Articolo 28 della Legge 4 luglio 1984, n. 389
Articolo 27Articolo 29
Versione
12 agosto 1984
Art. 28. (Eccedenze)

E' approvata l'eccedenza di cassa di lire 16.861.777 risultata al capitolo n. 131 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (Spese obbligatorie) - in sede di consuntivo per l'esercizio finanziario 1981.
Entrata in vigore il 12 agosto 1984