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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 3490/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa UR Di AR Presidente relatore dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 residente a [...]del Garda V.le Primo Maggio n. 1 e
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Novelli del Foro di Rimini (Cod. Fisc:
), giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso lo studio del predetto procuratore in Villa Verucchio (RN) in Via Torino n.18, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le proprie comunicazioni al numero fax 0541670718 o all'indirizzo Pec: Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 26 novembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 27.06.2009, a Trento, come da estratto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Trento al nr. 59, P. II, Serie A, Uff. 1, anno 2009; che, dalla loro unione, erano nati due figli, (in data Per_1
04.07.2006) e (in data 21.06.2011); che la loro separazione era stata pronunciata con Per_2 sentenza non definitiva di data 26.11.2020 del Tribunale di Trento e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trento (TN) in data 27/06/2009, successivamente trascritto nei registri civili del Comune di Trento al n. 59 parte II S.A dell'anno 2009; 2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trento (TN) l'annotazione del provvedimento di divorzio a margine dell'atto di matrimonio;
3) dare atto che la figlia è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e per l'effetto Per_1
4) revocare l'obbligo di mantenimento previsto dalla Sentenza di separazione a carico del Parte Sig. Giudici in favore della figlia con effetto a far data dal deposito del presente Per_1 ricorso;
5) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_2 genitori, con sua collocazione prevalente presso la madre, e per l'effetto 6) confermare l'obbligo di mantenimento previsto dalla Sentenza di separazione a carico del Sig.
[...] in favore del figlio nella misura di Euro 250,00 mensili rivalutabili Pt_2 Per_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate già note IBAN [...] intestate a CP_1
e indicate anche ai sensi dell'articolo 1188 cc dalla Signora riferite a conto
[...] Pt_1 corrente intestato al minore quale destinazione per il versamento del contributo al mantenimento dovuto;
7) dare atto che la Signora sin dalla separazione e per l'intera Pt_1 durata del rapporto, ha autonomamente fornito al Signor le coordinate bancarie Parte_2 relative a conti correnti intestati ai figli minori e indicando Per_1 Controparte_1 espressamente tali conti quale destinazione per il versamento del contributo al mantenimento dovuto. Tale indicazione, costituendo manifestazione della volontà della stessa di ricevere il pagamento tramite i predetti conti correnti intestati ai minori, configura valida designazione Parte ai sensi dell'articolo 1188 cc. Conseguentemente, tutti i versamenti effettuati dal Signor Giudici sui conti correnti così indicati dalla Signora si considerano validamente Pt_1 eseguiti con piena efficacia liberatoria, restando il medesimo integralmente assolto da ogni obbligazione di mantenimento;
8) confermare che le parti suddivideranno le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore nella misura del 50% per Per_2 ciascuno secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Trento;
9) confermare che l'Assegno unico universale per i figli venga percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra (genitore convivente), con rinuncia del Sig. Dei Giudici a tale misura di sostegno alla Pt_1 genitorialità in favore della madre;
10) dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'una nei confronti dell'altro, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
12) Le spese di giudizio saranno compensate tra le parti”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2020, con sentenza n. 659/2020, emessa dal Tribunale di Trento in data 26.11.2020, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 25.07.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70. È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 25 luglio 2025, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Trento, in data 27.06.2009 (matrimonio trascritto nel Comune di Trento al nr. 59, P. II, Serie A, Uff. 1, anno 2009) da , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
Trento (TN), il 09/02/1984, alle condizioni riportate in parte motiva;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 06 dicembre 2025
Il Presidente relatore
UR Di AR