Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.V.G. 86/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Giulia Simoni Giudice
dott. Costanza Comunale Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 86/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. : ) rappresentato e difeso, dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Bianchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Difensore
e
(C.F. : ) rappresentata e difesa, dagli Controparte_1 C.F._2
avvocati Alessandra Querci e Luisa Carlesi ed elettivamente domiciliata presso la prima
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale more uxorio
(ricorso congiunto) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente adito l'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. Affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento paritario degli stessi e fissazione della residenza presso la madre, in Prato, Via Caliani sulla pagina 1 di 4
3. Il padre e la madre terranno rispettivamente i figli con sé con le seguenti modalità: a) Durante le settimane in cui la madre lavora nel turno di mattina (06:00 / 14:00), i bambini pernotteranno presso il padre, che li riaccompagnerà a scuola la mattina successiva. La madre andrà a riprenderli a scuola, occupandosi dell'attività sportiva e accompagnandoli dal padre dopo cena, alle ore 21.00. In alternativa sarà lui ad andare a prenderli alla stessa ora. b) Durante le settimane in cui la madre lavora in orario pomeridiano (14:00 / 22:00), i bambini pernotteranno presso la madre, che la mattina li accompagnerà a scuola. Il padre li riprenderà da scuola, occupandosi delle attività sportive e li riaccompagnerà presso la madre, dopo cena, alle ore 22.00 circa. c) Durante la settimana in cui la madre lavora in orario notturno (22.00
/06.00), i figli pernotteranno presso il padre che la mattina li riaccompagnerà a scuola. I figli verranno ripresi dalla madre all'uscita della scuola occupandosi delle attività sportive e verranno accompagnati dalla madre presso il padre alle ore 21 o sarà lui ad andare a prenderli alla stessa ora. d) Gli stessi orari di cui sopra saranno osservati anche durante i periodi di vacanza da scuola, salvo quanto sotto concordato in merito alle vacanze estive. e) I bambini trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre i fine settimana dall'uscita da scuola fino alla domenica sera o al lunedì mattina, a seconda dei turni di lavoro della signora come sopra indicati. f) I bambini trascorreranno le festività natalizie dal 25 al 31 CP_1
dicembre con un genitore e dal 01 al 06 gennaio con l'altro, alternando di anno in anno. Allo stesso modo, trascorreranno alternativamente con un genitore o con l'altro il giorno di Pasqua
e Pasquetta. g) Durante il periodo estivo i bambini trascorreranno con i genitori quindici giorni consecutivi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In tale periodo, ciascun genitore avrà facoltà di comunicare con i propri figli non più di due volte al giorno.
4. L'assegno unico erogato per i bambini rimarrà nell'esclusiva disponibilità della madre, avendovi il padre rinunciato.
5. Stante la collocazione paritaria presso entrambi i genitori, ciascuno di essi provvederà al mantenimento dei figli quando sono con lui, mentre le spese straordinarie necessarie per i figli, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Prato, graveranno su entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, così come i costi della mensa scolastica. In caso di anticipazione delle predette spese da parte di uno dei due genitori, quest'ultimo dovrà, entro quindici giorni dall'esborso, richiedere, previa esibizione della relativa documentazione pagina 2 di 4 giustificativa, il rimborso pro quota all'altro che, a sua volta, dovrà provvedervi nei successivi quindici giorni.
6. La casa familiare, di proprietà del sig. , per quanto occorrer possa, Pt_1
resta assegnata allo stesso, con tutto quanto la arreda, avendo la signora già ritirato CP_1
i propri effetti personali e quanto di sua spettanza.
7. Fermo quanto sopra, le parti essendo economicamente indipendenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
8. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto continuativo ed equilibrato con i figli minori impegnandosi altresì a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno nei confronti dell'altro alla presenza dei figli.
9. Le spese legali del presente procedimento si ritengono compensate integralmente tra le parti”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 31.01.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.01.2025, e Parte_1 Controparte_1
genitori dei minori , nato in data [...] e , nato in [...] il [...], Per_1 Per_2
hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli, avendo cessato la loro convivenza more uxorio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori e Per_1
, al loro collocamento paritario, al loro mantenimento, e all'assegnazione della casa Per_2
familiare può essere omologato, non essendo riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate: queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei bambini, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
pagina 3 di 4 Il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A. omologa l'accordo di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5;
B. prende atto delle seguenti condizioni: 6, 7, 8, 9,
C. spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.02.2025 su relazione della dott. Lucia Schiaretti
Il Presidente est.
dott. Lucia Schiaretti
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