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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ha pronunciato fuori udienza, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 21862 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
L' (29/01/1949), rappresentata e difesa dall'avv. Mancusi Sergio Massimo per procura in atti;
Parte_1
(RICORRENTE)
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Zannini Quirini Simonetta, per delega in atti;
(RESISTENTE)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2024 la ricorrente ha impugnato con ATP la determinazione con la CP_2 quale veniva respinta la domanda presentata dall'istante e volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 L. n. 18/1980
e che aveva invece riconosciuto la ricorrente invalida al 100% nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 co.
3 L. n. 104/1992.
Contestate anche le risultanze della CTU resa nella fase sommaria che aveva confermato la non sussistenza dei requisiti sanitari previsti ex lege per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha chiesto in questa sede accertarsi la sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980.
Si costituiva in giudizio l' contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso e concludendo per il rigetto dello CP_2 stesso.
Il Giudice, all'odierna udienza, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, letti gli atti e i documenti depositati decideva la causa con sentenza contestuale.
La domanda è infondata.
*****
Dalle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio (del 20.01.2025), emerge che “la periziata è risultata affetta da un complesso morboso impegnativo sul piano funzionale e nosologico che, in assenza di atti sanitari probanti successivi alla visita del CTU di primo grado, rappresentano certamente un complesso invalidante, ma che consente ancora sufficiente autonomia personale nella deambulazione e nel compimento degli atti ordinari della vita, e quindi non concretizza gli estremi per avere diritto all'indennità di accompagnamento”.
Le conclusioni rese dal CTU risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici. Pertanto, possono condividersi con la conseguenza che deve dichiararsi l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980.
Le spese di lite sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo parte ricorrente autocertificato nel ricorso di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42, comma 11, D.L. n. 269/03, possedendo un reddito familiare inferiore al doppio del reddito previsto dall'art. 76 DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedeva:
1) rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 L.n. 18/1980, secondo le risultanze indicate nella relazione del Consulente tecnico d'ufficio;
2) pone definitivamente a carico dell' le spese dell liquidate come da separato decreto;
CP_2 CP_3
3) spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Roma, 20/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Paolo Mormile
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto UPP.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ha pronunciato fuori udienza, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 21862 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
L' (29/01/1949), rappresentata e difesa dall'avv. Mancusi Sergio Massimo per procura in atti;
Parte_1
(RICORRENTE)
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Zannini Quirini Simonetta, per delega in atti;
(RESISTENTE)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2024 la ricorrente ha impugnato con ATP la determinazione con la CP_2 quale veniva respinta la domanda presentata dall'istante e volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 L. n. 18/1980
e che aveva invece riconosciuto la ricorrente invalida al 100% nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 co.
3 L. n. 104/1992.
Contestate anche le risultanze della CTU resa nella fase sommaria che aveva confermato la non sussistenza dei requisiti sanitari previsti ex lege per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha chiesto in questa sede accertarsi la sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980.
Si costituiva in giudizio l' contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso e concludendo per il rigetto dello CP_2 stesso.
Il Giudice, all'odierna udienza, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, letti gli atti e i documenti depositati decideva la causa con sentenza contestuale.
La domanda è infondata.
*****
Dalle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio (del 20.01.2025), emerge che “la periziata è risultata affetta da un complesso morboso impegnativo sul piano funzionale e nosologico che, in assenza di atti sanitari probanti successivi alla visita del CTU di primo grado, rappresentano certamente un complesso invalidante, ma che consente ancora sufficiente autonomia personale nella deambulazione e nel compimento degli atti ordinari della vita, e quindi non concretizza gli estremi per avere diritto all'indennità di accompagnamento”.
Le conclusioni rese dal CTU risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici. Pertanto, possono condividersi con la conseguenza che deve dichiararsi l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980.
Le spese di lite sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo parte ricorrente autocertificato nel ricorso di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42, comma 11, D.L. n. 269/03, possedendo un reddito familiare inferiore al doppio del reddito previsto dall'art. 76 DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedeva:
1) rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 L.n. 18/1980, secondo le risultanze indicate nella relazione del Consulente tecnico d'ufficio;
2) pone definitivamente a carico dell' le spese dell liquidate come da separato decreto;
CP_2 CP_3
3) spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Roma, 20/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Paolo Mormile
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto UPP.