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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/12/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1997/2025 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 3.12.2025, letto il ricorso congiunto depositato dai signori:
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Macchie n. 28
e
(c.f. ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
19
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mario Di Pillo del Foro di Chieti
ha emesso la seguente
SENTENZA
preso atto:
• del fatto che i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione coniugale stabilite dal decreto n. 3667 emesso da questo Tribunale in data 9.5.2013, depositato il 13.5.2013,
all'esito del giudizio n. 65/2013 r.g., e con il quale è stata omologata la loro separazione consensuale;
Per_
• del fatto che dal loro matrimonio è nata la figlia (a Chieti il 27.10.2005), maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
• delle precarie condizioni economiche in cui versa il sig. , delle mutate esigenze della Parte_1
Per_ figlia divenuta maggiorenne, e della volontà delle parti di modificare la disciplina stabilita con il decreto di omologazione indicato;
ritenuta la propria competenza, visto il luogo di residenza delle parti;
osservato che il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., come richiamato dall'art. 473bis.51 c.p.c., e quelle relative alle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti;
visto il parere favorevole reso dal p.m. in data 23.10.2025;
tenuto conto della documentazione depositata dalle parti in data 30.11.2025;
udite le parti e la giovane all'udienza odierna;
Controparte_1
dato atto del fatto che le parti hanno chiesto quanto segue: “la madre contribuirà in via esclusiva Parte_2 al mantenimento della figlia agli studi e pertanto provvederà direttamente al pagamento del canone Controparte_1
di locazione e relative spese dell'alloggio della figlia per l'Università a Torino, delle tasse di iscrizione alla stessa
Università e all'acquisto dei libri, inoltre verserà in favore direttamente della stessa la somma mensile di € 300,00
rivalutabili annualmente in base agli indici di svalutazione monetaria registrati dall'ISTAT, fino al compimento
degli studi e all'inserimento nel mondo lavorativo della figlia stessa”;
ritenuto che il sig. abbia adeguatamente contribuito, seppur una tantum, al Parte_1
mantenimento della figlia, non impugnando le disposizioni testamentarie (lesive della sua quota di legittima) dei suoi genitori, sig.ri e , i quali, istituendo loro erede Controparte_2 Controparte_3
Per_ universale la OT , hanno lasciato a quest'ultima in eredità la proprietà dell'intero compendio immobiliare sito in Tollo in contrada Macchie n. 54;
ritenuto, pertanto, che la modifica delle condizioni di separazione stabilite con decreto di questo
Tribunale n. 3667 emesso il 9.5.2013 all'esito del giudizio n. 65/2013 r.g., richiesta dalle parti, sia
Per_ integralmente condivisibile, essendo le statuizioni economiche stabilite in favore della figlia ,
maggiorenne non economicamente autosufficiente, conformi agli interessi di quest'ultima e compatibili con le condizioni economiche delle parti;
tenuto infine conto del fatto che la giovane , la quale ha già compiuto 20 anni di età, ha Controparte_1
prestato il suo consenso al pagamento diretto in suo favore dell'assegno di mantenimento e alla modifica delle condizioni di separazione richieste dai suoi genitori con ricorso congiunto del 16.10.2025;
ritenuto, infine, di non dover provvedere sulle spese, data la natura congiunta del ricorso;
p.q.m.
• dispone che, in modifica del decreto n. 3667 emesso da questo Tribunale in data 9.5.2013, depositato il 13.5.2013, le condizioni di separazione dei signori e , Parte_1 Parte_2
relativamente ai loro obblighi di mantenimento della figlia maggiorenne , siano Controparte_1
disciplinate sulla base delle loro richieste congiunte testualmente riportate in motivazione;
• nulla sulle spese di lite.
Chieti, 3.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
Pag. 2 di 3 IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
Pag. 3 di 3
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 3.12.2025, letto il ricorso congiunto depositato dai signori:
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Macchie n. 28
e
(c.f. ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
19
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mario Di Pillo del Foro di Chieti
ha emesso la seguente
SENTENZA
preso atto:
• del fatto che i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione coniugale stabilite dal decreto n. 3667 emesso da questo Tribunale in data 9.5.2013, depositato il 13.5.2013,
all'esito del giudizio n. 65/2013 r.g., e con il quale è stata omologata la loro separazione consensuale;
Per_
• del fatto che dal loro matrimonio è nata la figlia (a Chieti il 27.10.2005), maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
• delle precarie condizioni economiche in cui versa il sig. , delle mutate esigenze della Parte_1
Per_ figlia divenuta maggiorenne, e della volontà delle parti di modificare la disciplina stabilita con il decreto di omologazione indicato;
ritenuta la propria competenza, visto il luogo di residenza delle parti;
osservato che il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., come richiamato dall'art. 473bis.51 c.p.c., e quelle relative alle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti;
visto il parere favorevole reso dal p.m. in data 23.10.2025;
tenuto conto della documentazione depositata dalle parti in data 30.11.2025;
udite le parti e la giovane all'udienza odierna;
Controparte_1
dato atto del fatto che le parti hanno chiesto quanto segue: “la madre contribuirà in via esclusiva Parte_2 al mantenimento della figlia agli studi e pertanto provvederà direttamente al pagamento del canone Controparte_1
di locazione e relative spese dell'alloggio della figlia per l'Università a Torino, delle tasse di iscrizione alla stessa
Università e all'acquisto dei libri, inoltre verserà in favore direttamente della stessa la somma mensile di € 300,00
rivalutabili annualmente in base agli indici di svalutazione monetaria registrati dall'ISTAT, fino al compimento
degli studi e all'inserimento nel mondo lavorativo della figlia stessa”;
ritenuto che il sig. abbia adeguatamente contribuito, seppur una tantum, al Parte_1
mantenimento della figlia, non impugnando le disposizioni testamentarie (lesive della sua quota di legittima) dei suoi genitori, sig.ri e , i quali, istituendo loro erede Controparte_2 Controparte_3
Per_ universale la OT , hanno lasciato a quest'ultima in eredità la proprietà dell'intero compendio immobiliare sito in Tollo in contrada Macchie n. 54;
ritenuto, pertanto, che la modifica delle condizioni di separazione stabilite con decreto di questo
Tribunale n. 3667 emesso il 9.5.2013 all'esito del giudizio n. 65/2013 r.g., richiesta dalle parti, sia
Per_ integralmente condivisibile, essendo le statuizioni economiche stabilite in favore della figlia ,
maggiorenne non economicamente autosufficiente, conformi agli interessi di quest'ultima e compatibili con le condizioni economiche delle parti;
tenuto infine conto del fatto che la giovane , la quale ha già compiuto 20 anni di età, ha Controparte_1
prestato il suo consenso al pagamento diretto in suo favore dell'assegno di mantenimento e alla modifica delle condizioni di separazione richieste dai suoi genitori con ricorso congiunto del 16.10.2025;
ritenuto, infine, di non dover provvedere sulle spese, data la natura congiunta del ricorso;
p.q.m.
• dispone che, in modifica del decreto n. 3667 emesso da questo Tribunale in data 9.5.2013, depositato il 13.5.2013, le condizioni di separazione dei signori e , Parte_1 Parte_2
relativamente ai loro obblighi di mantenimento della figlia maggiorenne , siano Controparte_1
disciplinate sulla base delle loro richieste congiunte testualmente riportate in motivazione;
• nulla sulle spese di lite.
Chieti, 3.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
Pag. 2 di 3 IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
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