Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14053 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Versilia, n. 1, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Menallo Gianfranco che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Mihaela Martorana, per mandato in at- ti;
– parte attrice –
CONTRO
(P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiva- P.IVA_1 mente domiciliato in Palermo, Via Libertà, n. 129, presso lo studio dell'Avv. dell'avv. Giorgio Troja e rappresentata e difesa dall'Avv. D'Argenio Matteo
Massimo per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Assicurazione sulla vita.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10/12/2024, svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Per una migliore intelligenza del caso di specie, giova premettere che con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha convenuto dinnanzi a Parte_1 questo Tribunale la Controparte_2
[...
[...]
[...] Parte_2 va concluso con Findomestic Banca S.p.A. un contratto di finanziamento per l'importo di € 48.500,00 da estinguersi in n. 72 rate mensili da € 911,60 cia- scuna, (doc. all. n. 1) e, contestualmente, aveva sottoscritto con la Cardif As- surance Vie S.A. il contratto di assicurazione n. 20003346887034 (doc. all.
n. 2), dietro pagamento del premio assicurativo di € 4.060,80, a garanzia e copertura del caso dell'impossibilità sopravvenuta di rimborsare il finanzia- mento contratto con Findomestic.
In fase di sottoscrizione del finanziamento e della assicurazione,
l'assicuratore aveva provveduto a domandare al se soffrisse o avesse Pt_2 subito in passato di qualche grave patologia (specificatamente: tumore, ic- tus, diabete o infarti), o fosse invalido o ancora fosse affetto da gravi patolo- gie croniche, ed essendo in buona salute, e non avendo sofferto di alcuna pa- tologia cronica o acuta, durante il colloquio alla presenza della moglie e del sig. aveva dichiarato l'assenza di malattie gravi o invalidanti. Per_1
L'assicuratore aveva quindi provveduto a sbarrare rapidamente le caselle in merito alle buone condizioni sanitarie, senza darne lettura al contraente
(doc. all. n. 3).
In data 10/01/2020, un anno dopo la sottoscrizione del contratto, a se- guito di una occlusione intestinale da diverticolite, l'assicurato era stato ri- coverato presso l'U.O. Ingrassia di Palermo, per essere sottoposto ad inter- vento chirurgico di “emicolectomia sinistra con anastomosi colon rettale sec.
Knight-Griffen e confezionamento di ileostomia al fianco destro” e, successi- vamente, per “intervento di chiusura di ileostomia”.
Dopo un apparente recupero delle condizioni di salute, tuttavia, il Pt_2 aveva subito un repentino peggioramento delle proprie condizioni cliniche, fino al decesso, avvenuto in data 24/08/2020.
L'attrice ha dedotto che, in data 28/09/2020, aveva trasmesso alla società convenuta il modulo di denuncia sinistro con allegati (doc. all. n. 4) e cartella clinica (doc. all. n. 5), al fine di richiedere la liquidazione dell'indennizzo a
2 copertura del finanziamento contratto dal marito e non rimborsato.
Tuttavia, in data 02/10/2020 la Società aveva inviato una comu- CP_1 nicazione di recesso dal contratto di assicurazione, per asserita mancata comunicazione, in sede di sottoscrizione, di patologia pregressa verificatasi anni prima (doc. all. n. 6).
Con comunicazione del 26/10/2020, Findomestic aveva, quindi, comuni- cato il nuovo piano di rimborso dal prestito intestato al de cuius per un tota- le di € 44.470,40, con rate dall'importo di € 855,20 ciascuna (doc. all. n. 7).
ha dedotto che il recesso operato dalla società convenuta - Parte_1 giustificato dalla mancata menzione - in sede di stipula - di un “tia pregres- so”, appena richiamato nella parte anamnestica della cartella clinica e che non aveva avuto alcuna connessione con l'evento-morte dell'assicurato -, do- veva ritenersi illegittimo, per mancato assolvimento degli oneri informativi sulla stessa incombenti nella fase precontrattuale e di stipula, oltre che degli obblighi di diligenza disciplinati dall'art. 183 co. 1 del D.lgs. 209/2005, in relazione ai principi stabiliti in materia di Credito al consumo, di cui all'art. 124 del TUB, inerente agli obblighi informativi in fase di stipula del contratto e di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1176 co. 2 e 1375 c.c., che permeano tutte le fasi del contratto.
Tanto premesso l'attrice ha concluso chiedendo al Tribunale di «Accertare
e dichiarare l'illegittimità del recesso dal contratto d'assicurazione, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto condannare la società convenuta ad adem- piere al contratto assicurativo, manlevando parte attrice nei confronti del credi- tore, banca Findomestic Spa ed aventi causa. • Valutare e conseguentemente dichiarare, con formula condannatoria, la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 96 e 116 c.p.c., in relazione agli art. 4 del DL 132/2014 e art.
8 del D.Lgs. 28/2010, per la mancata adesione all'invito ad aderire alle pro- cedure di negoziazione assistita e alla procedura di mediazione. • Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione nei con- fronti dei procuratori antistatari».
3 Instaurato il contraddittorio, si è costituita Controparte_3
(d'ora in avanti, per semplicità solo ed
[...] CP_1 ha invocato il rigetto delle domande attoree, deducendone l'infondatezza.
In particolare, parte convenuta ha dedotto che il signor aveva rila- Pt_2 sciato dichiarazioni mendaci sul proprio stato di salute “circostanza che inte- gra condizione espressa di non assicurabilità con conseguente restituzione del premio versato” (doc. all. n. 11) ed ha ribadito il rifiuto di liquidazione già espresso, contrariamente a quanto ex adverso, anche in sede di invito alla negoziazione assistista e di riscontro motivato al tentativo obbligatorio di mediazione, con PEC rispettivamente del 29/01/2021 e del 19/04/2021
(docc. all.ti nn. 12 e 13).
La ha eccepito la non assicurabilità ab origine del signor CP_1 Parte_3 vatore e/o il proprio diritto a rifiutare la liquidazione dell'indennizzo assicu- rativo ai sensi dell'art. 1892, III comma c.c. deducendo che non avrebbe mai acconsentito alla conclusione del contratto se avesse conosciuto le reali con- dizioni di salute del . Pt_2
Quest'ultimo, pur essendo stato informato prima dell'adesione in modo assai chiaro e comprensibile circa tutti gli elementi della copertura assicura- tiva, aveva compilato lo specifico modulo di adesione alle coperture e l'apposito questionario di autocertificazione dello stato di salute e dichiarato di non aver mai ricevuto diagnosi né di essersi mai sottoposto a ricoveri né interventi e/o cure per “attacco ischemico transitorio (TIA)” (cfr. doc. 6) seb- bene, in realtà, fosse affetto da patologie cardiovascolari e, in particolare, fosse stato già colpito proprio da “TIA” nel 2017 e 2018 (cfr. docc. 10 e 14 –
17).
Contestata, altresì, la violazione da parte della Compagnia degli oneri in- formativi e precisato di non avere effettuato un recesso, ma di avere proposto la restituzione del premio assicurativo poiché incassato in relazione ad un contratto la cui stipula si era rivelata viziata dal rilascio di dichiarazioni mendaci, ha concluso chiedendo al Tribunale di «previe le opportune CP_1
4 declaratorie in fatto e in diritto, in considerazione delle dichiarazioni inesatte e reticenti rilasciate e sottoscritte dal signor in sede di adesione Parte_2 alla polizza collettiva dedotta, accertare e dichiarare che lo stesso non era soggetto assicurabile ai sensi di polizza e/o in ogni caso, dichiarare il legittimo diritto della Compagnia a rifiutare, ai sensi dell'art. 1892, III° comma c.c., ogni liquidazione, con conseguente rigetto di tutte le domande attoree;
con vittoria nelle spese di lite».
A questo punto, è utile rammentare che l'art. 1892, primo comma, c.c. di- spone che “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a cir- costanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
Il successivo art. 1893 c.c. recita testualmente: “[I]. Se il contraente ha agi- to senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal con- tratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza [II].
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticen- za sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di re- cedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse cono- sciuto il vero stato delle cose”.
Come puntualizzato dai giudici di legittimità, dunque, “in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negozia- le quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore” (Cass. civ. n. 416/2017; nello stesso senso cfr. anche Cass. civ. n. 21312/2016 e, soprattutto, Cass. civ. n. 16284/2015, la quale ha af-
5 fermato che “in particolare il contratto di assicurazione è annullabile quando
l'assicurato abbia, con coscienza e volontà, omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato”).
La Suprema Corte ha inoltre precisato: “Mentre presupposto dell'applicazione della norma dell'art. 1892 è che le inesattezze e le reticenze siano state determinate da dolo o colpa, presupposto invece per l'applicabilità dell'altra norma dell'art. 1893 c.c. anche nella parte in cui è regolata la ridu- zione proporzionale dell'indennità è che difetti sia il dolo che la colpa grave.
L'onere di provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione del contratto, spetta all'assicuratore mentre è
a carico dell'assicurato la prova che l'assicuratore, pur in presenza di sue di- chiarazioni inesatte e reticenti, conoscesse la reale situazione del bene assicu- rato, l'effettiva entità del rischio cui esso era esposto” (Cass. civ. n.
15939/2000).
Va poi rammentato che “in tema di contratto di assicurazione, l'onere impo- sto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del con- tratto per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancor di più, quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circo- stanze relative alla rappresentazione del rischio” (cfr. Cass. Civ.
n.11905/2020; Cass. 1166/2020).
In entrambi i predetti casi – e a prescindere, dunque, dallo specifico rime- dio invocato -resta, comunque, onere della Compagnia - che intenda liberarsi
6 dall'obbligo di corrispondere l'indennizzo – dimostrare che l'inesattezza o re- ticenza delle dichiarazioni rese dall'assicurato nella fase di assunzione della polizza – oltre a essere stata connotata dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave – abbia inciso in modo determinante sulla valutazione del rischio assicurato, al punto che, se fosse stata a conoscenza delle informa- zioni sottaciute dal richiedente la polizza, essa avrebbe negato il consenso al- la stipula.
Va poi precisato che “In tema di annullamento del contratto di assicurazio- ne per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 cod. civ., non è necessa- rio, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichia- razione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'in- formazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni” (in termini la massima di Cass. n.12086/2015 ).
Inoltre, la giurisprudenza prevalente ritiene assolto l'onere della prova del dolo o della colpa grave dell'assicurato anche mediante il ricorso a presun- zioni ex art. 2727 ss. c.c.
In merito, la Cassazione ha precisato che “l'assicuratore può dimostrare con ogni mezzo, non escluse le presunzioni, la consapevolezza, da parte dell'assicurato, del valore determinante della sua dichiarazione fallace per la formazione del consenso;
è ammissibile, all'uopo, il ricorso a questionari, pro- posti all'assicurato per conoscere circostanze rilevanti per la determinazione del rischio, specialmente se contengono l'indicazione che tali circostanze sono essenziali ai fini degli art. 1892 e 1893 c.c.” (Cass. 17.12.2004, n. 23504; nel- lo stesso senso, ex multis, Cass. 10.10.2008, n. 25011).
Al fine di stabilire in che misura le circostanze taciute dall'assicurato pos- sano avere influito sulla rappresentazione del rischio da parte della Compa-
7 gnia, particolare rilievo assume, nello specifico, il questionario da quest'ultima somministrato al richiedente in fase precontrattuale, essendo tale strumento evidentemente funzionale all'assunzione, da parte dell'assicuratore, di informazioni ritenute particolarmente rilevanti ai fini della conclusione dell'accordo.
Ed invero, “la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di tipizzare le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni false o reticenti, evidenzia tut- tavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a de- terminati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, dev'essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza, così che è sufficiente che
l'assicuratore chieda all'assicurato di denunciare ogni possibile situazione che possa aumentare il rischio o concretizzarlo del tutto” (così, Cass.
n.8895/2020).
Sempre con riguardo all'importanza rivestita dal questionario ai fini di un corretto apprezzamento del rischio da parte dell'assicuratore, va poi sottoli- neato che, in talune decisioni, la stessa Corte di Cassazione è giunta ad af- fermare che l'assenza, all'interno del questionario, di domande volte a otte- nere specifiche e dettagliate informazioni da parte dell'assicurando è da rite- nersi, in mancanza di ulteriori richieste, anche solo informali, in tal senso, indicativa di un atteggiamento di indifferenza della Compagnia assicuratrice rispetto a tali circostanze, di talché la mancata conoscenza di queste ultime in fase di stipula della polizza non sarebbe invocabile quale causa di annul- labilità del contratto intervenuto tra le parti (in tal senso, fra le altre, Cass.
Civ. n.17840/2003, secondo cui “in tema di assicurazione contro i danni, qualora l'impresa assicuratrice abbia chiesto ed ottenuto dall'assicurato, con apposito questionario, specifiche informazioni sulle circostanze afferenti il ri- schio dedotto in contratto, la mancata inclusione, fra i quesiti così formulati, di
8 determinati profili di fatto evidenzia un atteggiamento di indifferenza dell'assicuratore medesimo, nel senso di estraneità dei profili stessi all'ambito del proprio interesse di conoscenza, valutabile al fine dell'esclusione a carico dell'assicurato che li abbia taciuti di un comportamento reticente, secondo la previsione degli artt. 1892 e 1893 c.c.”).
Tanto chiarito, nella specie, ricorre non solo il presupposto della dichiara- zione inesatta o reticente, ma anche la prova del comportamento reticente dell'assicurato e della efficacia determinante della reticenza nella formazione del consenso.
Ed infatti, come accennato, il dolo è ravvisabile quando sussiste la co- scienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente mentre, per la colpa grave, occorre che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni.
Orbene, esaminando il questionario anamnestico prodotto da entrambe le parti (doc. n. 3 della produzione attorea e n. 6 della produzione della conve- nuta), emerge che in esso è contenuta una elencazione analitica di tutti i tipi di malattie, accuratamente richiamate in parentesi dopo ogni categoria.
L'attacco ischemico transitorio (TIA) risulta espressamente richiamato nel- la categoria delle malattie del cervello e tale categoria è la prima di quelle ivi elencate (Malattie del cervello: Ictus (trombosi o emorragia cerebrale), attacco ischemico transitorio (TIA), aneurisma dei vasi arteriosi cerebrali. Malattie del sistema nervoso: Sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, malattie de- mielinizzanti, distrofie muscolari, paresi, plegia, spina bifida, morbo di Parkin- son, epilessia (resistente alla terapia con almeno 2 farmaci antiepilettici), mor- bo di Alzheimer. Malattie cardiovascolari: Ischemia miocardica (insufficienza delle coronarie), infarto miocardico, difetti delle valvole cardiache, ipertensione non controllata dalla terapia o in terapia con 3 o più farmaci antipertensivi,
9 aneurismi dei vasi arteriosi. Malattie oncologiche: Tumori maligni, leucemia, linfomi. Malattie metaboliche: Diabete mellito di tipo 1 o 2 Malattie dell'appara- to respiratorio: Bronchite cronica ostruttiva (BPCO) in trattamento continuativo combinato con 2 o più farmaci;
enfisema polmonare, asma in trattamento con- tinuativo combinato con 2 o più farmaci;
insufficienza respiratoria. Malattie gastroenterologiche: Cirrosi epatica, colite ulcerosa o morbo di Crohn Malattie dell'apparato urinario: Nefriti, insufficienza renale cronica in dialisi Trapianti:
Trapianto d'organo (tranne trapianto di cornea) Malattie reumatiche autoim- muni: Lupus eritematoso sistemico, connettiviti, vasculiti, artrite reumatoide
(malattia infiammatoria cronica, da non confondere con l'artrosi) Malattie infet- tive: Epatite virale B o C, infezione da virus HIV o AIDS).
Alla luce di ciò, può quindi ritenersi che la dichiarazione inesatta o reti- cente del sia stata frutto di una grave negligenza che ha presupposto Pt_2 la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, tan- to più ove si consideri che il questionario indicava tra le patologie mentali, come prima categoria, la specifica malattia costituita dall'attacco ischemico transitorio (TIA).
Secondo la prospettazione attorea, in fase di somministrazione del que- stionario, la convenuta avrebbe violato gli obblighi informativi sulla stessa incombenti, poiché l'impiegato della società finanziaria aveva rivolto delle domande “al sig. chiedendogli se si trovasse in buona salute, se soffris- Pt_2 se di qualche grave patologia, come espressamente: “tumore, ictus, diabete o infarti, o fosse invalido o fosse affetto da patologie croniche”. Il sig. Parte_2
dichiarava sinteticamente di essere in buona salute non essendo affetto
[...] da alcuna patologia tra quelle chieste né avendo lo stesso sofferto di tali pato- logie in forma cronica o acuta” (Cfr. pag. 5 atto di citazione).
Tale circostanza, anche ove fosse vera, sarebbe ininfluente ai fini del deci- dere – e, per tale motivo, va in questa sede confermata l'ordinanza istruttoria riservata del 22/02/2024 nella parte in cui ha disatteso le istanze istruttorie
10 formulate dalle parti sul punto – poiché, come affermato anche recentemente dalla giurisprudenza «l'assicuratore che, prima della stipula di un'assicurazio- ne sulla vita, sottopone al contraente un questionario anamnestico, per la valu- tazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicu- rato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate» (Cassazione civile sez. III,
22/07/2024, n. 20128).
In ogni caso, per stessa ammissione della attrice, al è stato espres- Pt_2 samente domandato se fosse mai stato colpito da ictus ed egli ha risposto negativamente sebbene fosse consapevole di essere stato colpito già due vol- te, nel 2017 e nel 2018, da un attacco ischemico transitorio (TIA) ossia una ischemia transitoria, un disturbo cerebrovascolare che si manifesta con sin- tomi simili a quelli di un ictus, ma di durata temporanea.
D'altro canto, può ritenersi provato anche il requisito della efficacia de- terminante di detta reticenza nella formazione del consenso dell'assicuratore in funzione del rischio assicurato.
Invero, proprio la espressa inclusione della patologia all'interno del que- stionario anamnestico induce a ritenere che, ove fosse stata dichiarata, avrebbe inciso sul consenso dell'assicuratore, sia in ordine alla stipula del contratto, che in ordine alla diversa determinazione del premio.
In tale contesto va precisato che la normativa non richiede – quale ulterio- re presupposto necessario affinché la reticenza dell'assicurato assuma rile- vanza ai fini previsti dall'art. 1892 c.c. – la configurabilità di un rapporto di causa-effetto tra l'incompleta rappresentazione del rischio assicurando, che ha viziato in modo determinante il consenso prestato dall'assicuratore, e il sinistro occorso in via successiva, in relazione al quale il contraente invoca la copertura assicurativa.
11 Nonostante, sul punto, si registrino interpretazioni oscillanti della giuri- sprudenza di merito, la Corte di cassazione ha da tempo affermato che sia
“ininfluente, ai fini dell'esperibilità dei rimedi di cui all'art. 1892 c.c., ogni que- stione sulla qualificabilità delle circostanze taciute od inesattamente dichiarate come cause o concause dell'evento” (cfr. Cass. 12.11.1985, n. 5519; conf., tra le altre, Cass. 11.1.1962, n. 23; Cass. 9.2.1987, n. 1373; Cass. 25.5.1994,
n. 5115; Cass. 28.6.2005, n. 13918; Cass.11.6.2010, n. 14069) e, più recen- temente, ha ribadito che «Il fatto, poi, che la morte dell'assicurato si sia verifi- cata per altre ragioni e, nella specie, per una patologia diversa da quella in rapporto alla quale era stata resa la dichiarazione reticente non modifica in modo significativo il quadro probatorio, perché ciò che conta è che in conse- guenza di detta reticenza si sia verificata un'alterazione del contenuto delle in- formazioni in grado di influire sulla determinazione del consenso» (Cassazione civile sez. III, 31/07/2015, n.16284).
Pertanto, sulla scorta dei principi giurisprudenziali richiamati in prece- denza, deve ritenersi giustificato il rifiuto di di erogare la prestazione CP_1 contrattuale e la domanda dell'attrice, pertanto, deve essere rigettata.
Al rigetto delle domande attoree segue (art. 91 cpv c.p.c.) la condanna del- la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate nel dispositi- vo in conformità ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 con applica- zione dei valori medi previsti dalla tabella di riferimento in relazione al do- mandatum per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria, esauritasi nella acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti, alla quale va applicato il coefficiente riduttivo del 30%.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rap- Controparte_4 presentante pro tempore;
12 condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla conve- nuta, liquidate in € 7.074,20 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfetarie nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo in data 01/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
13