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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/07/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 209/2024 R.G., avente ad oggetto “impugnazione avviso di addebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Antonio Eugenio Muscia;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della
[...]
con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
Controparte_2
- resistente –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 18 febbraio 2024, parte attrice ha promosso opposizione all'avviso di addebito n. 592 2023 00010467 20 000;
- si è costituita in giudizio, tempestivamente, l' chiedendo l'emissione di una CP_1
pronuncia di cessazione della materia del contendere, poiché, nelle more, “a seguito
CP_ di richiesta di questa avvocatura, la sede di Ragusa ha riesaminato la posizione del ricorrente e disposto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto”; - l'udienza del 29 maggio 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
- nelle proprie note scritte, la ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna delle resistenti alle spese di lite;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- a seguito dell'affermato annullamento dell'avviso di addebito opposto, è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come anche da espressa dichiarazione delle stesse;
- le spese di lite seguono la soccombenza in quanto appare evidente come parte ricorrente abbia dovuto affrontare il giudizio de quo, affrontando le relative spese, e che solo successivamente l' ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso CP_1
di addebito;
- le stesse sono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, del valore della controversia, della materia oggetto del contendere
(previdenziale) e delle fasi svolte (sole fasi di studio e introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 426,00 per compensi, oltre
2 IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 23 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 209/2024 R.G., avente ad oggetto “impugnazione avviso di addebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Antonio Eugenio Muscia;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della
[...]
con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
Controparte_2
- resistente –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 18 febbraio 2024, parte attrice ha promosso opposizione all'avviso di addebito n. 592 2023 00010467 20 000;
- si è costituita in giudizio, tempestivamente, l' chiedendo l'emissione di una CP_1
pronuncia di cessazione della materia del contendere, poiché, nelle more, “a seguito
CP_ di richiesta di questa avvocatura, la sede di Ragusa ha riesaminato la posizione del ricorrente e disposto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto”; - l'udienza del 29 maggio 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
- nelle proprie note scritte, la ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna delle resistenti alle spese di lite;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- a seguito dell'affermato annullamento dell'avviso di addebito opposto, è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come anche da espressa dichiarazione delle stesse;
- le spese di lite seguono la soccombenza in quanto appare evidente come parte ricorrente abbia dovuto affrontare il giudizio de quo, affrontando le relative spese, e che solo successivamente l' ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso CP_1
di addebito;
- le stesse sono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, del valore della controversia, della materia oggetto del contendere
(previdenziale) e delle fasi svolte (sole fasi di studio e introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 426,00 per compensi, oltre
2 IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 23 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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