Art. 1343. Ufficiale delle categorie in congedo e del ruolo d'onore 1. L'ufficiale delle categorie in congedo o del ruolo d'onore, prigioniero di guerra, non puo' durante la prigionia o ipotesi equiparate, essere valutato per l'avanzamento ne' conseguire promozione. La valutazione effettuata prima della cattura e' annullata a ogni effetto. 2. Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto dell'articolo 1342, comma 1. 3. L'ufficiale non valutato o non promosso perche' prigioniero di guerra, se ottiene il nulla osta, e' valutato o nuovamente valutato soltanto se, prima della cattura o prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e per l'ufficiale di complemento il disposto dei successivi commi 4 e 5. Se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, l'ufficiale e' promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. 4. L'ufficiale in ausiliaria compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, che prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale non ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, puo' essere promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se raggiunge tali condizioni anche fuori del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati. 5. L'ufficiale di complemento compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, che prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale non ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, e l'ufficiale in ausiliaria o di complemento compreso in aliquote di ruolo fuori del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, puo' essere promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata solo se raggiunge le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente codice esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati. 6. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 valgono anche se l'ufficiale, nel nuovo grado, risulta raggiunto da turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta, comunque, corresponsione di assegni arretrati.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentari • 3
- 1. Cause di nullità del contrattohttps://www.brocardi.it/
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente(1). Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa [1343], l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346(2). Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge [458, 778, 785, 788, 794, 1350, 1354, 1355, 1472, 1895, 1904, 1963, 1972, 2103, 2115, 2265, 2744](3). Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 € 9.346 consulenze …
Leggi di più… - 2. Covid, impossibilità sopravvenuta e forza maggiore: àmbito e limitiAccesso limitatoRoberto Calvo · https://www.altalex.com/ · 8 luglio 2021
- 3. Nullità del contrattoAccesso limitatoPaolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2016
Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/12/2024, n. 1239Provvedimento: R. G. n. 20009 / 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG 20009/2013, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Anna Cardile, nell'interesse della [...] ; dall'avv. Margherita Ghirlanda per il sig. SO UG sulla Parte_1 scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 18/11/2024 (fissata per gli incombenti ai sensi dell'art. 281 sexies cpc), pronuncia la seguente SENTENZA tra , (CF: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1 23.11.1958 ed ivi residente, Rocca di Ciavoli, elettivamente domiciliata in Messina, Viale S. …Leggi di più...
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- 2. Trib. Agrigento, sentenza 09/07/2025, n. 1105Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro Il BU di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1251 del 2023, e vertente TRA , rappresentato e difeso dagli Avv.ti MAINI LO Parte_1 CASTO LUIGI, DENTICI LORENZO MARIA e ROMANO ALBERTO, giusta procura depositata telematicamente; -ricorrente- CONTRO , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore; , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FRENI ENRICO, giusta procura …Leggi di più...
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- 5. Trib. Bologna, sentenza 21/11/2023, n. 2609Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bologna SECONDA SEZIONE R.G. 7504/2022 La Tribunale di Bologna, SECONDA SEZIONE, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Lorella Fregnani, ad esito della discussione odierna, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile tra C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 RAVENNA GIOVANNI attrice e (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_2 TARSITANO GIULIO convenuta CONCLUSIONI Parte Attrice: “accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto ” n.30903/G del 12/12/2019 per Org_1 inadempimento di (C.F e P.IVA ), in persona CP_1 P.IVA_2 del suo Amministratore Unico e legale …Leggi di più...
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