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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/09/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1158 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Angela Cerignoli (c.f.
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arsoli, via Roma n. 2 C.F._2
- ATTRICE-
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Flammini
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in , via C.F._3 CP_1
Piave n. 19 - CONVENUTO -
nonché
Controparte_2
(Cod. Unic de Inregistare 25252500)
[...]
in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Saverio Occhipinti (c.f.
), Emanuele Occhipinti (c.f. ) e Guendalina C.F._4 C.F._5
Cannizzaro (c.f. ), elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._6
Roma, via Belsiana n. 71 - TERZA CHIAMATA -
1 Conclusioni: per parte attrice, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
22.4.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 24.6.2025; per parte convenuta, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 22.4.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 23.6.2025; per la terza chiamata, come da atto introduttivo e da note di trattazione scritta depositate in data 2.7.2025
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.7.2019 ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo di accertare la responsabilità di detto ente nella Controparte_1 causazione del sinistro occorsole in data 2.1.2014 alle ore 9:00 circa, quando, mentre percorreva a piedi via Della Fontana, cadeva rovinosamente a terra a causa della deformazione della griglia di scolo delle acque reflue e piovane (e, in particolare, a causa di una buca presente sul grigliato dello scolo che risultava deformato e con alcune stecche piegate).
L'attrice ha altresì dedotto di aver riportato, in conseguenza della caduta, una frattura trocanterica del femore sinistro come diagnosticato nel referto di pronto soccorso dell'Ospedale di Avezzano ove veniva condotta e ricoverata il giorno stesso dell'evento, per essere poi sottoposta ad intervento chirurgico.
L'attrice ha quindi chiesto, accertata la responsabilità dell'ente quale custode della strada, di condannare l'ente medesimo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 124.312,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2.Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio il
, chiedendo il rigetto della domanda proposta in quanto infondata in fatto ed Controparte_1 in diritto, nonché, in via subordinata, la riduzione del risarcimento richiesto in ragione della concorrente responsabilità della danneggiata.
In particolare, l'ente ha dedotto l'insussistenza della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. evidenziando: i) la mancata dimostrazione della dinamica degli eventi e del conseguente nesso causale, avuto in particolare riguardo alla contraddittoria ricostruzione della dinamica del sinistro da parte dell'attrice, la quale, in sede di denuncia del sinistro, ha imputato la caduta alla presenza di ghiaccio sul manto stradale, mentre nell'atto introduttivo del giudizio ha imputato la caduta alla presenza di una buca sulla griglia di scolo della acque reflue e piovane;
ii) l'ascrivibilità dell'evento alla condotta della danneggiata la quale avrebbe potuto avvedersi del dissesto della griglia ben visibile in ragione delle dimensioni della griglia stessa, nonché in ragione dell'ora in
2 cui sarebbe accaduto l'evento e della conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attrice; iii)
l'infondatezza della domanda risarcitoria anche con riferimento al quantum richiesto.
L'ente ha poi chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della società assicuratrice
[...]
(di seguito, per brevità, Controparte_3 assicurazione), al fine di essere tenuto indenne dall'eventuale condanna al risarcimento del danno in favore dell'attrice.
3.Autorizzata la chiamata, si è costituita l'assicurazione chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea poiché infondata e non provata, nonché, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa di parte attrice nella causazione dell'evento con conseguente riduzione dell'importo richiesto secondo il grado di responsabilità accertato.
4. Acquisiti i documenti prodotti, escussi due testi e rigettate le ulteriori istanze istruttorie, la causa, con ordinanza del 31.7.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
5.La domanda formulata da parte attrice non è suscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
6.Occorre premettere che la fattispecie è evidentemente inquadrabile, come dedotto dall'attrice, nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Può infatti ritenersi pacifica la classificazione come comunale della strada ove si sarebbe verificato l'evento e non può dunque dubitarsi dell'esistenza di una relazione di custodia rispetto ai beni cui sarebbe da ricondurre la produzione del danno secondo la tesi attorea (tanto rispetto alla grata di scolo tanto rispetto al manto stradale).
Deve peraltro escludersi che venga in rilievo un bene insuscettibile di custodia in termini oggettivi ed assoluti (trattandosi di un tratto di strada all'interno di un centro urbano), quale circostanza non puntualmente dedotta e, comunque, indimostrata.
7. Così inquadrata l'azione proposta, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 20943/22,
Cass., sent. n. 11152/23, Cass., sent. n. 26142/23, Cass., ord., n. 14228/23, Cass., ord. n. 18518/24,
Cass., ord. n. 12760/24, Cass., ord. n. 12663/24), secondo cui:
- tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto;
3 - l'attore danneggiato deve dimostrare, oltre all'esistenza del danno ed alla ricorrenza della relazione di custodia, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, provando dunque l'effettiva dinamica del fatto e provando altresì che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa, non essendo allo scopo sufficiente che il sinistro e la cosa custodita si collochino genericamente in un medesimo contesto;
- il danneggiato deve in particolare provare che l'evento di danno verificatosi in base alla dinamica allegata è esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali;
- non rileva tuttavia in punto di dimostrazione del nesso di causalità l'intrinseca pericolosità della cosa, quale elemento che può eventualmente rilevare sul piano della prova del fortuito, nel senso che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di potenziale pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode;
- è invece il custode ad essere gravato dell'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che, quale causa sopravvenuta alla preesistente condizione della res, si sovrappone ad essa degradandola sotto il profilo giuridico a mera occasione di danno, senza che ovviamente sia cancellata sul piano strettamente naturalistico la relativa efficienza causale;
- segnatamente il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un atto del terzo o del danneggiato, è connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, è estraneo alla relazione custodiale ed è idoneo ad assorbire in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode;
- laddove poi il caso fortuito sia rappresentato dalla condotta del danneggiato, devono ricorrere non solo l'esclusiva efficienza causale di tale condotta nella produzione dell'evento ma anche la colpa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non richiedendosi, invece, una condotta del tutto abnorme od eccezionale;
- nel valutare tale condotta deve poi tenersi conto del fatto che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., oltre a doversi valutare tale condotta anche avuto
4 riguardo al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
- in particolare, come detto, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
8. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie si rileva che, se può ritenersi idoneamente dimostrato il verificarsi di una caduta e se può ritenersi ricorrente la relazione di custodia, l'attrice non ha tuttavia assolto all'onere di dimostrare l'esatta dinamica dell'evento e, con essa, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno.
Occorre premettere che in citazione l'attrice ha allegato che “a causa del fondo stradale accidentato e, più in particolare, di una buca presente sul grigliato dello scolo delle acque reflue
e piovane tanto da renderlo deformato e con alcune stecche piegate e addirittura rotte (..) cadeva rovinosamente a terra”.
L'ente convenuto, costituendosi, ha dedotto che la dinamica degli eventi allegata dall'attrice non poteva ritenersi provata, anche perché rappresentata in modo del tutto contraddittorio dalla medesima attrice la quale, nella precedente missiva stragiudiziale del 19.2.2014, aveva allegato modalità di verificazione del sinistro del tutto differenti rispetto a quelle allegate con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Al riguardo che deve infatti rilevarsi che dalla suddetta missiva, prodotta in atti, emerge che l'attrice “scivolava su una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale e anche a causa delle buche presenti sul selciato in prossimità di una griglia di raccolta delle acque, cadeva rovinosamente a terra”.
In sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attrice ha quindi dedotto che “a causa della presenza di ghiaccio e di irregolarità sul tratto stradale in prossimità di una lunga grata di scolo delle acque reflue che attraversava la strada in tutta la sua lunghezza e sebbene avesse adottato tutte le precauzioni e attenzioni possibili, la signora scivolava perdendo Pt_1
l'equilibrio, andando a finire con il piede sinistro dentro una parte della griglia deformata in alcuni punti”.
5 Negli scritti conclusivi l'attrice, ribadendo la dinamica da ultimo riportata, ha anche rappresentato che se non fosse scivolata sul terreno sul quale si trovava l'insidia del ghiaccio, di certo non sarebbe passata sulla grata danneggiata (si veda pagina 2 della memoria di replica conclusionale, come anche pagina 4 della comparsa conclusionale in cui viene rappresentato che “è proprio per non passare sulla parte di griglia danneggiata che la signora è passata sul tratto di strada che era ghiacciato, sebbene il ghiaccio a vista d'occhio non era visibile”).
Così riassunte le prospettazioni attoree in ordine alla dinamica degli eventi deve in primo luogo escludersi che nella specie ricorra, come pure eccepito dalle controparti, una inammissibile mutatio libelli per essere stato tardivamente introdotto un nuovo tema di indagine.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che è ammessa la modificazione degli elementi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi) se la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e se, a causa della modifica, non si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 12310/15, Cass., ord. n. 23975/24, nonché Cass., ord. n.
4031/21 che ha riaffermato detto principio in un caso in cui il medesimo danno allegato era stato ricondotto a due diversi momenti di un trattamento sanitario).
Ebbene nella specie la modificazione non è meramente connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, venendo chiaramente in rilievo la stessa – unica – vicenda sostanziale (ossia una caduta, in un dato luogo e giorno, che l'attrice assume riconducibile alla responsabilità del CP_1 quale custode).
Né può ipotizzarsi che ricorra una compromissione delle potenzialità difensiva delle controparti, posto che, da un lato, anche la precisazione rientra nel medesimo alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. e che, dall'altro lato, come evidenziato dallo stesso la presenza di ghiaccio sulla CP_1 strada era stata dedotta anche nei contatti tra le parti che hanno preceduto il giudizio.
Non può quindi ritenersi che, come pure eccepito dalle controparti, sia stato inammissibilmente introdotto in giudizio un tema di indagine del tutto nuovo.
Ciò nondimeno, a fronte di una rappresentazione della dinamica dei fatti non univoca e per certi versi contraddittoria nei diversi atti di parte, occorre verificare se all'esito del giudizio permanga una sostanziale incertezza sullo svolgimento degli eventi ovvero se l'attrice, in tal senso onerata, abbia fornito piena prova di una ricostruzione dei fatti nell'ambito della quale possa effettivamente attribuirsi efficienza causale alla res oggetto di custodia.
6 La giurisprudenza di legittimità è infatti netta nell'affermare che non è sufficiente collocare, genericamente e complessivamente, il sinistro e la cosa in custodia nel medesimo contesto, ma occorre dimostrare l'effettiva successione dei fatti che hanno determinato l'evento, con conseguente esclusione della responsabilità del custode nel caso in cui permanga una situazione di incertezza sull'imputabilità eziologica alla res dell'evento dannoso (cfr., Cass., ord. n.
12760/24, Cass., ord. n. 20986/23, Cass., ord. n. 33129/24).
Venendo dunque al merito deve in primo luogo escludersi che lo stato della grata di scolo al momento dell'evento possa fondare la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente convenuto.
Deve al riguardo evidenziarsi che, pur avendo l'attrice allegato in citazione di essere caduta a causa di una buca presente in tale grata, tale dinamica è stata successivamente precisata, dalla medesima attrice, nei successivi scritti difensivi, in cui ha affermato di essere scivolata a causa del ghiaccio presente sul manto stradale in prossimità della grata finendo quindi per cadere con il piede sinistro in una parte della griglia deformata.
In tale quadro deve escludersi che tale bene, oggetto di custodia, sia stato la causa dell'evento, peraltro tenuto conto del fatto che neanche i testi escussi hanno riferito che la caduta sia stata inizialmente determinata dalle condizioni di dissesto della grata (si veda, in particolare, il teste che ha riferito che l'attrice è scivolata sull'asfalto e poi è finita con il piede incastrato Tes_1 nella grata).
Né a diverse conclusioni, in punto di effettiva ricorrenza di un'idonea efficienza causale, potrebbe pervenirsi argomentando dal fatto che secondo l'attrice la caduta conseguente alla scivolata per il ghiaccio avrebbe avuto conseguenze ben minori in caso di assenza di deformazioni della grata.
Ed infatti laddove si volesse ipotizzare per tale motivo un possibile ruolo della grata nella determinazione dell'evento, dovrebbe comunque concludersi che la condotta dell'attrice ha avuto esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento per non avere ella usato la normale prudenza imposta dal principio di autoresponsabilità, così rendendo ininfluente la condizione di dissesto della grata e degradandola a mera occasione della determinazione del danno.
Sul riguardo deve infatti evidenziarsi:
- che la grata si presentava da anni nello stato di dissesto esistente al momento della caduta (la teste , che ha riferito di abitare vicino ai luoghi di causa da più di cinquant'anni, ha Tes_2 affermato che la grata si presentava come raffigurata nelle foto prodotte sin dal 2011/2012, “ossia da sempre, per ciò che ricordo”; il teste titolare di un negozio e di un magazzino ubicati Tes_1
7 vicino alla grata, ha riferito che la grata si presentava “da parecchio tempo” nelle condizioni raffigurate nelle foto);
- che l'evento si è verificato di giorno ed in condizioni di piena visibilità, non essendo emerso che fossero in corso eventi atmosferici avversi;
- che le stesse dimensioni complessive della grata, che sostanzialmente attraversava tutta la strada per come emerge dalle foto prodotte e dalle dichiarazioni dei testi escussi, la rendevano ben visibile all'utente della strada;
- che tale stato di fatto poteva ritenersi in concreto ben noto all'attrice, la quale viveva, da oltre cinquant'anni, a poca distanza dalla grata stessa (si vedano le dichiarazioni rese dai testi
[...]
e nonché la documentazione prodotta dal in allegato alla seconda Tes_2 Tes_1 CP_1 memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.);
- che, in punto di piena conoscenza dello stato dei luoghi, risulta in ogni caso dirimente che la stessa attrice ha rappresentato di essere passata sul tratto di strada ghiacciato proprio per non passare sulla grata danneggiata.
Deve dunque ritenersi che il potenziale pericolo costituito dalle condizioni della grata fosse pienamente noto all'attrice e, come tale, di per sé solo pienamente evitabile con una condotta di normale prudenza.
Per quanto concerne invece la presenza di ghiaccio sul manto stradale la teste , che pure Tes_2 ha dichiarato di trovarsi insieme all'attrice al momento della caduta, ha riferito della presenza di ghiaccio in termini del tutto dubitativi ed incerti (“Non ricordo ma potrebbe esserci stato un po' di ghiaccio viste le temperature basse e che era il 2 Gennaio e visto che faceva molto freddo”), per poi riferire, in ordine alle modalità della caduta, che entrambe dovevano attraversare la grata e che l'attrice “scivolava”, senza però dare puntualmente conto dell'effettiva esistenza e delle dimensioni del tratto di strada asseritamente ghiacciato (tratto di strada, come detto, percorso anche dalla medesima teste).
Il teste ha a ben vedere riferito che la giornata era particolarmente rigida e che la grata Tes_1
“era tutta gelata”, senza però offrire una puntuale descrizione anche delle concrete condizioni del manto stradale, con particolare riferimento alla presenza di tratti ghiacciati sull'asfalto su cui pure poi ha riferito di aver visto scivolare l'attrice.
Sulla scorta degli elementi acquisiti permane dunque una insuperabile incertezza in ordine all'effettiva presenza di una lastra di ghiaccio sul manto stradale o comunque di un tratto di strada
8 ghiacciato nel punto in cui l'attrice è scivolata, con conseguente caduta, in quanto uno dei testi ne ha riferito in termini di possibilità (senza però riferire di ricordarne la presenza), mentre l'altro teste ha fornito una più chiara descrizione della presenza di ghiaccio solo sulla grata (la quale però, per come detto, non ha determinato “l'innesco” della caduta).
Tale incertezza non consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice (anche tenuto conto dell'astratta ipotizzabilità anche di diverse, alternative e plausibili dinamiche), il che rende peraltro superflua una attenta disamina, in ipotesi di ritenuta presenza di ghiaccio, dell'effettiva adozione da parte della danneggiata delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto a circostanze prima facie prevedibili.
Giova infatti osservare, seppur sinteticamente, che viene comunque in rilievo un evento che si è verificato, in un luogo da anni noto all'attrice, nelle prime ore di un mattino nel mese di gennaio e, segnatamente, in un tratto di strada in discesa ed in prossimità di uno scolo delle acque: trattasi dunque di un luogo in cui avrebbe potuto ritenersi prevedibile la possibile formazione di ghiaccio ed in cui sarebbe stata pienamente esigibile l'adozione di una condotta prudente da parte dell'utente della strada.
9. Dalle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'ente convenuto, con conseguente superfluità dell'esame nel merito della domanda svolta da tale ente nei confronti dell'assicurazione chiamata, che può ritenersi assorbita.
10. Il rigetto delle eccezioni preliminari in ordine all'inammissibilità della precisazione della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di ½; tali spese seguono invece la soccombenza per la restante quota di ½ e sono dunque poste a carico di parte attrice, anche con riguardo alla posizione della società terza chiamata in forza del principio di causazione e tenuto conto del fatto che l'iniziativa del chiamante non risulta palesemente arbitraria
(cfr., Cass., ord. n. 31889/19); tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento
(valore indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto della contenuta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1158 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta da nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1
9 - COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di ½;
- CONDANNA al pagamento in favore del e della società Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite Controparte_3 nella restante misura di 1/2, che liquida, in favore di ciascuno, in complessivi € 1.904,50, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 5.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1158 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Angela Cerignoli (c.f.
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arsoli, via Roma n. 2 C.F._2
- ATTRICE-
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Flammini
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in , via C.F._3 CP_1
Piave n. 19 - CONVENUTO -
nonché
Controparte_2
(Cod. Unic de Inregistare 25252500)
[...]
in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Saverio Occhipinti (c.f.
), Emanuele Occhipinti (c.f. ) e Guendalina C.F._4 C.F._5
Cannizzaro (c.f. ), elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._6
Roma, via Belsiana n. 71 - TERZA CHIAMATA -
1 Conclusioni: per parte attrice, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
22.4.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 24.6.2025; per parte convenuta, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 22.4.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 23.6.2025; per la terza chiamata, come da atto introduttivo e da note di trattazione scritta depositate in data 2.7.2025
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.7.2019 ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo di accertare la responsabilità di detto ente nella Controparte_1 causazione del sinistro occorsole in data 2.1.2014 alle ore 9:00 circa, quando, mentre percorreva a piedi via Della Fontana, cadeva rovinosamente a terra a causa della deformazione della griglia di scolo delle acque reflue e piovane (e, in particolare, a causa di una buca presente sul grigliato dello scolo che risultava deformato e con alcune stecche piegate).
L'attrice ha altresì dedotto di aver riportato, in conseguenza della caduta, una frattura trocanterica del femore sinistro come diagnosticato nel referto di pronto soccorso dell'Ospedale di Avezzano ove veniva condotta e ricoverata il giorno stesso dell'evento, per essere poi sottoposta ad intervento chirurgico.
L'attrice ha quindi chiesto, accertata la responsabilità dell'ente quale custode della strada, di condannare l'ente medesimo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 124.312,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2.Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio il
, chiedendo il rigetto della domanda proposta in quanto infondata in fatto ed Controparte_1 in diritto, nonché, in via subordinata, la riduzione del risarcimento richiesto in ragione della concorrente responsabilità della danneggiata.
In particolare, l'ente ha dedotto l'insussistenza della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. evidenziando: i) la mancata dimostrazione della dinamica degli eventi e del conseguente nesso causale, avuto in particolare riguardo alla contraddittoria ricostruzione della dinamica del sinistro da parte dell'attrice, la quale, in sede di denuncia del sinistro, ha imputato la caduta alla presenza di ghiaccio sul manto stradale, mentre nell'atto introduttivo del giudizio ha imputato la caduta alla presenza di una buca sulla griglia di scolo della acque reflue e piovane;
ii) l'ascrivibilità dell'evento alla condotta della danneggiata la quale avrebbe potuto avvedersi del dissesto della griglia ben visibile in ragione delle dimensioni della griglia stessa, nonché in ragione dell'ora in
2 cui sarebbe accaduto l'evento e della conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attrice; iii)
l'infondatezza della domanda risarcitoria anche con riferimento al quantum richiesto.
L'ente ha poi chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della società assicuratrice
[...]
(di seguito, per brevità, Controparte_3 assicurazione), al fine di essere tenuto indenne dall'eventuale condanna al risarcimento del danno in favore dell'attrice.
3.Autorizzata la chiamata, si è costituita l'assicurazione chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea poiché infondata e non provata, nonché, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa di parte attrice nella causazione dell'evento con conseguente riduzione dell'importo richiesto secondo il grado di responsabilità accertato.
4. Acquisiti i documenti prodotti, escussi due testi e rigettate le ulteriori istanze istruttorie, la causa, con ordinanza del 31.7.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
5.La domanda formulata da parte attrice non è suscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
6.Occorre premettere che la fattispecie è evidentemente inquadrabile, come dedotto dall'attrice, nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Può infatti ritenersi pacifica la classificazione come comunale della strada ove si sarebbe verificato l'evento e non può dunque dubitarsi dell'esistenza di una relazione di custodia rispetto ai beni cui sarebbe da ricondurre la produzione del danno secondo la tesi attorea (tanto rispetto alla grata di scolo tanto rispetto al manto stradale).
Deve peraltro escludersi che venga in rilievo un bene insuscettibile di custodia in termini oggettivi ed assoluti (trattandosi di un tratto di strada all'interno di un centro urbano), quale circostanza non puntualmente dedotta e, comunque, indimostrata.
7. Così inquadrata l'azione proposta, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 20943/22,
Cass., sent. n. 11152/23, Cass., sent. n. 26142/23, Cass., ord., n. 14228/23, Cass., ord. n. 18518/24,
Cass., ord. n. 12760/24, Cass., ord. n. 12663/24), secondo cui:
- tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto;
3 - l'attore danneggiato deve dimostrare, oltre all'esistenza del danno ed alla ricorrenza della relazione di custodia, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, provando dunque l'effettiva dinamica del fatto e provando altresì che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa, non essendo allo scopo sufficiente che il sinistro e la cosa custodita si collochino genericamente in un medesimo contesto;
- il danneggiato deve in particolare provare che l'evento di danno verificatosi in base alla dinamica allegata è esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali;
- non rileva tuttavia in punto di dimostrazione del nesso di causalità l'intrinseca pericolosità della cosa, quale elemento che può eventualmente rilevare sul piano della prova del fortuito, nel senso che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di potenziale pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode;
- è invece il custode ad essere gravato dell'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che, quale causa sopravvenuta alla preesistente condizione della res, si sovrappone ad essa degradandola sotto il profilo giuridico a mera occasione di danno, senza che ovviamente sia cancellata sul piano strettamente naturalistico la relativa efficienza causale;
- segnatamente il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un atto del terzo o del danneggiato, è connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, è estraneo alla relazione custodiale ed è idoneo ad assorbire in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode;
- laddove poi il caso fortuito sia rappresentato dalla condotta del danneggiato, devono ricorrere non solo l'esclusiva efficienza causale di tale condotta nella produzione dell'evento ma anche la colpa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non richiedendosi, invece, una condotta del tutto abnorme od eccezionale;
- nel valutare tale condotta deve poi tenersi conto del fatto che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., oltre a doversi valutare tale condotta anche avuto
4 riguardo al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
- in particolare, come detto, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
8. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie si rileva che, se può ritenersi idoneamente dimostrato il verificarsi di una caduta e se può ritenersi ricorrente la relazione di custodia, l'attrice non ha tuttavia assolto all'onere di dimostrare l'esatta dinamica dell'evento e, con essa, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno.
Occorre premettere che in citazione l'attrice ha allegato che “a causa del fondo stradale accidentato e, più in particolare, di una buca presente sul grigliato dello scolo delle acque reflue
e piovane tanto da renderlo deformato e con alcune stecche piegate e addirittura rotte (..) cadeva rovinosamente a terra”.
L'ente convenuto, costituendosi, ha dedotto che la dinamica degli eventi allegata dall'attrice non poteva ritenersi provata, anche perché rappresentata in modo del tutto contraddittorio dalla medesima attrice la quale, nella precedente missiva stragiudiziale del 19.2.2014, aveva allegato modalità di verificazione del sinistro del tutto differenti rispetto a quelle allegate con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Al riguardo che deve infatti rilevarsi che dalla suddetta missiva, prodotta in atti, emerge che l'attrice “scivolava su una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale e anche a causa delle buche presenti sul selciato in prossimità di una griglia di raccolta delle acque, cadeva rovinosamente a terra”.
In sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attrice ha quindi dedotto che “a causa della presenza di ghiaccio e di irregolarità sul tratto stradale in prossimità di una lunga grata di scolo delle acque reflue che attraversava la strada in tutta la sua lunghezza e sebbene avesse adottato tutte le precauzioni e attenzioni possibili, la signora scivolava perdendo Pt_1
l'equilibrio, andando a finire con il piede sinistro dentro una parte della griglia deformata in alcuni punti”.
5 Negli scritti conclusivi l'attrice, ribadendo la dinamica da ultimo riportata, ha anche rappresentato che se non fosse scivolata sul terreno sul quale si trovava l'insidia del ghiaccio, di certo non sarebbe passata sulla grata danneggiata (si veda pagina 2 della memoria di replica conclusionale, come anche pagina 4 della comparsa conclusionale in cui viene rappresentato che “è proprio per non passare sulla parte di griglia danneggiata che la signora è passata sul tratto di strada che era ghiacciato, sebbene il ghiaccio a vista d'occhio non era visibile”).
Così riassunte le prospettazioni attoree in ordine alla dinamica degli eventi deve in primo luogo escludersi che nella specie ricorra, come pure eccepito dalle controparti, una inammissibile mutatio libelli per essere stato tardivamente introdotto un nuovo tema di indagine.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che è ammessa la modificazione degli elementi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi) se la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e se, a causa della modifica, non si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 12310/15, Cass., ord. n. 23975/24, nonché Cass., ord. n.
4031/21 che ha riaffermato detto principio in un caso in cui il medesimo danno allegato era stato ricondotto a due diversi momenti di un trattamento sanitario).
Ebbene nella specie la modificazione non è meramente connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, venendo chiaramente in rilievo la stessa – unica – vicenda sostanziale (ossia una caduta, in un dato luogo e giorno, che l'attrice assume riconducibile alla responsabilità del CP_1 quale custode).
Né può ipotizzarsi che ricorra una compromissione delle potenzialità difensiva delle controparti, posto che, da un lato, anche la precisazione rientra nel medesimo alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. e che, dall'altro lato, come evidenziato dallo stesso la presenza di ghiaccio sulla CP_1 strada era stata dedotta anche nei contatti tra le parti che hanno preceduto il giudizio.
Non può quindi ritenersi che, come pure eccepito dalle controparti, sia stato inammissibilmente introdotto in giudizio un tema di indagine del tutto nuovo.
Ciò nondimeno, a fronte di una rappresentazione della dinamica dei fatti non univoca e per certi versi contraddittoria nei diversi atti di parte, occorre verificare se all'esito del giudizio permanga una sostanziale incertezza sullo svolgimento degli eventi ovvero se l'attrice, in tal senso onerata, abbia fornito piena prova di una ricostruzione dei fatti nell'ambito della quale possa effettivamente attribuirsi efficienza causale alla res oggetto di custodia.
6 La giurisprudenza di legittimità è infatti netta nell'affermare che non è sufficiente collocare, genericamente e complessivamente, il sinistro e la cosa in custodia nel medesimo contesto, ma occorre dimostrare l'effettiva successione dei fatti che hanno determinato l'evento, con conseguente esclusione della responsabilità del custode nel caso in cui permanga una situazione di incertezza sull'imputabilità eziologica alla res dell'evento dannoso (cfr., Cass., ord. n.
12760/24, Cass., ord. n. 20986/23, Cass., ord. n. 33129/24).
Venendo dunque al merito deve in primo luogo escludersi che lo stato della grata di scolo al momento dell'evento possa fondare la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente convenuto.
Deve al riguardo evidenziarsi che, pur avendo l'attrice allegato in citazione di essere caduta a causa di una buca presente in tale grata, tale dinamica è stata successivamente precisata, dalla medesima attrice, nei successivi scritti difensivi, in cui ha affermato di essere scivolata a causa del ghiaccio presente sul manto stradale in prossimità della grata finendo quindi per cadere con il piede sinistro in una parte della griglia deformata.
In tale quadro deve escludersi che tale bene, oggetto di custodia, sia stato la causa dell'evento, peraltro tenuto conto del fatto che neanche i testi escussi hanno riferito che la caduta sia stata inizialmente determinata dalle condizioni di dissesto della grata (si veda, in particolare, il teste che ha riferito che l'attrice è scivolata sull'asfalto e poi è finita con il piede incastrato Tes_1 nella grata).
Né a diverse conclusioni, in punto di effettiva ricorrenza di un'idonea efficienza causale, potrebbe pervenirsi argomentando dal fatto che secondo l'attrice la caduta conseguente alla scivolata per il ghiaccio avrebbe avuto conseguenze ben minori in caso di assenza di deformazioni della grata.
Ed infatti laddove si volesse ipotizzare per tale motivo un possibile ruolo della grata nella determinazione dell'evento, dovrebbe comunque concludersi che la condotta dell'attrice ha avuto esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento per non avere ella usato la normale prudenza imposta dal principio di autoresponsabilità, così rendendo ininfluente la condizione di dissesto della grata e degradandola a mera occasione della determinazione del danno.
Sul riguardo deve infatti evidenziarsi:
- che la grata si presentava da anni nello stato di dissesto esistente al momento della caduta (la teste , che ha riferito di abitare vicino ai luoghi di causa da più di cinquant'anni, ha Tes_2 affermato che la grata si presentava come raffigurata nelle foto prodotte sin dal 2011/2012, “ossia da sempre, per ciò che ricordo”; il teste titolare di un negozio e di un magazzino ubicati Tes_1
7 vicino alla grata, ha riferito che la grata si presentava “da parecchio tempo” nelle condizioni raffigurate nelle foto);
- che l'evento si è verificato di giorno ed in condizioni di piena visibilità, non essendo emerso che fossero in corso eventi atmosferici avversi;
- che le stesse dimensioni complessive della grata, che sostanzialmente attraversava tutta la strada per come emerge dalle foto prodotte e dalle dichiarazioni dei testi escussi, la rendevano ben visibile all'utente della strada;
- che tale stato di fatto poteva ritenersi in concreto ben noto all'attrice, la quale viveva, da oltre cinquant'anni, a poca distanza dalla grata stessa (si vedano le dichiarazioni rese dai testi
[...]
e nonché la documentazione prodotta dal in allegato alla seconda Tes_2 Tes_1 CP_1 memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.);
- che, in punto di piena conoscenza dello stato dei luoghi, risulta in ogni caso dirimente che la stessa attrice ha rappresentato di essere passata sul tratto di strada ghiacciato proprio per non passare sulla grata danneggiata.
Deve dunque ritenersi che il potenziale pericolo costituito dalle condizioni della grata fosse pienamente noto all'attrice e, come tale, di per sé solo pienamente evitabile con una condotta di normale prudenza.
Per quanto concerne invece la presenza di ghiaccio sul manto stradale la teste , che pure Tes_2 ha dichiarato di trovarsi insieme all'attrice al momento della caduta, ha riferito della presenza di ghiaccio in termini del tutto dubitativi ed incerti (“Non ricordo ma potrebbe esserci stato un po' di ghiaccio viste le temperature basse e che era il 2 Gennaio e visto che faceva molto freddo”), per poi riferire, in ordine alle modalità della caduta, che entrambe dovevano attraversare la grata e che l'attrice “scivolava”, senza però dare puntualmente conto dell'effettiva esistenza e delle dimensioni del tratto di strada asseritamente ghiacciato (tratto di strada, come detto, percorso anche dalla medesima teste).
Il teste ha a ben vedere riferito che la giornata era particolarmente rigida e che la grata Tes_1
“era tutta gelata”, senza però offrire una puntuale descrizione anche delle concrete condizioni del manto stradale, con particolare riferimento alla presenza di tratti ghiacciati sull'asfalto su cui pure poi ha riferito di aver visto scivolare l'attrice.
Sulla scorta degli elementi acquisiti permane dunque una insuperabile incertezza in ordine all'effettiva presenza di una lastra di ghiaccio sul manto stradale o comunque di un tratto di strada
8 ghiacciato nel punto in cui l'attrice è scivolata, con conseguente caduta, in quanto uno dei testi ne ha riferito in termini di possibilità (senza però riferire di ricordarne la presenza), mentre l'altro teste ha fornito una più chiara descrizione della presenza di ghiaccio solo sulla grata (la quale però, per come detto, non ha determinato “l'innesco” della caduta).
Tale incertezza non consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice (anche tenuto conto dell'astratta ipotizzabilità anche di diverse, alternative e plausibili dinamiche), il che rende peraltro superflua una attenta disamina, in ipotesi di ritenuta presenza di ghiaccio, dell'effettiva adozione da parte della danneggiata delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto a circostanze prima facie prevedibili.
Giova infatti osservare, seppur sinteticamente, che viene comunque in rilievo un evento che si è verificato, in un luogo da anni noto all'attrice, nelle prime ore di un mattino nel mese di gennaio e, segnatamente, in un tratto di strada in discesa ed in prossimità di uno scolo delle acque: trattasi dunque di un luogo in cui avrebbe potuto ritenersi prevedibile la possibile formazione di ghiaccio ed in cui sarebbe stata pienamente esigibile l'adozione di una condotta prudente da parte dell'utente della strada.
9. Dalle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'ente convenuto, con conseguente superfluità dell'esame nel merito della domanda svolta da tale ente nei confronti dell'assicurazione chiamata, che può ritenersi assorbita.
10. Il rigetto delle eccezioni preliminari in ordine all'inammissibilità della precisazione della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di ½; tali spese seguono invece la soccombenza per la restante quota di ½ e sono dunque poste a carico di parte attrice, anche con riguardo alla posizione della società terza chiamata in forza del principio di causazione e tenuto conto del fatto che l'iniziativa del chiamante non risulta palesemente arbitraria
(cfr., Cass., ord. n. 31889/19); tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento
(valore indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto della contenuta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1158 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta da nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1
9 - COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di ½;
- CONDANNA al pagamento in favore del e della società Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite Controparte_3 nella restante misura di 1/2, che liquida, in favore di ciascuno, in complessivi € 1.904,50, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 5.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
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