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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Maria Lorena Papait presidente dott. Flavio Baraschi consigliere dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel.
All'udienza del 26.9.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 722/2023
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv.ti Vittorio Bechi, Stefano Chiti e Federica Bechi
Contro
- appellato – Controparte_1
Avv.ti Lorenzo Calvani e Andrea Stramaccia
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 991/2023 del IB di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 15.11.2023, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il IB di Firenze, definendo il giudizio intentato da contro (di Controparte_1 Parte_1 cui l'originario attore era stato dipendente dal 1.12.2000 fino al
31.1.2023), ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla società al lavoratore per giustificato motivo oggettivo e, applicato il V comma dell'art. 18 della L. 300/1970 (come modificato dalla L. 92/2012), ha dichiarato risolto il rapporto e condannato la società al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla norma sopra richiamata nella misura di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, oltre accessori.
2. In motivazione il primo giudice ha ritenuto pacifico che la società, esercente attività di commercio all'ingrosso di rottami meccanici e di gestione dei rifiuti, tramite stoccaggio e trasporto, sia stata interessata da un'indagine penale, relativa a reati in materia ambientale, in esito alla quale gli amministratori, con ordinanza del GIP presso il IB di
Firenze del 5.7.2022, erano stati sottoposti alla misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'impresa e l'impianto di smaltimento, i macchinari ivi presenti e le disponibilità finanziarie giacenti sui conti correnti della società erano stati sequestrati.
3. Ancora, il IB ha affermato essere provato che tali misure avessero determinato la sospensione dell'attività lavorativa dei dipendenti impiegati nello stabilimento di stoccaggio, cui era addetto anche il ricorrente (che in sentenza è indicato come operaio specializzato addetto alle attrezzature di movimento all'interno dell'impianto, alle manovre di sollevamento per carico e scarico dei materiali, conduttore di carrello elevatore, ragni e grandi elettromagneti, operatore alla presso-cesoia e addetto al demolitore a fiamma e al controllo del materiale in entrata e in uscita).
4. In specie la sospensione, protrattasi dal luglio del 2022 al gennaio 2023, avrebbe riguardato, a rotazione, sette operai su un organico di quattordici e nel corso di tale periodo la prestazione dell'odierno appellato sarebbe stata impiegata, secondo il IB, “nell'attività residuale di trasporto conto terzi, … e in attività fungibile di mera manovalanza” negli sgomberi e nel prelievo di rifiuti, a esclusione di quella inerente materiale contenente amianto, per la quale l'appellato non aveva le prescritte abilitazioni.
2 5. Nel gennaio 2023 infine, come pure si legge nella sentenza impugnata, la società aveva licenziato l'odierno appellato e altri due lavoratori, asseritamente per giustificato motivo oggettivo, in quanto all'esito del sequestro non vi sarebbero state mansioni a lui utilmente affidabili.
6. Il IB ha ritenuto illegittimo il recesso della società, assumendo che essa non avesse dato prova di avere operato la scelta degli esuberi nel rispetto del criterio di buona fede, in quanto, data la fungibilità della prestazione del ricorrente rispetto a quella di altri dipendenti rimasti in servizio, egli avrebbe avuto, rispetto ad essi, maggiori carichi di famiglia e più lunga anzianità aziendale.
7. Quanto alle conseguenze dell'accertata violazione, il primo giudice ha affermato essere applicabile l'art. 18 della L. 300/1970, in quanto la società, pur avendo avuto pacificamente meno di 15 dipendenti alla data del recesso, ne avrebbe impiegati invece più di 15 nel semestre anteriore.
Condizione questa che sarebbe stata rilevante, secondo il IB, ai fini dell'individuazione delle tutele applicabili, essendo idonea ad individuare la normale occupazione aziendale.
8. Applicabile quindi il quinto comma dell'art. 18, il IB ha determinato l'indennità risarcitoria prevista da tale norma in 24 mensilità, tenuto conto della considerevole anzianità del lavoratore, delle dimensioni aziendali e della circostanza che la società avesse del tutto omesso la procedura prevista dall'art. 7 della L. 604/1966.
9. impugna la decisione davanti a questa Corte e Parte_1 ne chiede la riforma e perciò il rigetto delle domande avversarie, affidando le proprie ragioni a tre motivi. Con il primo lamenta l'erronea applicazione da parte del IB dei criteri di scelta dei licenziandi, sia per avere ritenuto la fungibilità delle mansioni svolte da rispetto ad CP_1 altri lavoratori non licenziati ( inquadrato al livello Persona_1
6°, apprendista e operaio Parte_2 inquadrato al livello 4°), sia più generalmente per non avere tenuto conto,
3 nell'apprezzare la legittimità della scelta anche del criterio delle esigenze produttive e organizzative aziendali, comprese quelle attinenti al costo del lavoro dell'appellato, in una situazione economica che sarebbe stata compromessa dal sequestro degli impianti.
10. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto pacifico che la media occupazionale della società nel semestre precedente il recesso fosse superiore ai 15 dipendenti, quando in contrario già in tale periodo sarebbe stata inferiore. In ogni caso la decisione sarebbe erronea per non avere considerato l'organico aziendale come stabilizzatosi al di sotto dei quindici dipendenti in esito al sequestro degli impianti e alla conseguente sospensione di una parte dell'attività aziendale.
11. Con il terzo motivo la società lamenta che l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 comma quinto sia stata determinata nella sua misura massima.
12. L'appellato si è costituito per resistere e chiedere il rigetto dell'appello.
13. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte ritiene l'appello infondato, anche in ragione della non modesta diversità tra le difese svolte dalla società in questo grado e quelle invece spese davanti al IB.
14. Una diversità che è molto evidente soprattutto quanto al secondo motivo, relativo alla consistenza occupazionale dell'azienda, motivo che è utile esaminare in via preliminare al fine di individuare la normativa effettivamente applicabile nella specie.
15. Sul punto in primo grado diversamente da Parte_1 quanto assunto dalla sua difesa davanti alla Corte, non aveva affatto contestato di avere superato i quindici dipendenti nel semestre precedente al licenziamento, avendo invece argomentato estesamente che, ai fini del computo dei dipendenti ex art. 18 L. 300/1970, dovesse
4 farsi riferimento solo al momento del recesso (cfr. i punti da 24 a 30 della memoria di costituzione dell'azienda in primo grado). Del tutto correttamente quindi il IB ha ritenuto che la media occupazionale fosse pacifica.
16. D'altra parte il riferimento alla media degli occupati in un periodo di tempo ragionevole anteriore al licenziamento costituisce un corretto parametro di valutazione della consistenza occupazionale delle aziende, ai fini dell'applicazione della normativa limitativa dei licenziamenti, dato che tale riferimento consente di apprezzare la normale occupazione aziendale, neutralizzando fluttuazioni delle assunzioni puramente contingenti, anche se non fraudolente (cioè finalizzate a sottrarsi al regime di tutele reali). Del resto si tratta di un criterio sempre ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, ma ex plurimis Cass. 2206/2024, che richiama principi consolidati affermati con particolare chiarezza da Cass. 22653/2016, secondo cui “ai fini della operatività della tutela reale, il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell'impresa con riferimento al periodo di tempo antecedente al licenziamento, senza che abbiano rilevanza le contingenti e occasionali contrazioni o espansioni del livello occupazionale aziendale”).
17. Né a escludere la legittimità del criterio della normale occupazione
(e quindi del riferimento alla media occupazionale), ai fini che qui interessano, valgono i richiami operati dall'appellante, anche in questo grado, alle diverse disposizioni del D.L.gs. 81/2015, relative al computo dei lavoratori a tempo parziale (art. 9), a tempo determinato (art. 27) o con contratto di lavoro intermittente (art. 18) e degli apprendisti (art. 47 comma 3). Infatti le norme degli artt. 9, 18 e 47 non toccano in alcun modo il tema dell'ambito temporale di riferimento del calcolo, in caso esso si renda indispensabile ai fini dell'applicazione della normativa sui licenziamenti, mentre l'art. 27 fa espresso riferimento a una media,
5 avvalorando quindi la correttezza, per quanto qui interessa, del criterio della normale occupazione.
18. Inoltre, se è pacifico in giurisprudenza che la determinazione dell'arco temporale utile a individuare la normale occupazione sia questione rimessa alla valutazione del giudice di merito, sembra al collegio che il periodo effettivamente utilizzato dal IB (un semestre prima del recesso) sia del tutto ragionevole. Nessuno dice infatti di fluttuazioni occupazionali, alle dipendenze dell'odierna appellata, riferibili a periodi più ampi (come accade per esempio nelle attività stagionali).
19. Quanto poi al sequestro dei beni aziendali, avvenuto nel luglio
2022, nel corso dell'indagine penale che si è sopra ricordata, esso, ad avviso del collegio, rileva ai fini dell'individuazione del requisito della normale occupazione in modo opposto rispetto a quanto assume la difesa dell'appellante. La misura ha infatti per sua natura una durata solo temporanea ed essa nella specie ha inciso su un'attività di impresa che è stata in precedenza sempre di dimensioni, anche occupazionali, significative (circostanza questa pacifica). In queste specifiche circostanze di fatto allora il riferimento alla media occupazionale semestrale si rivela a fortiori corretto, perché consente di tenere conto delle normali dimensioni occupazionali dell'azienda, a fronte di un'evenienza di per sé temporanea e che, alla data del recesso, si dava in effetti da qualche mese
(peraltro con modalità che nel tempo erano state diverse, dato che ad agosto e poi settembre 2022 erano state riavviate parte delle attività aziendali).
20. Deve quindi concludersi che, corretto il riferimento operato dal
IB alla media occupazionale nel semestre anteriore al licenziamento, quale criterio per l'individuazione delle conseguenze sanzionatorie dell'eventuale illegittimità del recesso, nella specie si
6 applichi la disciplina dell'art. 18 L. 300/1970. Il secondo motivo di appello va quindi respinto.
21. D'altro canto, assunta l'applicabilità nella specie delle norme portate nella L. 300/1970 e nella L. 92/2012, il licenziamento appare senz'altro illegittimo sul piano formale, non essendo stata svolta la procedura prevista dall'art. 7 della L. 640/1966, come affermato anche dal IB.
22. Ma la Corte condivide la conclusione raggiunta dal primo giudice anche quanto all'illegittimità già sul piano sostanziale del recesso.
23. Anche sul punto (che è oggetto del primo motivo di appello) può invero apprezzarsi una qualche distanza delle difese svolte dall'appellante in questo grado rispetto alle argomentazioni spese davanti al IB.
24. Invero merita precisare come, nel ricorso introduttivo di primo grado, il lavoratore avesse censurato la scelta degli esuberi operata dalla società, che, tra più posizioni lavorative tutte asseritamente fungibili, si era determinata a licenziarlo, per quanto egli avesse una lunga anzianità aziendale e carichi di famiglia, a suo dire, maggiori di altri dipendenti rimasti in servizio.
25. A tali argomenti l'odierna appellante aveva replicato davanti al
IB assumendo di avere svolto, a partire dal settembre 2022, in ragione del sequestro degli impianti di stoccaggio dei rifiuti, unicamente trasporti per conto terzi, attività questa che, fino al sequestro, era stata del tutto residuale e nella quale sarebbero stati in effetti impegnati i soli lavoratori autisti (in tutto due). L'appellato non sarebbe stato autista, non avrebbe mai svolto prima tali mansioni (è pacifico che, fino al sequestro, egli fosse operaio specializzato addetto all'impianto di stoccaggio), così che, a partire dal settembre 2022, sarebbe stato impiegato solo saltuariamente in compiti di supporto e affiancamento degli autisti, peraltro neppure realmente necessari. Egli inoltre non avrebbe potuto essere addetto alla rimozione dell'amianto (che pure la società aveva
7 continuato a svolgere), in quanto non avrebbe avuto le prescritte abilitazioni.
26. Le difese di in primo grado ruotavano quindi Parte_1 integralmente intorno all'infungibilità delle posizioni dei dipendenti non licenziati, mentre non vi era in memoria alcuna contestazione, tanto meno specifica, delle allegazioni del ricorso relative all'anzianità e ai carichi di famiglia dell'attore e dei colleghi assunti come comparabili.
27. A fronte di queste difese il IB ha ritenuto invece accertato che due lavoratori non licenziati ( , inquadrato al Persona_1 livello 6°, apprendista e , Parte_2 operaio inquadrato al livello 4°) svolgessero, dopo il settembre 2022, mansioni di manovalanza del tutto analoghe a quelle da allora richieste all'appellato e avessero minore anzianità e minori carichi di famiglia rispetto a lui. In particolare, quanto alla posizione di
[...]
sarebbe stato indimostrato, Parte_2 secondo quanto si legge nella sentenza gravata, che egli avesse l'abilitazione alla rimozione dell'amianto, circostanza di cui non vi era in giudizio prova documentale e che in istruttoria era stata affermata da uno dei testi escussi ( , ma smentita da un altro ( Testimone_1 [...]
). Persona_2
28. La società in questo grado critica la statuizione del IB, assumendo che la posizione di non potesse essere comparata CP_1 con quella di un apprendista, data la natura del contratto di apprendistato, che impegnerebbe la datrice di lavoro a consentire al lavoratore il completamento del suo percorso formativo e considerato come i lavoratori apprendisti non possano essere computati nell'organico aziendale. Quanto poi alla comparazione con l'appellante Parte_2 censura l'apprezzamento fatto dal IB delle risultanze istruttorie in ordine alla titolarità, in capo a detto lavoratore, dell'abilitazione alla rimozione dell'amianto. Assume poi che entrambi i lavoratori non
8 licenziati avessero carichi di famiglia e che in ogni caso i criteri di scelta debbano essere “comparati tra loro secondo un criterio di buona fede e correttezza”, così che nella specie avrebbero dovuto essere adeguatamente considerate le esigenze organizzative della società. In particolare non avrebbe potuto trascurarsi la circostanza che l'attività nella quale era stata in precedenza impiegata la prestazione dell'appellato si fosse interrotta per effetto del sequestro, come pure il fatto che egli avesse la retribuzione più alta (e quindi il costo aziendale più elevato), una circostanza questa di rilievo a fronte della situazione economico finanziaria della società, che sarebbe stata compromessa dal sequestro.
29. Si tratta di argomenti che non possono essere condivisi. Infatti, anche assumendo che la posizione di non fosse comparabile CP_1 con quella del lavoratore apprendista (fatto questo peraltro dubitabile), pur svolgendo i due le stesse mansioni, ritiene il collegio che comunque la società non abbia provato la legittimità della scelta di Abdessadek rispetto a Parte_2
30. Sul punto non può infatti trascurarsi come non vi fosse, tra le produzioni di davanti al IB, alcuna Parte_1 documentazione relativa al possesso, da parte di delle Parte_2 abilitazioni necessarie allo smaltimento dell'amianto, mentre è di una certa evidenza che una simile prova non potesse essere data che documentalmente, facendosi questione di un titolo professionale, di cui la società avrebbe necessariamente dovuto conservare la documentazione, se non altro in relazione a possibili controlli ispettivi.
Peraltro merita rilevare come anche il legale rappresentante della società, sentito in libero interrogatorio, avesse riferito di non sapere se Parte_2 avesse tale abilitazione. Deve quindi concludersi che del tutto correttamente il IB abbia ritenuto indimostrato il possesso del titolo da parte del dipendente rimasto in servizio, non potendo essere in contrario rilevante la deposizione della teste Infatti, al di là Tes_1
9 dell'assorbente considerazione circa la natura necessariamente documentale della prova dell'abilitazione di cui si discute, e del fatto che la teste sia, oltre che dipendente di la figlia di una Parte_1 delle socie dell'appellante, è comunque decisivo il fatto che Tes_1 abbia detto delle mansioni svolte dai dipendenti rimasti in servizio, ma nulla abbia riferito in ordine alla diversa circostanza della titolarità delle abilitazioni da loro possedute, che è quanto invece qui interessa.
31. E' infine fuori discussione che la società possa produrre in questo grado l'abilitazione di cui sarebbe in possesso, attese le Parte_2 preclusioni proprie del rito.
32. Indimostrato quindi che avesse titoli professionali di cui Parte_2
l'appellato non era in possesso, è di conseguenza certo che la sua posizione lavorativa fosse fungibile con quella di . Per contro, CP_1 come si è detto, la società non aveva mai contestato in primo grado che l'odierno appellato avesse maggiore anzianità e maggiori carichi di famiglia del collega non licenziato, contestazione che non può all'evidenza muovere per la prima volta in questa sede di gravame.
33. Deve quindi concludersi, come il IB, che la società si sia determinata a licenziare, tra due lavoratori fungibili, il più anziano e quello con i maggiori carichi di famiglia, in violazione del canone generale di buona fede, cui deve improntarsi anche l'esercizio dei poteri datoriali, al pari di ogni altro potere privato.
34. E' noto infatti come, nei licenziamenti individuali per ragioni economiche in cui si discuta anche della scelta tra più lavoratori fungibili, la giurisprudenza, con orientamento consolidato, faccia ricorso ai criteri previsti dall'art. 5 della L. 223/1991, in quanto ritenuti corrispondenti a uno "standard particolarmente idoneo" di equità sociale (così ex plurimis.
Cass. 9.5.2002, n. 6667), assumendoli quindi come espressivi del principio di buona fede.
10 35. Si tratta tuttavia di un richiamo complesso, in primo luogo in quanto la giurisprudenza assume doversi fare riferimento ai criteri legali,
e non a quelli eventualmente desumibili dall'esperienza della contrattazione collettiva (cfr. Cass. 8.7.2016, n. 14021), ma soprattutto perché, diversamente da quanto assume l'appellante, non può attribuirsi rilievo al criterio delle esigenze tecnico produttive, in quanto escluso in radice dalla fungibilità delle posizioni lavorative, che è il presupposto necessario perché possa farsi questione della scelta di cui discute.
36. Né in luogo del criterio delle esigenze tecnico produttive potrebbe farsi ricorso a quello della sola maggior convenienza economica della scelta per il datore di lavoro recedente, come invece argomenta la società, che fa un esplicito riferimento al maggior costo aziendale della posizione lavorativa dell'appellato rispetto a quella di altri colleghi non licenziati.
Un simile criterio non ha infatti alcun supporto normativo, al contrario di quelli previsti dall'art. 5 della L. 223/1991, né risulta comunque altrettanto adeguato a esprimere il contenuto valoriale del principio di buona fede. Una conclusione questa confermata dall'univoco assunto della giurisprudenza di legittimità che esclude che il risparmio di spesa, non accompagnato da una modifica organizzativa, costituisca un giustificato motivo di licenziamento, così che deve escludersi che la stessa esigenza di risparmio possa essere di per sé un criterio di scelta legittimo tra più lavoratori fungibili. Per tutti questi motivi il recesso impugnato deve dirsi illegittimo e il primo motivo di appello va respinto.
37. Infine è infondato anche il terzo motivo, relativo alla quantificazione del risarcimento. Sul punto infatti risulta decisiva la lunga anzianità aziendale dell'appellato (oltre vent'anni), che giustifica senz'altro la determinazione del risarcimento nella misura massima di legge.
38. L'appello deve essere pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata.
11 39. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
40. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 4.997,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 26.9.2024
La Presidente dott. Maria Lorena Papait
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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