Sentenza 24 novembre 2003
Massime • 1
In tema di assicurazione contro i danni, qualora l'impresa assicuratrice abbia chiesto ed ottenuto dall'assicurato, con apposito questionario, specifiche informazioni sulle circostanze afferenti il rischio dedotto in contratto, la mancata inclusione, fra i quesiti così formulati, di determinati profili di fatto evidenzia un atteggiamento di indifferenza dell'assicuratore medesimo, nel senso di estraneità dei profili stessi all'ambito del proprio interesse di conoscenza, valutabile al fine dell'esclusione a carico dell'assicurato che li abbia taciuti di un comportamento reticente, secondo la previsione degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto ne' illogica ne' incongrua la motivazione del giudice del merito che, argomentando dalla prassi comune delle compagnie di assicurazione di richiedere all'assicurato di fornire specifiche e dettagliate informazioni in apposito questionario, ha ritenuto in assenza nella parte stampata della proposta e di ogni altra richiesta anche informale, che l'assicuratore avesse nel caso dimostrato indifferenza rispetto a particolari circostanze, delle quali lo stesso assicuratore non aveva saputo dimostrare la potenziale influenza contraria alla determinazione del suo consenso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/11/2003, n. 17840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17840 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAS S.P.A., con sede in Milano, in persona dei suoi legali rappresentanti avv.ti Gianfranco Raiteri e Antonio Gussoni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 24, presso lo studio dell'avvocato MICHELE ROMA, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati SALVATORE TRIFIRÒ, BONAVENTURA MINUTOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BA BR, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DIGIONE 1, presso lo studio dell'avvocato LORENZO DE SANCTIS, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO SARTORIO, giusta procura speciale per NO Francesco Licari di Milano del 16 ottobre 2002 rep. n. 30307;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 381/00 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Quarta Civile, emessa il 26 gennaio 2000 e depositata il 15 febbraio 2000 (R.G. 2241/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 2 aprile 1992 BR AI, titolare dell'omonima pellicceria, conveniva in giudizio innanzi il tribunale di Milano la società di assicurazione Riunione Adriatica di Sicurtà (R.A.S.) s.p.a. per ottenerne la condanna, in virtù di polizza contro i danni stipulata per qualsiasi danneggiamento o perdita della merce del suo negozio, al pagamento dell'indennizzo per la rapina che aveva subito di venticinque pellicce.
L'assicuratore contrastava la domanda e, in applicazione della norma dell'art. 1892 c.c., ne chiedeva il rigetto poiché all'atto della sottoscrizione della polizza l'assicurata aveva omesso di dichiarare di avere in precedenza subito altra rapina, della quale era stata indennizzata da altra compagnia di assicurazione.
Il tribunale rigettava la domanda perché il silenzio dell'assicurata sul precedente sinistro costituiva reticenza dolosa, che aveva determinato nell'assicuratore l'inesatta rappresentazione del rischio.
Riteneva, altresì, che non era provato l'assunto dell'assicurata di avere informato l'agente della R.A.S. della precedente rapina, giacché la AI non era stata in grado di identificare la persona alla quale avrebbe dato l'informazione.
Sul gravame della soccombente provvedeva la Corte d'appello di Milano con la sentenza pubblicata in data 15 febbraio 2000, la quale, in riforma della decisione di primo grado, condannava l'assicuratore a pagare l'indennizzo di L. 58.504.000, con gli interessi e le spese del doppio grado.
I giudici d'appello consideravano che la verifica della sussistenza di pregressi sinistri era stata oggetto di disamina tra l'assicurata e l'addette ad assumere il rischio per conto dell'assicuratore e che costui aveva anche annotato di suo pugno sulla polizza, con la data del 6 dicembre 1988, che non si erano sino ad allora verificati sinistri.
Ritenevano che l'annotazione suddetta era stata apposta quando il contratto era già in vigore da venticinque giorni, per cui sulla circostanza il ricordo poteva essere anche errato.
Rilevavano che, in ogni caso, una circostanza negletta al momento della sottoscrizione del contratto non poteva successivamente venire all'evidenza, dato che l'evolversi della vicenda sul punto dimostrava una sostanziale indifferenza della compagnia di assicurazione per eventuali precedenti sinistri occorsi all'assicurata ovvero una sostanziale irrilevanza di essi, per cui erano da escludere sia il dolo che la colpa con riguardo a circostanze determinanti per il consenso dell'assicuratore.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società R.A.S. s.p.a., che affida l'impugnazione a due mezzi di doglianza, che BR AI contrasta con controricorso, illustrato anche con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1892, 2697 e 2729 c.c. e all'art. 116 c.p.c. nonché la incongrua ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia e partendo dalla premessa che la conoscenza da parte dell'assicuratore di dichiarazioni inesatte o reticenti non deve essere confusa con la conoscenza che di dette circostanze possano avere avuto soggetti privi del potere di rappresentarlo, quando costoro abbiano comunque omesso di informarne l'assicuratore stesso - la società ricorrente censura l'impugnata sentenza sia perché l'assicurata non aveva fornito la prova che il AM fosse persona capace di rappresentare la società; sia perché dall'annotazione sulla polizza della mancata verificazione di precedenti sinistri doveva presumersi che l'assicurata non avesse mai fatto presente, neppure allo stesso AM, di essere stata in precedenza vittima di una rapina. Assume, di conseguenza, che sarebbe illogica l'affermazione del giudice di secondo grado per la quale, nonostante l'apposizione sulla polizza della dichiarazione negativa di sussistenza di precedenti sinistri, non poteva escludersi che in realtà l'assicurata avesse reso la diversa dichiarazione positiva, della quale il AM non aveva più il ricordo quando, venticinque giorni dopo la conclusione del contratto, aveva proceduto all'annotazione in questione. Con il secondo mezzo di doglianza - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui all'art. 1892 c.c. e all'art. 116 c.p.c. nonché l'incongrua ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia - la società ricorrente critica le conclusioni della Corte di merito relativa alla circostanza che essa compagnia di assicurazione non avrebbe dato alcun rilievo ed importanza al fatto che in precedenza l'assicurata avesse subito altre rapine ed avrebbe ugualmente concluso il contratto anche se fosse stata messa a conoscenza della circostanza medesima. Denuncia, in particolare, che la suddetta conclusione era stata erroneamente ricavata dalla considerazione che la proposta di assicurazione nella parte stampata non conteneva alcun riferimento a pregressi sinistri e nella parte manoscritta determinava soltanto il valore delle merci assicurate ed il premio corrispondente e che il giudice di secondo grado neppure avrebbe dovuto ritenere per ciò l'assenza del dolo o della colpa grave dell'assicurata. Rileva, inoltre, la società ricorrente che il giudice di secondo grado, in tal modo, avrebbe interpretato il disposto dell'art. 1892 c.c. nel senso che l'obbligo di dichiarazione a carico dell'assicurato sussiste soltanto nel caso in cui l'assicuratore gli abbia sottoposto uno specifico questionario con la indicazione delle notizie ritenute indispensabili per la valutazione del rischio. Alla suddetta interpretazione la ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (secondo cui la funzione del questionario non è quella di "tipizzare" le possibili cause di annullamento del contratto per dichiarazioni inesatte a reticenti, ma di evidenziare l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e di richiamare l'attenzione dell'assicurato a fornire risposte complete e veritiere) oppone che l'assenza di un questionario per un verso non elimina l'obbligo dell'assicurato di far conoscere le circostanze fondamentali indispensabili per la valutazione del rischio;
per altro verso non costituisce prova della carenza d'interesse dell'assicuratore ad essere informato dell'eventuale esistenza di precedenti sinistri identici a quelli assicurati.
Il secondo motivo del ricorso, il cui esame deve logicamente precedere quello della censura di cui al primo mezzo di doglianza, non può essere accolto.
Nel contratto di assicurazione, per sua natura aleatorio, alle dichiarazioni dell'assicurato, secondo quanto espressamente stabilisce la norma di cui al primo comma dell'art. 1892 c.c., è assegnata la specifica finalità di porre l'assicuratore a conoscenza, prima della conclusione del contratto, di tutte le circostanze, che possano influire sulla determinazione concreta del rischio assicurato e che difficilmente l'assicuratore medesimo può desumere "aliunde".
Le dichiarazioni dell'assicurato, pertanto, assumono valore essenziale, in quanto la corrispondenza tra rischio reale e rischio rappresentato dal contraente costituisce presupposto per la validità del contratto, stabilito a tutela e nell'interesse dell'assicuratore per l'esigenza di garantire che il premio non sia inferiore al rischio assicurato e che, in ogni caso, l'indennizzo dovuto sia proporzionale al premio pagato.
Da qui la rilevante incidenza sulla disciplina del rapporto assicurativo delle dichiarazioni inesatte e reticenti, consistenti anche in quelle che, pur non assumendo il connotato vero e proprio della falsità, offrano, tuttavia, una rappresentazione della realtà parziale, incompleta, errata, imprecisa e, comunque, non fedele. Occorre sempre, però, che le dichiarazioni reticenti o inesatte abbiano ad oggetto circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso (ovvero l'avrebbe prestato a condizioni diverse) se, con valutazione da compiere al momento della sottoscrizione della polizza, avesse conosciuto lo stato reale della situazione complessiva incidente sull'entità del rischio assicurato. Nel contesto di tale generale disciplina questa Corte ha chiarito che non determinano la violazione dell'obbligo di collaborazione ex art. 1892 c.c., le inesattezze e le reticenze dell'assicurato su circostanze già note all'assicuratore avvero dallo stesso conoscibili in base al notorio (Cass., 11 luglio 1991, n. 7697), dovendosi imputare all'assicuratore stesso le conseguenze di una omessa e possibile valutazione del maggior rischio. Ha precisato pure (Cass., 15 maggio 1998, n. 4913) che presupposto per l'applicazione della norma dell'art. 1892 c.c. è che le inesattezze e le reticenze siano state determinate da dolo o colpa grave, aggiungendo anche, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, che spetta all'assicuratore dimostrare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione del contratto secondo le clausole pattuite;
mentre è a carico dell'assicurato la dimostrazione che l'assicuratore, pur in presenza di sue dichiarazioni inesatte o reticenti, conoscesse l'effettiva entità del rischio cui esso era esposto. Ai criteri indicati il giudice di merito si è puntualmente attenuto nell'interpretazione della norma dell'art. 1892 c.c., avendo precisato espressamente che l'assicurata non aveva agito con dolo o con colpa tacendo alla compagnia di assicurazione della precedente rapina, di cui era stata vittima, e che l'assicuratore alla suddetta circostanza non avrebbe attribuito alcun rilievo ed importanza ed avrebbe ugualmente concluso il contratto.
Quanto, poi, al preteso difetto di motivazione in ordine alla sostanziale indifferenza dell'assicuratore rispetto alla circostanza, osserva questa Corte, sulla scorta del preciso suo indirizzo sulla questione ("ex plurimis": Cass., n. 10086/98), che il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulle reticenze del contraente costituisce una valutazione di merito, riservata, come tale, al giudice di merito e non censurabile in sede di sindacato di legittimità se sostenuta da adeguata motivazione.
Nella specie, l'apprezzamento del giudice del merito, in ordine al fatto che in sede di formazione del contratto la conoscenza dei pregressi sinistri non avrebbe avuto un'effettiva influenza sul rischio ne' avrebbe inciso sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali, è sorretto da ineccepibile "iter" argomentativo, che opportunamente ha sottolineato come l'assicuratore non aveva prestato attenzione, o comunque particolare interesse, agli eventuali pregressi sinistri, che pure nella pratica sono spesso oggetto di appositi questionari fatti sottoscrivere all'assicurato. Non è, infatti, ne' illogica ne' incongrua la motivazione che, rispetto alla prassi comune nella pratica delle assicurazioni di richiedere all'assicurato di fornire specifiche e dettagliate informazioni in apposito questionario, ritenga, nell'assenza di ogni altra richiesta anche informale, che l'assicuratore abbia dimostrato indifferenza rispetto a particolari circostanze, delle quali lo stesso assicuratore non ha saputo dimostrare la potenziale influenza contraria alla determinazione del suo consenso.
L'accertamento dell'assenza del dolo o della colpa grave dell'assicurato e l'apprezzamento della mancata incidenza sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali della conoscenza dei pregressi sinistri occorsi all'assicurata, assorbono l'esame del primo motivo d'impugnazione, senza che debba, peraltro, precisarsi che dalla compiuta istruzione il giudice del merito ha verificato che della precedente rapina in suo danno la AI aveva certamente dato notizia al AM, qualificato come "addetto all'assunzione dei rischi" per conto della compagnia di assicurazione.
Il ricorso, pertanto, è rigettato e la società soccombente è condannata a pagare le spese del presente giudizio di Cassazione, nella misura di cui alla liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.100 (duemilacento), di cui Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2003