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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2695/2020
All'udienza collegiale del giorno 26/03/2025 ore 12:25
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. SANTAMARIA MAURIZIO DANIELE avv. Liberati sost.
Appellato/i
Controparte_2
Avv. DE FELICE ROBERTO EMANUELE pres.
Controparte_3
Avv. DE FELICE ROBERTO EMANUELE pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione. Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 26 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2695 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore legale rappresentante p.t. Sig. , nato a [...] il Parte_1
05.12.1955 con sede legale in Latina alla Via Don Torello n. 113, rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv.
Daniele Santamaria Maurizio con studio in Latina alla Via Cesare Battisti n. 18, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE-
e
( , in persona dell'Amministratrice unica Controparte_2 P.IVA_2
( ), con sede a Roma in Via Vittorino Cannavina 22, e Controparte_4 C.F._1
( ), residente a [...] C.F._2
22, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Emanuele de Felice ed elettivamente domiciliati a Roma in Via Filippo Corridoni 14 presso lo Studio Legale de Felice del difensore, giusta procura alle liti del 7 ottobre 2020 di cui al separato foglio,
- APPELLATI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 01/06/2020 la Controparte_1
ha proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di
[...]
Roma n. 3228/2020, pubblicata in data 13/02/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.
9303/2017, promosso dall'odierna appellante nei confronti di e della Controparte_3 [...]
Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“La società - d'ora in poi o società attrice - ha Controparte_1 CP_1
convenuto in giudizio la società e il dottor al fine di Controparte_2 Controparte_3
sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni per la complessiva somma di € 100.000,00 di cui € 85.601,84 'quale importo richiesto dall'Agenzia delle Entrate' ed € 14.398,16 'quale danno di immagine arrecato alla società attrice', con interessi e rivalutazione monetaria nonché vittoria di spese di lite in conseguenza dell'inadempimento all'incarico professionale conferito.
Nel costituirsi in giudizio in convenuti hanno contestato la domanda nel merito.
Concessi i termini di cui all'articolo 183 co. VI CPC, escussi i testi ammessi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 giugno 2019 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 CPC per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) Respinge la domanda;
2)
Condanna altresì la parte attrice, società a rimborsare i Controparte_1
convenuti, società e le spese di lite, che si liquidano in Controparte_2 Controparte_3
euro 4.800,00 ciascuno per complessivi euro 9.600,00), per competenze professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi Controparte_1 le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per lo effetto, in riforma della Sentenza n. 3228/2020 emessa dal
Tribunale Civile di Roma – Sezione 8^ dalla D.ssa Antonella Zanchetta, nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 9303/2017, emessa il 07.02.2020, pubblicata il 13.02.2020 e notificata via Pec in data 02.03.2020 dal Procuratore degli odierni appellati;
Accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che quì si riportano: “Preliminarmente, revocare l'ordinanza istruttoria emessa a scioglimento della riserva in data 08.10.2018 e confermata nel verbale di udienza del 05/03/2019 ed in accoglimento della “istanza per la modifica di ordinanza istruttoria” formulata dall'attore, depositata telematicamente e reiterata a verbale all'udienza del 05/03/2019 e del 19/06/2019, ammettere le prove testimoniali richieste e formulate dall'attore nella memoria n. 1 art. 183 co. 6 del c.p.c. e quindi, consequenzialmente, rimettere la causa sul ruolo onde consentire l'acquisizione delle richieste prove testimoniali per le motivazioni tutte narrate in premessa;
quindi, in ogni caso, previo rigetto di ogni avversa deduzione ed eccezione, accogliere in toto le spiegate conclusioni, così come dedotte ed ivi rassegnate nell'interesse della per come in Controparte_1
epigrafe rappresentata e difesa, con espresso richiamo ad ogni deduzione, eccezione ed istanza anche probatoria qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, nonché delle conclusioni comunque già compiutamente rassegnate nei precedenti scritti difensivi, nella fattispecie nel proprio atto di citazione, nonché nelle memorie 183 n. 1 co. 6 del c.p.c., e nei verbali di udienza, i cui contenuti sono parimenti da intendersi quivi interamente trascritti e riportati. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.”. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata Società dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con conseguente riconoscimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo dalla odierna appellante, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese Pt_2
generali, IVA e CPA come per Legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — Gli appellati e , costituitisi con comparsa Controparte_2 Controparte_3
di risposta depositata in data 07/10/2020, hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di Roma:
A. Rigettare l'appello proposto dalla perché infondato in Controparte_1
fatto e in diritto.
B. Condannare l'appellante al rimborso delle spese Controparte_1
processuali in favore delle parti appellate e da Controparte_2 Controparte_3 liquidare nella misura di cui al D.M. Giustizia 10 marzo 2014”.
§ 6. — Con ordinanza del 10.11.2020 sono state respinte le richieste istruttorie.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello si articola in due motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “VIOLAZIONE DEL PARADIGMA
DELL'ART. 115 CO. 1 C.P.C. IN QUANTO IL GIUDICE DI PRIME CURE NON HA POSTO A
FONDAMENTO DELLA DECISIONE LE PROVE DICHIARATIVE RICHIESTE E CIÒ ANCHE
IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART. 2697 COMMA 1 DEL C.C.”
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che : “3)Emerge per tabulas che la documentazione, richiesta mezzo di mail in cui è palese il contenuto, non è stata consegnata nelle tempistiche richieste dalla stessa, da ultimo, era detenuta dal consulente della società tali circostanze sono state confermate in sede di escussione di testimoni, assunti al fine di comprendere anche la dinamica dei fatti alla luce delle asserzioni avanzate dalla parte attrice”.
Deduce l'appellante che “Per tabulas emerge solo un fatto: che una serie di e-mails fu oggetto di scambio tra le parti in causa nel periodo intercorrente tra il 29.01.2014 e l'11.04.2014, una corrispondenza telematica attraverso la quale quest'ultimo veniva sollecitato a consegnare tutta la documentazione occorrente al disbrigo della pratica fiscale di cui alla committenza e che il Sig.
CONSEGNÒ brevi manu al Rag. Le date recate nelle e-mails che Parte_1 CP_3
proverebbero per tabulas la mancata consegna della documentazione occorrente al perfezionamento della pratica, semmai dimostrano proprio il contrario, ossia che il Sig. diede seguito Parte_1
a quelle richieste consegnando tutta la documentazione indispensabile per portare a termine l'ottenimento del tax credit, tant'è che dall'11.04.2014 – data in cui si comunicò via e-mail al Sig.
l'ottenimento del visto censura per la distribuzione cinematografica del Film nelle Parte_1
sale – egli non ricevette più alcuna comunicazione di sollecito da parte dello e non ne CP_3
ricevette neppure a ridosso dell'11.07.2014, data quest'ultima utile e perentoria per provvedere al predetto incombente”.
Il motivo è infondato.
Sono infatti in atti le mail, inviate in un arco temporale dal 29.01.2014 al 09.04.2014, con cui veniva richiesta all'odierna appellante la consegna dei documenti.
In particolare si legge nella mail del 03.02.2014 inviata dalla : “Ciao Controparte_2
, i documenti mi servono per tutti gli anni in cui è interessato il film. Pt_1
DOCUMENTI PER TAX CREDIT :
FATTURE ACQUISTI
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BILANCIO DI RIFERIMENTO COMMERCIALISTA E SIG.RA BOLOGNA
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COPIE ESTRATTI CONTO BANCARI TUTTO L'ANNO
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RIEPILOGO PAGHE E CONTRIBUTI
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UNICO PRESENTATO”.
Ulteriori documenti venivano richiesti nella mail del 04.02.14. Nella mail dell'11.02.2014 alcuni documenti venivano richiesti direttamente al commercialista
. Parte_3
L'ultima mail del 09.04.2014 riguarda le “bozze di fattura”.
Sul punto la teste così ha risposto : “Sul capitolo 5: 'Questa documentazione non Testimone_1 fu mai consegnata, seppure richiesta più volte'. Sul capitolo 6: 'Confermo. I documenti non sono stati mai consegnati'.
Il teste ha così riferito : “sul capitolo 3: 'Confermo. Infatti furono ottenuti Testimone_2
i visti censura per la proiezione in pubblico. Con riferimento al credito di imposta, sono stati richiesti dei documentai presentati solo in parte: di sicuro mancavano alcuni F24, tutta la contabilità e le fatture'; sul capitolo 4: 'Confermo, anche se non ricordo il numero esatto delle mail;
di avere richiesto diverse volte parte della documentazione mancante'; sul capitolo 5: 'Confermo. Una parte del bilancio era stato consegnato. Con riferimento ai costi del film, era inserita una sola voce del bilancio – costo film – e quindi non era possibile l'analisi del bilancio del film, mancando le singole voci di costo'.
Dunque, non vi è prova del deposito di tutta la documentazione necessaria per ottenere il credito d'imposta e neppure della completezza della stessa.
Sul punto l'appellante lamenta che, ingiustificatamente, era stata rigettata la sua richiesta di ammissione della prova testimoniale.
La doglianza è infondata.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata : “4) Su questo punto ed in ordine alla richiesta di esame testimoniale, reiterata negli scritti difensivi della parte attrice attraverso la remissione della causa sul ruolo, va osservato che la stessa non è condivisibile per le seguenti ragioni;
5) In primo luogo se ne osserva l'irritualità essendo le predette circostanze testimoniali articolate nelle memorie n. 1 ex articolo 183 co. VI e comunque in ogni caso le predette sono state formulate integralmente senza alcun riferimento temporale e quindi in modo del tutto generico;
sicché non se ne ravvisa l'opportunità; 6) Ciò va detto con riferimento a quella circostanza 'dei diversi sopralluoghi' e 'nel corso di ben tre incontri' di cui non è individuata la data precisa né le modalità di svolgimento dell'incontro; 7) E così è a dirsi con riferimento al capitolo 2 allorché si chiede al teste di riferire al teste se fosse presente personalmente 'a quanto ” domandava 'alle persone preposte Parte_1 all'interno della circostanza generica anche con riferimento ad eventuali ulteriori presenze CP_2
nel corso dell'esecuzione dell'accordo; 8) Così a fortiori con riferimento alla circostanza di cui al capitolo 4 ove si fa riferimento ad un terzo incontro avvenuto 'nel mese di aprile dell'anno 2014' e così anche con riguardo alle ulteriori circostanze;
9) Si osserva inoltre che la parte attrice non effettua alcuna indicazione della documentazione che sarebbe stata consegnata al personale della società convenuta nel corso di un incontro di cui non vi è traccia nel capitolo 4) della memoria istruttoria'; 10) inammissibili i capitoli di cui ai punti 5 e 6 poiché formulati in modo negativo e perché non conformi alle risultanze documentali offerte dalla parte convenuta nonché perché documentali, con particolare riferimento al capitolo 5) di cui è stato prodotto documento attestante il diniego”.
La Corte condivide queste considerazioni.
Infatti è pacifico che parte della documentazione è stata consegnata.
Quello che non è provato è che tutta documentazione sia stata consegnata, con particolare riferimento alla documentazione specificamente indicata nelle mail.
Neppure vi è prova della completezza del bilancio che reca un generico riferimento al costo del film senza ulteriori specificazioni.
Soprattutto è decisivo indicare le date di avvenuta consegna.
Infatti le consegne avvenute in data precedente al 9.4. devono ritenersi incomplete a fronte delle richieste reiterate nelle mail sopra indicate.
Sul punto il contenuto dei capitoli articolati è generico difettando sia l'indicazione temporale delle consegne che i documenti consegnati.
Neppure le prove testimoniali potevano essere ammesse nel presente giudizio in quanto non correttamente riproposte.
Invero le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ.» (Cass. 26-10-2000, n. 14135). Invero «In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado» (Cass. 23-3-2016, n. 5812);
L'appellata non ha pertanto fornito la prova di aver consegnato tutta la documentazione necessaria per ottenere il credito d'imposta.
Giova rilevare al riguardo che veniva ottenuto il c.d. “visto di censura” ma non vi è prova della coincidenza della documentazione necessaria per ottenere quest'ultimo con quella necessaria per il tax credit.
Anzi, intuitivamente, tale documentazione dovrebbe essere diversa attese le specifiche finalità dei due provvedimenti.
§ 8.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 1223 DEL C.C. PER NON AVER IL GIUDICE DI PRIME CURE
RICONOSCIUTO COME RISARCIBILE IL DANNO PATRIMONIALE SUBITO DALLA
SOCIETÀ ODIERNA APPELLANTE NONCHÈ DEL DISPOSTO DELL'ART. 2059 DEL C.C.
PER NON AVER il GIUDICANTE RISARCITO NEPPURE L'INVOCATO DANNO
ALL'IMMAGINE PATITO”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che : “15) Ulteriori osservazioni relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni, che con riferimento alla voce di danno c.d. non patrimoniale, danno all'immagine, si ritiene non sussistere in quanto non provato;
16) Ed infatti allorché si tratta di un danno all'immagine di una società giuridica occorre procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti tipici della voce di danno che è attinente alla tutela dei valori costituzionali della persona;
17) Trattasi di danno cosiddetto conseguenza che si verifica allorché la persona giuridica subisce un danno alla propria reputazione morale;
nonostante sia una voce di danno cosiddetto personalistica tuttavia il danno come conseguenza comprovata sia nell'an che nel quantum;
18)
Dall'esame della documentazione, per altro scarna della società attrice, nulla risulta essere stato prodotto al fine di comprovare il predetto danno (ad es. offesa alla reputazione, presenza e diffusione di articoli sullo stato di insolvenza della società e/o inadempienza) e la relativa quantificazione pure sfugge ad una oggettiva formulazione, non comprendendosi la misura percentuale applicata all'attrice; 19) Tale prova non può essere considerata, neppure in via presuntiva (nel difetto di allegazione specifica della parte attrice) nella richiesta dell'Agenzia delle entrate della somma a titolo di detrazione d'imposta; 20) Su questo punto, si osservi che la parte attrice si è limitata a produrre il solo atto di pignoramento presso terzi senza allegare le singole cartelle cui il predetto si riferisce in ogni caso, anche a voler considerare la richiesta di esazione dell'Agenzia delle entrate inerente alla detrazione dell'imposta, gli effetti di tale procedura coattiva non sono imputabili alla parte convenuta ma invece alla parte attrice la quale ha portato in detrazione il credito 'nella consapevolezza di non aver presentato la richiesta di riconoscimento', in difetto, quindi, dei suoi requisiti;
21) Ne segue che anche tale voce di danno non è imputabile alla società convenuta e va respinta”.
Deduce l'appellante che “Conseguentemente al mancato tempestivo deposito della predetta documentazione, l'odierna appellante non ha potuto consequenzialmente godere del credito d'imposta cui avrebbe avuto diritto per la realizzazione della sua prima opera cinematografica, subendo notevoli danni, in specie, non solo un danno patrimoniale, ma anche un danno d'immagine, poiché non essendo pervenuta l'istanza finale nei termini, si è vista notificare, in data 27.11.2014, un atto di pignoramento presso terzi da parte su impulso di sui propri conti correnti Controparte_5
accesi presso gli istituti di credito Banca Popolare di Vicenza e Banca Popolare del Lazio per un complessivo importo pari ad € 85.601,84, la cui sorte era pari ad € 77.163,36, somma inerente il tributo dovuto all'Agenzia delle Entrate dalla e Controparte_1
precedentemente defalcato dalle imposte quale beneficio tributario (che si sarebbe dovuto richiedere ed ottenere nei termini e con le modalità poc'anzi illustrate) richiesto in seguito in restituzione dall'Agenzia delle Entrate”.
Il motivo è infondato.
Infatti nell'atto di pignoramento si fa un generico riferimento ad un credito per “Tributi/entrate” pari ad € 77.163,36.
In difetto di ulteriori specificazioni non è possibile ricondurre univocamente tale importo al tax credit.
In ogni caso l'appellante, prima di portare il credito in detrazione, avrebbe dovuto accertarsi in ordine al buon esito della procedura di riconoscimento di detto credito non potendo dolersi pertanto delle conseguenze di una propria condotta negligente consistita nel non redigere correttamente le dichiarazioni dei redditi.
Inoltre “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè
"in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Cass.
Sez. 3, 10/07/2023, n. 19551, Rv. 668139 - 01).
Nessuna prova in tal senso veniva fornita dall'appellante.
§ 9. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) nel seguente modo :
Fase di studio della controversia : € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio : € 956,00
Fase decisionale, : € 2.552,00
Compenso tabellare : € 4.997,00
§ 11. — L'appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Controparte_1
[...] nei confronti di e della avverso la sentenza
[...] Controparte_3 Controparte_2 definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 3228/2020, così provvede :
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna la a rifondere a ed Controparte_1 Controparte_3 alla le spese di lite che liquida in complessivi € 4.997,00 per Controparte_2
compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002 a carico dalla Controparte_1
Così deciso in Roma il 26 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli