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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 30/10/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6713/2022 TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Guido Marone, Parte_1
Napoli, alla Via L. Giordano n. 15, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3 persona del l.r.p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente, CP_4
, e dai funzionari e
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7
. dom. alla Via S Controparte_3
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: erogazione carta docente CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'amministrazione resistente esponendo di essere docente a tempo determinato e di aver prestato servizio presso vari istituti, in forza di plurimi contratti a termine, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Dedotto il diritto a percepire il bonus economico introdotto dall'art. 1, co. 121, L. 107/2015 (cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), richiamata la normativa di riferimento ed invocata l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente precario siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 di percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00
1 annui; B) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 2.500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo;
”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'amministrazione resistente che chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, rinviata per discussione, anche al fine di verificare la permanenza nel sistema scolastico, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Parte ricorrente chiede accertarsi il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente. All'esito di un ampio dibattito giurisprudenziale, in ambito sia interno che sovranazionale, la Suprema Corte, con pronuncia resa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03), ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” e pertanto “anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Nel caso in esame, si osserva che, in relazione agli aa.ss. 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, dai contratti versati in atti risulta che la ricorrente ha prestato 2 servizio presso vari istituti scolastici, mediante stipula di contratti a tempo determinato sino al 30/06 o 31/08 per 18 ore settimanali, e, quindi, comparabile rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato. Alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento diverso che, per tale ragione, risulta essere discriminatorio. Tra l'altro, la Corte di Giustizia (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450) ha evidenziato che le norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo, l'art. 63 del CCNL e l'art. 1 L. n. 107/2015) configurano come obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei docenti sicché l'indennità di cui si discute deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Nella richiamata pronuncia, inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, richiamando i “principi generalissimi in tema di obbligazioni”, in base ai quali “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale”, ha rilevato che non vi è ragione per dubitare che la “carta docente” possa “funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi”, e pertanto “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”, con correlato interesse datoriale dell'adempimento con quelle modalità, proprio in ragione del permanere di esigenze formative. Pertanto, la permanenza dell'inserimento nel sistema scolastico, che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, sussiste finché il docente “resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza
[…] ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”. Laddove sussistano le condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, “va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, come nell'ipotesi di cancellazione dalle graduatorie, residua solo il diritto al risarcimento del danno. Nel caso in esame, parte ricorrente risulta iscritta nelle graduatorie provinciali per il biennio 2024/2026 (cfr. documentazione depositata in data 29/10/2025), e pertanto risulta inserita nel sistema scolastico. Va inoltre escluso “che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro”. Con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 - durante il quale parte ricorrente ha stipulato un contratto, in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado, con l'amministrazione resistente per l'insegnamento B016 (laboratori di scienze e tecnologie informatiche) per n. 4 ore settimanali, a fronte di un orario di 18 ore settimanali previsto per la medesima classe di concorso – la domanda va rigettata. Ed invero, nella già citata pronuncia (n. 29961/2023), la Suprema Corte non si è espressa in ordine alle ipotesi di supplenze temporanee e dei cd. spezzoni di orario, ma ha comunque fornito degli spunti ermeneutici utili circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario. In particolare, la Corte ha osservato
“che secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di 3 uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, Controparte_1 n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”. Precisava che “è … errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano”. Alla luce di quanto esposto, non può essere riconosciuto il beneficio invocato per l'anno scolastico 2019/2020, non ricorrendo i presupposti di comparabilità tra la situazione lavorativa oggetto di causa e quella dell'omologo lavoratore a tempo indeterminato. Ed invero, come già rilevato, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha previsto l'attribuzione del bonus in favore dei docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare almeno il 50% dell'orario di cattedra). Pertanto, non possono ritenersi equiparabili ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per un orario (cd. “spezzone orario”) inferiore al 50% dell'orario di cattedra. Dunque, al fine di salvaguardare il principio di non discriminazione, il beneficio può essere riconosciuto in favore di un docente precario che svolga un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali. Alla luce di tutto quanto esposto, lo svolgimento di un orario inferiore al 50% di quello ordinario (pari a 4 ore settimanali) per l'a.s. 2019/2020 non consente di ritenere integrati i requisiti per il riconoscimento del chiesto beneficio, con conseguente rigetto della domanda in parte qua. Va, di conseguenza, accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma complessiva di euro 2.000,00, con riferimento alle annualità 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Su tale importo spettano, in conformità a quanto di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961/2023 cit.), “interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano per la metà, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e tenuto conto dell'intervento della pronuncia in sede nomofilattica in corso di causa, e per la restante parte si pongono a carico di parte resistente e si liquidano nella misura di 4 cui al dispositivo, ritenuta equa in considerazione della serialità del contenzioso e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e per l'effetto condanna il resistente CP_1
a mettere a disposizione della parte ricorrente, per il tramite della Carta elettronica del Docente, la somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi legali;
b) rigetta nel resto;
c) compensa le spese di lite per la metà e condanna parte resistente al pagamento della parte residua, che liquida, nella misura già ridotta, in € 660,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 30/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 30/10/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6713/2022 TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Guido Marone, Parte_1
Napoli, alla Via L. Giordano n. 15, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3 persona del l.r.p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente, CP_4
, e dai funzionari e
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7
. dom. alla Via S Controparte_3
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: erogazione carta docente CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'amministrazione resistente esponendo di essere docente a tempo determinato e di aver prestato servizio presso vari istituti, in forza di plurimi contratti a termine, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Dedotto il diritto a percepire il bonus economico introdotto dall'art. 1, co. 121, L. 107/2015 (cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), richiamata la normativa di riferimento ed invocata l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente precario siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 di percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00
1 annui; B) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 2.500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo;
”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'amministrazione resistente che chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, rinviata per discussione, anche al fine di verificare la permanenza nel sistema scolastico, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Parte ricorrente chiede accertarsi il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente. All'esito di un ampio dibattito giurisprudenziale, in ambito sia interno che sovranazionale, la Suprema Corte, con pronuncia resa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03), ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” e pertanto “anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Nel caso in esame, si osserva che, in relazione agli aa.ss. 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, dai contratti versati in atti risulta che la ricorrente ha prestato 2 servizio presso vari istituti scolastici, mediante stipula di contratti a tempo determinato sino al 30/06 o 31/08 per 18 ore settimanali, e, quindi, comparabile rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato. Alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento diverso che, per tale ragione, risulta essere discriminatorio. Tra l'altro, la Corte di Giustizia (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450) ha evidenziato che le norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo, l'art. 63 del CCNL e l'art. 1 L. n. 107/2015) configurano come obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei docenti sicché l'indennità di cui si discute deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Nella richiamata pronuncia, inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, richiamando i “principi generalissimi in tema di obbligazioni”, in base ai quali “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale”, ha rilevato che non vi è ragione per dubitare che la “carta docente” possa “funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi”, e pertanto “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”, con correlato interesse datoriale dell'adempimento con quelle modalità, proprio in ragione del permanere di esigenze formative. Pertanto, la permanenza dell'inserimento nel sistema scolastico, che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, sussiste finché il docente “resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza
[…] ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”. Laddove sussistano le condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, “va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, come nell'ipotesi di cancellazione dalle graduatorie, residua solo il diritto al risarcimento del danno. Nel caso in esame, parte ricorrente risulta iscritta nelle graduatorie provinciali per il biennio 2024/2026 (cfr. documentazione depositata in data 29/10/2025), e pertanto risulta inserita nel sistema scolastico. Va inoltre escluso “che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro”. Con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 - durante il quale parte ricorrente ha stipulato un contratto, in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado, con l'amministrazione resistente per l'insegnamento B016 (laboratori di scienze e tecnologie informatiche) per n. 4 ore settimanali, a fronte di un orario di 18 ore settimanali previsto per la medesima classe di concorso – la domanda va rigettata. Ed invero, nella già citata pronuncia (n. 29961/2023), la Suprema Corte non si è espressa in ordine alle ipotesi di supplenze temporanee e dei cd. spezzoni di orario, ma ha comunque fornito degli spunti ermeneutici utili circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario. In particolare, la Corte ha osservato
“che secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di 3 uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, Controparte_1 n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”. Precisava che “è … errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano”. Alla luce di quanto esposto, non può essere riconosciuto il beneficio invocato per l'anno scolastico 2019/2020, non ricorrendo i presupposti di comparabilità tra la situazione lavorativa oggetto di causa e quella dell'omologo lavoratore a tempo indeterminato. Ed invero, come già rilevato, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha previsto l'attribuzione del bonus in favore dei docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare almeno il 50% dell'orario di cattedra). Pertanto, non possono ritenersi equiparabili ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per un orario (cd. “spezzone orario”) inferiore al 50% dell'orario di cattedra. Dunque, al fine di salvaguardare il principio di non discriminazione, il beneficio può essere riconosciuto in favore di un docente precario che svolga un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali. Alla luce di tutto quanto esposto, lo svolgimento di un orario inferiore al 50% di quello ordinario (pari a 4 ore settimanali) per l'a.s. 2019/2020 non consente di ritenere integrati i requisiti per il riconoscimento del chiesto beneficio, con conseguente rigetto della domanda in parte qua. Va, di conseguenza, accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma complessiva di euro 2.000,00, con riferimento alle annualità 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Su tale importo spettano, in conformità a quanto di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961/2023 cit.), “interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano per la metà, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e tenuto conto dell'intervento della pronuncia in sede nomofilattica in corso di causa, e per la restante parte si pongono a carico di parte resistente e si liquidano nella misura di 4 cui al dispositivo, ritenuta equa in considerazione della serialità del contenzioso e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e per l'effetto condanna il resistente CP_1
a mettere a disposizione della parte ricorrente, per il tramite della Carta elettronica del Docente, la somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi legali;
b) rigetta nel resto;
c) compensa le spese di lite per la metà e condanna parte resistente al pagamento della parte residua, che liquida, nella misura già ridotta, in € 660,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 30/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Barbara Lombardi
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