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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2015/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VALERIA SCACCHI, elettivamente domiciliato in VIALE RANDI 68/A 48121
RAVENNA presso il difensore avv. VALERIA SCACCHI
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la propria ordinanza del 18/02/2025, che ha disposto, a norma dell'art. 127-ter
c.p.c., il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025, fissata per la prima comparizione delle parti;
viste le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente entro il termine assegnato con la predetta ordinanza;
1 preso atto della mancata costituzione in giudizio del , Controparte_1
nonostante la regolare notifica del ricorso in riassunzione e del relativo decreto;
vista l'ordinanza emessa in data 06/06/2024 dalla Corte di Cassazione, pubblicata in data 27/06/2024, con la quale è stata cassata con rinvio a questo Tribunale l'ordinanza del 27/03/2023 emessa dal Tribunale di Ravenna nel procedimento ex artt. 170 del
D.P.R. n. 115/2002 e 702-bis c.p.c. iscritto al n. 421/2023 R.G.; rilevato che:
l'ordinanza cassata aveva liquidato all'avv. in totale accoglimento del Parte_1
suo ricorso, la complessiva somma di € 1.324,80, oltre ad accessori di legge, a titolo di compenso professionale per l'attività svolta quale difensore di in un Parte_2
procedimento penale a carico di quest'ultimo svoltosi davanti al Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, procedimento per il quale il era stato ammesso al Pt_2
patrocinio a spese dello Stato con decreto del G.I.P. del 06/12/2019; nel procedimento n. 421/2023 R.G. il Tribunale di Ravenna aveva però disposto la compensazione delle spese di lite, osservando che la contumacia del aveva CP_1
reso di pronta soluzione la controversia sulla base dell'esame delle sole difese del ricorrente;
l'ordinanza de qua è stata impugnata e cassata solo per violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c., con rinvio a questo Tribunale in persona di diverso magistrato, avendo la Corte di
Cassazione rilevato che non poteva essere disposta la compensazione delle spese di lite, stante la totale soccombenza del , pur se rimasto contumace;
Controparte_1
in questa sede il Tribunale non può che condannare il alla Controparte_1
rifusione in favore dell'avv. delle spese del procedimento ex artt. 170 del D.P.R. n. Pt_1
115/2002 e 702-bis c.p.c., nonché provvedere alla relativa liquidazione, avendo la
Suprema Corte escluso la possibilità di compensarle in ragione della contumacia della parte resistente, e non ravvisandosi altre ragioni idonee a giustificare una compensazione totale o parziale di dette spese;
2 anche le spese del giudizio di legittimità e quelle del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza del;
CP_1
la liquidazione viene effettuata come da dispositivo, considerando la controversia di valore inferiore a € 1.100,00, dato che la domanda dell'avv. era diretta ad ottenere Pt_1
solo l'aumento del 20% previsto per i processi con parte civile dal protocollo di intesa sottoscritto il 19/12/2018 dal Tribunale di Ravenna, dall'Ordine degli Avvocati di
Ravenna e dalla Camera Penale della Romagna, aumento non riconosciutogli dal decreto di liquidazione impugnato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) conferma la liquidazione del compenso professionale richiesto dall'avv. Parte_1
nella complessiva somma di € 1.324,80, oltre ad accessori di legge;
[...]
2) condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1
procedimento ex artt. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 702-bis c.p.c., quelle del successivo giudizio di legittimità e quelle del presente giudizio di rinvio, che si liquidano come segue:
- per il procedimento ex artt. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 702-bis c.p.c.: € 125,00 per anticipazioni ed € 462,00 per compensi professionali;
- per il giudizio di legittimità: € 434,80 per anticipazioni ed € 678,00 per compensi professionali;
- per il presente giudizio di rinvio: € 125,00 per anticipazioni ed € 462,00 per compensi professionali;
oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Si comunichi.
Ravenna, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimo Vicini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2015/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VALERIA SCACCHI, elettivamente domiciliato in VIALE RANDI 68/A 48121
RAVENNA presso il difensore avv. VALERIA SCACCHI
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la propria ordinanza del 18/02/2025, che ha disposto, a norma dell'art. 127-ter
c.p.c., il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025, fissata per la prima comparizione delle parti;
viste le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente entro il termine assegnato con la predetta ordinanza;
1 preso atto della mancata costituzione in giudizio del , Controparte_1
nonostante la regolare notifica del ricorso in riassunzione e del relativo decreto;
vista l'ordinanza emessa in data 06/06/2024 dalla Corte di Cassazione, pubblicata in data 27/06/2024, con la quale è stata cassata con rinvio a questo Tribunale l'ordinanza del 27/03/2023 emessa dal Tribunale di Ravenna nel procedimento ex artt. 170 del
D.P.R. n. 115/2002 e 702-bis c.p.c. iscritto al n. 421/2023 R.G.; rilevato che:
l'ordinanza cassata aveva liquidato all'avv. in totale accoglimento del Parte_1
suo ricorso, la complessiva somma di € 1.324,80, oltre ad accessori di legge, a titolo di compenso professionale per l'attività svolta quale difensore di in un Parte_2
procedimento penale a carico di quest'ultimo svoltosi davanti al Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, procedimento per il quale il era stato ammesso al Pt_2
patrocinio a spese dello Stato con decreto del G.I.P. del 06/12/2019; nel procedimento n. 421/2023 R.G. il Tribunale di Ravenna aveva però disposto la compensazione delle spese di lite, osservando che la contumacia del aveva CP_1
reso di pronta soluzione la controversia sulla base dell'esame delle sole difese del ricorrente;
l'ordinanza de qua è stata impugnata e cassata solo per violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c., con rinvio a questo Tribunale in persona di diverso magistrato, avendo la Corte di
Cassazione rilevato che non poteva essere disposta la compensazione delle spese di lite, stante la totale soccombenza del , pur se rimasto contumace;
Controparte_1
in questa sede il Tribunale non può che condannare il alla Controparte_1
rifusione in favore dell'avv. delle spese del procedimento ex artt. 170 del D.P.R. n. Pt_1
115/2002 e 702-bis c.p.c., nonché provvedere alla relativa liquidazione, avendo la
Suprema Corte escluso la possibilità di compensarle in ragione della contumacia della parte resistente, e non ravvisandosi altre ragioni idonee a giustificare una compensazione totale o parziale di dette spese;
2 anche le spese del giudizio di legittimità e quelle del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza del;
CP_1
la liquidazione viene effettuata come da dispositivo, considerando la controversia di valore inferiore a € 1.100,00, dato che la domanda dell'avv. era diretta ad ottenere Pt_1
solo l'aumento del 20% previsto per i processi con parte civile dal protocollo di intesa sottoscritto il 19/12/2018 dal Tribunale di Ravenna, dall'Ordine degli Avvocati di
Ravenna e dalla Camera Penale della Romagna, aumento non riconosciutogli dal decreto di liquidazione impugnato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) conferma la liquidazione del compenso professionale richiesto dall'avv. Parte_1
nella complessiva somma di € 1.324,80, oltre ad accessori di legge;
[...]
2) condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1
procedimento ex artt. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 702-bis c.p.c., quelle del successivo giudizio di legittimità e quelle del presente giudizio di rinvio, che si liquidano come segue:
- per il procedimento ex artt. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 702-bis c.p.c.: € 125,00 per anticipazioni ed € 462,00 per compensi professionali;
- per il giudizio di legittimità: € 434,80 per anticipazioni ed € 678,00 per compensi professionali;
- per il presente giudizio di rinvio: € 125,00 per anticipazioni ed € 462,00 per compensi professionali;
oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Si comunichi.
Ravenna, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimo Vicini
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