Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 750 del 7.03.2024 Oggetto: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Papa e Raffaele Rampino Parte_1
Appellante
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa nasso e Marcello Raho CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 24.08.2022, -premesso di aver lavorato, negli anni Parte_1
2019, 2020 e 2021, alle dipendenze della in qualità di bracciante agricola, Parte_2
dedicandosi alla coltura degli uliveti, e di aver ricevuto, in data 1/2.03.2022, provvedimenti di disconoscimento dei predetti rapporti di lavoro con riferimento, rispettivamente, a 88, 80 e 40 giornate di lavoro per ciascun anno- chiedeva di dichiarare nulli e improduttivi di effetti i provvedimenti di disconoscimento suddetti, ordinando all' il riconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente CP_1
in agricoltura per gli anni in questione, con conseguente diritto a percepire la prestazione di disoccupazione agricola relativa al periodo in contestazione. CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo pregiudizialmente la decadenza dall'azione giudiziale;
nel merito richiamava le risultanze del verbale di accertamento ispettivo n. 2020/008636DDL del
21.07.2021, in esito alle quali era stato disposto il disconoscimento delle giornate di lavoro denunciate dall'azienda. Concludeva per il rigetto del ricorso.
1
CP_ che l' aveva notificato il provvedimento di disconoscimento delle giornate relative agli anni
2019-2021 in data 16.2.2022 e che, avverso tale disconoscimento, la ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo in data 15.4.2022, ben oltre lo spirare del termine di 30 giorni previsto dall'art. 11
d.lgs, n. 375/93, con l'effetto che il provvedimento di disconoscimento era divenuto definitivo al più in data 19.3.2022, dovendo così decorrere da tale data il dies a quo del termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. n. 7/70. Poiché il ricorso giudiziale era stato depositato il 24.08.2022, oltre il termine di decadenza di 120 giorni come sopra individuato, la ricorrente era decaduta dall'azione giudiziale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello censurandola nella parte in cui il Parte_1
Tribunale aveva erroneamente individuato il dies a quo del termine di decadenza, senza tenere conto che il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di disconoscimento era stato depositato il
21.04.2022, quindi la Commissione avrebbe dovuto rispondere entro il 20.07.2022 e da quella data sarebbero dovuti decorrere i 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziale. Tuttavia, poiché nel caso di specie la si era pronunciata con decreto n. 34 del 2.05.2022, il decorso del CP_2
termine dei 120 giorni ex art. 22 d.l. n.7/70 sarebbe coinciso con la data del 30.09.2022. Ha evidenziato inoltre che, per effetto dell'erronea pronuncia del giudice di primo grado, era stato violato il suo diritto di difesa e il principio del contraddittorio. Pertanto, previa richiesta di accoglimento delle istanze istruttorie, ha reiterato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi assunti, reiterando le CP_1
eccezioni e le conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi del primo grado di giudizio.
All'udienza del 5.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
È noto, invero, che in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'art. 22 del
D.L. n° 7/70, convertito in legge n°83/70, prevede che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza (comma 1)”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa 2 di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l.n. 533/73, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno. (cfr., tra le tante, Cass. n. 9622/2015).
Ciò posto, l'art. 11 del d.l. n. 375/93 ha abrogato l'art. 17 l. n. 83/70, statuendo che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto (comma 1).
Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (n.d.r. con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati è stato soppresso e le funzioni ed il personale sono stati trasferiti all' possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1 centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto (comma 2)”.
La norma ha di fatto sostituito la ipotesi del silenzio assenso, prevista dall' art. 17 citato, con quella del silenzio rigetto, e ha introdotto dei “termini teorici” (240 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, e cioè 30 giorni per la proposizione del ricorso alla Commissione
Provinciale + 90 giorni per la decisione, ed ulteriori 30 giorni per la proposizione del ricorso alla
Commissione Centrale + 90 giorni per la decisione) per l'esperimento dell'intero iter amministrativo.
Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, il termine di decadenza di 120 giorni stabilito dal citato art. 22 per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre: dai provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo;
dai provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo è quello della scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal d.lgs. n.
375/93, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
nel secondo caso va individuato con la definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr. tra le tante Cass. n.
7835/2016, 26626/2014, n. 20086/2013; n. 29070/2011; n. 813/2007).
3 È stato anche chiarito che la definizione del procedimento contenzioso nei sensi ora precisati segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso.
***
Tale risultando il quadro normativo e i principi di diritto che disciplinano la presente materia, deve rilevarsi che, con riferimento al rapporto di lavoro per cui è causa, la cancellazione delle giornate denunciate negli anni 2019, 2020 e 2021 è stato notificato con lettera raccomandata pervenuta il
16.02.2022 (cfr. documento allegato agli atti dell' ). CP_1
Sulla scorta delle norme e dei principi di diritto sopra richiamati (cfr. da ultimo, Cass. n. 7835/2016 cit.), il provvedimento di disconoscimento -in mancanza di tempestiva proposizione del ricorso amministrativa alla SO (nella specie proposto solo in data 21.04.2022, oltre il termine di 30 giorni previsto per legge)- deve ritenersi divenuto definitivo già alla scadenza dei 30 giorni successivi alla notifica del provvedimento suddetto e, quindi, in data 19.03.2022 e da tale data ha cominciato a decorrere il termine di decadenza di 120 giorni che è venuto a compimento il 19.07.2022.
Da tanto consegue la decadenza dalla azione giudiziale proposta dall'appellante con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato il 24.08.2022, ben oltre il decorso del termine di
120 giorni dalla data in cui il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo, secondo quanto illustrato.
L'appello deve quindi essere rigettato, restando assorbito ogni altro argomento.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di questo grado devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 5.09.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 7.03.2024, n. 750/2024 Parte_1 CP_1 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 500,00, ex DM n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma
4 del comma 1 bis dell'art. 13 se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 5.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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