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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/07/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
02/07/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 1913/2017 R.G., promossa da: nata a Sant'Agata di Militello il 17/10/1997, C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Brolo, Via Garibaldi, n. 10, presso e nello C.F. 1
studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 25/05/2017, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- che, la Sig.ra Parte_1 ha lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della ditta Sanfilippo Salvatore, nell'anno 2015, per n.102 giornate;
- che, la ricorrente, nei periodi indicati, ha lavorato svolgendo varie mansioni, quali pulizia e foraggiamento di animali e/o pulizia dei terreni, raccolta dei frutti, asportazione di erbe e arbusti e tutto quanto necessario per la coltivazione dei terreni stessi;
- che, la ricorrente ha lavorato osservando il seguente orario di lavoro: dalle 07,00/7,30 alle
15,30/16,00 circa, con pausa per il pranzo;
- che, la ditta datrice di lavoro ha regolarmente denunciato alla sede CP_1 competente le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, dalle quali si evince il numero delle giornate svolte;
- che, nonostante ciò, la ricorrente, dopo aver ottenuto per gli anni indicati l'iscrizione nei relativi
Elenchi Anagrafici annuali degli operai agricoli a tempo determinato, dopo svariati anni, ha visto parzialmente cancellato il proprio rapporto di lavoro mediante provvedimenti di disconoscimento CP del rapporto di lavoro subordinato agricolo mediante pubblicazione sul sito dal 28/09/2016, al 03/10/2016;
- che, avverso il disconoscimento la ricorrente ha inoltrato ricorso alla Commissione CISOA tramite la sede Provinciale dell' CP_1 entro i termini di legge;
- che, 1'CP con provvedimento notificato mil 30/03/2017, ha rigettato il ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' CP_1 a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché alla corresponsione dei benefici previdenziali previsti.
L'CP si costituiva non eccependo alcuna la decadenza ex art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970,
n. 7 convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, e, ma nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'udienza del
02/07/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
CP Non si rilevano problemi di decadenza, peraltro non contestata dall"
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente va precisato che non può ammettersi la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento delle prestazioni assistenziali collegate alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operatori agricoli, in quanto parte ricorrente non ha specificato la natura, la tipologia ed il contenuto delle prestazioni.
Infatti, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non sono proponibili azioni di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (Cass. 04/05/2015 n. 8878, Cass. ord., 27/01/2011
n. 2051 Cass. 05/03/2007 n. 5074, Sez. U, 20/12/2006 n. 27187).
Ne consegue che tale domanda è inammissibile.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per L'anno 2015, e per n.102 giornate, indicate in ricorso. ,CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non la ha iscritta a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'CP_1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito
CP all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, Testimone_1 (Udienza 09/02/2018), e Testimone 2 escussa
all'udienza del 02/07/2025, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta "Sanfilippo Salvatore", peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Ininfluente la deposizione degli ulteriori testi, i quali nulla hanno riferito sul rapporto di lavoro della ricorrente.
Va, precisato, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n.21239/2019).
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga, e la comunicazione UNILAV, relativa all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2015 e per
CP n. 102 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023,
1039/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro 1,CP disattesa ogni contraria istanza, eccezione СР Parte 1
e deduzione, così provvede:
1)Dichiara che per l'anno 2015 e per n.102 giornate, ha svolto Parte_1
attività lavorativa come bracciante agricola alle dipendenze della ditta "Sanfilippo Salvatore", e, per l'effetto ordina all' CP_1, in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
CP
2)Condanna 1' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Sara Maria
Gullotti, che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 02/07/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
02/07/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 1913/2017 R.G., promossa da: nata a Sant'Agata di Militello il 17/10/1997, C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Brolo, Via Garibaldi, n. 10, presso e nello C.F. 1
studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 25/05/2017, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- che, la Sig.ra Parte_1 ha lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della ditta Sanfilippo Salvatore, nell'anno 2015, per n.102 giornate;
- che, la ricorrente, nei periodi indicati, ha lavorato svolgendo varie mansioni, quali pulizia e foraggiamento di animali e/o pulizia dei terreni, raccolta dei frutti, asportazione di erbe e arbusti e tutto quanto necessario per la coltivazione dei terreni stessi;
- che, la ricorrente ha lavorato osservando il seguente orario di lavoro: dalle 07,00/7,30 alle
15,30/16,00 circa, con pausa per il pranzo;
- che, la ditta datrice di lavoro ha regolarmente denunciato alla sede CP_1 competente le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, dalle quali si evince il numero delle giornate svolte;
- che, nonostante ciò, la ricorrente, dopo aver ottenuto per gli anni indicati l'iscrizione nei relativi
Elenchi Anagrafici annuali degli operai agricoli a tempo determinato, dopo svariati anni, ha visto parzialmente cancellato il proprio rapporto di lavoro mediante provvedimenti di disconoscimento CP del rapporto di lavoro subordinato agricolo mediante pubblicazione sul sito dal 28/09/2016, al 03/10/2016;
- che, avverso il disconoscimento la ricorrente ha inoltrato ricorso alla Commissione CISOA tramite la sede Provinciale dell' CP_1 entro i termini di legge;
- che, 1'CP con provvedimento notificato mil 30/03/2017, ha rigettato il ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' CP_1 a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché alla corresponsione dei benefici previdenziali previsti.
L'CP si costituiva non eccependo alcuna la decadenza ex art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970,
n. 7 convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, e, ma nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'udienza del
02/07/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
CP Non si rilevano problemi di decadenza, peraltro non contestata dall"
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente va precisato che non può ammettersi la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento delle prestazioni assistenziali collegate alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operatori agricoli, in quanto parte ricorrente non ha specificato la natura, la tipologia ed il contenuto delle prestazioni.
Infatti, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non sono proponibili azioni di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (Cass. 04/05/2015 n. 8878, Cass. ord., 27/01/2011
n. 2051 Cass. 05/03/2007 n. 5074, Sez. U, 20/12/2006 n. 27187).
Ne consegue che tale domanda è inammissibile.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per L'anno 2015, e per n.102 giornate, indicate in ricorso. ,CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non la ha iscritta a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'CP_1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito
CP all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, Testimone_1 (Udienza 09/02/2018), e Testimone 2 escussa
all'udienza del 02/07/2025, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta "Sanfilippo Salvatore", peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Ininfluente la deposizione degli ulteriori testi, i quali nulla hanno riferito sul rapporto di lavoro della ricorrente.
Va, precisato, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n.21239/2019).
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga, e la comunicazione UNILAV, relativa all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2015 e per
CP n. 102 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023,
1039/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro 1,CP disattesa ogni contraria istanza, eccezione СР Parte 1
e deduzione, così provvede:
1)Dichiara che per l'anno 2015 e per n.102 giornate, ha svolto Parte_1
attività lavorativa come bracciante agricola alle dipendenze della ditta "Sanfilippo Salvatore", e, per l'effetto ordina all' CP_1, in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
CP
2)Condanna 1' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Sara Maria
Gullotti, che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 02/07/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia