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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLIA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5435 del ruolo generale dell'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Paolo De Parte_1 C.F._1
Vincenzo ( c.f. C.F._2
Appellante
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avvocati. Controparte_1 C.F._3
( ) e ( ) Parte_2 CodiceFiscale_4 Parte_3 CodiceFiscale_5
Appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: accogliersi il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, condannarsi il notaio al risarcimento dei danni come quantificati nel giudizio di primo grado. Controparte_1 Per appellata: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria di spese del presente grado del giudizio e condanna al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Parte_1
Napoli Nord il notaio per sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 riportati in seguito ad un'erronea elevazione di protesto in suo danno, avvenuta in data 18.11.2013 per un caso di omonimia. A sostegno della domanda l'attore premetteva: di aver sottoscritto insieme alla moglie un contratto di mutuo con la in data 19 Parte_4 Controparte_2 aprile 2012 per la cifra complessiva di euro 200.000,00 rimborsabile in 25 anni;
che in data
18.11.2013 il notaio aveva elevato nei suoi confronti protesto erroneamente, per una cambiale tratta da tale nato a [...] il [...]; che l'errore era stato segnalato al Parte_1 professionista e , previa comunicazione, in data 3.09.2015 era riuscito ad ottenere cancellazione del proprio nominativo;
che il lasso di tempo intercorso tra il protesto e la sua cancellazione gli avevano provocato ingenti danni - patrimoniali e non- quantificati in complessivi 130.000,00 euro.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva il notaio contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda, priva di adeguati riscontri probatori in relazione agli asseriti danni che il deduceva di aver subito. In particolare evidenziava che l'attore aveva comunicato al Pt_1 professionista il caso di omonimia solo nel mese di settembre del 2015, sebbene avesse avuto conoscenza del protesto a suo nome da circa tre anni;
faceva altresì presente la scarsa verosimiglianza dell'assunto attoreo in merito alla revoca degli affidamenti concessi alla società Caseificio Le Grazie
s.n.c. in conseguenza dell'elevazione di un protesto ( per un vaglia cambiario di sole 48,00 euro).
Espletata istruttoria (prove testimoniali articolate dalle parti ed interrogatorio formale dell'attore) il
Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2982/2019, pubblicata il 6.11.2019, così statuiva:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva in ordine alla domanda di risarcimento dei danni alla snc “Caseificio le Grazie;
”
2) Rigetta tutte le domande proposte da a titolo personale;
Parte_1
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 13.430,00, per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. Spese generali nella misura del 15%”
Il giudizio di appello.
Avverso detta sentenza ha interposto appello. Parte_1 A sostegno del gravame ha addotto, quale unico motivo, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, in violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova e degli artt. 2729 c.c. e 115 c.p.c. in tema di presunzioni. In particolare ha ribadito la lesione dell'onore e della reputazione subita, tale da compromettere il regolare svolgimento delle normali attività di vita, anche imprenditoriale, da ritenersi provate sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e . Si è riportato poi alla relazione tecnica, non contestata, attestante i danni
[...] Testimone_2 economici riportati nel 2014 con il rallentamento della produzione e del conseguenziale calo di fatturato;
ha lamentato di aver subito nocumento per la mancata concessione della surroga del mutuo in conseguenza dell'illegittimo protesto (dovendo corrispondere una rata più alta pari ad 1.320,00 euro rispetto a quella di 850,00 euro, poi ottenuta dopo la cancellazione del protesto). Quanto poi ai conseguenti problemi finanziari, questi sarebbero stati ridotti solo attraverso la vendita di una quota pari al 25 % di una proprietà sita in Marano.
Il notaio ritualmente costituito, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione; nel merito ha contestato la fondatezza delle domande di parte attrice, in quanto non era stata raggiunta prova che il avesse riportato danni di alcun genere. Pt_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così precisati i termini della controversia, in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c,, come modificato dall'art.54 del
D.L.n.83/2012 convertito in L.n.143/2012 sollevata dall'appellata. Su tale profilo giova richiamare l'arresto della S.C. secondo il quale “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto
– legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretati nel senso, che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni adottate dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso – in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata- che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrappore a quella di primo grado” ( Cass.
S.U. n. 27199 del 16/11/2017). Si tratta di orientamento confermato in successive decisioni della
Corte di legittimità, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione
(cfr.Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 28/7/2023, n. 23100). Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame. Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 28/10/2020 n. 23781). Sulla scorta di tali premesse, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato da è idoneo a superare lo Parte_1 scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la sentenza di primo grado attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esponendo altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Napoli-Nord.
Nel merito l'appello è infondato e va respinto.
L'appellante censura la sentenza impugnata ritenendo che il primo giudice abbia fatto mal governo delle risultanze processuali e che, all'esito della valutazione complessiva delle stesse, sarebbe dovuto conseguenzialmente pervenire alla condanna del professionista per i danni - patrimoniali e non - riportati dall'attore a causa dell'erroneo protesto.
Tale assunto non può essere condiviso.
Questa Corte, in ordine alla ricostruzione dei fatti di causa, evidenzia alcune incontestate circostanze di fatto. Ed invero risulta provato che il notaio in data 2.10.2013 ha elevato Controparte_1 protesto per un errore di omonimia in danno dell'attore per una cambiale emessa per la valuta di 48,00 euro (in quanto la cambiale era stata tratta da un omonimo, tale , nato a [...] il Parte_1
15 novembre 1973); - che ha comunicato al professionista il caso di omonimia Parte_1 nell'elevazione del protesto nel mese di luglio del 2015, sebbene, per sua stessa ammissione, ne avesse avuto conoscenza da circa tre anni (“E' vero, appena ho avuto conoscenza dell'omonimia nell'elevazione del protesto ho comunicato la circostanza al notaio nel mese di luglio- CP_1 agosto 2015.Voglio però precisare che dell'elevazione del protesto ho avuto conoscenza tre anni prima in quanto fui contattato telefonicamente dalla signora , dipendente del Persona_1
Banco di Napoli presso il quale ho un conto corrente, la quale mi riferì che alla Camera di
Commercio risultava una cambiale protestata per circa 50 euro”- cfr. interrogatorio formale dell'attore ); - che il notaio, ancor prima di ricevere la missiva del 17.9.2015 nella quale veniva contestata l'erronea elevazione del protesto, aveva presentato in data 8.9.2015 la relativa istanza alla
Camera di commercio affinchè fosse cancellato il nominativo dell'attore e fossero inserite le generalità dell'effettivo firmatario del titolo;
- che la procedura di rettifica era già iniziata tra la fine di luglio e gli inizi di agosto del 2015 su impulso di un dipendente dello studio notarile, conoscente del e che l'attore risultava già dal repertorio dello studio notarile come Pt_1 Parte_1 soggetto più volte protestato tra il 2005 ed il 2006 per assegni tratti presso l'istituto “Monte dei Paschi di Siena” di Pozzuoli ( cfr. dichiarazioni del teste ). Testimone_3
La prospettazione attorea circa i danni patrimoniali subiti nel periodo intercorrente tra l'elevazione del protesto e la cancellazione del proprio nominativo (dal 18.11.2013 all'8.9.2015) è rimasta sfornita di riscontri probatori. Ed invero il teste , direttore della filiale retail del Banco di Testimone_4
Napoli, - con riferimento alla surroga nel contratto di mutuo- , ha escluso che vi fossero stati ritardi da parte dell'istituto bancario per la concessione della surroga al ed ha precisato che, con Pt_1 riguardo al citato contratto, del valore di euro 187.500,00, non vi erano stati aggravi di spese e/o interessi e che la relativa pratica, iniziata il 24.11.2015 si era conclusa il 26.1.2016 (cfr. dichiarazioni del teste ). Circostanze queste confermate dallo stesso appellante, sempre in sede Testimone_4 di interrogatorio formale: “ADR - in questo periodo non ho avuto problemi finanziari anche perché ho venduto una quota del 25% di una proprietà sita in Marano a causa della crisi economica del periodo. ADR - sul capo 5 posso dire di non aver avuto blocco di affidamenti concessi dal Banco di
Napoli. ADR - sul capo 8 è vero, in seguito alla surroga nel mutuo non ho pagato interessi ulteriori,
o spese ulteriori”. Nelle valutazione delle emergenze processuali va infine tenuto conto del fatto che il notaio si è immediatamente attivato per la cancellazione del protesto quando ha saputo dell'errore di omonimia, prima dell'inizio della causa e che il che ne era a conoscenza da tempo, nella Pt_1 piena consapevolezza dei riflessi negativi che sarebbero potuti derivare alla sua attività professionale, ha lasciato trascorrere un consistente lasso temporale prima di effettuare la segnalazione al professionista.
Quanto al pregiudizio che l'appellante deduce di aver subito in conseguenza dell'erroneo protesto, in termini di lesione dell'onore e della reputazione, va richiamato anche in questa fase del procedimento il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude che tale voce di danno possa qualificarsi come un danno “in re ipsa”. La sentenza impugnata ha fatto applicazione dei criteri più rigorosi di dimostrazione del danno non patrimoniale, introdotti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che richiedono, ai fini del riconoscimento di tale tipologia di danno, al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge, la lesione di diritti costituzionalmente rilevanti. E' stato affermato che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato: potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e, soprattutto, presuntiva, la quale ultima potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, anche se soggetta all'onere di allegazione della parte ( Cass.S.U. n.26972 dell'11/11/ 2008). In aggiunta, a conferma di ciò occorre evidenziare che in tema di responsabilità derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass. n.31537 del 06/12/2018). Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi “in re ipsa” (Cass.ord.n. 19551 del 10/07/2023). L'orientamento della Suprema Corte si è consolidato poi nel senso di ritenere che, in tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sè sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali potersi desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Tanto premesso, l'articolata istruttoria espletata in primo grado non ha consentito di ritenere provati i danni in termini di lesione dell'onore e della reputazione prospettati dall'appellante. Questa Corte ritiene in sintesi che la mera erroneità nell'elevazione del protesto non possa determinare una responsabilità risarcitoria del notaio, in quanto è necessaria la dimostrazione della gravità della lesione e della non futilità del pregiudizio conseguente. Circostanze non provate nel caso di specie.
Pertanto, alla luce delle riportate risultanze istruttorie, la sentenza impugnata va confermata, non avendo alcun fondamento le doglianze dell'appellante.
Ne consegue il rigetto del gravame.
Non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., né con riguardo all'elemento oggettivo (prova del danno), né con riferimento all'elemento soggettivo, ravvisabile nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute (mala fede), ovvero nel difetto della normale diligenza per acquisire tale consapevolezza (colpa grave).
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante, si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, ex art. 5 comma 6 d.m. cit.) liquidate in un importo compreso tra la tariffa minima e media, in ragione della non particolare complessità del giudizio.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord
[...] Controparte_1
n. 2982/2019 pubblicata il 6.11.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
Parte_1
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 liquidano in euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°,
L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Napoli, il 18 dicembre 2024 Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa Rosanna De Rosa