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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/03/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7385 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Daniele Mele (indirizzo pec:
, con domicilio in San Giorgio Jonico, alla Email_1 via Pio XII, n. 7, presso lo studio del difensore Avv. Daniele Mele parte appellante CONTRO
, c.f. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. Fabiano Biallo (indirizzo pec: , con domicilio Email_2 in Taranto al Viale Magna Grecia, n. 52, presso lo studio del difensore Avv. Fabiano Biallo parte appellata
OGGETTO: danno cagionato da cosa in custodia (2051 c.c.) – appello. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 19.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni depositando note di trattazione scritta con le quali si sono riportate ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite. evocava in giudizio il dinanzi Controparte_1 Parte_1 al Giudice di Pace di esponendo: Parte_1
che in data 03.01.2019, alle ore 18.00 circa, mentre percorreva a piedi via Leone XIII, nell'abitato di era caduto a causa di Parte_1 una buca posta sull'asfalto nei pressi dell'area prospiciente l'istituto di credito NC LL;
che la buca non era segnalata;
1 che il tratto stradale in questione non era adeguatamente illuminato;
che, recatosi presso l'ospedale di i sanitari gli avevano Parte_1 diagnosticato un'infrazione dell'apice della falange unguale del III dito e un trauma contusivo al polso e polso e alla mano sinistra;
che era guarito riportando postumi quantificabili in 15 giorni di invalidità temporanea parziale del 75%, in 20 giorni di invalidità temporanea parziale del 50% e nel 2-3% di invalidità permanente;
lesioni, queste, risarcibili con la somma di € 3.490,01, derivante dall'applicazione dei valori tabellari di cui all'art. 139 C.d.A. e già comprensiva di € 122,00 per spese mediche, oltre alla ulteriore somma dovuta per la personalizzazione soggettiva del danno;
che gli spettavano anche le spese legali della fase di negoziazione assistita per un importo pari a € 270,00. Si costituiva in giudizio il contestando la Parte_1 fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Esponeva segnatamente:
che l'attore, a seguito della presunta caduta, non aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, nè dei sanitari del servizio del 118;
che la caduta era imputabile a disattenzione dell'attore, che avrebbe dovuto vedere e schivare la buca;
che il tratto di strada in questione rientrava in un'area privata e non nel territorio comunale;
che non sussistevano i requisiti della oggettiva invisibilità e della soggettiva imprevedibilità dell'insidia stradale;
che non sussisteva neppure la prova del nesso causale tra le lesioni ed il fatto lesivo;
che, in subordine, l'attore era corresponsabile, ai sensi dell'art. 1227 c.c., della causazione delle lesioni, con la conseguente riduzione del danno risarcibile, considerato anche che il giorno del sinistro, Pt_1
era stata interessata da precipitazioni ed era ben possibile che il
[...] fosse caduto a causa del manto bagnato e scivoloso; CP_1
che la quantificazione del danno era sproporzionata ed andava ricondotta in limiti sensibilmente più angusti. Concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per l'accertamento del fatto colposo dell'attore, con riduzione del risarcimento del danno in proporzione alla sua percentuale di colpa. All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace riteneva che il sinistro era addebitabile per il 60% a responsabilità del comune di e per la Parte_1
2 restante quota del 40% al danneggiato Controparte_1
In particolare, rilevava:
che il era chiamato a rispondere del danno ai sensi dell'art. Pt_1
2051 c.c., per non aver riparato la buca e per non aver rimosso la situazione di pericolo;
che il concorso di colpa del danneggiato derivava dal fatto che la buca era di grandi dimensioni, e quindi impossibile da non vedere, e che la vittima aveva percorso più volte quel tratto stradale. Pertanto condannava il al pagamento della somma di € 1.305,00 a Pt_1 titolo di risarcimento del danno e di € 1.000,00 a titolo di spese legali (importi già ridotti del 40% di responsabilità addebitabile al danneggiato). Le spese di c.t.u. venivano poste per il 60% a carico del e per il 40% a carico Pt_1 dell'attore. Avverso tale pronuncia propone appello il Parte_1
Con il primo motivo si duole del travisamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, in quanto l'unico teste escusso, padre dell'appellato, visionando le foto allegate al fascicolo di parte attrice (in primo grado), non era stato in grado di riconoscere il punto in cui il figlio era inciampato (il teste aveva testualmente riferito sul punto:” …Non sono in grado di riconoscere nelle foto allegate al fascicolo di parte attrice le foto che mi vengono mostrate in quanto ho seri problemi di vista…”); pertanto, poiché l'omissione si era tradotta in un difetto di prova del nesso causale tra la cosa ed il danno, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda. Con il secondo motivo di appello, lamenta il fatto che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto né delle grandi dimensioni della buca, né della presenza di illuminazione pubblica e privata (altri lampioni nell'area privata posta in prossimità della filiale di NC LL), trattandosi di circostanze in grado di far ricadere sul danneggiato l'esclusiva responsabilità della caduta. Con il terzo motivo lamenta ancora una volta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto dare rilievo al fatto che, come dichiarato dal teste, l'appellato era solito percorrere in compagnia del proprio figlio la strada dove era caduto. Osserva, inoltre, che il teste escusso aveva smentito le dichiarazioni rese dall'attore/appellato nel corso dell'interrogatorio formale, quanto questi aveva dichiarato che non si trattava di un percorso abitudinario. Pertanto, l'appellato avrebbe dovuto prevedere la presenza della buca. Con il quarto motivo, in via subordinata, contesta il concorso di colpa acclarato in sentenza, chiedendo che, sulla scorta dei rilievi sopra evidenziati, la responsabilità venga ripartita con una percentuale più ampia a carico del
3 danneggiato. Con il quinto motivo contesta l'entità del risarcimento, ritenendolo sproporzionato rispetto alle risultanze istruttorie, anche in considerazione delle conclusioni rassegnate dal c.t.u., espressosi peraltro solo nei termini di una generica compatibilità tra le lesioni e il sinistro. Con il sesto motivo impugna il capo della sentenza relativo alle spese, chiedendo, all'esito dell'accoglimento del gravame, che esse siano poste a totale carico dell'appellato; in subordine, in ipotesi di parziale accoglimento dell'appello, chiede che le spese siano ripartite tra le parti in proporzione ai rispettivi gradi di responsabilità. Resiste in appello chiedendo il rigetto del gravame e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata. In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bic c.p.c.. A confutazione del primo motivo d'appello, espone che la prova testimoniale aveva suffragato sia la verificazione del fatto storico, sia la riconducibilità della caduta alla buca posta sulla strada custodita dall'appellante. Per giustificare le dichiarazioni del teste, che a detta dell'appellante non avrebbero permesso la precisa individuazione del tratto di strada in cui egli era caduto, osserva che tale testimone al momento della sua deposizione aveva un'età di 85 anni ed era sprovvisto di occhiali da vista. In ordine al secondo ed al terzo motivo d'appello, deduce che la sentenza è corretta ed immune da censure: a suo avviso, il quadro istruttorio emerso nel giudizio di primo grado aveva evidenziato che l'insidia non era visibile e non era prevedibile;
pertanto, pur avendo egli assunto una condotta pienamente diligente, era inevitabilmente incappato nella buca subendo lesioni (rileva sotto tale pregnante aspetto: che la buca era dello stesso colore dell'asfalto; che era incappato nell'insidia, in quanto, nel suo incedere, si era visto costretto a scendere dal marciapiede per raggiungere il tratto di marciapiede immediatamente a seguire; che la buca non era segnalata;
che il tratto di strada in questione non era neppure illuminato). In ordine al quarto motivo d'appello, ritiene erronea l'attribuzione a suo carico di una responsabilità maggioritaria nella causazione del sinistro, in quanto la sua condotta era stata pienamente diligente;
inoltre, osserva che essendo applicabile l'art. 2051 c.c., egli aveva assolto il suo onere probatorio dimostrando il nesso causale tra l'omessa manutenzione e l'evento lesivo, a differenza dell'ente che, viceversa, non aveva provato il suo presunto fatto colposo avente i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
4 Contesta anche il quinto motivo d'appello ed osserva che la sentenza ha quantificato i danni in misura corretta sulla scorta della CT medico legale;
infatti, l'ausiliario, a seguito della visita medico-legale, aveva testualmente riscontrato: “Dolore digitopressione falange ungueale terzo dito mano sinistra (sede di precedente lesione fratturativa), lieve plus articolazione interfalangea distale, limitazione articolare terzo dito di circa un terzo ai movimenti di flesso-estensione, specie la flessione per rigidità e deficit articolare per anchilosi in flessione dello stesso rigidità e deficit articolare con anchilosi interfalangea distale terzo dito con limitazione funzionale della forza prensile e della forza muscolare della stessa e della intera mano limitazione alla presa ed a formare il pugno”; lo stesso CT aveva anche causalmente ricollegato le lesioni alla caduta oggetto di causa. Contesta, infine, il sesto motivo d'appello, ritenendo la sentenza corretta anche sotto l'aspetto del riparto delle spese di lite tra le parti.
2) Sulla inammissibilità dell'appello. Non sussiste l'ipotesi di inammissibilità dell'appello prevista dall'art. 348 bis c.p.c.: il gravame non presenta elementi di chiara infondatezza tali da indurre ragionevolmente il giudice a ritenere che lo stesso sarebbe stato rigettato. L'atto di citazione d'appello rispetta anche il dettato dell'art. 342 c.p.c.: dalla sua disamina sono nel complesso desumibili i capi di sentenza impugnati, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Pertanto, l'impugnazione va ritenuta ammissibile.
3) Sui motivi d'appello.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono. Prima di vagliare la fondatezza dei motivi d'appello, occorre premettere che il caso di specie rientra nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., trattandosi di una domanda risarcitoria che individua quale fatto generatore del danno una cosa, qual è la strada teatro del sinistro, rimessa alla custodia dell'ente comunale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, con un indirizzo pressoché unanime, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è ormai da tempo orientata (quanto meno a partire dalla nota pronuncia della Suprema Corte n. 15383/2006) nell'escludere che la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto dello stesso degli utenti sanciscano l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alle situazioni che vedono coinvolta la pubblica amministrazione. Sul tema della responsabilità derivante da cose in custodia, sono di recente
5 intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 20943/2022), che hanno colto l'occasione per chiarire la natura dell'illecito, i criteri di imputazione della responsabilità, la consistenza degli oneri probatori gravanti sulle parti e, infine, il significato da ascrivere alla nozione di caso fortuito contemplata dalla norma. Sinteticamente, dopo aver ribadito la natura oggettiva della responsabilità in parola, i giudici di legittimità hanno rammentato che sul danneggiato grava l'onere di dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
mentre, per andare esente da responsabilità, il custode deve provare che l'evento è ascrivibile al caso fortuito, all'interno del quale rientrano non solo eventi naturali o il fatto di un terzo, ma anche la condotta dello stesso danneggiato. I principi espressi possono essere riassunti come di seguito riportato (cfr. Cass. 11447/2023):
• “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
• “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
• “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
• “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Va aggiunto che la Suprema Corte ha di recente precisato che nel formulare il
6 giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice deve tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724; arresto definitivamente suggellato anche dal suo massimo consesso nella pronuncia Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943 e nella recente pronuncia Cass. 24/01/2024, n. 2376, in cui si afferma testualmente a chiare lettere che “deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo secondo cui in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”). Ciò posto, il primo motivo d'appello è infondato. L'appellato ha prodotto nel suo fascicolo di parte 4 fotogrammi a colori ritraenti lo stato dei luoghi e la buca a causa della quale ha dichiarato di essere caduto;
documentazione, questa, non contestata e non disconosciuta dall'appellante nel corso del giudizio di prime cure. Dalla disamina di tali fotografie, è rilevabile la presenza di una buca sull'asfalto contenente materiale ferroso infisso al suolo;
ossia una sconnessione della strada che, in assenza di adeguata visibilità, si reputa idonea a costituire una situazione di pericolo per i pedoni. Il teste escusso nel giudizio di prime cure, ha poi Testimone_1 confermato le circostanze 1,2,3 dell'atto di citazione;
lo stesso teste ha anche aggiunto quanto segue:”…Mi trovavo dietro mio figlio a circa 1 m / 1,5 m di distanza, quando l'ho visto cadere a terra;
dopo la caduta mi accorgevo che vi era la presenza di una buca grande;
preciso che vedevo mio figlio inciampare e mi rendevo conto, quando mi avvicinavo, che mio figlio si trovava per terra nella buca…dopo la caduta mio figlio non si recava al PS pensando fosse un dolore passeggero;
posso dire che si recava successivamente”. Sebbene il teste non sia stato in grado di confermare lo stato dei luoghi rappresentato nelle foto allegate al fascicolo dell'appellato, il fatto che la caduta sia avvenuta a causa della buca ritratta nella foto si può comunque ricavare dalle altre dichiarazioni del teste e dal loro raffronto con le risultanze documentali. Ed invero, il teste ha confermato la circostanza n. 1 dell'atto di citazione,
7 dove si dà atto che la caduta avvenne su via Leone XIII all'altezza della filiale della NC LL. Inoltre, il teste ha riferito che la buca era di grandi dimensioni, che il figlio era inciampato e che, dopo la caduta, si trovava per terra nella buca. Nella foto prodotta in primo grado dall'attore, (all. 4 del fascicolo di primo grado di parte attrice), si scorge la presenza di una grande buca posta proprio di fronte ad una filiale della NC LL (il comune peraltro non ha dedotto che a erano presenti altre filiali della NC LL). La Parte_1 medesima buca è riprodotta anche nelle altre foto allegate dall'attore in primo grado e risulta l'unica buca di grandi dimensioni presente nel tratto stradale interessato. Oltretutto, considerata l'avanzata età del teste al momento della sua deposizione (85 anni), appare ragionevole ritenere che con la dichiarazione
“non sono in grado di riconoscere nelle foto allegate al fascicolo di parte attrice le foto che mi vengono mostrate, in quanto ho seri problemi di vista”, egli intendesse in realtà riferirsi alla sola impossibilità di poter individuare con la dovuta chiarezza i luoghi di causa ritratti in tali fotogrammi. Le suddette circostanze inducono quindi a ritenere che sia Controparte_1 caduto a causa della buca raffigurata nelle foto prodotte. La riconducibilità causale delle lesioni alla caduta trova conferma anche nelle conclusioni del c.t.u., il quale ha affermato la compatibilità causale tra le lesioni riscontrate a carico dell'appellato e la dinamica del sinistro. A ciò si aggiunga che le lesioni riportate, che hanno interessato il dito della mano sinistra, risultano compatibili con una caduta al suolo (come rilevato anche dal c.t.u.), tenuto conto del fisiologico istinto, in situazioni simili, di attutire una caduta con l'uso delle mani
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo d'appello, da scrutinare congiuntamente per ragioni di connessione, sono parimenti infondati, ma le motivazioni addotte dal giudice di prime cure meritano di essere corrette. Come già osservato, la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo superato l'arresto in base al quale la risarcibilità dell'insidia stradale è subordinata alla prova dei requisiti della oggettiva invisibilità e della soggettiva imprevedibilità della stessa. Pertanto, dovendosi sul punto applicare l'art. 2051 c.c. e non l'art. 2043 c.c., sul danneggiato gravava l'onere di dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
mentre, per andare esente da responsabilità, il custode doveva provare l'ascrivibilità dell'evento al caso fortuito o alla condotta dello stesso danneggiato.
8 Sulla scorta delle risultanze istruttorie, non si può ritenere irragionevole la ripartizione delle percentuali di responsabilità delineata dal primo giudice. Ed invero, la Suprema Corte ha osservato che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Civ. 10.3.2021, n. 6554; Cass. Civ. Ord. 29 gennaio 2019, n. 2345; Cass. Civ. Ord. 3 aprile 2019, n. 9315). Nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze di fatto emerse nel corso dell'istruttoria, si deve ritenere che la caduta in cui è incappato CP_1 non costituisca un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo
[...] un criterio di regolarità di causale, atteso:
che l'evento si è verificato in ore serali, in assenza di luce solare (ore 18.00 del 03.01.2019);
che la buca non era segnalata;
che la visibilità al momento del fatto era scarsa e non consentiva un'adeguata visione dello stato dei luoghi: la zona è risultata priva di illuminazione pubblica (sebbene il teste, nel descrivere la buca, abbia riferito che la stessa fosse “grande” (aggettivo, peraltro, suscettibile di varie interpretazioni a seconda dei casi), lo stesso ha anche aggiunto che la strada non era illuminata e che al momento del fatto vi erano condizioni metereologiche non ottimali (“…Preciso che la strada in questione è priva di illuminazione pubblica: pertanto, nell'occasione del sinistro non si vedeva nulla;
…il giorno del sinistro c'era nebbia, c'era maltempo e precipitazioni”); il fotogramma depositato dall'appellante non dimostra che lo stato dei luoghi fosse illuminato, in quanto esso si limita a ritrarre lo strada in questione in ora diurna;
pertanto, dalla visione di tale documento non può desumersi la prova che il lampione ivi
9 collocato fosse regolarmente in funzione al momento del fatto;
oltretutto, il posizionamento di tale palo appare distante dal punto in cui era posizionata la buca, quindi, si ritiene che anche qualora esso fosse stato effettivamente funzionante, la visibilità sarebbe stata comunque insufficiente al momento del fatto;
la presunta presenza di altre fonti di luce artificiale provenienti dall'area privata della filiale di NC LL costituisce una circostanza non tempestivamente dedotta nel giudizio di primo grado e comunque rimasta priva di sostegno istruttorio). In ragione della scarsa visibilità presente al momento del fatto, non rileva che il danneggiato avesse già in precedenza percorso tale via, non potendo ritenersi che egli fosse tenuto ad avere piena conoscenza di ogni dissesto insistente sulla stessa, soprattutto quando, come nel caso di specie, si tratti di sconnessioni stradali scarsamente visibili per l'ora e le condizioni dello stato dei luoghi, caratterizzate dalla mancanza di illuminazione pubblica. In sostanza, le circostanze di tempo e di luogo erano tali da non consentire di prevedere, nella maggior parte dei casi, la situazione di probabile danno, sicché il comportamento tenuto dalla vittima non si può considerare una evenienza irragionevole o anomala al punto da interrompere del tutto il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo. Né è possibile accertare a carico dell'appellato una responsabilità maggiore del 40% nella causazione dell'evento, atteso che il giudice di pace ha condivisibilmente ascritto alla vittima una percentuale di colpa in ragione delle grandi dimensioni della buca;
circostanza, questa, che in concorso con le altre sopra rilevate, giustifica, sul piano delle probabilità, le suddette percentuali di prevedibilità del danno e, di conseguenza, delle rispettive quote di responsabilità. Anche il quinto motivo d'appello è infondato, essendosi il giudice attenuto, nella quantificazione del danno, alle risultanze della c.t.u., che risulta immune da vizi. Va infine respinto anche il sesto motivo di gravame: il Giudice di Pace ha ripartito le spese di lite in linea con il parziale accoglimento della domanda;
appare, pertanto, condivisibile la parziale compensazione di tali spese in misura proporzionale alla percentuale del grado di colpa addebitata a carico dell'appellato. In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
4) Sulle spese di lite. Le spese del presente grado di lite seguono la soccombenza e vanno
10 integralmente poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo (valori minimi dello scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00 del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della prossimità del valore della causa al parametro più basso dello scaglione di riferimento e della sostanziale assenza di fase istruttoria in grado di appello), il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellato, che si è dichiarato anticipatario nei propri atti difensivi. Al rigetto dell'appello segue anche l'ulteriore condanna nei confronti del al pagamento della somma pari al contributo Parte_1 unificato dovuto per la introduzione della impugnazione, così come previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, applicabile anche al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello;
condanna il al pagamento delle spese di lite, Parte_1 che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap, così come per legge, il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellato;
condanna il ai sensi dell'art. 13, comma 1 Parte_1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al pagamento della somma di € 147,00, pari all'importo del contributo unificato corrisposto per la introduzione del presente giudizio d'appello. Così deciso in Taranto, in data 13/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
11
Sindaco pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Daniele Mele (indirizzo pec:
, con domicilio in San Giorgio Jonico, alla Email_1 via Pio XII, n. 7, presso lo studio del difensore Avv. Daniele Mele parte appellante CONTRO
, c.f. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. Fabiano Biallo (indirizzo pec: , con domicilio Email_2 in Taranto al Viale Magna Grecia, n. 52, presso lo studio del difensore Avv. Fabiano Biallo parte appellata
OGGETTO: danno cagionato da cosa in custodia (2051 c.c.) – appello. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 19.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni depositando note di trattazione scritta con le quali si sono riportate ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite. evocava in giudizio il dinanzi Controparte_1 Parte_1 al Giudice di Pace di esponendo: Parte_1
che in data 03.01.2019, alle ore 18.00 circa, mentre percorreva a piedi via Leone XIII, nell'abitato di era caduto a causa di Parte_1 una buca posta sull'asfalto nei pressi dell'area prospiciente l'istituto di credito NC LL;
che la buca non era segnalata;
1 che il tratto stradale in questione non era adeguatamente illuminato;
che, recatosi presso l'ospedale di i sanitari gli avevano Parte_1 diagnosticato un'infrazione dell'apice della falange unguale del III dito e un trauma contusivo al polso e polso e alla mano sinistra;
che era guarito riportando postumi quantificabili in 15 giorni di invalidità temporanea parziale del 75%, in 20 giorni di invalidità temporanea parziale del 50% e nel 2-3% di invalidità permanente;
lesioni, queste, risarcibili con la somma di € 3.490,01, derivante dall'applicazione dei valori tabellari di cui all'art. 139 C.d.A. e già comprensiva di € 122,00 per spese mediche, oltre alla ulteriore somma dovuta per la personalizzazione soggettiva del danno;
che gli spettavano anche le spese legali della fase di negoziazione assistita per un importo pari a € 270,00. Si costituiva in giudizio il contestando la Parte_1 fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Esponeva segnatamente:
che l'attore, a seguito della presunta caduta, non aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, nè dei sanitari del servizio del 118;
che la caduta era imputabile a disattenzione dell'attore, che avrebbe dovuto vedere e schivare la buca;
che il tratto di strada in questione rientrava in un'area privata e non nel territorio comunale;
che non sussistevano i requisiti della oggettiva invisibilità e della soggettiva imprevedibilità dell'insidia stradale;
che non sussisteva neppure la prova del nesso causale tra le lesioni ed il fatto lesivo;
che, in subordine, l'attore era corresponsabile, ai sensi dell'art. 1227 c.c., della causazione delle lesioni, con la conseguente riduzione del danno risarcibile, considerato anche che il giorno del sinistro, Pt_1
era stata interessata da precipitazioni ed era ben possibile che il
[...] fosse caduto a causa del manto bagnato e scivoloso; CP_1
che la quantificazione del danno era sproporzionata ed andava ricondotta in limiti sensibilmente più angusti. Concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per l'accertamento del fatto colposo dell'attore, con riduzione del risarcimento del danno in proporzione alla sua percentuale di colpa. All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace riteneva che il sinistro era addebitabile per il 60% a responsabilità del comune di e per la Parte_1
2 restante quota del 40% al danneggiato Controparte_1
In particolare, rilevava:
che il era chiamato a rispondere del danno ai sensi dell'art. Pt_1
2051 c.c., per non aver riparato la buca e per non aver rimosso la situazione di pericolo;
che il concorso di colpa del danneggiato derivava dal fatto che la buca era di grandi dimensioni, e quindi impossibile da non vedere, e che la vittima aveva percorso più volte quel tratto stradale. Pertanto condannava il al pagamento della somma di € 1.305,00 a Pt_1 titolo di risarcimento del danno e di € 1.000,00 a titolo di spese legali (importi già ridotti del 40% di responsabilità addebitabile al danneggiato). Le spese di c.t.u. venivano poste per il 60% a carico del e per il 40% a carico Pt_1 dell'attore. Avverso tale pronuncia propone appello il Parte_1
Con il primo motivo si duole del travisamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, in quanto l'unico teste escusso, padre dell'appellato, visionando le foto allegate al fascicolo di parte attrice (in primo grado), non era stato in grado di riconoscere il punto in cui il figlio era inciampato (il teste aveva testualmente riferito sul punto:” …Non sono in grado di riconoscere nelle foto allegate al fascicolo di parte attrice le foto che mi vengono mostrate in quanto ho seri problemi di vista…”); pertanto, poiché l'omissione si era tradotta in un difetto di prova del nesso causale tra la cosa ed il danno, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda. Con il secondo motivo di appello, lamenta il fatto che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto né delle grandi dimensioni della buca, né della presenza di illuminazione pubblica e privata (altri lampioni nell'area privata posta in prossimità della filiale di NC LL), trattandosi di circostanze in grado di far ricadere sul danneggiato l'esclusiva responsabilità della caduta. Con il terzo motivo lamenta ancora una volta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto dare rilievo al fatto che, come dichiarato dal teste, l'appellato era solito percorrere in compagnia del proprio figlio la strada dove era caduto. Osserva, inoltre, che il teste escusso aveva smentito le dichiarazioni rese dall'attore/appellato nel corso dell'interrogatorio formale, quanto questi aveva dichiarato che non si trattava di un percorso abitudinario. Pertanto, l'appellato avrebbe dovuto prevedere la presenza della buca. Con il quarto motivo, in via subordinata, contesta il concorso di colpa acclarato in sentenza, chiedendo che, sulla scorta dei rilievi sopra evidenziati, la responsabilità venga ripartita con una percentuale più ampia a carico del
3 danneggiato. Con il quinto motivo contesta l'entità del risarcimento, ritenendolo sproporzionato rispetto alle risultanze istruttorie, anche in considerazione delle conclusioni rassegnate dal c.t.u., espressosi peraltro solo nei termini di una generica compatibilità tra le lesioni e il sinistro. Con il sesto motivo impugna il capo della sentenza relativo alle spese, chiedendo, all'esito dell'accoglimento del gravame, che esse siano poste a totale carico dell'appellato; in subordine, in ipotesi di parziale accoglimento dell'appello, chiede che le spese siano ripartite tra le parti in proporzione ai rispettivi gradi di responsabilità. Resiste in appello chiedendo il rigetto del gravame e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata. In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bic c.p.c.. A confutazione del primo motivo d'appello, espone che la prova testimoniale aveva suffragato sia la verificazione del fatto storico, sia la riconducibilità della caduta alla buca posta sulla strada custodita dall'appellante. Per giustificare le dichiarazioni del teste, che a detta dell'appellante non avrebbero permesso la precisa individuazione del tratto di strada in cui egli era caduto, osserva che tale testimone al momento della sua deposizione aveva un'età di 85 anni ed era sprovvisto di occhiali da vista. In ordine al secondo ed al terzo motivo d'appello, deduce che la sentenza è corretta ed immune da censure: a suo avviso, il quadro istruttorio emerso nel giudizio di primo grado aveva evidenziato che l'insidia non era visibile e non era prevedibile;
pertanto, pur avendo egli assunto una condotta pienamente diligente, era inevitabilmente incappato nella buca subendo lesioni (rileva sotto tale pregnante aspetto: che la buca era dello stesso colore dell'asfalto; che era incappato nell'insidia, in quanto, nel suo incedere, si era visto costretto a scendere dal marciapiede per raggiungere il tratto di marciapiede immediatamente a seguire; che la buca non era segnalata;
che il tratto di strada in questione non era neppure illuminato). In ordine al quarto motivo d'appello, ritiene erronea l'attribuzione a suo carico di una responsabilità maggioritaria nella causazione del sinistro, in quanto la sua condotta era stata pienamente diligente;
inoltre, osserva che essendo applicabile l'art. 2051 c.c., egli aveva assolto il suo onere probatorio dimostrando il nesso causale tra l'omessa manutenzione e l'evento lesivo, a differenza dell'ente che, viceversa, non aveva provato il suo presunto fatto colposo avente i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
4 Contesta anche il quinto motivo d'appello ed osserva che la sentenza ha quantificato i danni in misura corretta sulla scorta della CT medico legale;
infatti, l'ausiliario, a seguito della visita medico-legale, aveva testualmente riscontrato: “Dolore digitopressione falange ungueale terzo dito mano sinistra (sede di precedente lesione fratturativa), lieve plus articolazione interfalangea distale, limitazione articolare terzo dito di circa un terzo ai movimenti di flesso-estensione, specie la flessione per rigidità e deficit articolare per anchilosi in flessione dello stesso rigidità e deficit articolare con anchilosi interfalangea distale terzo dito con limitazione funzionale della forza prensile e della forza muscolare della stessa e della intera mano limitazione alla presa ed a formare il pugno”; lo stesso CT aveva anche causalmente ricollegato le lesioni alla caduta oggetto di causa. Contesta, infine, il sesto motivo d'appello, ritenendo la sentenza corretta anche sotto l'aspetto del riparto delle spese di lite tra le parti.
2) Sulla inammissibilità dell'appello. Non sussiste l'ipotesi di inammissibilità dell'appello prevista dall'art. 348 bis c.p.c.: il gravame non presenta elementi di chiara infondatezza tali da indurre ragionevolmente il giudice a ritenere che lo stesso sarebbe stato rigettato. L'atto di citazione d'appello rispetta anche il dettato dell'art. 342 c.p.c.: dalla sua disamina sono nel complesso desumibili i capi di sentenza impugnati, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Pertanto, l'impugnazione va ritenuta ammissibile.
3) Sui motivi d'appello.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono. Prima di vagliare la fondatezza dei motivi d'appello, occorre premettere che il caso di specie rientra nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., trattandosi di una domanda risarcitoria che individua quale fatto generatore del danno una cosa, qual è la strada teatro del sinistro, rimessa alla custodia dell'ente comunale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, con un indirizzo pressoché unanime, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è ormai da tempo orientata (quanto meno a partire dalla nota pronuncia della Suprema Corte n. 15383/2006) nell'escludere che la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto dello stesso degli utenti sanciscano l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alle situazioni che vedono coinvolta la pubblica amministrazione. Sul tema della responsabilità derivante da cose in custodia, sono di recente
5 intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 20943/2022), che hanno colto l'occasione per chiarire la natura dell'illecito, i criteri di imputazione della responsabilità, la consistenza degli oneri probatori gravanti sulle parti e, infine, il significato da ascrivere alla nozione di caso fortuito contemplata dalla norma. Sinteticamente, dopo aver ribadito la natura oggettiva della responsabilità in parola, i giudici di legittimità hanno rammentato che sul danneggiato grava l'onere di dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
mentre, per andare esente da responsabilità, il custode deve provare che l'evento è ascrivibile al caso fortuito, all'interno del quale rientrano non solo eventi naturali o il fatto di un terzo, ma anche la condotta dello stesso danneggiato. I principi espressi possono essere riassunti come di seguito riportato (cfr. Cass. 11447/2023):
• “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
• “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
• “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
• “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Va aggiunto che la Suprema Corte ha di recente precisato che nel formulare il
6 giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice deve tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724; arresto definitivamente suggellato anche dal suo massimo consesso nella pronuncia Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943 e nella recente pronuncia Cass. 24/01/2024, n. 2376, in cui si afferma testualmente a chiare lettere che “deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo secondo cui in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”). Ciò posto, il primo motivo d'appello è infondato. L'appellato ha prodotto nel suo fascicolo di parte 4 fotogrammi a colori ritraenti lo stato dei luoghi e la buca a causa della quale ha dichiarato di essere caduto;
documentazione, questa, non contestata e non disconosciuta dall'appellante nel corso del giudizio di prime cure. Dalla disamina di tali fotografie, è rilevabile la presenza di una buca sull'asfalto contenente materiale ferroso infisso al suolo;
ossia una sconnessione della strada che, in assenza di adeguata visibilità, si reputa idonea a costituire una situazione di pericolo per i pedoni. Il teste escusso nel giudizio di prime cure, ha poi Testimone_1 confermato le circostanze 1,2,3 dell'atto di citazione;
lo stesso teste ha anche aggiunto quanto segue:”…Mi trovavo dietro mio figlio a circa 1 m / 1,5 m di distanza, quando l'ho visto cadere a terra;
dopo la caduta mi accorgevo che vi era la presenza di una buca grande;
preciso che vedevo mio figlio inciampare e mi rendevo conto, quando mi avvicinavo, che mio figlio si trovava per terra nella buca…dopo la caduta mio figlio non si recava al PS pensando fosse un dolore passeggero;
posso dire che si recava successivamente”. Sebbene il teste non sia stato in grado di confermare lo stato dei luoghi rappresentato nelle foto allegate al fascicolo dell'appellato, il fatto che la caduta sia avvenuta a causa della buca ritratta nella foto si può comunque ricavare dalle altre dichiarazioni del teste e dal loro raffronto con le risultanze documentali. Ed invero, il teste ha confermato la circostanza n. 1 dell'atto di citazione,
7 dove si dà atto che la caduta avvenne su via Leone XIII all'altezza della filiale della NC LL. Inoltre, il teste ha riferito che la buca era di grandi dimensioni, che il figlio era inciampato e che, dopo la caduta, si trovava per terra nella buca. Nella foto prodotta in primo grado dall'attore, (all. 4 del fascicolo di primo grado di parte attrice), si scorge la presenza di una grande buca posta proprio di fronte ad una filiale della NC LL (il comune peraltro non ha dedotto che a erano presenti altre filiali della NC LL). La Parte_1 medesima buca è riprodotta anche nelle altre foto allegate dall'attore in primo grado e risulta l'unica buca di grandi dimensioni presente nel tratto stradale interessato. Oltretutto, considerata l'avanzata età del teste al momento della sua deposizione (85 anni), appare ragionevole ritenere che con la dichiarazione
“non sono in grado di riconoscere nelle foto allegate al fascicolo di parte attrice le foto che mi vengono mostrate, in quanto ho seri problemi di vista”, egli intendesse in realtà riferirsi alla sola impossibilità di poter individuare con la dovuta chiarezza i luoghi di causa ritratti in tali fotogrammi. Le suddette circostanze inducono quindi a ritenere che sia Controparte_1 caduto a causa della buca raffigurata nelle foto prodotte. La riconducibilità causale delle lesioni alla caduta trova conferma anche nelle conclusioni del c.t.u., il quale ha affermato la compatibilità causale tra le lesioni riscontrate a carico dell'appellato e la dinamica del sinistro. A ciò si aggiunga che le lesioni riportate, che hanno interessato il dito della mano sinistra, risultano compatibili con una caduta al suolo (come rilevato anche dal c.t.u.), tenuto conto del fisiologico istinto, in situazioni simili, di attutire una caduta con l'uso delle mani
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo d'appello, da scrutinare congiuntamente per ragioni di connessione, sono parimenti infondati, ma le motivazioni addotte dal giudice di prime cure meritano di essere corrette. Come già osservato, la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo superato l'arresto in base al quale la risarcibilità dell'insidia stradale è subordinata alla prova dei requisiti della oggettiva invisibilità e della soggettiva imprevedibilità della stessa. Pertanto, dovendosi sul punto applicare l'art. 2051 c.c. e non l'art. 2043 c.c., sul danneggiato gravava l'onere di dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
mentre, per andare esente da responsabilità, il custode doveva provare l'ascrivibilità dell'evento al caso fortuito o alla condotta dello stesso danneggiato.
8 Sulla scorta delle risultanze istruttorie, non si può ritenere irragionevole la ripartizione delle percentuali di responsabilità delineata dal primo giudice. Ed invero, la Suprema Corte ha osservato che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Civ. 10.3.2021, n. 6554; Cass. Civ. Ord. 29 gennaio 2019, n. 2345; Cass. Civ. Ord. 3 aprile 2019, n. 9315). Nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze di fatto emerse nel corso dell'istruttoria, si deve ritenere che la caduta in cui è incappato CP_1 non costituisca un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo
[...] un criterio di regolarità di causale, atteso:
che l'evento si è verificato in ore serali, in assenza di luce solare (ore 18.00 del 03.01.2019);
che la buca non era segnalata;
che la visibilità al momento del fatto era scarsa e non consentiva un'adeguata visione dello stato dei luoghi: la zona è risultata priva di illuminazione pubblica (sebbene il teste, nel descrivere la buca, abbia riferito che la stessa fosse “grande” (aggettivo, peraltro, suscettibile di varie interpretazioni a seconda dei casi), lo stesso ha anche aggiunto che la strada non era illuminata e che al momento del fatto vi erano condizioni metereologiche non ottimali (“…Preciso che la strada in questione è priva di illuminazione pubblica: pertanto, nell'occasione del sinistro non si vedeva nulla;
…il giorno del sinistro c'era nebbia, c'era maltempo e precipitazioni”); il fotogramma depositato dall'appellante non dimostra che lo stato dei luoghi fosse illuminato, in quanto esso si limita a ritrarre lo strada in questione in ora diurna;
pertanto, dalla visione di tale documento non può desumersi la prova che il lampione ivi
9 collocato fosse regolarmente in funzione al momento del fatto;
oltretutto, il posizionamento di tale palo appare distante dal punto in cui era posizionata la buca, quindi, si ritiene che anche qualora esso fosse stato effettivamente funzionante, la visibilità sarebbe stata comunque insufficiente al momento del fatto;
la presunta presenza di altre fonti di luce artificiale provenienti dall'area privata della filiale di NC LL costituisce una circostanza non tempestivamente dedotta nel giudizio di primo grado e comunque rimasta priva di sostegno istruttorio). In ragione della scarsa visibilità presente al momento del fatto, non rileva che il danneggiato avesse già in precedenza percorso tale via, non potendo ritenersi che egli fosse tenuto ad avere piena conoscenza di ogni dissesto insistente sulla stessa, soprattutto quando, come nel caso di specie, si tratti di sconnessioni stradali scarsamente visibili per l'ora e le condizioni dello stato dei luoghi, caratterizzate dalla mancanza di illuminazione pubblica. In sostanza, le circostanze di tempo e di luogo erano tali da non consentire di prevedere, nella maggior parte dei casi, la situazione di probabile danno, sicché il comportamento tenuto dalla vittima non si può considerare una evenienza irragionevole o anomala al punto da interrompere del tutto il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo. Né è possibile accertare a carico dell'appellato una responsabilità maggiore del 40% nella causazione dell'evento, atteso che il giudice di pace ha condivisibilmente ascritto alla vittima una percentuale di colpa in ragione delle grandi dimensioni della buca;
circostanza, questa, che in concorso con le altre sopra rilevate, giustifica, sul piano delle probabilità, le suddette percentuali di prevedibilità del danno e, di conseguenza, delle rispettive quote di responsabilità. Anche il quinto motivo d'appello è infondato, essendosi il giudice attenuto, nella quantificazione del danno, alle risultanze della c.t.u., che risulta immune da vizi. Va infine respinto anche il sesto motivo di gravame: il Giudice di Pace ha ripartito le spese di lite in linea con il parziale accoglimento della domanda;
appare, pertanto, condivisibile la parziale compensazione di tali spese in misura proporzionale alla percentuale del grado di colpa addebitata a carico dell'appellato. In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
4) Sulle spese di lite. Le spese del presente grado di lite seguono la soccombenza e vanno
10 integralmente poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo (valori minimi dello scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00 del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della prossimità del valore della causa al parametro più basso dello scaglione di riferimento e della sostanziale assenza di fase istruttoria in grado di appello), il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellato, che si è dichiarato anticipatario nei propri atti difensivi. Al rigetto dell'appello segue anche l'ulteriore condanna nei confronti del al pagamento della somma pari al contributo Parte_1 unificato dovuto per la introduzione della impugnazione, così come previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, applicabile anche al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello;
condanna il al pagamento delle spese di lite, Parte_1 che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap, così come per legge, il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellato;
condanna il ai sensi dell'art. 13, comma 1 Parte_1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al pagamento della somma di € 147,00, pari all'importo del contributo unificato corrisposto per la introduzione del presente giudizio d'appello. Così deciso in Taranto, in data 13/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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