Cass. civ., sez. III, sentenza 24/11/2003, n. 17840
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Sentenza 24 novembre 2003

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In tema di assicurazione contro i danni, qualora l'impresa assicuratrice abbia chiesto ed ottenuto dall'assicurato, con apposito questionario, specifiche informazioni sulle circostanze afferenti il rischio dedotto in contratto, la mancata inclusione, fra i quesiti così formulati, di determinati profili di fatto evidenzia un atteggiamento di indifferenza dell'assicuratore medesimo, nel senso di estraneità dei profili stessi all'ambito del proprio interesse di conoscenza, valutabile al fine dell'esclusione a carico dell'assicurato che li abbia taciuti di un comportamento reticente, secondo la previsione degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto ne' illogica ne' incongrua la motivazione del giudice del merito che, argomentando dalla prassi comune delle compagnie di assicurazione di richiedere all'assicurato di fornire specifiche e dettagliate informazioni in apposito questionario, ha ritenuto in assenza nella parte stampata della proposta e di ogni altra richiesta anche informale, che l'assicuratore avesse nel caso dimostrato indifferenza rispetto a particolari circostanze, delle quali lo stesso assicuratore non aveva saputo dimostrare la potenziale influenza contraria alla determinazione del suo consenso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/11/2003, n. 17840
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17840
    Data del deposito : 24 novembre 2003

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