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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10949 R.G. dell'anno 2020, avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Iannicelli, domiciliatario Parte_1
in Napoli, alla via Piazza Amedeo, 15;
-Attrice-
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Maria, domiciliatario in Napoli, al C.so Umberto I, 154;
-Convenuta-
NONCHE'
, n. in Milano il 3.8.1968, c.f. Controparte_1 C.F._1
-Convenuto - contumace-
Conclusioni: per l'attrice: accoglimento della domanda, vinte le spese di lite;
per la convenuta: rigetto della domanda;
“in linea gradata, in caso di accoglimento anche solo parziale della stessa, … riconoscere un congruo concorso di colpa dell'attrice nella determinazione del sinistro che la vide coinvolta. Vinte le spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha convenuto in giudizio e la HDI Assicurazioni Parte_1 Controparte_1
S.p.A. esponendo che:
-. il giorno 19.5.2018 il furgone Daihatsu tg. BZ919LJ di proprietà di CP
e assicurato per la con la HDI Assicurazioni S.p.A. l'aveva investita
[...] CP_2
in Napoli, alla via Bernardo Cavallino;
2
-. l'incidente era avvenuto perché il “furgone”, mentre usciva dal “varco di accesso della Scuola Suore Betlemite”, impegnava “il marciapiede senza alcuna cautela” e la investiva “improvvisamente”, sicché la stessa “cadeva al suolo riportando lesioni personali” al polso sinistro e all'anca e al ginocchio sinistri, da cui era guarita con postumi permanenti del 23%.
Ha chiesto, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di “tutti i danni … di natura patrimoniale e non” (“per le spese sanitarie già sostenute e quelle future …, quelle sostenute per l'assistenza domiciliare e … per l'utilizzo del servizio di trasporto privato”, danno non patrimoniale con “adeguata personalizzazione”, “danno morale”) in misura provata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, vinte le distraende spese di lite.
La società assicuratrice, costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, infondata nell'an e nel quantum, eccependo che è “stata proprio l'istante a provocare l'evento dannoso”, avendo l' nella denuncia cautelativa sottoscritta dal conducente CP
, dichiarato che “fu l'attrice ad urtare contro il veicolo … che CP_3 Parte_1 si trovava fermo all'uscita dal complesso delle Suore Betlemite, in attesa di immettersi su via Bernardo Cavallino” e che “inciampava autonomamente e, nel tentativo di non cadere al suolo, allungava le braccia onde aggrapparsi alla parte anteriore sinistra del veicolo” e “ciononostante non riusciva a mantenersi cadendo al suolo”.
benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Espletate la prova testimoniale e una CTU, formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata dall'attrice, prodotta documentazione e precisate le conclusioni,
è stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi degli artt. 190 e 281 quinquies cpc, con riserva all'esito della decisione.
2). La domanda è proponibile e procedibile.
L'attrice, in ottemperanza agli artt. 145 e 148 d.lgs 7 settembre 2005, n. 209, ha inviato alla compagnia assicuratrice lettera di messa in mora a mezzo pec del 7.6.2018 e invito alla stipula di una negoziazione assistita in data 11.9.2019.
3). L'attrice ha dato prova, attraverso la deposizione dei testi e Testimone_1 Tes_2
e la documentazione medica prodotta, che l'incidente descritto in citazione
[...]
realmente avvenne e che per effetto di esso riportò le lesioni personali descritte in citazione (cfr. teste : “all'altezza della Scuola di suore ho visto un furgone che Tes_1 nell'uscire dal varco investiva la signora, la stessa tentò di proteggersi dall'urto con le braccia e fu colpita al lato destro e cadde sul lato sinistro”, “al momento dell'impatto 3 la signora era al centro del marciapiede”, dichiarazioni che trovano conferma in quelle rese dal teste : “ho visto un furgone uscire da un vialetto di fianco alla scuola” e Tes_2
“immettersi mentre la signora lo stava attraversando” – “con direzione via Domenico
Fontana sul marciapiede di destra rispetto a tale direzione di marcia” – “e lo stesso non si fermava e colpiva la signora alla spalla, gamba e gomito destro facendola cadere sul lato sinistro”).
La versione data dai testi e è più attendibile di quella del teste Tes_1 Tes_2 Tes_3
, che ha fornito una diversa dinamica del sinistro;
ed invero, se il testimone
[...]
, al momento del sinistro, si trovava “in piedi fuori dalla portineria” della Tes_3 scuola, come da lui dichiarato, alla luce dell'esame dello stato dei luoghi evincibile dai rilievi fotografici e Google Maps in atti, la visibilità, da parte sua, del sinistro era quanto meno limitata, atteso che la sua visuale (peraltro trasversale rispetto al pedone, atteso che guardando le foto la portineria si trova sulla sinistra, mentre il pedone si trovava a destra poiché proveniva dalla sinistra del veicolo, come dichiarato dal teste) era in parte occultata dal muro di cinta del complesso e dal cancello di ingresso, nonché dall'ingombro dello stesso furgone (secondo quanto asserito dallo stesso teste “fermo in uscita”) e ancor meno visibili potevano essere le radici degli alberi (sulle quali, a dire del teste, l'attrice era inciampata), anche tenuto conto che dalle foto si vede che la portineria si trova in posizione ribassata rispetto al marciapiedi ove camminava la
[...]
. Pt_1
Trattandosi di investimento, ad opera di autoveicolo, di un pedone, opera, nella fattispecie, la presunzione di responsabilità prevista a carico del conducente del veicolo dall'art. 2054/1 cc e, quindi, ex art. 2054/3 cc, la responsabilità solidale del proprietario.
Di più: è positivamente accertato, attraverso la riferita inchiesta orale, che l'incidente avvenne con le modalità esecutive riferite dall'istante e, quindi, per l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto.
L'investimento della avvenne addirittura sulla sede del marciapiede riservato Parte_1 ai pedoni e ad opera del furgone di proprietà dell' nell'atto di uscire dal varco CP
di accesso della scuola, senza dare la precedenza al pedone.
Alla stregua delle esposte risultanze, pertanto, si deve concludere che il conducente non tenne, nell'occasione, una condotta di guida adeguata alle condizioni della strada e del traffico, così contravvenendo a comuni regole di prudenza, diligenza e perizia, oltre che agli artt. 140, 141, 154 e 191 cds. 4 Dalla stessa denuncia cautelativa citata dalla convenuta costituita, inoltre, emerge che il proprietario del furgone ha riconosciuto il coinvolgimento del veicolo nel sinistro
(negando, peraltro, la colpa del conducente).
Al momento del sinistro, il veicolo era assicurato per la responsabilità civile inerente alla sua circolazione con la HDI Assicurazioni s.p.a.
4). La riportò, per effetto dell'investimento, “frattura pertrocanterica del Parte_1 collo femorale a sinistra + Frattura dell'osso Pisiforme di sinistra”, una inabilità temporanea assoluta e relativa al 50% e al 25% durate, rispettivamente, giorni 60, 30 e
40 e postumi comportanti, con le conseguenti limitazioni funzionali dell'arto, una riduzione della integrità psicofisica e, quindi, un danno biologico del 13% (cfr. relazione del CTU, segnatamente pag. 4).
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.
Ciò in quanto “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di
Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. sez. III, 7 giugno
2011 n. 12408).
Nel caso di specie, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti” (in quanto il danno complessivamente quantificato dal
CTU è pari al 13%) e non sussistendo circostanze idonee per discostarsi dai parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Milano, possono, quindi, essere liquidati equitativamente, in applicazione dei predetti parametri e in considerazione 5 dell'età dell'attore al momento del sinistro (84 anni circa) e in termini monetari attuali
(ciò che esime da rivalutazione):
-. € 22.602,00 per il danno biologico residuato all'attrice per i suddetti Parte_1
postumi permanenti pari al 13%;
-. complessivi € 9.775,00 per l'invalidità temporanea totale e parziale.
Rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose, articolo 590 c.p.), compete, in astratto ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all'articolo 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, è già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base delle tabelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano che, sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n.
26972, Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26973, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008
n. 26974, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva e unitaria del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore, “ sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo a una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva e anzi espressamente contemplano la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi, al fine di consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere stata concretamente dedotta, nè, a fortiori, provata, ad opera dell'attrice, in punto di sofferenza soggettiva.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice, pertanto, va determinato, complessivamente, nella somma di € 32.377,00, il cui pagamento va posto, in solido, a carico dei convenuti. 6 È fondata, inoltre, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla
[...]
. Invero, può essere rimborsata all'attrice, alla luce della documentazione in atti, Pt_1 la somma di € 5.816,84 a titolo di danno emergente, costituito da: 1) le spese resesi necessarie per le cure mediche (€ 851,94) a causa delle lesioni riportate a seguito del sinistro de quo, la cui congruità è stata anche valutata dal CTU nominato Dott. Per_1
; 2) le spese di trasporto (€ 1.608,90); 3) le spese di assistenza domiciliare (€
[...]
3.356,00).
Per le esposte ragioni, i convenuti vanno altresì condannati, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della complessiva somma di € 5.816,84 a favore di . Parte_1
5) Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis,
Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché civ., sez. III, 10 marzo 2000, n.
2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, la somma di € € 32.377,00 sopra indicata, determinata all'attualità, va rideterminata con riferimento alla data dell'evento lesivo (19.05.2018) valutandola secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da maggio 2018 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 19.05.2019 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ISTAT ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 19.05.2018 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla intera somma totale liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (comprensiva di 7 capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso,
Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
6) Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza dei convenuti, a carico dei quali restano anche quelle di CTU già liquidate, con obbligo di rivalere, pertanto, l'attrice di quanto eventualmente corrisposto al CTU in base al decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Condanna e HDI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di euro € 32.377,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di euro 5.816,84 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale della somma così liquidata, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2). Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
3). Condanna e HDI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di delle Parte_1
spese processuali, liquidate in euro 518,00 per spese ed euro 7.616,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv.
Andrea Iannicelli;
4). Pone le spese di CTU in via definitiva, a carico dei convenuti in solido.
Napoli, 29.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10949 R.G. dell'anno 2020, avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Iannicelli, domiciliatario Parte_1
in Napoli, alla via Piazza Amedeo, 15;
-Attrice-
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Maria, domiciliatario in Napoli, al C.so Umberto I, 154;
-Convenuta-
NONCHE'
, n. in Milano il 3.8.1968, c.f. Controparte_1 C.F._1
-Convenuto - contumace-
Conclusioni: per l'attrice: accoglimento della domanda, vinte le spese di lite;
per la convenuta: rigetto della domanda;
“in linea gradata, in caso di accoglimento anche solo parziale della stessa, … riconoscere un congruo concorso di colpa dell'attrice nella determinazione del sinistro che la vide coinvolta. Vinte le spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha convenuto in giudizio e la HDI Assicurazioni Parte_1 Controparte_1
S.p.A. esponendo che:
-. il giorno 19.5.2018 il furgone Daihatsu tg. BZ919LJ di proprietà di CP
e assicurato per la con la HDI Assicurazioni S.p.A. l'aveva investita
[...] CP_2
in Napoli, alla via Bernardo Cavallino;
2
-. l'incidente era avvenuto perché il “furgone”, mentre usciva dal “varco di accesso della Scuola Suore Betlemite”, impegnava “il marciapiede senza alcuna cautela” e la investiva “improvvisamente”, sicché la stessa “cadeva al suolo riportando lesioni personali” al polso sinistro e all'anca e al ginocchio sinistri, da cui era guarita con postumi permanenti del 23%.
Ha chiesto, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di “tutti i danni … di natura patrimoniale e non” (“per le spese sanitarie già sostenute e quelle future …, quelle sostenute per l'assistenza domiciliare e … per l'utilizzo del servizio di trasporto privato”, danno non patrimoniale con “adeguata personalizzazione”, “danno morale”) in misura provata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, vinte le distraende spese di lite.
La società assicuratrice, costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, infondata nell'an e nel quantum, eccependo che è “stata proprio l'istante a provocare l'evento dannoso”, avendo l' nella denuncia cautelativa sottoscritta dal conducente CP
, dichiarato che “fu l'attrice ad urtare contro il veicolo … che CP_3 Parte_1 si trovava fermo all'uscita dal complesso delle Suore Betlemite, in attesa di immettersi su via Bernardo Cavallino” e che “inciampava autonomamente e, nel tentativo di non cadere al suolo, allungava le braccia onde aggrapparsi alla parte anteriore sinistra del veicolo” e “ciononostante non riusciva a mantenersi cadendo al suolo”.
benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Espletate la prova testimoniale e una CTU, formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata dall'attrice, prodotta documentazione e precisate le conclusioni,
è stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi degli artt. 190 e 281 quinquies cpc, con riserva all'esito della decisione.
2). La domanda è proponibile e procedibile.
L'attrice, in ottemperanza agli artt. 145 e 148 d.lgs 7 settembre 2005, n. 209, ha inviato alla compagnia assicuratrice lettera di messa in mora a mezzo pec del 7.6.2018 e invito alla stipula di una negoziazione assistita in data 11.9.2019.
3). L'attrice ha dato prova, attraverso la deposizione dei testi e Testimone_1 Tes_2
e la documentazione medica prodotta, che l'incidente descritto in citazione
[...]
realmente avvenne e che per effetto di esso riportò le lesioni personali descritte in citazione (cfr. teste : “all'altezza della Scuola di suore ho visto un furgone che Tes_1 nell'uscire dal varco investiva la signora, la stessa tentò di proteggersi dall'urto con le braccia e fu colpita al lato destro e cadde sul lato sinistro”, “al momento dell'impatto 3 la signora era al centro del marciapiede”, dichiarazioni che trovano conferma in quelle rese dal teste : “ho visto un furgone uscire da un vialetto di fianco alla scuola” e Tes_2
“immettersi mentre la signora lo stava attraversando” – “con direzione via Domenico
Fontana sul marciapiede di destra rispetto a tale direzione di marcia” – “e lo stesso non si fermava e colpiva la signora alla spalla, gamba e gomito destro facendola cadere sul lato sinistro”).
La versione data dai testi e è più attendibile di quella del teste Tes_1 Tes_2 Tes_3
, che ha fornito una diversa dinamica del sinistro;
ed invero, se il testimone
[...]
, al momento del sinistro, si trovava “in piedi fuori dalla portineria” della Tes_3 scuola, come da lui dichiarato, alla luce dell'esame dello stato dei luoghi evincibile dai rilievi fotografici e Google Maps in atti, la visibilità, da parte sua, del sinistro era quanto meno limitata, atteso che la sua visuale (peraltro trasversale rispetto al pedone, atteso che guardando le foto la portineria si trova sulla sinistra, mentre il pedone si trovava a destra poiché proveniva dalla sinistra del veicolo, come dichiarato dal teste) era in parte occultata dal muro di cinta del complesso e dal cancello di ingresso, nonché dall'ingombro dello stesso furgone (secondo quanto asserito dallo stesso teste “fermo in uscita”) e ancor meno visibili potevano essere le radici degli alberi (sulle quali, a dire del teste, l'attrice era inciampata), anche tenuto conto che dalle foto si vede che la portineria si trova in posizione ribassata rispetto al marciapiedi ove camminava la
[...]
. Pt_1
Trattandosi di investimento, ad opera di autoveicolo, di un pedone, opera, nella fattispecie, la presunzione di responsabilità prevista a carico del conducente del veicolo dall'art. 2054/1 cc e, quindi, ex art. 2054/3 cc, la responsabilità solidale del proprietario.
Di più: è positivamente accertato, attraverso la riferita inchiesta orale, che l'incidente avvenne con le modalità esecutive riferite dall'istante e, quindi, per l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto.
L'investimento della avvenne addirittura sulla sede del marciapiede riservato Parte_1 ai pedoni e ad opera del furgone di proprietà dell' nell'atto di uscire dal varco CP
di accesso della scuola, senza dare la precedenza al pedone.
Alla stregua delle esposte risultanze, pertanto, si deve concludere che il conducente non tenne, nell'occasione, una condotta di guida adeguata alle condizioni della strada e del traffico, così contravvenendo a comuni regole di prudenza, diligenza e perizia, oltre che agli artt. 140, 141, 154 e 191 cds. 4 Dalla stessa denuncia cautelativa citata dalla convenuta costituita, inoltre, emerge che il proprietario del furgone ha riconosciuto il coinvolgimento del veicolo nel sinistro
(negando, peraltro, la colpa del conducente).
Al momento del sinistro, il veicolo era assicurato per la responsabilità civile inerente alla sua circolazione con la HDI Assicurazioni s.p.a.
4). La riportò, per effetto dell'investimento, “frattura pertrocanterica del Parte_1 collo femorale a sinistra + Frattura dell'osso Pisiforme di sinistra”, una inabilità temporanea assoluta e relativa al 50% e al 25% durate, rispettivamente, giorni 60, 30 e
40 e postumi comportanti, con le conseguenti limitazioni funzionali dell'arto, una riduzione della integrità psicofisica e, quindi, un danno biologico del 13% (cfr. relazione del CTU, segnatamente pag. 4).
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.
Ciò in quanto “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di
Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. sez. III, 7 giugno
2011 n. 12408).
Nel caso di specie, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti” (in quanto il danno complessivamente quantificato dal
CTU è pari al 13%) e non sussistendo circostanze idonee per discostarsi dai parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Milano, possono, quindi, essere liquidati equitativamente, in applicazione dei predetti parametri e in considerazione 5 dell'età dell'attore al momento del sinistro (84 anni circa) e in termini monetari attuali
(ciò che esime da rivalutazione):
-. € 22.602,00 per il danno biologico residuato all'attrice per i suddetti Parte_1
postumi permanenti pari al 13%;
-. complessivi € 9.775,00 per l'invalidità temporanea totale e parziale.
Rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose, articolo 590 c.p.), compete, in astratto ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all'articolo 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, è già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base delle tabelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano che, sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n.
26972, Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26973, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008
n. 26974, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva e unitaria del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore, “ sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo a una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva e anzi espressamente contemplano la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi, al fine di consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere stata concretamente dedotta, nè, a fortiori, provata, ad opera dell'attrice, in punto di sofferenza soggettiva.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice, pertanto, va determinato, complessivamente, nella somma di € 32.377,00, il cui pagamento va posto, in solido, a carico dei convenuti. 6 È fondata, inoltre, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla
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. Invero, può essere rimborsata all'attrice, alla luce della documentazione in atti, Pt_1 la somma di € 5.816,84 a titolo di danno emergente, costituito da: 1) le spese resesi necessarie per le cure mediche (€ 851,94) a causa delle lesioni riportate a seguito del sinistro de quo, la cui congruità è stata anche valutata dal CTU nominato Dott. Per_1
; 2) le spese di trasporto (€ 1.608,90); 3) le spese di assistenza domiciliare (€
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3.356,00).
Per le esposte ragioni, i convenuti vanno altresì condannati, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della complessiva somma di € 5.816,84 a favore di . Parte_1
5) Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis,
Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché civ., sez. III, 10 marzo 2000, n.
2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, la somma di € € 32.377,00 sopra indicata, determinata all'attualità, va rideterminata con riferimento alla data dell'evento lesivo (19.05.2018) valutandola secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da maggio 2018 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 19.05.2019 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ISTAT ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 19.05.2018 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla intera somma totale liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (comprensiva di 7 capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso,
Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
6) Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza dei convenuti, a carico dei quali restano anche quelle di CTU già liquidate, con obbligo di rivalere, pertanto, l'attrice di quanto eventualmente corrisposto al CTU in base al decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Condanna e HDI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di euro € 32.377,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di euro 5.816,84 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale della somma così liquidata, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2). Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
3). Condanna e HDI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di delle Parte_1
spese processuali, liquidate in euro 518,00 per spese ed euro 7.616,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv.
Andrea Iannicelli;
4). Pone le spese di CTU in via definitiva, a carico dei convenuti in solido.
Napoli, 29.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE