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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1892. Cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con l'indennita' per una volta tanto 1. Il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con l'indennita' per una volta tanto e' disciplinato dall' articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
Nota all'art. 1892:
- Il testo dell' articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente:
«2. E' consentito il cumulo dell'indennita' per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermita' ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 . Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potra' in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.».
Nota all'art. 1892:
- Il testo dell' articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente:
«2. E' consentito il cumulo dell'indennita' per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermita' ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 . Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potra' in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.».
Commentari • 4
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Giurisprudenza • 32
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