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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 395 dell'anno 2020
T R A in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_1 Parte_2
e tutti rappresentati e difesi, giusta Parte_3 Parte_4 procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Michele Coratella ed elettivamente domiciliati in
Andria (BT) alla via Lorenzo Bonomo n.51, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale :
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. CP_1
Maria Chiara Antonacci, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in San Severo, via Volturno n.21, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 17 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, la ed i sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e chiedevano che l'adita Corte di Appello, in riforma della
[...] Parte_4
sentenza n. 2051 /2019, del Tribunale di Trani, pubblicata il 23 settembre 2019, ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni :
1 I. Accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o
l'inefficacia, delle condizioni contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti bancari indicati nel presente giudizio, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, all'applicazione delle c.m.s., degli interessi attivi e passivi, per i c.d. giorni valuta, dei costi per competenze (anche relative ad altri rapporti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità della previsione dello ius variandi a favore dell'Istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto da essa Banca arbitrariamente attribuitosi, seppur mai convenuto e pattuito, addivenendosi al ricomputo in conformità a normativa pattizia e di Legge da applicarsi;
Per l'effetto:
II. Accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale dei rapporti di credito, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
III. Conseguentemente, accertare e dichiarare l'indebito illegittimo commesso dalla in CP_2 danno dell'istante per la somma di almeno € 34.244,13 e per l'effetto condannare la alla CP_2 restituzione, nei confronti degli odierni istanti, della somma di tale somma o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda CTU richiesta oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
In ogni caso,
IV. Vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata , nella qualità in atti, formulava le Controparte_3
seguenti conclusioni :
1) In via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto e le domande in esso formulate, perché inammissibili e completamente destituite di fondamento oltre che non provate, confermando la sentenza di primo grado, per tutte le ulteriori ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2) in via gradata, accogliere, ove occorra anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ogni altra domanda, eccezione, deduzione e richiesta, anche istruttoria, formulate dall'odierno esponente in primo grado e qui da intendersi per integralmente riportate, trascritte ed espressamente riproposte, compresa quella subordinata di determinare, salvo gravame, le eventuali somme a restituire a parte attrice, compensando le stesse con il maggior credito della
CP_2
2 3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CAP come per legge
Con ordinanza del 2 dicembre 2024, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del 29 novembre 2024 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 17 gennaio 2025.
All'udienza del 17 gennaio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da e dai sigg.ri , Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 2051 /2019, del Tribunale Parte_3 Parte_4
di Trani, pubblicata il 23 settembre 2019 :
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 17 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 395 dell'anno 2020
T R A in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_1 Parte_2
e tutti rappresentati e difesi, giusta Parte_3 Parte_4 procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Michele Coratella ed elettivamente domiciliati in
Andria (BT) alla via Lorenzo Bonomo n.51, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale :
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. CP_1
Maria Chiara Antonacci, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in San Severo, via Volturno n.21, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 17 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, la ed i sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e chiedevano che l'adita Corte di Appello, in riforma della
[...] Parte_4
sentenza n. 2051 /2019, del Tribunale di Trani, pubblicata il 23 settembre 2019, ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni :
1 I. Accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o
l'inefficacia, delle condizioni contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti bancari indicati nel presente giudizio, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, all'applicazione delle c.m.s., degli interessi attivi e passivi, per i c.d. giorni valuta, dei costi per competenze (anche relative ad altri rapporti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità della previsione dello ius variandi a favore dell'Istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto da essa Banca arbitrariamente attribuitosi, seppur mai convenuto e pattuito, addivenendosi al ricomputo in conformità a normativa pattizia e di Legge da applicarsi;
Per l'effetto:
II. Accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale dei rapporti di credito, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
III. Conseguentemente, accertare e dichiarare l'indebito illegittimo commesso dalla in CP_2 danno dell'istante per la somma di almeno € 34.244,13 e per l'effetto condannare la alla CP_2 restituzione, nei confronti degli odierni istanti, della somma di tale somma o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda CTU richiesta oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
In ogni caso,
IV. Vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata , nella qualità in atti, formulava le Controparte_3
seguenti conclusioni :
1) In via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto e le domande in esso formulate, perché inammissibili e completamente destituite di fondamento oltre che non provate, confermando la sentenza di primo grado, per tutte le ulteriori ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2) in via gradata, accogliere, ove occorra anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ogni altra domanda, eccezione, deduzione e richiesta, anche istruttoria, formulate dall'odierno esponente in primo grado e qui da intendersi per integralmente riportate, trascritte ed espressamente riproposte, compresa quella subordinata di determinare, salvo gravame, le eventuali somme a restituire a parte attrice, compensando le stesse con il maggior credito della
CP_2
2 3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CAP come per legge
Con ordinanza del 2 dicembre 2024, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del 29 novembre 2024 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 17 gennaio 2025.
All'udienza del 17 gennaio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da e dai sigg.ri , Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 2051 /2019, del Tribunale Parte_3 Parte_4
di Trani, pubblicata il 23 settembre 2019 :
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 17 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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