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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 10/07/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Divorzio -
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno Cessazione effetti
9/07/2025, nelle persone dei magistrati: civili dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1544/2024 R.G., sulla domanda proposta da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato CAPUTO GENNARO, C.F._1
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, con l'avvocato CAPOLUPO FEDERICA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 4 dicembre 2025, proponeva Parte_1
ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nei confronti del coniuge Controparte_1
Assumeva il ricorrente di aver contratto matrimonio con la in Maranello CP_1
il 31 luglio 1999 e di aver ottenuto decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di Matera in data 19 aprile 2023.
Riferiva che dal matrimonio erano nati due figli entrambi maggiorenni. Disposta la comparizione delle parti con il decreto presidenziale di fissazione d'udienza per il 14 marzo 2025 veniva rilevato il difetto di notifica con fissazione di nuova udienza. Nelle more però si costituiva la esponendo di aver raggiunto CP_1
un accordo con il ricorrente e sottoscritto un atto condiviso.
In effetti, le parti, in data 9 giugno 2025, allegavano al fascicolo telematico l'accordo sottoscritto da loro e facevano istanza per la sostituzione dell'udienza in presenza mediante deposito di note scritte.
A tanto autorizzate, le parti depositavano le note ex art. 127ter c.p.c. riportandosi al testo del loro accordo e confermando l'impossibilità della riconciliazione.
Il P.M. concludeva con parere favorevole.
Il collegio osserva, quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che va pacificamente accolta ricorrendone i presupposti di legge, in ragione dell'omologa della separazione consensuale avvenuta con decreto del 19 aprile
2023. Per cui ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre
1970 n. 898, e successive modificazioni.
E' da escludere, in effetti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Quanto alle misure economiche l'accordo delle parti si riferisce a diritti disponibili ed è conforme alla legge non contrastando con regole di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 04/12/2024 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 31/07/1999 in MARANELLO, alle Parte_1 Controparte_1
condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nell'accordo conciliativo da loro sottoscritto e allegato al fascicolo telematico con le note congiunte del 9 giugno 2025; 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MARANELLO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, Parte II, serie A, numero 28:
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 9/07/2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco