Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/05/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. promossa da:
CF rapp.to a difeso dall'avv. Adelindo Maragoni Parte_1 C.F._1
presso il medesimo elett.te domiciliato in Terracina (LT) , Via G. Antonelli n.2, per procura in calce all'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE
CONTRO
:
Controparte_1
(P.IVA ), in persona dell'amministratore p.t. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Marco Ercole elettivamente domiciliata presso il medesimo in Fondi (LT) Via Ponte
Nuovo n. 25,CF per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 8 maggio 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 17 febbraio 2020, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 69/2020, RG n. 6153/2019, emesso dal
Tribunale di Latina in data 10 gennaio 2020, su ricorso di Parte_2
[...]
[...]
6.332,07 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, a titolo di fatture insolute di fornitura prodotto ortofrutticoli.
A sostegno dell'opposizione, si deduceva che la parte opponente aveva provveduto al versamento in data 23.04.2019, in favore della ricorrente in via monitoria
[...]
, della somma di € 3.000,00 e non di € Controparte_2
378,33 come invece indicato nel ricorso monitorio e ciò a mezzo assegno bancario n.
0002500686 tratto sul c/c 32840 della Cassa Rurale Artigiana dell'Agro Pontino, incassato dalla opposta in data 26.04.2019, come da documentazione che veniva prodotta.
L'opponente deduceva che pertanto la somma residua pertanto dovuta dal , in Parte_1
pagamento delle fatture azionate, fosse quella di € 3.710,40 e non di € 6.332,07 come invece indicato nel ricorso e nel provvedimento monitorio notificato.
Si costituiva la parte opposta Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo che, alla stregua di rapporti
[...]
commerciali tra le parti, mai contestati, riguardanti la compravendita di beni ortofrutticoli, rimanevano insolute, come da documenti contabili contenuti nel fascicolo monitorio, una pluralità di fatture azionate monitoriamente per € 6.332,07.
Si deduceva inoltre che il sig. aveva emesso degli assegni in pagamento, in favore Pt_1
della opposta, rispettivamente in data 18/03/2019 assegno n. 2500686 per € 3.000,00 (e l'assegno n. 2500687 in data 23/04/2019 per € 3.000,00, rilasciati e incassati dall'opposta a saldo di ulteriori e precedenti fatture di merce diverse da quelle oggetto della richiesta monitoria che venivano specificamente indicate.
Parte opposta così concludeva:
“Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo
D.I. 69/2020, emesso dal Tribunale di Latina in data 07/01/2020, in persona del Giudice
Dott. Alfonso Piccialli, r.g.n. 6153/2019, e per l'effetto condannare il sig. , Parte_1
Via A. Volta, 04019 Terracina (P.IVA a versare alla P.IVA_2 [...]
a somma di euro 6.332,07 Controparte_1
(seimilatrecentotrentadue/07) oltre interessi e spese liquidate in decreto ingiuntivo r.g.n.
6153/2019 n. 69/2020 del Tribunale di Latina;
In Subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo r.g.n. 6153/2019 n. 69/2020 venisse dichiarato da codesto tribunale, nullo e/o annullabile, inefficace e/o revocato, accertata e dichiarata la posizione debitoria nei confronti della Controparte_1
condannare il primo al versamento in favore del secondo
[...]
2 della somma di Euro 6.332,07 (seimilatrecentotrentadue/07) oltre interessi ex d.l.gs.
231/02 dalla data di scadenza delle fatture insolute sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
In sede di prima memoria ex art. 183 cpc, parte opposta dava atto che la società opponente aveva saldato parzialmente la somma ingiunta in data 30/10/2020, come da ordine di bonifico in favore della” , con causale “Saldo Controparte_2 Controparte_1 fatture di cui al decreto ingiuntivo n.69/20”, per la somma pari ad euro 3.710,40. In conseguenza parte opposta chiedeva nelle conclusioni:
“Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo
D.I. 69/2020, emesso dal Tribunale di Latina in data 07/01/2020, in persona del Giudice
Dott. Alfonso Piccialli, r.g.n. 6153/2019, e per l'effetto condannare il sig. , Parte_1
Via A. Volta, 04019 Terracina (P.IVA a versare alla P.IVA_2 [...]
a somma di euro 2.621,67 Controparte_1
(duemilaseicentoventuno/67) ovvero la somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese liquidate in decreto ingiuntivo r.g.n. 6153/2019 n. 69/2020 del
Tribunale di Latina;
In Subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo r.g.n. 6153/2019 n. 69/2020 venisse dichiarato da codesto tribunale, nullo e/o annullabile, inefficace e/o revocato, accertata e dichiarata la posizione debitoria del sig.
titolare dell'omonima ditta (P.IVA ) nei confronti della Parte_1 P.IVA_2
condannare il Controparte_1
primo al versamento in favore del secondo della somma di Euro 2.621,67
(duemilaseicentoventuno/67). Oltre interessi ex d.l.gs. 231/02 dalla data di scadenza delle fatture insolute sino all'effettivo soddisfo.”
Espletata una istruttoria meramente documentale, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 8 maggio 2025.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la
3 conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
Quanto al valore probatorio della fattura, come pacifico ( da ultimo Cass. 18 aprile 2018
n. 9542; Cass. 12 gennaio 2016, n. 299) la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria.
La ha agito monitoriamente Controparte_1
per il pagamento di fatture di fornitura di prodotti ortofrutticoli specificamente indicate nel ricorso monitorio ( dal 9 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019) per un totale di € 6.332,07, detratto un acconto di 378,33 asseritamente effettuato dall'opponente in data 23/04/2019.
L'opponente non ha contestato di avere ricevuto tali forniture ma ha eccepito di aver proceduto ad un pagamento parziale per € 3.000,00 con assegno datato 23 aprile 2019; la società opponente ha eccepito che tale importo risulta versato ed incassato a fronte di altre precedenti fatture di fornitura ed ha documentato un precedente versamento dell'opponente di € 3.000,00 con assegno n. 2500686, datato 18/03/2019, sempre per fatture diverse ed antecedenti.
4 Vanno a tale riguardo richiamati i principi pacifici in giurisprudenza sul punto ( da ultimo
Cass. 4 giugno 2021 n. 15708): da un lato si afferma che, posto che il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto e non anche il mancato pagamento, ove però il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (Cass. 30 gennaio 2020, n.2276). Tuttavia si afferma che detta regola iuris trova eccezione nell'ipotesi in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno.
Infatti, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione di assegno (cfr. Cass. 28 febbraio 2012, n. 3008; conf. Cass. 18 febbraio 2016, n.
3194; Cass. 6 novembre 2017, n. 26275).
Nel caso di specie, gravava sul debitore l'onere di dimostrare che con il pagamento dell'assegno indicato egli aveva estinto il debito oggetto di pretesa, trattandosi di titoli astratti ed autonomi, fonti di presunzione di distinti rapporti sostanziali.
Va inoltre rilevato al riguardo che il pagamento con assegno n. 2500686, datato
18/03/2019, non risulta contestato dall'opponente, assegno con numerazione progressivamente anteriore di una unità e tratto sulla stessa banca ( Cassa Rurale ed
Artigiana dell'Agro Pontino) rispetto a quello in contestazione n. 2500687 datato 23 aprile 2019 per € 3.000,00.
Ne consegue pertanto che non avendo l'opponente assolto a prova convincente sul punto, tale importo non può essere defalcato.
Deve tuttavia tenersi conto che nelle more del giudizio l'opponente ha proceduto al pagamento del saldo ritenuto sussistente rispetto all'importo ingiunto per € 3.710,40.
Va richiamato al riguardo il principio giurisprudenziale pacifico secondo il quale, nel caso di pagamento successivo alla notifica del decreto ingiuntivo il fatto sopravvenuto (sia esso considerato come estintivo del fondamento della pretesa azionata, ovvero come carenza sopravvenuta di interesse), se idoneo a precludere una decisione sul merito della pretesa, necessariamente travolge anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in cosa giudicata) resa nella fase monitoria. Infatti, come già evidenziato, l'oggetto del giudizio di
5 opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, sicché anche quando risulti fondata, anche solo parzialmente, un'eccezione di pagamento del debito in un momento posteriore all'emissione del decreto, si deve comunque revocare in toto il decreto opposto senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione del provvedimento opposto.
In altri termini, proprio perché l'opposizione non è azione di impugnazione della validità del decreto ingiuntivo e non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria del decreto. ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto ad il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, la sentenza che decida sull'opposizione, cosi come dove accogliere la pretesa creditoria rigettando l'opposizione qualora riscontri che le relative condizioni, pur se mancanti all'atto di quel ricorso, sussistano al momento della decisione, analogamente dove respingere la protesa medesima, accogliendo l'opposizione e revocando il decreto, qualora accerti, su eccezione del debitore, che all'indicato momento il credito sia estinto, per effetto di successivo adempimento senza riserve dell'obbligato, salvo il riflesso, sulla regolamentazione della spese, del fatto che tale adempimento sia intervenuto o sia stato eccepito solo nel corso del giudizio di opposizione.
Ne consegue pertanto che in parziale accoglimento della opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Tenuto conto che la parte opposta ha dichiarato di aver computato un acconto di € 378,33, tenuto conto del pagamento di € 3.710,40, l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 2.621,67 oltre gli interessi ex D.lgs 231/02 dalla domanda monitoria al saldo.
Quanto alla eccezione di parte opponente di inammissibilità della domanda come modificata nel quantum da parte opposta in sede di prima memoria ex art. 183 cpc, va richiamato il principio secondo cui è sempre ammissibile la modifica della domanda iniziale operata nella prima memoria istruttoria, potendo tale modifica riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi),
6 purché la modifica sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio ( Cass. 7 settembre 2020 n. 18546). Si ha, infatti, emendatio libelli quando la parte incide sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al soddisfacimento della pretesa fatta valere. Di contro, non può ritenersi ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima o per l'introduzione di un tema di indagine non sottoposto precedentemente al Giudice (mutatio libelli) (Cass.
SS.UU. n. 12310 del 15 giugno 2015; Cass. SS. UU. n. 22404 del 13 settembre 2018).
Per principio altrettanto pacifico ( Cass. 17 dicembre 2015, n. 25341), la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non da luogo ad una domanda nuova.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente nonostante l'accoglimento parziale della opposizione per fatto sopravvenuto e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento alla somma definitivamente attribuita al creditore.
Si richiama al riguardo il principio giurisprudenziale ( da ultimo Cass. 8 giugno 2021 n.
15916 che richiamata consolidata giurisprudenza (cfr.. ex plurimis, Cass. nr. 17854 del
2020; Cass. nr. 16431 del 2019) secondo cui anche con riguardo al giudizio di opposizione ad ingiunzione, la parte che, all'esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento seppure non integrale della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente . Il parziale accoglimento dell'opposizione può costituire situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente e può comportare una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod.proc.civ. secondo una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (ex plurimis, Cass nr. 30592 del 2017); deve infatti tenersi conto della struttura peculiare del procedimento d'ingiunzione, nel quale l'onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può essere condannata alle spese processuali (Cass. nr. 17854 del 2020 cit.; Cass. nr. 18125 del 2017 e, più in generale, con
7 riferimento alla regolazione delle spese in presenza di accoglimento parziale della domanda, Cass. nr. 26918 del 2018; Cass. nr. 1572 del 2018).
Nel caso di specie la riduzione dell'importo ingiunto deriva da pagamento effettuato successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione ed alla instaurazione della opposizione, a fronte di una situazione debitoria oggetto di diffida da giugno 2019.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di € 2.621,67 oltre gli interessi ex
[...]
D.lgs 231/02 dalla domanda monitoria al saldo;
c) Condanna a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in Parte_1
favore della nella Controparte_1
somma di € 1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA .
Sentenza resa in esito a discussione orale all'udienza del 8 maggio 2025.
Così deciso in Latina, in data 8 maggio 2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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