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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/09/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2130/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: assegno ordinario di invalidità – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 18 novembre 2021 , lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1 domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 5344/2021 r.g.). Nella resistenza dell' veniva disposta ed CP_2 espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, avendo riscontrato un quadro patologico meno grave di quello allegato in ricorso. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il
19 aprile 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 3 settembre 2025 dal deposito telematico di note CP_1 scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire)
e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, esaminata la più recente certificazione sanitaria prodotta, ha infine accertato che il ricorrente è affetto da “Cevicalgia e lombalgia da spondilo disco artrosi e gonartrosi a lieve incidenza funzionale. Tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla destra (operata). Stato ansioso-depressivo”, precisando che “Dall'anamnesi lavorativa il sig.
ha in passato svolto mansioni per l'espletamento delle quali l'apparato osteoarticolare era Pt_1 certamente sottoposto ad un carico gravoso. Dalla disamina delle certificazioni precedenti, allegate in atti, si evince che il ricorrente si è sottoposto ad accertamenti specialistici (rx, ecografie, elettromiografia), si è rivolto a diversi specialisti ortopedici, ha effettuato cure riabilitative e praticato terapia farmacologica.
Tutti gli esami strumentali attestano l'esistenza di alterazioni dell'apparato osteoarticolare, definendole “modeste alterazioni spondilosiche”, “modesti segni di degenerazione artrosica”, “lieve deviazione scoliotica”, “minimo slivellamento del bacino”;
L'esame obiettivo ortopedico del 3/12/2020: negativo per lesioni tendinee arti superiori, non deficit funzionali rachide lombare ed arti inferiori.
Dolore alla mobilizzazione della spalla destra con limitazione di circa ¼ dei movimenti di abduzione ed elevazione dell'arto. Recentemente per il peggioramento della sintomatologia algica si è sottoposto ad intervento in data 09/01/24 con esiti certamente migliorativi.
In atto svolge attività lavorativa in qualità di dipendente di una cooperativa per la consegna a domicilio di presidi per disabili (pannoloni).”.
In risposta ai rilievi ha aggiunto che “… il giudizio espresso è basato su un attento ed accurato esame obiettivo, sulla disamina delle certificazioni in atti e la valutazione della progressione delle patologie denunciate, della loro incidenza funzionale e sulla capacità lavorativa confacente alle attitudini specifiche”, ha quindi concluso che trattasi di patologie che nel complesso non ne riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da Per_1 congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m.
5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 4.9.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro