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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/05/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8551/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8551/2022, promossa da:
L (c.f. Parte_1
), con l'avv. DOMENICO ETTORE BRUNO C.F._1
opponente nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. SIMONE DI DIO Controparte_1 P.IVA_1
opposta
Conclusioni dell'opponente: come da atto di citazione
Conclusioni dell'opposta: come da note scritte depositate telematicamente in data 29/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 7 Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2988/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 20/10/2022 e depositato in data
21/10/2022, con il quale è stato ingiunto all'impresa individuale
[...]
il pagamento di € 7.313,29, oltre interessi e Parte_2
spese della procedura, a favore della società a titolo di Controparte_1
corrispettivi per l'acquisto di una licenza d'uso relativa all'utilizzo di una piattaforma di e-commerce.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 30/5/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di acquisire le prove orali dedotte dall'opposta.
La sola convenuta opposta ha precisato le proprie conclusioni per l'udienza del
12/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., di talché le conclusioni rassegnate dall'opponente risultano quelle di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio, non avendo detta parte depositato la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 27/12/2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione formulata dall'opponente di incompetenza per territorio del Tribunale adito con il ricorso monitorio, atteso che l'obbligazione azionata è pecuniaria e liquida, dunque da adempiere presso il domicilio del creditore ex art. 1182, III comma c.c.: pertanto, anche a voler ritenere priva di effetto – ai sensi dell'art. 1341, II comma c.c. – la clausola del pagina 2 di 7 foro esclusivo di cui all'art.
2.4 dell'offerta sottoscritta dall'opponente (v. doc. 2 fasc. monit.), il domicilio della creditrice opposta, sito in Bergamo, costituisce foro alternativo ai sensi dell'art. 20 c.p.c..
2. Ciò posto, l'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. Quanto agli oneri probatori in capo alle parti nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, giova preliminarmente osservare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n.
2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
n. 25516 del 2010)” (v. ord. Cass. n. 13240/2019).
4. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva quanto segue.
pagina 3 di 7 Il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sull'offerta dell'opposta sottoscritta dall'opponente in data 25/3/2022 versata in atti sub doc. 2 fasc. monit. (di seguito anche solo il “Contratto”).
Il Contratto aveva una durata di 18 mesi e la licenza base, acquistata dall'opponente, prevedeva (i) il caricamento del catalogo dei prodotti dell'opponente e (ii) l'inserimento delle credenziali per l'utilizzo dei gateway di pagamento (v. art.
1.1 del Contratto).
L'opponente ha genericamente contestato l'adempimento dell'opposta, ma quest'ultima risulta avere assolto al proprio onere probatorio, dimostrando l'esecuzione delle prestazioni convenute con riferimento all'attivazione della licenza.
In particolare, risulta documentalmente provato che, nella medesima data di sottoscrizione del Contratto, l'opposta ha inviato all'opponente le credenziali di attivazione della licenza per l'accesso sia al fronted (la parte pubblica dell'e- commerce), sia al backed (la parte privata, per consentire all'opposta il caricamento dei prodotti da commercializzare tramite l'e-commerce), e ciò risulta dall'e-mail sub doc. 3 opposta.
In pari data sono stati trasmessi all'opponente anche i dati relativi alla possibilità di aderire al servizio di pagamenti tramite Nexi ed è stata richiesta la sottoscrizione sia dell'informativa privacy per il trattamento dei dati, sia del modulo per l'utilizzo della banca dati di settore “Farmadati” (v. doc. 4 opposta).
Inoltre, in data 30/3/2022, l'opponente ha altresì ricevuto le istruzioni per il caricamento del catalogo dei prodotti (v. doc. 5 opposta).
Invero, a mente dell'art.
1.4 del Contratto, l'opponente avrebbe dovuto fornire all'opposta una serie di dati/documenti aggiuntivi entro un mese dalla sottoscrizione del Contratto, con impegno dell'opposta a garantire la messa on- line dell'e-commerce nelle 72 ore successive.
pagina 4 di 7 Tuttavia, tali dati e documenti non sono stati forniti dall'opponente, come allegato dall'opposta e non smentito dall'opponente.
In relazione poi al quantum ingiunto in via monitoria, l'opponente non ha svolto specifiche contestazioni del calcolo effettuato dall'opposta sulla base degli importi dettagliati alle pagg. 1 e 2 del Contratto.
Vieppiù, la richiamata disposizione contrattuale (art. 1.4) impone il pagamento del corrispettivo anche ove il ritardo del cliente non consenta di completare tutte le prestazioni dovute da . CP_1
In ogni caso, devesi rilevare che la clausola n.
1.2 del Contratto stabilisce espressamente che “[q]ualunque contestazione e/o reclamo circa vizi e/o difetti sollevati dal
Cliente non potrà sospendere né differire l'obbligo dello stesso di pagare alle scadenze fissate le somme dovute e/o di adempiere agli obblighi dallo stesso assunti”, escludendo così la facoltà dell'opponente di eccepire l'inadempimento della controparte secondo il meccanismo solte et repete di cui all'art. 1462 c.c..
Nel caso di specie, l'opponente non ha dedotto, né tantomeno provato, di avere pagato quanto richiesto dall'opposta, come sarebbe stato suo onere fare per guadagnare la legittimazione a sollevare eccezioni ai sensi della succitata clausola contrattuale, sicché risultano all'opponente precluse eccezioni diverse da quelle
(di nullità, annullabilità e rescissione del contratto) consentite dall'art. 1462 c.c. sino all'avvenuto pagamento.
5. L'opponente ha poi eccepito di avere esercitato un diritto di recesso dal
Contratto entro cinque giorni dalla sottoscrizione dello stesso, ma tale doglianza non coglie nel segno: invero, il Contratto sottoscritto tra le parti non prevede alcun diritto di recesso a favore dell'opponente ai sensi dell'art. 1373 c.c., né risulta applicabile al caso di specie la tutela consumeristica.
pagina 5 di 7 Del resto, anche l'eccezione svolta dall'opponente di inefficacia ex art. 1341, II comma c.c. della clausola n.
2.3 del Contratto, che accorda il diritto di recesso alla sola , non coglie nel segno, atteso che privare l'opposta del diritto di CP_1
recesso non comporterebbe l'attribuzione di tale diritto all'odierna opponente.
6. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata e tenuto conto che il valore di causa si attesta come prossimo al minimo dello scaglione di riferimento applicabile.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2988/2022, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 20/10/2022 e depositato in data 21/10/2022, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opposta, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 6 di 7 Bergamo, 12 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8551/2022, promossa da:
L (c.f. Parte_1
), con l'avv. DOMENICO ETTORE BRUNO C.F._1
opponente nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. SIMONE DI DIO Controparte_1 P.IVA_1
opposta
Conclusioni dell'opponente: come da atto di citazione
Conclusioni dell'opposta: come da note scritte depositate telematicamente in data 29/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 7 Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2988/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 20/10/2022 e depositato in data
21/10/2022, con il quale è stato ingiunto all'impresa individuale
[...]
il pagamento di € 7.313,29, oltre interessi e Parte_2
spese della procedura, a favore della società a titolo di Controparte_1
corrispettivi per l'acquisto di una licenza d'uso relativa all'utilizzo di una piattaforma di e-commerce.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 30/5/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di acquisire le prove orali dedotte dall'opposta.
La sola convenuta opposta ha precisato le proprie conclusioni per l'udienza del
12/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., di talché le conclusioni rassegnate dall'opponente risultano quelle di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio, non avendo detta parte depositato la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 27/12/2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione formulata dall'opponente di incompetenza per territorio del Tribunale adito con il ricorso monitorio, atteso che l'obbligazione azionata è pecuniaria e liquida, dunque da adempiere presso il domicilio del creditore ex art. 1182, III comma c.c.: pertanto, anche a voler ritenere priva di effetto – ai sensi dell'art. 1341, II comma c.c. – la clausola del pagina 2 di 7 foro esclusivo di cui all'art.
2.4 dell'offerta sottoscritta dall'opponente (v. doc. 2 fasc. monit.), il domicilio della creditrice opposta, sito in Bergamo, costituisce foro alternativo ai sensi dell'art. 20 c.p.c..
2. Ciò posto, l'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. Quanto agli oneri probatori in capo alle parti nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, giova preliminarmente osservare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n.
2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
n. 25516 del 2010)” (v. ord. Cass. n. 13240/2019).
4. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva quanto segue.
pagina 3 di 7 Il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sull'offerta dell'opposta sottoscritta dall'opponente in data 25/3/2022 versata in atti sub doc. 2 fasc. monit. (di seguito anche solo il “Contratto”).
Il Contratto aveva una durata di 18 mesi e la licenza base, acquistata dall'opponente, prevedeva (i) il caricamento del catalogo dei prodotti dell'opponente e (ii) l'inserimento delle credenziali per l'utilizzo dei gateway di pagamento (v. art.
1.1 del Contratto).
L'opponente ha genericamente contestato l'adempimento dell'opposta, ma quest'ultima risulta avere assolto al proprio onere probatorio, dimostrando l'esecuzione delle prestazioni convenute con riferimento all'attivazione della licenza.
In particolare, risulta documentalmente provato che, nella medesima data di sottoscrizione del Contratto, l'opposta ha inviato all'opponente le credenziali di attivazione della licenza per l'accesso sia al fronted (la parte pubblica dell'e- commerce), sia al backed (la parte privata, per consentire all'opposta il caricamento dei prodotti da commercializzare tramite l'e-commerce), e ciò risulta dall'e-mail sub doc. 3 opposta.
In pari data sono stati trasmessi all'opponente anche i dati relativi alla possibilità di aderire al servizio di pagamenti tramite Nexi ed è stata richiesta la sottoscrizione sia dell'informativa privacy per il trattamento dei dati, sia del modulo per l'utilizzo della banca dati di settore “Farmadati” (v. doc. 4 opposta).
Inoltre, in data 30/3/2022, l'opponente ha altresì ricevuto le istruzioni per il caricamento del catalogo dei prodotti (v. doc. 5 opposta).
Invero, a mente dell'art.
1.4 del Contratto, l'opponente avrebbe dovuto fornire all'opposta una serie di dati/documenti aggiuntivi entro un mese dalla sottoscrizione del Contratto, con impegno dell'opposta a garantire la messa on- line dell'e-commerce nelle 72 ore successive.
pagina 4 di 7 Tuttavia, tali dati e documenti non sono stati forniti dall'opponente, come allegato dall'opposta e non smentito dall'opponente.
In relazione poi al quantum ingiunto in via monitoria, l'opponente non ha svolto specifiche contestazioni del calcolo effettuato dall'opposta sulla base degli importi dettagliati alle pagg. 1 e 2 del Contratto.
Vieppiù, la richiamata disposizione contrattuale (art. 1.4) impone il pagamento del corrispettivo anche ove il ritardo del cliente non consenta di completare tutte le prestazioni dovute da . CP_1
In ogni caso, devesi rilevare che la clausola n.
1.2 del Contratto stabilisce espressamente che “[q]ualunque contestazione e/o reclamo circa vizi e/o difetti sollevati dal
Cliente non potrà sospendere né differire l'obbligo dello stesso di pagare alle scadenze fissate le somme dovute e/o di adempiere agli obblighi dallo stesso assunti”, escludendo così la facoltà dell'opponente di eccepire l'inadempimento della controparte secondo il meccanismo solte et repete di cui all'art. 1462 c.c..
Nel caso di specie, l'opponente non ha dedotto, né tantomeno provato, di avere pagato quanto richiesto dall'opposta, come sarebbe stato suo onere fare per guadagnare la legittimazione a sollevare eccezioni ai sensi della succitata clausola contrattuale, sicché risultano all'opponente precluse eccezioni diverse da quelle
(di nullità, annullabilità e rescissione del contratto) consentite dall'art. 1462 c.c. sino all'avvenuto pagamento.
5. L'opponente ha poi eccepito di avere esercitato un diritto di recesso dal
Contratto entro cinque giorni dalla sottoscrizione dello stesso, ma tale doglianza non coglie nel segno: invero, il Contratto sottoscritto tra le parti non prevede alcun diritto di recesso a favore dell'opponente ai sensi dell'art. 1373 c.c., né risulta applicabile al caso di specie la tutela consumeristica.
pagina 5 di 7 Del resto, anche l'eccezione svolta dall'opponente di inefficacia ex art. 1341, II comma c.c. della clausola n.
2.3 del Contratto, che accorda il diritto di recesso alla sola , non coglie nel segno, atteso che privare l'opposta del diritto di CP_1
recesso non comporterebbe l'attribuzione di tale diritto all'odierna opponente.
6. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata e tenuto conto che il valore di causa si attesta come prossimo al minimo dello scaglione di riferimento applicabile.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2988/2022, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 20/10/2022 e depositato in data 21/10/2022, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opposta, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 6 di 7 Bergamo, 12 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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