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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 39293/2025 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica nella persona del dott. Alessandro Donato Pesce, in funzione di Giudice di Appello letti gli atti, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento proposto con atto di Appello, depositato in data 4.10.2025 da:
nata il [...] in [...], Parte_1 rappresentata e difesa come da nomina in calce al presente atto, dall'Avv. Denis Nunga Lodi, presso il cui studio in Milano, via Rugabella n. 17 Milano (MI), risulta elettivamente domiciliata;
- appellante -
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via CP_2
Freguglia n. 1;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 811/2025 dell'8/09/2025 (depositata l'8.09.2025), resa dal Giudice di Pace di nel giudizio iscritto al R.G. n. 4754/25. CP_1
*******************
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello depositato il 4.10.2025 contro la sentenza del Giudice di Pace di con la CP_1 quale era stato confermato il provvedimento di espulsione del Prefetto di n. Controparte_1
1 555275/2025, ha adito il Tribunale di Milano, Parte_1 affinché voglia “respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata Sentenza n. 811/2025 pubbl. il 08/09/2025 RG n. 4754/2025 - Sentenza n. cronol. 10305/2025 del 08/09/2025 del Giudice di Pace di Sezione Immigrazione, Giudice Dr. Paolo Facinelli, depositata in data 8/09/2025 e CP_1 notificata il 9/09/2025 e per l'effetto dichiarare:
1. SI CHIEDE L'ACCOLGIMENTO DEL RICORSO CON L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.
2.Che il TRIBUNALE ADITA, previa SOSPENSIONE della sentenza impugnata e del provvedimento opposto e di ogni altro PROVVEDIMENTO consequenziale, ANNULLARE il DECRETO DI ESPULSIONE N. PROT. 555275/2025 emesso il 3/06/2025 compreso ogni provvedimento conseguenziale, connesso e dipendenti e atto presupposto tra cui il Ritiro del Passaporto ed l'Obbligo di Dimora nella provincia di;
3.: ACCERTARE E DICHIARARE e RICONOSCERE IL DIRITTO della sig.ra Controparte_1 a rimanere sul territorio nazionale durante tutto il periodo relativo alla sua domanda di Parte_1 protezione internazionale, RIFORMANDO LA SENTENZA IMPUGNATA CON L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI ESPULSIONE N. PROT. 555275/2025 emesso il
3/06/2025 compreso ogni provvedimento conseguenziale, connesso e dipendenti e atto presupposto.
4.: SOSPENDERE SIA LA SENTENZA IMPUGNATA, SIA IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE con ogni provvedimento conseguenziale, connesso e dipendenti e atto presupposto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”.
Con decreto del 10.11.2025 il giudice designato ha fissato l'udienza di discussione, nel contraddittorio delle parti, per il giorno 27.11.2025.
L'amministrazione appellata non si è costituita.
Alla udienza del 27.11.2025, il difensore della ricorrente, invitato ad interloquire sulla ammissibilità del ricorso in appello dichiarava di insistere sulla ammissibilità dello stesso, essendo stato depositato nei termini di legge. Si riportava poi alle domande formulate chiedendone l'accoglimento, con condanna alle spese dell'Amministrazione convenuta.
Deve preliminarmente rilevarsi la improcedibilità dell'appello.
Agli atti, infatti, non vi è prova che l'atto di appello sia stato notificato alla amministrazione resistente a mezzo pec o comunque in via analogica, sicchè “nel caso in cui l'appellante, nel costituirsi in modalità telematica, ometta di depositare i "files" o le copie analogiche idonei a comprovare l'avvenuta notificazione del gravame, quest'ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l'appellato” (così Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023 (Rv. 667247 - 01).
Si è già detto che l'appellato non si è costituito, va dunque dichiarata la improcedibilità dell'appello.
In ogni caso, deve altresì rilevarsi la inammissibilità del gravame interposto.
A mente, infatti, del comma 2 dell'art. 18 D.lgs. n. 150/2011 - che disciplina le controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione Europea – per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 “è competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione”.
Il successivo comma 9 del medesimo articolo dispone che “la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”.
2 Ne consegue la inappellabilità della sentenza n. 811/2025 dell'8/09/2025 (depositata l'8.09.2025), resa dal Giudice di Pace di nel giudizio iscritto al R.G. n. 4754/25, oggetto dell'odierno CP_1 gravame che va dunque dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione di parte resistente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 18 D.lgs. n. 150/2011, 348, 348 bis e 350 bis c.p.c.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello così provvede:
Dichiara improcedibile o comunque inammissibile l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto CONFERMA la sentenza n. 811/2025 Parte_1 dell'8/09/2025 (depositata l'8.09.2025), resa dal Giudice di Pace di nel giudizio iscritto al CP_1 R.G. n. 4754/25.
nulla si dispone sulle spese del giudizio.
Milano, 4.12.2025
Il giudice dott. Alessandro Donato Pesce
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica nella persona del dott. Alessandro Donato Pesce, in funzione di Giudice di Appello letti gli atti, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento proposto con atto di Appello, depositato in data 4.10.2025 da:
nata il [...] in [...], Parte_1 rappresentata e difesa come da nomina in calce al presente atto, dall'Avv. Denis Nunga Lodi, presso il cui studio in Milano, via Rugabella n. 17 Milano (MI), risulta elettivamente domiciliata;
- appellante -
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via CP_2
Freguglia n. 1;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 811/2025 dell'8/09/2025 (depositata l'8.09.2025), resa dal Giudice di Pace di nel giudizio iscritto al R.G. n. 4754/25. CP_1
*******************
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello depositato il 4.10.2025 contro la sentenza del Giudice di Pace di con la CP_1 quale era stato confermato il provvedimento di espulsione del Prefetto di n. Controparte_1
1 555275/2025, ha adito il Tribunale di Milano, Parte_1 affinché voglia “respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata Sentenza n. 811/2025 pubbl. il 08/09/2025 RG n. 4754/2025 - Sentenza n. cronol. 10305/2025 del 08/09/2025 del Giudice di Pace di Sezione Immigrazione, Giudice Dr. Paolo Facinelli, depositata in data 8/09/2025 e CP_1 notificata il 9/09/2025 e per l'effetto dichiarare:
1. SI CHIEDE L'ACCOLGIMENTO DEL RICORSO CON L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.
2.Che il TRIBUNALE ADITA, previa SOSPENSIONE della sentenza impugnata e del provvedimento opposto e di ogni altro PROVVEDIMENTO consequenziale, ANNULLARE il DECRETO DI ESPULSIONE N. PROT. 555275/2025 emesso il 3/06/2025 compreso ogni provvedimento conseguenziale, connesso e dipendenti e atto presupposto tra cui il Ritiro del Passaporto ed l'Obbligo di Dimora nella provincia di;
3.: ACCERTARE E DICHIARARE e RICONOSCERE IL DIRITTO della sig.ra Controparte_1 a rimanere sul territorio nazionale durante tutto il periodo relativo alla sua domanda di Parte_1 protezione internazionale, RIFORMANDO LA SENTENZA IMPUGNATA CON L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI ESPULSIONE N. PROT. 555275/2025 emesso il
3/06/2025 compreso ogni provvedimento conseguenziale, connesso e dipendenti e atto presupposto.
4.: SOSPENDERE SIA LA SENTENZA IMPUGNATA, SIA IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE con ogni provvedimento conseguenziale, connesso e dipendenti e atto presupposto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”.
Con decreto del 10.11.2025 il giudice designato ha fissato l'udienza di discussione, nel contraddittorio delle parti, per il giorno 27.11.2025.
L'amministrazione appellata non si è costituita.
Alla udienza del 27.11.2025, il difensore della ricorrente, invitato ad interloquire sulla ammissibilità del ricorso in appello dichiarava di insistere sulla ammissibilità dello stesso, essendo stato depositato nei termini di legge. Si riportava poi alle domande formulate chiedendone l'accoglimento, con condanna alle spese dell'Amministrazione convenuta.
Deve preliminarmente rilevarsi la improcedibilità dell'appello.
Agli atti, infatti, non vi è prova che l'atto di appello sia stato notificato alla amministrazione resistente a mezzo pec o comunque in via analogica, sicchè “nel caso in cui l'appellante, nel costituirsi in modalità telematica, ometta di depositare i "files" o le copie analogiche idonei a comprovare l'avvenuta notificazione del gravame, quest'ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l'appellato” (così Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023 (Rv. 667247 - 01).
Si è già detto che l'appellato non si è costituito, va dunque dichiarata la improcedibilità dell'appello.
In ogni caso, deve altresì rilevarsi la inammissibilità del gravame interposto.
A mente, infatti, del comma 2 dell'art. 18 D.lgs. n. 150/2011 - che disciplina le controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione Europea – per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 “è competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione”.
Il successivo comma 9 del medesimo articolo dispone che “la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”.
2 Ne consegue la inappellabilità della sentenza n. 811/2025 dell'8/09/2025 (depositata l'8.09.2025), resa dal Giudice di Pace di nel giudizio iscritto al R.G. n. 4754/25, oggetto dell'odierno CP_1 gravame che va dunque dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione di parte resistente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 18 D.lgs. n. 150/2011, 348, 348 bis e 350 bis c.p.c.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello così provvede:
Dichiara improcedibile o comunque inammissibile l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto CONFERMA la sentenza n. 811/2025 Parte_1 dell'8/09/2025 (depositata l'8.09.2025), resa dal Giudice di Pace di nel giudizio iscritto al CP_1 R.G. n. 4754/25.
nulla si dispone sulle spese del giudizio.
Milano, 4.12.2025
Il giudice dott. Alessandro Donato Pesce
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