TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4157 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli Alla udienza in trattazione scritta del 07/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6270/2022 R.G. promossa da:
rapp. e dif. dagli avv.ti ROBERTO LEONCINI e ANNARITA Parte_1 CALEPRICO;
RICORRENTE
contro
:
rapp. e dif. dagli avv.ti ANTONIO GENTILE e Controparte_1 ANTONELLA FORTUNATO;
RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso introduttivo del 09.06.2022, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_1 ininterrottamente dal 1.7.2016 al 23.12.2021; che il rapporto di lavoro è stato formalizzato soltanto nei periodi dal 1.7.2016 al 31.12.2016, con contratto di lavoro subordinato part time (2,50%) a tempo determinato, e dal 2.2.2018 al 23.12.2021, con contratto di lavoro subordinato part time (5%) a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato in data 1.1.2019; di aver prestato servizio, per l'intera durata del rapporto di lavoro, in regime di distacco in favore di BI di M. EL & C. S.n.c., su indicazioni del datore di lavoro;
di aver lavorato dal 1.7.2016 al 31.12.2018 presso il negozio di generi alimentari in ditta “BI” del Centro Commerciale Mongolfiera, sito in Bari alla Via Toscanini n. 20, e dal 1.1.2019 al 23.12.2021 presso il negozio di generi alimentari in ditta
“BI” del Centro Commerciale Mongolfiera sito in Bari al Viale Pasteur n. 6; di essere stata inquadrata, nei periodi dal 1.7.2016 al 31.12.2016 e dal 2.2.2018 al 23.12.2021, nel livello 5 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi applicato, con qualifica di promoter;
di aver svolto per l'intera durata del rapporto di lavoro, dal 1.7.2016 al 23.12.2021, presso il distaccatario mansioni di addetta alle vendite al pubblico di salumi e formaggi (salumiere), in luogo delle mansioni di promoter per le quali era stata assunta;
di aver sempre osservato un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, per cinque giorni alla settimana, lavorando dalle 7 alle 15 (turno mattina) ovvero dalle 15 alle 22 (turno sera), con un giorno di riposo non sempre coincidente con la domenica;
di non aver percepito le relative differenze retributive - agiva in giudizio per sentir: “1. accertare e dichiarare che tra e Parte_1 [...] è intercorso un unico e continuativo rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato dal 1.07.2016 al 23.12.2021; 2. accertare e dichiarare che l'istante, dal 1.07.2016 al 23.12.2021, ha svolto mansioni sussumibili nel livello 4 del C.C.N.L. Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi applicato;
3. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, che l'istante ha diritto a percepire, a titolo di differenze retributive per le causali dedotte in narrativa, la complessiva somma di € 88.880,99 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre accessori di legge;
4. per l'effetto, condannare Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'istante la somma di € 88.880,99 o quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e danno da svalutazione monetaria ex art. 429, co. 3, c.p.c. dal giorno di maturazione di ciascun singolo credito al soddisfo;
5. condannare Controparte_1
, in persona del suo legale rap-presentante pro tempore, al
[...] pagamento delle spese e competenze di causa”, con distrazione.
Si costituiva la società resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, conclusa l'istruttoria orale, la causa è stata decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso in quanto dallo stesso sono perfettamente desumibili il petitum e la causa petendi della domanda avanzata dal ricorrente.
Parte ricorrente domanda in primis l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la resistente anche con CP_2 riferimento al periodo dal 1.1.2017 al 1.1.2018, già al netto dei rapporti lavorativi intercorsi tra le parti e formalizzati relativamente ai periodi: dal 1.7.2016 al 31.12.2016; dal 2.2.2018 al 23.12.2021. Conseguentemente, la ricorrente domanda, oltre al suddetto accertamento, il riconoscimento altresì di tutte le differenze retributive spettanti nel periodo in cui ha svolto attività lavorativa senza regolare contratto. Inoltre, l'odierna istante domanda per tutti i suindicati periodi (in cui sostiene di essere stata distaccata presso altra la BI di M. EL & C. S.n.c.) il riconoscimento del superiore inquadramento nel IV liv. CCNL di categoria, nonché delle conseguenti differenze retributive anche a titolo di lavoro ordinario prestato e non retribuito, retribuzione per le mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, mensilità supplementari (13^ e 14^), festività, ferie e permessi non goduti, indennità di mancato preavviso (dimissioni per giusta causa) e TFR. Ciò posto, la richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con riferimento al periodo 01.01.2017-01.01.2018 investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, per cui è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'odierno Giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex plurimis , Cass., Sez. Lav., 28.9.2006 n. 21028). In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), mentre altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del predetto elemento determinante (Cass. civ., 21.1.1987 n. 548). Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della retribuzione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione. E', altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006 n. 7966).
Sicché, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato, pertanto, nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale ove la parte ricorrente voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte dell'assenza di documentazione comprovante lo svolgimento di un simile rapporto, come nella fattispecie in esame, è sulla prima che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto della relativa domanda formulata in ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
Sul punto, preme innanzitutto evidenziare che la tesi difensiva della ricorrente appare contradditoria, atteso che da un lato domanda l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente, dal 01.01.2017 al 01.01.2018, salvo poi sostenere di essere stata distaccata - per l'intero periodo dal 1.07.2016 al 23.12.2021 - presso altra azienda (distaccataria), da cui, peraltro,
“riceveva le direttive di lavoro” ed alla quale “doveva altresì giustificare eventuali assenze o ritardi” (cfr. circostanza sub. 11 ricorso introduttivo). Come è noto, infatti, nell'ambito dell'invocato distacco, il datore di lavoro (distaccante) rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore (art. 30 D.lgs. n. 276/2003), mentre il potere direttivo in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro compete al distaccatario. Dunque, la tesi difensiva della ricorrente appare del tutto contrastante con il domandato accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, atteso che la stessa ammette, con l'atto introduttivo, di essere stata assoggettata al potere direttivo della distaccataria. A ciò si aggiunga, inoltre, che la teste abbia dichiarato che “i turni erano indicati a Tes_1 noi lavoratori da ”, salvo ppoi precisare che “a volte, quando c'era CP_1 particolare affluenza, era la stessa BI che ci chiedeva di trattenerci un po' di più”. Ciò detto, considerato che la ricorrente fonda la propria tesi difensiva in funzione del rappresentato distacco presso la BI (la quale, quindi, per quanto suddetto, avrebbe esercitato il potere direttivo), non vi sono elementi comprovanti il pieno assoggettamento dell'odierna ricorrente – di cui era onerata - al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro convenuto per il periodo in cui, a suo dire, avrebbe lavorato senza regolare contratto presso la distaccataria.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla istante, la società resistente ha rappresentato e documentato che, nel periodo compreso tra gennaio 2017 e gennaio 2018, la ricorrente ha prestato attività lavorativa in suo favore in virtù di una collaborazione autonoma, come da relativa certificazione reddituale 2018 (periodo d'imposta 2017), in atti.
Conseguentemente, risulta infondata la domanda di accertamento del rapporto di lavoro, alle dipendenze della società convenuta, per il periodo rivendicato, con ogni conseguenza per le ulteriori differenze retributive domandate altresì per il medesimo periodo.
L'accertamento delle ulteriori domande spiegate con il ricorso introduttivo (inquadramento superiore, differenze retributive ecc.) deve essere limitato unicamente agli altri periodi in cui la ricorrente è risulta pacificamente, oltre che documentalmente (cfr. contratti in atti), assunta dalla società convenuta con qualifica di promoter V liv., CCNL di categoria, nei seguenti periodi: dal 1.7.2016 al 31.12.2016; dal 2.2.2018 al 23.12.2021.
Per quanto concerne il superiore inquadramento, l'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (per tutte, Cass. lav. 21.10.99, n. 11856).
È pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (da ultimo, Cass. lav., 21.4.2000 n. 5203).
Allorché il lavoratore abbia assolto tale onere probatorio, il giudice, per pervenire ad un corretto accertamento del diritto all'inquadramento superiore, deve operare il raffronto con le declaratorie contrattuali, tenuto conto delle modalità di espletamento delle mansioni e della configurazione dell'unità produttiva (così Cass. 7170/98).
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che “Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 18943 del 27.09.2016). Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Trib. Milano 15.02.2013).
Tanto premesso, ai fini di un ordinato svolgimento dell'iter motivazionale, appare opportuno riportare testualmente le declaratorie delle fasce di inquadramento così come delineate dalla contrattazione collettiva di settore dedotta in giudizio, sia con riferimento al livello di appartenenza della ricorrente “V liv.” che a quello richiesto di “IV liv.”.
Ai sensi dell'art. 113, concernente la classificazione del personale, appartengono al V liv. “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
1. fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4. addetto di biblioteca circolante;
5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8. pratico di laboratorio chimico;
9. ; CP_3
10. archivista, protocollista;
11. schedarista;
12. codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
13. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);
15. addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
20. aiuto banconiere di spacci di carne;
21. aiutante commesso (1);
22. conducente di autovetture;
23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25. operaio qualificato;
26. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami: a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina;
il tagliatore alla fiamma;
c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l'addetto alla manovra vagoni;
f) il conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
28. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
------- (1) L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi”.
Appartengono, invece, al IV liv. “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatore meccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (1);
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell'attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto.
12. indossatrice;
13. estetista, anche con funzioni di vendita;
14. stenodattilografo;
addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
15. propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;
16. esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto della consegna;
17. pittore o disegnatore esecutivo;
18. allestitore esecutivo di vetrine e display;
19. addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20. autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21. banconiere di spacci di carne;
22. operaio specializzato;
22 bis. Operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di media complessità per la riparazione e la manutenzione, con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite.
23. specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;
24. allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
25. telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
26. addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
27. addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
28. pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza;
29. operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami: a) il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogrù che effettua manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
il conduttore di carrello elevatore appositamente attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali alloggiati su cantilever;
il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le FF.SS) per il trasporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi di registrazioni e manutenzione coni mezzi disponibili a bordo;
il manovratore di gru a carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali, attrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei materiali (ragni per rottame, grandi elettromagneti, pinze ribalta coils, pinze graffa coils, oppure con altre attrezzature, quando ciò avvenga con equivalente capacità professionale tale da conseguire gli stessi risultati consentiti dall'uso dei mezzi speciali di cui sopra); c) il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo la successione delle operazioni - sulla scorta delle disposizioni ricevute - provvede al montaggio dei coltelli circolari formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;
d) il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovala professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, effettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre strutture complesse che richiedano interventi di analogo contenuto professionale;
- - CP_4 Controparte_5 Controparte_6 e) operatore alla pressocesoia nel settore dei rottami;
f) operatore al frantoio nel settore dei rottami;
g) il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, esegue oltre le rilevazioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche dei materiali scegliendo i mezzi e le modalità di esecuzione e con l'ausilio di apparecchiature mobili, da predisporre, se del caso, e provvede alla registrazione dei dati;
h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti;
30. addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
31. operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Si osserva che il tratto differenziale delle superiori mansioni domandate sono lo svolgimento di “compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari” oppure “specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
Nel caso in esame, parte ricorrente sostiene di aver osservato mansioni riconducibili al superiore livello IV in luogo di quello effettivamente attribuitole (V liv.).
Ai fini del decidere, preme rimarcare che l'odierna ricorrente con l'atto introduttivo sostiene di aver svolto, presso la distaccataria, mansioni di
“addetta alle vendite al pubblico di salumi e formaggi (salumiere)” riconducibili al IV liv.; d'altro canto, la resistente ha rappresentato che in ragione dei “rapporti commerciali continuativi e di richieste in tal senso - ha fornito a il servizio di promozione di Parte_2 determinati prodotti commercializzati da quest'ultima, per il tramite di propri dipendenti (tra cui la ricorrente) che, in qualità di promoter, si occupavano - solo ed esclusivamente - di fornire informazioni sui prodotti in offerta alla clientela”. E che, pertanto, la sarebbe stata Pt_1 quindi retribuita, in ragione delle ore osservate dalla stessa, per l'attività di promoter presso la BI.
Invero, anche sul punto, la tesi dell'odierna istante non appare convincente, atteso che la stessa con l'atto introduttivo ha rappresentato di essere stata distaccata presso la BI, mentre in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di non conoscere “i rapporti tra
e ”. CP_1 CP_7
Al riguardo, risultano di dubbia attendibilità le dichiarazioni rese dalla teste , la quale, sebbene non fosse stata collega di lavoro della Tes_2
(bensì era, dipendente della , addetta alle pulizie del Pt_1 CP_8 centro commerciale al cui interno vi era il negozio a marchio BI), nel confermare le mansioni e i turni osservati dalla ricorrente, limitatamente al periodo 2019 - dicembre 2021, precisava che la ricorrente
“allestiva e puliva il bancone oltre che il laboratorio”. Appare, dunque, inverosimile che la teste , non già dipendente della società Tes_2 convenuta, abbia potuto confermare un'attività resa dalla ricorrente nel laboratorio della BI.
Sul punto risultano estremamente generiche, oltre che inconferenti, le dichiarazioni rese dalla teste (di parte resistente), la quale ha Tes_3 dichiarato di aver visto qualche volta la presso la […] e Pt_1 CP_1 forse qualche volta presso i suddetti ipermercati“.
Invece, l'altra teste di parte ricorrente, sig.ra già dipendente Tes_1 della resistente, ha confermato di essere stata distaccata unitamente alla ricorrente presso la BI, nel medesimo periodo, e che la Pt_1 svolgeva le mansioni indicate in ricorso (ad eccezione dell'attività di affettamento dei salumi), osservando i turni ivi indicati.
Mentre risultano di segno contrario le dichiarazioni rese dalla teste di parte resistente, sig.ra , dipendente della come Tes_4 CP_1 segretaria, la quale ha dichiarato che “il nostro lavoro è di fornire promoter che ci richiede il cliente, in questo caso BI”, e che appunto la ricorrente era “una delle promoter che gestivano questo lavoro di promozione per la BI, secondo le indicazioni della BI, che forniva un calendario dei prodotti in offerta”. Peraltro, tale attività di promozione trova riscontro nelle fatture emesse dalla resistente in favore del cliente (BI), depositate in atti, le quali recano la causale lavoro di “promozione pubblicitaria”.
Alla luce di quanto innanzi, le dichiarazioni rese dalla teste – la Tes_1 quale peraltro ha proposto distinto giudizio nei confronti della resistente, avente la medesima causa petendi, giudizio definito con verbale di conciliazione -, da sole, senza ulteriori riscontri probatori, non appaiono sufficienti a provare le domandate mansioni superiori. Conseguentemente la domanda deve essere respinta, con ogni conseguenza.
Passando invece alla disamina delle altre differenze retributive domandate in ricorso, il criterio di risoluzione va ricercato nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Con riferimento alle domandate differenze retributive per le effettive ore di lavoro osservate, è noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi” (Cass. civ. Sez. lavoro, del 7/11/2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08/02/2013, n. 3046); inoltre, “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. civ. Sez. lavoro, 16-02-2009, n. 3714).
Ebbene, attesa la dubbia attendibilità della teste per le ragioni Tes_2 di cui sopra, sebbene le dichiarazioni rese dalla teste abbiano Tes_1 confermato i giorni di lavoro e i turni osservati dalla ricorrente (osservando anch'ella i medesimi turni), essendo sul punto necessaria una prova rigorosa ai fini delle ore effettivamente osservate dalla ricorrente (di cui era onerata in tal senso), le dette dichiarazioni, da sole, senza ulteriori riscontri probatori, non appaiono sufficienti a provare le ore di lavoro effettivamente prestate, anche a titolo di lavoro supplementare/straordinario.
Quanto alle ulteriori differenze retributive, la ricorrente lamenta il mancato pagamento delle mensilità da agosto a novembre 2021, oltre al TFR, e differenze per ferie non godute ecc.
In ordine alle mensilità non pagate, la società resistente ha prodotto in atti i cedolini paga di agosto e settembre 2021 sottoscritti dalla lavoratrice per quietanza e ricevuta;
mentre, parimenti non può dirsi per le mensilità di ottobre e novembre, i cui cedolini sono privi della medesima sottoscrizione. Né la parte resistente ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento (di cui era onerata). Conseguentemente, la resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente delle mensilità di ottobre e novembre 2021 come da cedolini in atti.
Fatta tale premessa, con riferimento alle domandate differenze retributive a titolo di ferie e permessi non goduti, anche a titolo di indennità sostitutive delle stesse, come si evince dall'ultima busta paga di novembre 2021, la ricorrente aveva maturato ferie residue e non godute pari a 5,56 gg, nonché ROL residui e non goduti pari a 2,42 gg. Considerato, che la resistente non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento (di cui era onerata), la stessa deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive a titolo di ferie e ROL maturati e non goduti, nei limiti suddetti.
Quanto alle domandate differenze retributive a titolo di maggiorazioni per festività non godute, al riguardo deve evidenziarsi che dalle buste paga in atti - non oggetto di specifica contestazione – risulta che le suddette spettanze, ove dovute, sono state retribuite in busta paga (si v. ad esempio le causali: festività GG, festività soppressa, festività patrono, ecc.). Tuttavia, rilevato che il cedolino di novembre 2021, per il quale non v'è prova dell'avvenuto pagamento, contiene la voce della spettanza a titolo di “festività ex 4 nov”, questa deve essere corrisposta alla ricorrente come da cedolino di novembre 2021.
Quanto alle domandate differenze per 13^ e 14^ mensilità, ai sensi dell'art. 220 CCNL, “In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 (esclusi gli assegni familiari). In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato (1). Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda. Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto”. Mentre, il seguente art. 221, “Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, l'1 luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari. In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato”.
Ebbene, nel caso in esame, la 13^ e 14^ mensilità domandate risultano corrisposte mediante ratei mensili, come da buste paga non specificamente contestate.
Considerato che
la lamenta il mancato pagamento unicamente dei Pt_1 cedolini da agosto a novembre 2021, ove sono ivi ricompresi i suddetti ratei, questi, dunque, risultano corrisposti quantomeno sino a settembre 2021, avendo, come già suesposto, la resistente prodotto i cedolini di agosto e settembre sottoscritti dalla ricorrente per quietanza e ricevuta. Mentre, per residui ratei -da ottobre e novembre 2021- la resistente non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento (di cui era onerata), avendo la ricorrente contestato il mancato pagamento delle relative mensilità ove sono appunto compresi altresì i ratei di tredicesima e quattordicesima. Conseguentemente, spettano alla ricorrente anche le differenze retributive
- già comprese nei cedolini di ottobre e novembre 2021 - per i suddetti titoli.
Parte ricorrente domanda altresì in questa sede le differenze retributive maturate, per i suddetti periodi, a titolo di TFR maturato e non corrisposto. Al riguardo, la resistente non ha fornito la prova, di cui era onerata, dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto a tale titolo. Conseguentemente, deve essere condannata al pagamento altresì delle differenze retributive spettanti alla ricorrente a titolo di TFR, maturato e non corrisposto, per i periodi dal 1.7.2016 al 31.12.2016; dal 2.2.2018 al 23.12.2021.
Infine, con riferimento al domandato pagamento dell'indennità di mancato preavviso spettante in ragione della giusta causa delle dimissioni, ai sensi dell'art. 2119 c.c. “Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto e' a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e' a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”.
Dunque, la parte che deduce la giusta causa del recesso deve altresì provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie posta a base del recesso nonché la sussistenza in concreto della giusta causa, e cioè di una causa di una gravità tale che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto. Applicando al caso in esame, quanto previsto, deve evidenziarsi che la ricorrente ha prestato le proprie dimissioni con decorrenza dal 23.12.2021 (cfr. modulo recesso in atti) con la seguente causale: mancato percepimento 4 mensilità oltre tutte le altre differenze retributive ivi domandate in questa sede. Considerata la prevalente infondatezza delle domande del presente giudizio ivi poste quale causale delle dimissioni per giusta causa e considerato altresì che le uniche mensilità risultate prive di pagamento risultano essere quelle di ottobre e novembre, ne consegue che, al tempo, la società resistente risultava – unicamente - in ritardo per il pagamento di 2 mensilità (ottobre e novembre), circostanza questa che da sola, a parere di chi scrive, non appare di una gravità tale da ledere il rapporto fiduciario tra le parti a tal punto da rappresentare una giusta causa di dimissioni.
In definitiva, il ricorso deve essere parzialmente accolto e per l'effetto la resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive spettanti a titolo di: mensilità di ottobre e novembre 2021 (già comprensive delle ulteriori differenze retributive: entrambe per i ratei di tredicesima e quattordicesima;
solo novembre per la “festività ex 4 nov”); ferie residue e non godute, pari a 5,56, e ROL residui e non goduti pari a 2,42 gg;
Tfr maturato nei suddetti periodi. Il tutto oltre interessi e rivalutazione di legge. Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione di due terzi delle spese di lite, ponendo il restante terzo a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, la resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive spettanti a titolo di: mensilità di ottobre e novembre 2021 (già comprensive delle ulteriori differenze retributive: entrambe per i ratei di tredicesima e quattordicesima;
solo novembre per la “festività ex 4 nov”); ferie residue e non godute, pari a 5,56, e ROL residui e non goduti pari a 2,42 gg;
Tfr maturato nei suddetti periodi. dell'importo di
€ (somma delle mensilità di ottobre e novembre 2021); TFR maturato dalla ricorrente per i suindicati periodi, l tutto oltre interessi e rivalutazione di legge;
-condanna la resistente soccombente al pagamento in favore della ricorrente di una terzo delle spese di lite, un terzo che si liquida in € 1.400,00 oltre oneri di legge, con distrazione.
Bari, 07.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Agnese Angiuli
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli Alla udienza in trattazione scritta del 07/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6270/2022 R.G. promossa da:
rapp. e dif. dagli avv.ti ROBERTO LEONCINI e ANNARITA Parte_1 CALEPRICO;
RICORRENTE
contro
:
rapp. e dif. dagli avv.ti ANTONIO GENTILE e Controparte_1 ANTONELLA FORTUNATO;
RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso introduttivo del 09.06.2022, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_1 ininterrottamente dal 1.7.2016 al 23.12.2021; che il rapporto di lavoro è stato formalizzato soltanto nei periodi dal 1.7.2016 al 31.12.2016, con contratto di lavoro subordinato part time (2,50%) a tempo determinato, e dal 2.2.2018 al 23.12.2021, con contratto di lavoro subordinato part time (5%) a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato in data 1.1.2019; di aver prestato servizio, per l'intera durata del rapporto di lavoro, in regime di distacco in favore di BI di M. EL & C. S.n.c., su indicazioni del datore di lavoro;
di aver lavorato dal 1.7.2016 al 31.12.2018 presso il negozio di generi alimentari in ditta “BI” del Centro Commerciale Mongolfiera, sito in Bari alla Via Toscanini n. 20, e dal 1.1.2019 al 23.12.2021 presso il negozio di generi alimentari in ditta
“BI” del Centro Commerciale Mongolfiera sito in Bari al Viale Pasteur n. 6; di essere stata inquadrata, nei periodi dal 1.7.2016 al 31.12.2016 e dal 2.2.2018 al 23.12.2021, nel livello 5 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi applicato, con qualifica di promoter;
di aver svolto per l'intera durata del rapporto di lavoro, dal 1.7.2016 al 23.12.2021, presso il distaccatario mansioni di addetta alle vendite al pubblico di salumi e formaggi (salumiere), in luogo delle mansioni di promoter per le quali era stata assunta;
di aver sempre osservato un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, per cinque giorni alla settimana, lavorando dalle 7 alle 15 (turno mattina) ovvero dalle 15 alle 22 (turno sera), con un giorno di riposo non sempre coincidente con la domenica;
di non aver percepito le relative differenze retributive - agiva in giudizio per sentir: “1. accertare e dichiarare che tra e Parte_1 [...] è intercorso un unico e continuativo rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato dal 1.07.2016 al 23.12.2021; 2. accertare e dichiarare che l'istante, dal 1.07.2016 al 23.12.2021, ha svolto mansioni sussumibili nel livello 4 del C.C.N.L. Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi applicato;
3. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, che l'istante ha diritto a percepire, a titolo di differenze retributive per le causali dedotte in narrativa, la complessiva somma di € 88.880,99 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre accessori di legge;
4. per l'effetto, condannare Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'istante la somma di € 88.880,99 o quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e danno da svalutazione monetaria ex art. 429, co. 3, c.p.c. dal giorno di maturazione di ciascun singolo credito al soddisfo;
5. condannare Controparte_1
, in persona del suo legale rap-presentante pro tempore, al
[...] pagamento delle spese e competenze di causa”, con distrazione.
Si costituiva la società resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, conclusa l'istruttoria orale, la causa è stata decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso in quanto dallo stesso sono perfettamente desumibili il petitum e la causa petendi della domanda avanzata dal ricorrente.
Parte ricorrente domanda in primis l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la resistente anche con CP_2 riferimento al periodo dal 1.1.2017 al 1.1.2018, già al netto dei rapporti lavorativi intercorsi tra le parti e formalizzati relativamente ai periodi: dal 1.7.2016 al 31.12.2016; dal 2.2.2018 al 23.12.2021. Conseguentemente, la ricorrente domanda, oltre al suddetto accertamento, il riconoscimento altresì di tutte le differenze retributive spettanti nel periodo in cui ha svolto attività lavorativa senza regolare contratto. Inoltre, l'odierna istante domanda per tutti i suindicati periodi (in cui sostiene di essere stata distaccata presso altra la BI di M. EL & C. S.n.c.) il riconoscimento del superiore inquadramento nel IV liv. CCNL di categoria, nonché delle conseguenti differenze retributive anche a titolo di lavoro ordinario prestato e non retribuito, retribuzione per le mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, mensilità supplementari (13^ e 14^), festività, ferie e permessi non goduti, indennità di mancato preavviso (dimissioni per giusta causa) e TFR. Ciò posto, la richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con riferimento al periodo 01.01.2017-01.01.2018 investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, per cui è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'odierno Giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex plurimis , Cass., Sez. Lav., 28.9.2006 n. 21028). In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), mentre altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del predetto elemento determinante (Cass. civ., 21.1.1987 n. 548). Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della retribuzione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione. E', altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006 n. 7966).
Sicché, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato, pertanto, nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale ove la parte ricorrente voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte dell'assenza di documentazione comprovante lo svolgimento di un simile rapporto, come nella fattispecie in esame, è sulla prima che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto della relativa domanda formulata in ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
Sul punto, preme innanzitutto evidenziare che la tesi difensiva della ricorrente appare contradditoria, atteso che da un lato domanda l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente, dal 01.01.2017 al 01.01.2018, salvo poi sostenere di essere stata distaccata - per l'intero periodo dal 1.07.2016 al 23.12.2021 - presso altra azienda (distaccataria), da cui, peraltro,
“riceveva le direttive di lavoro” ed alla quale “doveva altresì giustificare eventuali assenze o ritardi” (cfr. circostanza sub. 11 ricorso introduttivo). Come è noto, infatti, nell'ambito dell'invocato distacco, il datore di lavoro (distaccante) rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore (art. 30 D.lgs. n. 276/2003), mentre il potere direttivo in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro compete al distaccatario. Dunque, la tesi difensiva della ricorrente appare del tutto contrastante con il domandato accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, atteso che la stessa ammette, con l'atto introduttivo, di essere stata assoggettata al potere direttivo della distaccataria. A ciò si aggiunga, inoltre, che la teste abbia dichiarato che “i turni erano indicati a Tes_1 noi lavoratori da ”, salvo ppoi precisare che “a volte, quando c'era CP_1 particolare affluenza, era la stessa BI che ci chiedeva di trattenerci un po' di più”. Ciò detto, considerato che la ricorrente fonda la propria tesi difensiva in funzione del rappresentato distacco presso la BI (la quale, quindi, per quanto suddetto, avrebbe esercitato il potere direttivo), non vi sono elementi comprovanti il pieno assoggettamento dell'odierna ricorrente – di cui era onerata - al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro convenuto per il periodo in cui, a suo dire, avrebbe lavorato senza regolare contratto presso la distaccataria.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla istante, la società resistente ha rappresentato e documentato che, nel periodo compreso tra gennaio 2017 e gennaio 2018, la ricorrente ha prestato attività lavorativa in suo favore in virtù di una collaborazione autonoma, come da relativa certificazione reddituale 2018 (periodo d'imposta 2017), in atti.
Conseguentemente, risulta infondata la domanda di accertamento del rapporto di lavoro, alle dipendenze della società convenuta, per il periodo rivendicato, con ogni conseguenza per le ulteriori differenze retributive domandate altresì per il medesimo periodo.
L'accertamento delle ulteriori domande spiegate con il ricorso introduttivo (inquadramento superiore, differenze retributive ecc.) deve essere limitato unicamente agli altri periodi in cui la ricorrente è risulta pacificamente, oltre che documentalmente (cfr. contratti in atti), assunta dalla società convenuta con qualifica di promoter V liv., CCNL di categoria, nei seguenti periodi: dal 1.7.2016 al 31.12.2016; dal 2.2.2018 al 23.12.2021.
Per quanto concerne il superiore inquadramento, l'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (per tutte, Cass. lav. 21.10.99, n. 11856).
È pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (da ultimo, Cass. lav., 21.4.2000 n. 5203).
Allorché il lavoratore abbia assolto tale onere probatorio, il giudice, per pervenire ad un corretto accertamento del diritto all'inquadramento superiore, deve operare il raffronto con le declaratorie contrattuali, tenuto conto delle modalità di espletamento delle mansioni e della configurazione dell'unità produttiva (così Cass. 7170/98).
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che “Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 18943 del 27.09.2016). Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Trib. Milano 15.02.2013).
Tanto premesso, ai fini di un ordinato svolgimento dell'iter motivazionale, appare opportuno riportare testualmente le declaratorie delle fasce di inquadramento così come delineate dalla contrattazione collettiva di settore dedotta in giudizio, sia con riferimento al livello di appartenenza della ricorrente “V liv.” che a quello richiesto di “IV liv.”.
Ai sensi dell'art. 113, concernente la classificazione del personale, appartengono al V liv. “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
1. fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4. addetto di biblioteca circolante;
5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8. pratico di laboratorio chimico;
9. ; CP_3
10. archivista, protocollista;
11. schedarista;
12. codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
13. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);
15. addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
20. aiuto banconiere di spacci di carne;
21. aiutante commesso (1);
22. conducente di autovetture;
23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25. operaio qualificato;
26. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami: a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina;
il tagliatore alla fiamma;
c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l'addetto alla manovra vagoni;
f) il conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
28. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
------- (1) L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi”.
Appartengono, invece, al IV liv. “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatore meccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (1);
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell'attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto.
12. indossatrice;
13. estetista, anche con funzioni di vendita;
14. stenodattilografo;
addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
15. propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;
16. esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto della consegna;
17. pittore o disegnatore esecutivo;
18. allestitore esecutivo di vetrine e display;
19. addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20. autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21. banconiere di spacci di carne;
22. operaio specializzato;
22 bis. Operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di media complessità per la riparazione e la manutenzione, con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite.
23. specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;
24. allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
25. telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
26. addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
27. addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
28. pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza;
29. operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami: a) il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogrù che effettua manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
il conduttore di carrello elevatore appositamente attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali alloggiati su cantilever;
il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le FF.SS) per il trasporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi di registrazioni e manutenzione coni mezzi disponibili a bordo;
il manovratore di gru a carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali, attrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei materiali (ragni per rottame, grandi elettromagneti, pinze ribalta coils, pinze graffa coils, oppure con altre attrezzature, quando ciò avvenga con equivalente capacità professionale tale da conseguire gli stessi risultati consentiti dall'uso dei mezzi speciali di cui sopra); c) il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo la successione delle operazioni - sulla scorta delle disposizioni ricevute - provvede al montaggio dei coltelli circolari formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;
d) il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovala professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, effettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre strutture complesse che richiedano interventi di analogo contenuto professionale;
- - CP_4 Controparte_5 Controparte_6 e) operatore alla pressocesoia nel settore dei rottami;
f) operatore al frantoio nel settore dei rottami;
g) il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, esegue oltre le rilevazioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche dei materiali scegliendo i mezzi e le modalità di esecuzione e con l'ausilio di apparecchiature mobili, da predisporre, se del caso, e provvede alla registrazione dei dati;
h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti;
30. addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
31. operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Si osserva che il tratto differenziale delle superiori mansioni domandate sono lo svolgimento di “compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari” oppure “specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
Nel caso in esame, parte ricorrente sostiene di aver osservato mansioni riconducibili al superiore livello IV in luogo di quello effettivamente attribuitole (V liv.).
Ai fini del decidere, preme rimarcare che l'odierna ricorrente con l'atto introduttivo sostiene di aver svolto, presso la distaccataria, mansioni di
“addetta alle vendite al pubblico di salumi e formaggi (salumiere)” riconducibili al IV liv.; d'altro canto, la resistente ha rappresentato che in ragione dei “rapporti commerciali continuativi e di richieste in tal senso - ha fornito a il servizio di promozione di Parte_2 determinati prodotti commercializzati da quest'ultima, per il tramite di propri dipendenti (tra cui la ricorrente) che, in qualità di promoter, si occupavano - solo ed esclusivamente - di fornire informazioni sui prodotti in offerta alla clientela”. E che, pertanto, la sarebbe stata Pt_1 quindi retribuita, in ragione delle ore osservate dalla stessa, per l'attività di promoter presso la BI.
Invero, anche sul punto, la tesi dell'odierna istante non appare convincente, atteso che la stessa con l'atto introduttivo ha rappresentato di essere stata distaccata presso la BI, mentre in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di non conoscere “i rapporti tra
e ”. CP_1 CP_7
Al riguardo, risultano di dubbia attendibilità le dichiarazioni rese dalla teste , la quale, sebbene non fosse stata collega di lavoro della Tes_2
(bensì era, dipendente della , addetta alle pulizie del Pt_1 CP_8 centro commerciale al cui interno vi era il negozio a marchio BI), nel confermare le mansioni e i turni osservati dalla ricorrente, limitatamente al periodo 2019 - dicembre 2021, precisava che la ricorrente
“allestiva e puliva il bancone oltre che il laboratorio”. Appare, dunque, inverosimile che la teste , non già dipendente della società Tes_2 convenuta, abbia potuto confermare un'attività resa dalla ricorrente nel laboratorio della BI.
Sul punto risultano estremamente generiche, oltre che inconferenti, le dichiarazioni rese dalla teste (di parte resistente), la quale ha Tes_3 dichiarato di aver visto qualche volta la presso la […] e Pt_1 CP_1 forse qualche volta presso i suddetti ipermercati“.
Invece, l'altra teste di parte ricorrente, sig.ra già dipendente Tes_1 della resistente, ha confermato di essere stata distaccata unitamente alla ricorrente presso la BI, nel medesimo periodo, e che la Pt_1 svolgeva le mansioni indicate in ricorso (ad eccezione dell'attività di affettamento dei salumi), osservando i turni ivi indicati.
Mentre risultano di segno contrario le dichiarazioni rese dalla teste di parte resistente, sig.ra , dipendente della come Tes_4 CP_1 segretaria, la quale ha dichiarato che “il nostro lavoro è di fornire promoter che ci richiede il cliente, in questo caso BI”, e che appunto la ricorrente era “una delle promoter che gestivano questo lavoro di promozione per la BI, secondo le indicazioni della BI, che forniva un calendario dei prodotti in offerta”. Peraltro, tale attività di promozione trova riscontro nelle fatture emesse dalla resistente in favore del cliente (BI), depositate in atti, le quali recano la causale lavoro di “promozione pubblicitaria”.
Alla luce di quanto innanzi, le dichiarazioni rese dalla teste – la Tes_1 quale peraltro ha proposto distinto giudizio nei confronti della resistente, avente la medesima causa petendi, giudizio definito con verbale di conciliazione -, da sole, senza ulteriori riscontri probatori, non appaiono sufficienti a provare le domandate mansioni superiori. Conseguentemente la domanda deve essere respinta, con ogni conseguenza.
Passando invece alla disamina delle altre differenze retributive domandate in ricorso, il criterio di risoluzione va ricercato nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Con riferimento alle domandate differenze retributive per le effettive ore di lavoro osservate, è noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi” (Cass. civ. Sez. lavoro, del 7/11/2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08/02/2013, n. 3046); inoltre, “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. civ. Sez. lavoro, 16-02-2009, n. 3714).
Ebbene, attesa la dubbia attendibilità della teste per le ragioni Tes_2 di cui sopra, sebbene le dichiarazioni rese dalla teste abbiano Tes_1 confermato i giorni di lavoro e i turni osservati dalla ricorrente (osservando anch'ella i medesimi turni), essendo sul punto necessaria una prova rigorosa ai fini delle ore effettivamente osservate dalla ricorrente (di cui era onerata in tal senso), le dette dichiarazioni, da sole, senza ulteriori riscontri probatori, non appaiono sufficienti a provare le ore di lavoro effettivamente prestate, anche a titolo di lavoro supplementare/straordinario.
Quanto alle ulteriori differenze retributive, la ricorrente lamenta il mancato pagamento delle mensilità da agosto a novembre 2021, oltre al TFR, e differenze per ferie non godute ecc.
In ordine alle mensilità non pagate, la società resistente ha prodotto in atti i cedolini paga di agosto e settembre 2021 sottoscritti dalla lavoratrice per quietanza e ricevuta;
mentre, parimenti non può dirsi per le mensilità di ottobre e novembre, i cui cedolini sono privi della medesima sottoscrizione. Né la parte resistente ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento (di cui era onerata). Conseguentemente, la resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente delle mensilità di ottobre e novembre 2021 come da cedolini in atti.
Fatta tale premessa, con riferimento alle domandate differenze retributive a titolo di ferie e permessi non goduti, anche a titolo di indennità sostitutive delle stesse, come si evince dall'ultima busta paga di novembre 2021, la ricorrente aveva maturato ferie residue e non godute pari a 5,56 gg, nonché ROL residui e non goduti pari a 2,42 gg. Considerato, che la resistente non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento (di cui era onerata), la stessa deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive a titolo di ferie e ROL maturati e non goduti, nei limiti suddetti.
Quanto alle domandate differenze retributive a titolo di maggiorazioni per festività non godute, al riguardo deve evidenziarsi che dalle buste paga in atti - non oggetto di specifica contestazione – risulta che le suddette spettanze, ove dovute, sono state retribuite in busta paga (si v. ad esempio le causali: festività GG, festività soppressa, festività patrono, ecc.). Tuttavia, rilevato che il cedolino di novembre 2021, per il quale non v'è prova dell'avvenuto pagamento, contiene la voce della spettanza a titolo di “festività ex 4 nov”, questa deve essere corrisposta alla ricorrente come da cedolino di novembre 2021.
Quanto alle domandate differenze per 13^ e 14^ mensilità, ai sensi dell'art. 220 CCNL, “In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 (esclusi gli assegni familiari). In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato (1). Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda. Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto”. Mentre, il seguente art. 221, “Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, l'1 luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari. In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato”.
Ebbene, nel caso in esame, la 13^ e 14^ mensilità domandate risultano corrisposte mediante ratei mensili, come da buste paga non specificamente contestate.
Considerato che
la lamenta il mancato pagamento unicamente dei Pt_1 cedolini da agosto a novembre 2021, ove sono ivi ricompresi i suddetti ratei, questi, dunque, risultano corrisposti quantomeno sino a settembre 2021, avendo, come già suesposto, la resistente prodotto i cedolini di agosto e settembre sottoscritti dalla ricorrente per quietanza e ricevuta. Mentre, per residui ratei -da ottobre e novembre 2021- la resistente non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento (di cui era onerata), avendo la ricorrente contestato il mancato pagamento delle relative mensilità ove sono appunto compresi altresì i ratei di tredicesima e quattordicesima. Conseguentemente, spettano alla ricorrente anche le differenze retributive
- già comprese nei cedolini di ottobre e novembre 2021 - per i suddetti titoli.
Parte ricorrente domanda altresì in questa sede le differenze retributive maturate, per i suddetti periodi, a titolo di TFR maturato e non corrisposto. Al riguardo, la resistente non ha fornito la prova, di cui era onerata, dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto a tale titolo. Conseguentemente, deve essere condannata al pagamento altresì delle differenze retributive spettanti alla ricorrente a titolo di TFR, maturato e non corrisposto, per i periodi dal 1.7.2016 al 31.12.2016; dal 2.2.2018 al 23.12.2021.
Infine, con riferimento al domandato pagamento dell'indennità di mancato preavviso spettante in ragione della giusta causa delle dimissioni, ai sensi dell'art. 2119 c.c. “Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto e' a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e' a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”.
Dunque, la parte che deduce la giusta causa del recesso deve altresì provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie posta a base del recesso nonché la sussistenza in concreto della giusta causa, e cioè di una causa di una gravità tale che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto. Applicando al caso in esame, quanto previsto, deve evidenziarsi che la ricorrente ha prestato le proprie dimissioni con decorrenza dal 23.12.2021 (cfr. modulo recesso in atti) con la seguente causale: mancato percepimento 4 mensilità oltre tutte le altre differenze retributive ivi domandate in questa sede. Considerata la prevalente infondatezza delle domande del presente giudizio ivi poste quale causale delle dimissioni per giusta causa e considerato altresì che le uniche mensilità risultate prive di pagamento risultano essere quelle di ottobre e novembre, ne consegue che, al tempo, la società resistente risultava – unicamente - in ritardo per il pagamento di 2 mensilità (ottobre e novembre), circostanza questa che da sola, a parere di chi scrive, non appare di una gravità tale da ledere il rapporto fiduciario tra le parti a tal punto da rappresentare una giusta causa di dimissioni.
In definitiva, il ricorso deve essere parzialmente accolto e per l'effetto la resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive spettanti a titolo di: mensilità di ottobre e novembre 2021 (già comprensive delle ulteriori differenze retributive: entrambe per i ratei di tredicesima e quattordicesima;
solo novembre per la “festività ex 4 nov”); ferie residue e non godute, pari a 5,56, e ROL residui e non goduti pari a 2,42 gg;
Tfr maturato nei suddetti periodi. Il tutto oltre interessi e rivalutazione di legge. Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione di due terzi delle spese di lite, ponendo il restante terzo a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, la resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive spettanti a titolo di: mensilità di ottobre e novembre 2021 (già comprensive delle ulteriori differenze retributive: entrambe per i ratei di tredicesima e quattordicesima;
solo novembre per la “festività ex 4 nov”); ferie residue e non godute, pari a 5,56, e ROL residui e non goduti pari a 2,42 gg;
Tfr maturato nei suddetti periodi. dell'importo di
€ (somma delle mensilità di ottobre e novembre 2021); TFR maturato dalla ricorrente per i suindicati periodi, l tutto oltre interessi e rivalutazione di legge;
-condanna la resistente soccombente al pagamento in favore della ricorrente di una terzo delle spese di lite, un terzo che si liquida in € 1.400,00 oltre oneri di legge, con distrazione.
Bari, 07.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Agnese Angiuli