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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5301/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA CA;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 11.10.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 08.03.2023 aveva presentato alla competente Commissione Medica dell' domanda al fine di essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento del grado di invalidità quale invalido civile nella misura pari del 75%;
- che a seguito della visita medico – collegiale il ricorrente veniva riconosciuto invalido nella misura del
50% con definizione del 04.05.2023;
- che, pertanto, il ricorrente aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (R.G. n.
5234/2023) per chiedere la nomina di un ctu medico-legale al fine della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di invalidità civile nella misura pari o superiore al 74%, o di accertare il grado dello stato invalidante del ricorrente ai sensi della L. n.
118/1971, a far data dalla domanda amministrativa o diversa accertanda;
- che il ctu, nominato nel suddetto giudizio, con perizia comunicata in data 23.08.2024, aveva riconosciuto il ricorrente invalido nella misura del 67% a decorrere dal mese di settembre 2023;
1 - che con atto di dissenso, inviato in via telematica in data 20.09.2024, il procuratore di parte ricorrente aveva contestato la suddetta ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare che lo stato patologico del ricorrente è tale da integrare i presupposti sanitari di invalidità civile ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate, status di invalido civile nella misura del 75% (assegno di invalidità civile). Per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ 2.- L' costituendosi in giudizio con memoria del 26.05.2025, contestava il fondamento del ricorso del quale chiedeva il rigetto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
3.- L'udienza del 10.12.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento del diritto all'assegno di invalidità civile
(giudizio iscritto al n. R.G. 5234/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da LO RA
Lombare 35%; Anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole 25%; Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA) 25%” e concludeva che il ricorrente era invalido nella misura del 67% a decorrere dal mese di settembre 2023.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio il ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale e assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò
2 comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha rilevato che “- La patologia ortopedica legata alle ginocchia, per la quale l'Avv. propone riconoscimento dell'invalidità, non trova alcun riscontro dalle certificazioni esibite;
- La patologia ortopedica legata alla spalla è stata opportunamente riconosciuta in sede di ATP;
- La patologia cardiaca, nonostante il certificato presentato da struttura privata non convenzionata, è stata parzialmente riconosciuta in quanto non accompagnata da ecocardioppler specifico così come non è stata considerata la patologia polmonare in quanto non trova riscontro in alcun certificato specialistico pneumologica. Sulla base di quanto esposto si conferma quanto già espresso in ATP”.
Il consulente ha, pertanto, concluso che “In base ai dati acquisiti agli atti della causa e sulla scorta dell'anamnesi, dell'esame obbiettivo e degli accertamenti strumentali, sono riuscito a costruire un quadro abbastanza completo delle condizioni cliniche del ricorrente, e sono pertanto in grado di rispondere esaurientemente ai quesiti postimi. Il Sign.
risulta essere affetto da: - 7010 CH CH RE Tabella Invalidità Civile (DM Parte_1
05/02/1992) 35% già riconosciuto dalla commissione nella seduta del 04/5/2023; - 7215 CH O CP_1
RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE Tabella Invalidità
Civile (DM 05/02/1992) 25% già riconosciuto dalla commissione nella seduta del 04/5/2023; - 6441 CP_1
MIOCARDIOPATIE O PA CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I
CLASSE NYHA) Tabella Invalidità Civile (DM 05/02/1992) 25%. Il prodotto del calcolo riduzionistico di
HA risulta essere 63%. Premesso quanto detto, sulla base dell'attualità anatomo funzionale e delle certificazioni esibite, è opinione del CTU ritenere il ricorrente invalido nella misura del 67% dalla data del settembre 2023”.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
8.- Nulla per le spese del presente giudizio attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
3
Dott.ssa Graziella Bellino
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5301/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA CA;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 11.10.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 08.03.2023 aveva presentato alla competente Commissione Medica dell' domanda al fine di essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento del grado di invalidità quale invalido civile nella misura pari del 75%;
- che a seguito della visita medico – collegiale il ricorrente veniva riconosciuto invalido nella misura del
50% con definizione del 04.05.2023;
- che, pertanto, il ricorrente aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (R.G. n.
5234/2023) per chiedere la nomina di un ctu medico-legale al fine della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di invalidità civile nella misura pari o superiore al 74%, o di accertare il grado dello stato invalidante del ricorrente ai sensi della L. n.
118/1971, a far data dalla domanda amministrativa o diversa accertanda;
- che il ctu, nominato nel suddetto giudizio, con perizia comunicata in data 23.08.2024, aveva riconosciuto il ricorrente invalido nella misura del 67% a decorrere dal mese di settembre 2023;
1 - che con atto di dissenso, inviato in via telematica in data 20.09.2024, il procuratore di parte ricorrente aveva contestato la suddetta ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare che lo stato patologico del ricorrente è tale da integrare i presupposti sanitari di invalidità civile ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate, status di invalido civile nella misura del 75% (assegno di invalidità civile). Per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ 2.- L' costituendosi in giudizio con memoria del 26.05.2025, contestava il fondamento del ricorso del quale chiedeva il rigetto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
3.- L'udienza del 10.12.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento del diritto all'assegno di invalidità civile
(giudizio iscritto al n. R.G. 5234/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da LO RA
Lombare 35%; Anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole 25%; Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA) 25%” e concludeva che il ricorrente era invalido nella misura del 67% a decorrere dal mese di settembre 2023.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio il ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale e assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò
2 comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha rilevato che “- La patologia ortopedica legata alle ginocchia, per la quale l'Avv. propone riconoscimento dell'invalidità, non trova alcun riscontro dalle certificazioni esibite;
- La patologia ortopedica legata alla spalla è stata opportunamente riconosciuta in sede di ATP;
- La patologia cardiaca, nonostante il certificato presentato da struttura privata non convenzionata, è stata parzialmente riconosciuta in quanto non accompagnata da ecocardioppler specifico così come non è stata considerata la patologia polmonare in quanto non trova riscontro in alcun certificato specialistico pneumologica. Sulla base di quanto esposto si conferma quanto già espresso in ATP”.
Il consulente ha, pertanto, concluso che “In base ai dati acquisiti agli atti della causa e sulla scorta dell'anamnesi, dell'esame obbiettivo e degli accertamenti strumentali, sono riuscito a costruire un quadro abbastanza completo delle condizioni cliniche del ricorrente, e sono pertanto in grado di rispondere esaurientemente ai quesiti postimi. Il Sign.
risulta essere affetto da: - 7010 CH CH RE Tabella Invalidità Civile (DM Parte_1
05/02/1992) 35% già riconosciuto dalla commissione nella seduta del 04/5/2023; - 7215 CH O CP_1
RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE Tabella Invalidità
Civile (DM 05/02/1992) 25% già riconosciuto dalla commissione nella seduta del 04/5/2023; - 6441 CP_1
MIOCARDIOPATIE O PA CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I
CLASSE NYHA) Tabella Invalidità Civile (DM 05/02/1992) 25%. Il prodotto del calcolo riduzionistico di
HA risulta essere 63%. Premesso quanto detto, sulla base dell'attualità anatomo funzionale e delle certificazioni esibite, è opinione del CTU ritenere il ricorrente invalido nella misura del 67% dalla data del settembre 2023”.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
8.- Nulla per le spese del presente giudizio attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11.12.2025
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