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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/03/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4100/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4100/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA LETIZIA Parte_1 C.F._1
BORTONE, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MARIA LETIZIA BORTONE
ATTRICE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SABRINA LAMANNA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il difensore Avv. SABRINA LAMANNA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia 1'Ill.mo Tribunale adito, contrariis CP_1 rejectis, accertato e dichiarato l'illegittimo mancato godimento, da parte dell'attrice, dell'immobile costituito dal fabbricato sito in Fondi alla Via San Benedetto, 20-22, composto da un locale terraneo al piano terra, un appartamento al primo piano ed un appartamento al secondo piano, come meglio esposto nella narrativa del presente atto, condannare al risarcimento dei danni patiti da CP_1 Parte_1
ammontanti ad € 97.123,77 e/o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di
[...] causa, mediante CTU estimativa, che sin d'ora si chiede, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, quale ristoro della privazione dell'utilizzazione del bene e dei relativi profitti, a far data dal
22/09/2000 e sino al 26/10/18, nonché agli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 ce, comma 4 decorrenti dalla domanda giudiziale”.
pagina 1 di 4 A sostegno della domanda deduceva che:
- con ricorso per sequestro giudiziario ante causam, la SI.ra , dichiaratasi unica erede legittima del CP_1 fratello (deceduto il 15/08/2000), aveva adìto il Tribunale al fine di ottenere il sequestro Persona_1 giudiziario di tutti i beni mobili ed immobili appartenuti al de cuius, ivi compreso il bene immobile sito in
Fondi alla via San Benedetto 20/22;
- a sostegno della propria istanza cautelare, la medesima SI.ra aveva eccepito l'apocrifia della CP_1 scheda testamentaria del de cuius prospettando una domanda di impugnazione del testamento;
- il Tribunale di Latina, con provvedimento del 21/09/2000, aveva accolto la domanda cautelare, nominando custode degli immobili il Dott. CP_2
- il giudizio di primo grado era stato definito con la sentenza n. 1780/2011 di rigetto della domanda della SI.ra , confermata in grado d'appello con sentenza n.5588/18 con la quale era stato riconosciuto il CP_1 diritto della a detenere i beni presenti nell'asse ereditario del de cuius;
Pt_1
- solo in data 26/10/18 il custode aveva consegnato alla odierna attrice il fabbricato sito in Fondi, Via San
Benedetto 20/22.
Ciò premesso ed esposto di essere stata ingiustamente privata del godimento e della proprietà dei beni ereditati dal de cuius per circa 18 anni (dal 22/09/2000 al 26/10/2018), concludeva per la condanna della controparte al risarcimento del danno figurativo per mancato incasso dei canoni locativi.
Si costituiva per chiedere il rigetto della domanda attorea contestando an e quantum delle CP_1 pretese risarcitorie.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc ed istruita la causa con la sola documentazione prodotta dalle parti, senza necessità di disporre la consulenza tecnica invocata dall'attrice, all'udienza del
05.12.2024 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda non può trovare accoglimento.
Deve in primo luogo rilevarsi che ciò che rileva, ai fini dell'imputabilità alla convenuta dei danni lamentati in questa sede, è l'esistenza di un comportamento antigiuridico. Più specificamente, ad integrare la fattispecie di illecito, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è necessaria una condotta dolosa o colposa contra ius.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, pertanto, chi agisce in giudizio è tenuto a dimostrare la riconducibilità di detto evento ad una condotta imputabile al soggetto contro il quale si agisce
(nesso causale), nonché l'esistenza del danno e l'esatto ammontare dello stesso.
Il danno deve essere ingiusto e cioè tradursi nella lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall' ordinamento (divieto di neminem laedere).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha fondato la propria pretesa di risarcimento del danno patrimoniale con riferimento al mancato utilizzo del bene immobile sito in Fondi alla Via San Benedetto 20-22 a far data dal 22.09.2000 e sino al 26.10.2018.
pagina 2 di 4 Orbene, ripercorrendo l'iter processuale intercorso tra le parti, risulta che ebbe a richiedere - CP_1 prima della proposizione del giudizio di merito di impugnazione del testamento ed accertamento della qualità di unica erede legittima - il sequestro giudiziario di tutti i beni mobili e immobili appartenuti al de cuius . Persona_1
Risulta ancora che con decreto del 21.09.2000 il Tribunale di Latina, nell'accogliere la domanda cautelare,
ebbe ad emettere il decreto inaudita altera parte, nominando custode del compendio ereditario appartenente al de cuius il dott. CP_2
Risulta altresì che, con sentenza del 21.07.2011, il Tribunale di Latina ha dichiarato l'autenticità e la validità del testamento olografo pubblicato dal Notaio in data 22.08.2000 in quanto redatto e sottoscritto dal de cuius così dichiarando “ ha diritto, in qualità di erede, a detenere tutti i Persona_1 Parte_1 beni mobili e immobili che le sono stati attribuiti dal de cuius con il testamento in oggetto e di disporne con pienezza di poteri”; tale pronuncia è stata confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 5588/2018 dell'11.09.2018.
Orbene, da quanto emerso, non può si può ritenere che abbia operato in violazione di norme CP_1
e di disposizioni di legge, non essendo a ciò sufficiente il semplice rigetto della domanda di impugnazione, confermata in sede di appello;
ella, infatti, ha legittimamente esercitato il proprio diritto di richiedere il sequestro giudiziario dei beni del defunto fratello per poi impugnarne il testamento olografo;
la fondatezza della sua pretesa è stata poi valutata dal Tribunale di Latina il quale, in via cautelare, ha disposto il sequestro dei beni stante la sussistenza dei requisiti di legge.
Seppur risultando assorbente tale aspetto, occorre aggiungere ad ogni modo che l'attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio di cui era grava con riferimento all'esistenza del danno;
ed invero, tale presunto danno non può ritenersi sussistente in re ipsa dovendo essere allegato e provato.
La odierna istante si è infatti limitata a richiedere una “CTU estimativa al fine di quantificare l'entità del danno subito per il mancato godimento dell'immobile” ma non ha provato in concreto di aver subito un pregiudizio durante il tempo del sequestro non essendo sufficiente la deduzione generica di non aver potuto dare in locazione il bene (cfr Cass. 15585/2007).
Oltretutto, tale richiesta non può essere accolta in quanto la declaratoria di inefficacia del sequestro ben poteva essere richiesta ai sensi dell'art. 669-novies, 3° comma, c.p.c. mentre, per il periodo precedente, il bene poteva essere concesso in locazione tramite il custode (ciò in base all'art. 65 c.p.c. a mente del quale
“La conservazione e la amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti”).
Conclusivamente, la domanda deve essere rigettata.
La particolarità della vicenda consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - rigetta la domanda;
- spese compensate.
Taranto, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4100/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA LETIZIA Parte_1 C.F._1
BORTONE, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MARIA LETIZIA BORTONE
ATTRICE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SABRINA LAMANNA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il difensore Avv. SABRINA LAMANNA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia 1'Ill.mo Tribunale adito, contrariis CP_1 rejectis, accertato e dichiarato l'illegittimo mancato godimento, da parte dell'attrice, dell'immobile costituito dal fabbricato sito in Fondi alla Via San Benedetto, 20-22, composto da un locale terraneo al piano terra, un appartamento al primo piano ed un appartamento al secondo piano, come meglio esposto nella narrativa del presente atto, condannare al risarcimento dei danni patiti da CP_1 Parte_1
ammontanti ad € 97.123,77 e/o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di
[...] causa, mediante CTU estimativa, che sin d'ora si chiede, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, quale ristoro della privazione dell'utilizzazione del bene e dei relativi profitti, a far data dal
22/09/2000 e sino al 26/10/18, nonché agli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 ce, comma 4 decorrenti dalla domanda giudiziale”.
pagina 1 di 4 A sostegno della domanda deduceva che:
- con ricorso per sequestro giudiziario ante causam, la SI.ra , dichiaratasi unica erede legittima del CP_1 fratello (deceduto il 15/08/2000), aveva adìto il Tribunale al fine di ottenere il sequestro Persona_1 giudiziario di tutti i beni mobili ed immobili appartenuti al de cuius, ivi compreso il bene immobile sito in
Fondi alla via San Benedetto 20/22;
- a sostegno della propria istanza cautelare, la medesima SI.ra aveva eccepito l'apocrifia della CP_1 scheda testamentaria del de cuius prospettando una domanda di impugnazione del testamento;
- il Tribunale di Latina, con provvedimento del 21/09/2000, aveva accolto la domanda cautelare, nominando custode degli immobili il Dott. CP_2
- il giudizio di primo grado era stato definito con la sentenza n. 1780/2011 di rigetto della domanda della SI.ra , confermata in grado d'appello con sentenza n.5588/18 con la quale era stato riconosciuto il CP_1 diritto della a detenere i beni presenti nell'asse ereditario del de cuius;
Pt_1
- solo in data 26/10/18 il custode aveva consegnato alla odierna attrice il fabbricato sito in Fondi, Via San
Benedetto 20/22.
Ciò premesso ed esposto di essere stata ingiustamente privata del godimento e della proprietà dei beni ereditati dal de cuius per circa 18 anni (dal 22/09/2000 al 26/10/2018), concludeva per la condanna della controparte al risarcimento del danno figurativo per mancato incasso dei canoni locativi.
Si costituiva per chiedere il rigetto della domanda attorea contestando an e quantum delle CP_1 pretese risarcitorie.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc ed istruita la causa con la sola documentazione prodotta dalle parti, senza necessità di disporre la consulenza tecnica invocata dall'attrice, all'udienza del
05.12.2024 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda non può trovare accoglimento.
Deve in primo luogo rilevarsi che ciò che rileva, ai fini dell'imputabilità alla convenuta dei danni lamentati in questa sede, è l'esistenza di un comportamento antigiuridico. Più specificamente, ad integrare la fattispecie di illecito, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è necessaria una condotta dolosa o colposa contra ius.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, pertanto, chi agisce in giudizio è tenuto a dimostrare la riconducibilità di detto evento ad una condotta imputabile al soggetto contro il quale si agisce
(nesso causale), nonché l'esistenza del danno e l'esatto ammontare dello stesso.
Il danno deve essere ingiusto e cioè tradursi nella lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall' ordinamento (divieto di neminem laedere).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha fondato la propria pretesa di risarcimento del danno patrimoniale con riferimento al mancato utilizzo del bene immobile sito in Fondi alla Via San Benedetto 20-22 a far data dal 22.09.2000 e sino al 26.10.2018.
pagina 2 di 4 Orbene, ripercorrendo l'iter processuale intercorso tra le parti, risulta che ebbe a richiedere - CP_1 prima della proposizione del giudizio di merito di impugnazione del testamento ed accertamento della qualità di unica erede legittima - il sequestro giudiziario di tutti i beni mobili e immobili appartenuti al de cuius . Persona_1
Risulta ancora che con decreto del 21.09.2000 il Tribunale di Latina, nell'accogliere la domanda cautelare,
ebbe ad emettere il decreto inaudita altera parte, nominando custode del compendio ereditario appartenente al de cuius il dott. CP_2
Risulta altresì che, con sentenza del 21.07.2011, il Tribunale di Latina ha dichiarato l'autenticità e la validità del testamento olografo pubblicato dal Notaio in data 22.08.2000 in quanto redatto e sottoscritto dal de cuius così dichiarando “ ha diritto, in qualità di erede, a detenere tutti i Persona_1 Parte_1 beni mobili e immobili che le sono stati attribuiti dal de cuius con il testamento in oggetto e di disporne con pienezza di poteri”; tale pronuncia è stata confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 5588/2018 dell'11.09.2018.
Orbene, da quanto emerso, non può si può ritenere che abbia operato in violazione di norme CP_1
e di disposizioni di legge, non essendo a ciò sufficiente il semplice rigetto della domanda di impugnazione, confermata in sede di appello;
ella, infatti, ha legittimamente esercitato il proprio diritto di richiedere il sequestro giudiziario dei beni del defunto fratello per poi impugnarne il testamento olografo;
la fondatezza della sua pretesa è stata poi valutata dal Tribunale di Latina il quale, in via cautelare, ha disposto il sequestro dei beni stante la sussistenza dei requisiti di legge.
Seppur risultando assorbente tale aspetto, occorre aggiungere ad ogni modo che l'attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio di cui era grava con riferimento all'esistenza del danno;
ed invero, tale presunto danno non può ritenersi sussistente in re ipsa dovendo essere allegato e provato.
La odierna istante si è infatti limitata a richiedere una “CTU estimativa al fine di quantificare l'entità del danno subito per il mancato godimento dell'immobile” ma non ha provato in concreto di aver subito un pregiudizio durante il tempo del sequestro non essendo sufficiente la deduzione generica di non aver potuto dare in locazione il bene (cfr Cass. 15585/2007).
Oltretutto, tale richiesta non può essere accolta in quanto la declaratoria di inefficacia del sequestro ben poteva essere richiesta ai sensi dell'art. 669-novies, 3° comma, c.p.c. mentre, per il periodo precedente, il bene poteva essere concesso in locazione tramite il custode (ciò in base all'art. 65 c.p.c. a mente del quale
“La conservazione e la amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti”).
Conclusivamente, la domanda deve essere rigettata.
La particolarità della vicenda consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - rigetta la domanda;
- spese compensate.
Taranto, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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