Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 796 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MUNNO ALESSANDRO Controparte_1
MI OM con il patrocinio dell'Avv. MUNNO ALESSANDRO
RICORRENTI
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, attraverso sentenza parziale sullo status;
- Disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla NO , con Controparte_1 attribuzione dei relativi diritti e assunzione delle obbligazioni che ne derivano, prima fra tutte quelle di corrispondere il canone di locazione;
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Conclusioni del PM: visto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cumulativo depositato il 08/04/2024 i sigg.ri e Controparte_1
OM MI chiedevano che venissero pronunciate la separazione e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/12/2016. Con sentenza n. 735/2024 del 02.07.2024 veniva omologata la separazione dei coniugi.
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Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. E' ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate;
stante l'assenza di figli, il Tribunale prende atto della domanda di
“assegnazione della casa coniugale” e delle conseguenze alla stessa connesse. In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/12/2016 in Luzzi (CS) da e MI OM, e Controparte_1 trascritto al n. 26 parte II , serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Luzzi.
Prende atto degli ulteriori accordi.
Spese compensate.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 27.3.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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