successivamente accertato di natura tale da giustificare la revoca la modifica o abbreviazione della durata della misura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente (anche ai fini della comunicazione a tutti i creditori interessati), all'esperto e al registro delle imprese.
Si comunichi.
Como, lì 26/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Mancini
5