Articolo 141 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 120 quaterArticolo 120 quinquies
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31 dicembre 2019
Art. 141. Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori 1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalita' non indispensabile al contraddittorio.
2. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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