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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dott. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Rosa D'APICE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di riassunzione iscritto al n. 525 del ruolo generale dell'anno 2023
T R A
; Parte_1 Parte_2
congiuntamente rappresentati e difesi dagli avv. Dario Gioia ed Edoardo Attanasio in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Mele in virtù di procura alla comparsa nel giudizio di riassunzione
1 ; Controparte_2 Parte_3
contumaci
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
avente ad OGGETTO: Riassunzione ai sensi dell'art. 392 cpc a seguito dell'ordinanza n. 5849/2023 con la quale è stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Salerno n.
501/2018 ( Violazione di distanze )
sulle CONCLUSIONI richiamate dalle parti nelle note scritte inviate nel termine del
07/03/2024 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato in data 31/01/2001 e , premesso di Parte_4 Controparte_1
essere proprietari ciascuno di un appartamento sito in Montecorvino Pugliano al vicolo
AU, rispettivamente censiti al NCEU al fol 1 e alle partite 279 part.lla n. 213 sub 10
– e part. 1660 e 238, p.lle 218 sub/1 e sub/2 non ancora ultimati;
che entrambi gli appartamenti confinavano con il lato est del fabbricato di proprietà dei sigg.ri
[...]
e distinto in catasto al fol. 1 mappale 215/7, oggetto di Parte_1 Parte_2
concessione edilizia per lavori di ristrutturazione n. 97/1999; che nel corso dei lavori erano state realizzate alcune anomalie, che limitavano illegalmente il diritto di proprietà
degli istanti, e cioè 1) era stata aumentata l'altezza del fabbricato con conseguente limitazione dell'originaria veduta panoramica dal terrazzo della nonché in CP_1
violazione delle distanze minime di ml. 8 dagli edifici e ml. 3 dai confini, tant'è che la non godeva più della medesima visuale, 2) alcune opere edilizie erano state CP_1
realizzate sul tetto del giacché, mentre prima dell'intervento edilizio il CP_2
fabbricato , o meglio una porzione di esso, insisteva da un lato sulla metà del Parte_1
muro di confine tra i due appartamenti, a seguito dei lavori, come rilevato chiaramente dalla documentazione fotografica che veniva allegata, una parete del fabbricato
[...]
occupava una notevole porzione del tetto del con conseguente spoglio e Pt_1 CP_2
2 limitazione di diritto di proprietà dello stesso, hanno citato e Parte_1
dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Montecorvino Parte_2
Rovella per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito accertare che i Sigg.ri e , in seguito all'intervento di Controparte_1 Parte_4
ricostruzione del fabbricato hanno subito un'illegittima restrizione dei Parte_1
propri diritti di proprietà sull'immobile sito in Montecorvino Pugliano, vicolo AU;
2) voglia l'adito Giudice accertare la responsabilità di tale pregiudizio e quantificarla
in corso di causa, anche a mezzo di ulteriore CTU;
3) per l'effetto voglia condannare i
responsabili individuati alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed in subordine
al risarcimento del danno. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i coniugi che Controparte_3
chiedevano il rigetto della domanda all'uopo eccependo che non esisteva contiguità
tra il loro fabbricato e quello della Sig.ra che si trovava al di là del vicolo CP_1
AU, che era una strada pubblica, sicché, ai sensi dell'art. 879, co.2, c.c.,
l'applicazione delle norme sulle distanze era esclusa;
che l'attrice era tenuta a provare la natura privata dalla strada;
che non poteva trovare accoglimento neanche la domanda subordinata di risarcimento, non sussistendo alcuna condotta illecita giacché la pretesa sopraelevazione causa di riduzione della panoramicità avrebbe potuto costituire presupposto di danno risarcibile soltanto in caso di violazione delle distanze previste da norme o regolamenti edilizi. In relazione alla proprietà i convenuti eccepivano CP_2
che sulla stessa non era stata realizzata alcuna opera idonea ad occuparne lo spazio aereo ma esclusivamente accorgimenti atti ad evitare danni alle parti comuni dell'edificio; che anche il torrino delle scale rispettava il muro di confine, pure risanato dai convenuti a proprie spese con la sua completa impermeabilizzazione;
che il diritto di sopraelevazione del non era stato in alcun modo leso . CP_2
3 2. La causa veniva trattata con l'espletamento di CTU e successivi chiarimenti.
All'esito con sentenza n. 3/2012 il GOT del Tribunale di Salerno, recependo le risultanze dell'ausiliario, ha rigettato la domanda con condanna degli attori al pagamento delle spese processuali.
3. e , e , eredi Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 Parte_3
di , impugnavano la sentenza dinanzi alla Corte di Appello e ne Parte_4
chiedevano l'integrale riforma con accoglimento delle originarie domande, all'uopo lamentando 1) la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mancando ogni decisione in merito alle censure proposte dal 2) la manifesta erroneità del fatto, CP_2
per aver escluso la contiguità del fabbricato con il fabbricato – CP_1 Parte_1
mentre in realtà i fabbricati erano adiacenti e tra di essi non intercorreva alcuna Pt_2
strada; 3) l'errata od omessa valutazione delle prove documentali, dalle quali sarebbe emersa: a) l'apertura di nuove vedute in seguito alla trasformazione del tetto a due falde in un tetto ad una sola falda, con adiacente terrazzino, b) l'altezza maggiore della linea di gronda del torrino scale rispetto a quella precedente, c) la violazione della linea di colmo, d) la violazione della distanza legale dal confine, che non risultava di ml. 3,00
ma di ml. 2,50, ed inferiore a ml. 8,00 tra fabbricati, e) la mancata indicazione dei confinanti del lato sud-est sui grafici di progetto, f) la realizzazione in aderenza del torrino scale rispetto alla verticale dell'immobile 4) l'erroneo accertamento CP_2
della conformità urbanistica dell'opera, spettante alla pubblica amministrazione;
5)
l'erronea esclusione dell'occlusione delle vedute dell'immobile CP_1
Si costituivano e che resistevano al gravame, di Parte_1 Parte_2
cui chiedevano il rigetto col favore delle spese.
4. Con sentenza n. 501/2018 la Corte di Appello di Salerno accoglieva parzialmente l'impugnazione e, per l'effetto, in riforma della impugnata pronuncia, condannava
[...]
e all'arretramento della nuova costruzione realizzata ad Parte_1 Parte_2
4 una distanza di ml. 3,00 dalla proprietà di nonché al risarcimento dei Controparte_1
danni in favore di quest'ultima nella misura di € 2.000,00, rigettando i restanti motivi di appello.
5. e proponevano ricorso dinanzi la Suprema Parte_1 Parte_2
Corte di Cassazione articolando quattro motivi di impugnazione. e Controparte_1
gli eredi di rimanevano intimati. Parte_4
6. All'esito la Corte, con ordinanza n. 5849/2023, rilevando che “la sentenza
d'appello – non individuando correttamente il fondo di (e Controparte_1
confondendolo con quello ascritto, negli allegati all'elaborato peritale, a Per_1
), rispetto al quale si lamentava la violazione delle distanze legali dal confine –
[...]
ha indebitamente ritenuto che tra tali fondi non si interponesse una via pubblica e che
la distanza fosse di ml. 2,50, anziché – in diagonale – di ml. 4,20”, che “Tale rilievo è
frutto di un evidente errore percettivo (di cui però si è discusso nel giudizio di merito),
difettando in radice alcuna prova che attestasse tale stato di fatto o comunque essendo
stata tratta da una fonte di prova (la consulenza tecnica d'ufficio) un'informazione che
è impossibile ricondurre a tale mezzo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022;
Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020)”;
che “ai sensi dell'art. 879, secondo comma, c.c., resta esclusa la riduzione in pristino
se tra i fabbricati siano interposte strade pubbliche (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 36146
del 12/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 27364 del 29/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 9077
del 16/04/2007; Sez. 2, Sentenza n. 5113 del 26/05/1999), e ciò anche nel caso in cui gli
edifici siano collocati ad angolo retto (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 24759 del
03/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14784 del 24/06/2009)”, ha accolto il primo motivo,
ha rigettato il secondo ritenendo che “nel disporre la condanna all'arretramento dal
confine, la Corte territoriale non ha integrato alcuna lesione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato” giacché “l'attrice , Controparte_1
5 unitamente all'attore , ha richiesto la condanna dei convenuti alla Parte_4
riduzione in pristino dello stato dei luoghi, non solo per la lamentata ostruzione della
visuale panoramica dal proprio edificio, in conseguenza della realizzazione del torrino
scale nel fabbricato ma anche per la prospettata violazione delle Controparte_5
distanze legali tra i fabbricati di ml. 8,00 e dai confini di ml. 3,00 (a pag. 5 del ricorso
testualmente si richiama il seguente riferimento, evidenziato in grassetto, ripreso dalla
pag. 1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure: “È stata aumentata
l'altezza del fabbricato con conseguente limitazione dell'originaria veduta panoramica
dal terrazzo della nonché in violazione delle distanze minime di ml. 8 dagli CP_1
edifici e ml. 3 dai confini”), e ha dichiarato assorbiti gli altri.
La sentenza è stata pertanto cassata e la causa è stata rinviata dinanzi alla Corte di
Appello di Salerno in diversa composizione per un nuovo esame, disponendosi a tal fine che il Giudice dovrà tenere conto “della reale ubicazione del fondo di , Controparte_1
sulla scorta delle risultanze peritali, e all'esito dovrà essere verificata l'effettiva
interposizione tra i fondi del vicolo AU, quale via di cui si presume la demanialità
in difetto di elementi di segno contrario offerti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7708 del
27/05/2002; Sez. 2, Sentenza n. 10309 del 01/12/1994; Sez. 2, Sentenza n. 1927 del
16/02/1993; Sez. 2, Sentenza n. 3567 del 23/05/1988; Sez. 2, Sentenza n. 4588 del
15/07/1980), ai fini dell'esonero dal rispetto delle distanze legali”.
7. Con atto di citazione notificato l'11/05/2023 e Parte_1 Parte_2
hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello, in accoglimento della presente
domanda ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di
Cassazione di cui alla succitata Ordinanza pubblicata in data 27.02.2023 n. racc. gen.
5849/2023, n. sezionale 72/2023: a - respingere l'appello proposto dai Sigg.
[...]
e dagli eredi ossia , e CP_1 Parte_4 Controparte_4 Parte_5
6 dinanzi alla Corte di Appello di Salerno – Sezione Civile R.G. n. Parte_3
604/2012, deciso con la Sentenza - cassata - n. 501/2018, pubblicata in data
18.04.2018; b - con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e competenze
professionali del giudizio di appello, del giudizio per cassazione, del procedimento
cautelare ex art. 373 cpc e del presente giudizio di rinvio”.
Contumaci e , si è costituita , che Controparte_2 Parte_3 Controparte_1
ha chiesto alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita in riassunzione, previa rinnovazione, così come auspicata dalla Suprema
Corte, dell'istruttoria, ed in particolare della CTU, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, in accoglimento dei motivi suesposti, così pronunciare: 'Previo espletamento
di nuova CTU, accogliere il suesteso appello e per l'effetto annullare e/o riformare la
sentenza impugnata: a) in via pregiudiziale per violazione del principio tra chiesto e
pronunciato ex art. 112 c.p.c. essendo il decisum assolutamente carente nei confronti
delle istanze rassegnate dai b) Nel merito annullare la sentenza perché CP_2
infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare l'avvenuta illegittima
compressione dei diritti dominicali degli attori in seguito all'accertamento della
violazione delle norme sulle distanze, altezze ed aperture di luci e vedute, da parte dei
coniugi ; e di conseguenza voglia condannare i convenuti alla riduzione in Parte_1
pristino dello stato dei luoghi o all'arretramento delle opere, laddove possibile, e al
risarcimento dei danni. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado
di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario'”.
8. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite in conformità dei rispettivi atti di costituzione inviate con le note scritte entro il termine del 07/03/2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la Corte con ordinanza del 24/10/2024 ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
9. In via preliminare alla disamina del merito, al fine di delimitare l'oggetto della presente fase di riassunzione, è necessario richiamare il principio per cui “Il giudizio di
rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di
merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce -- come desumibile dall'art. 393 c
p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue
il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi
gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa
giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio -- la prosecuzione
della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di
primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per
ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o
secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è
funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente
pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande
proposte dalle parti” ( cfr. ex pl.Cass. 21/15143; 22/24372; SU 16/11844).
Sulla base di questa necessaria premessa, rilevato che la sentenza del Tribunale,
relativamente alla domanda proposta da per la violazione delle distanze Controparte_1
è venuta meno per effetto della riforma da parte del giudice di appello di prime cure, e che la sentenza di appello è stata a sua volta cassata, in applicazione del richiamato principio per cui “la sentenza di primo grado "non rivive" a seguito della cassazione
della sentenza d'appello (Cass. 07 febbraio 2013, n. 2955; Cass. 09 marzo 2001, n.
3475); invero il giudizio di rinvio è preordinato alla emanazione di una sentenza che,
senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola,
statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti come si desume dal disposto
8 dell'art. 393 cod. proc. civ.”(cfr. Cass.SU 16/11844), in questa fase rescissoria del giudizio di cassazione il Collegio è chiamato a decidere non già sull'appello proposto dalla ma sull'originaria domanda di violazione delle distanze da lei introdotta, CP_1
con riferimento alla quale la Suprema Corte ha ritenuto necessario il riesame delle risultanze processuali.
10. Va invece dichiarato il passaggio in giudicato della statuizione di rigetto della domanda proposta dalla medesima per la limitazione della veduta dal terrazzo CP_1
e della domanda proposta da per le opere edilizie realizzate sul tetto di sua Parte_4
proprietà, in quanto le stesse, disattese dal Tribunale con decisione confermata dalla
Corte di Appello di prime cure, non sono state riproposte nel giudizio di legittimità.
11. Nel merito rileva il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di
, la Suprema Corte non ha ritenuto necessario che in questa sede fosse Controparte_1
disposto un nuovo accertamento tecnico, ma, dopo aver rilevato l'”errore percettivo” in cui era incorso il primo Giudice di appello “non individuando correttamente il fondo di
(e confondendolo con quello ascritto, negli allegati all'elaborato Controparte_1
peritale, a )”, ha disposto che, “sulla scorta delle risultanze peritali”, Persona_1
si procedesse ad un nuovo esame al fine di verificare se tra i fondi vi fosse effettivamente l'interposizione del vicolo AU, del quale “si presume la demanialità
in difetto di elementi di segno contrario offerti”.
Del resto, il rinnovo della CTU invocato dalla sarebbe del tutto ingiustificato CP_1
considerato che né nel giudizio di primo grado, in cui essa fu espletata e integrata da chiarimenti, né nel giudizio di appello di prime cure nessuna delle parti ha specificamente contestato l'accertamento e le sue risultanze, avendo invece entrambe richiamato la relazione del consulente a fondamento delle rispettive tesi difensive.
12. Orbene, tenuto conto delle statuizioni del Giudice di legittimità e del rilievo relativo alla presunzione di demanialità di Vicolo AU, non avendo , che ne Controparte_1
9 era onerata, offerto sul punto la prova della natura privatistica della strada, ritiene il
Collegio che non residuino dubbi in ordine alla non contiguità del fabbricato Parte_1
con quello di né all'interposizione tra i fondi di una via pubblica. Controparte_1
Ed infatti il CTU ha accertato che la distanza di mt. 2,50 è tra il torrino scale, che costituisce il limite della proprietà , e la proprietà mentre detto Parte_1 CP_6
torrino non soltanto è separato dalla proprietà di dalla strada pubblica – il CP_7
Vicolo AU --, ma è altresì posto rispetto a quest'ultima ad una distanza obliqua di
4,20 mt., quindi superiore ai 3,00 mt. prescritti dal Piano Regolatore comunale.
Ne consegue che non sussiste la violazione delle distanze lamentata dalla CP_1
giacché, ai sensi dell'art. 879, co 2, c.c., la proprietà in quanto Controparte_3
separata da una strada pubblica, non è assoggettata all'obbligo delle distanze dalla proprietà di . Controparte_1
Per completezza, va altresì rilevato che, a fronte delle risultanze dell'accertamento peritale e delle planimetrie ad esso allegate, pure specificamente riscontrate dal Giudice
di legittimità, da cui emerge chiaramente che la proprietà contigua a quella CP_5
e distante 2,50 mt è intestata a – bene, peraltro, indicato nella prima
[...] CP_6
relazione come degli eredi -, non ha costituito oggetto di specifica allegazione CP_1
e, soprattutto, di idonea dimostrazione la circostanza, che è stata dedotta per la prima volta in questa sede di riassunzione dalla difesa di , che la medesima sia Controparte_1
erede di e che il fabbricato sia unico. Controparte_8
13. La domanda va pertanto rigettata.
Difettando l'accertamento di alcun atto illecito nella condotta dei coniugi CP_5
per violazione di norme edilizie, va del pari disattesa la domanda di risarcimento
[...]
danni proposta in via subordinata.
14. Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese processuali gravano su
. Controparte_1
10 Alla liquidazione si provvede in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al
DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, valutando le fasi effettivamente trattate nei vari gradi di giudizio e liquidando gli importi nella misura minima.
14. Nulla va disposto per le spese nei confronti di e , nei Controparte_2 Parte_3
cui confronti si è formato il giudicato e che sono stati evocati in questo giudizio quali meri litisconsorti processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione ex art 392 cpc introdotto, a seguito della ordinanza della
Cassazione civile n. 5849/2023, da e con Parte_1 Parte_2
atto di citazione notificato l'11/05/2023 nei confronti di , Controparte_1
e , così provvede: Controparte_2 Parte_3
1) RIGETTA la domanda di accertamento di violazione delle distanze o risarcimento danni proposta da;
Controparte_1
2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali, che liquida in Controparte_1
favore di a titolo di compenso, per il giudizio di Parte_6
primo grado in € 1.278,00, per l'appello di prime cure in € 962,00 ; per il giudizio di cassazione in € 939,00; per questo giudizio di rinvio in € 518,00 per spese vive ed €
962,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.;
3) NULLA per le spese nei confronti di e . Controparte_2 Parte_3
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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