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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3398/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3398/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TOMMASO CIUOFFO e dell'avv. LUANA BRIZZI, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi telematici dei difensori: e Email_1
Email_2
C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOMMASO CIUOFFO CP_2 C.F._1 e dell'avv. LUANA BRIZZI, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi telematici dei difensori: e Email_1 Email_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOMMASO Controparte_1 C.F._2
CIUOFFO e dell'avv. LUANA BRIZZI, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi telematici dei difensori: e Email_1 Email_2
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFONSO CELLI e Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. TANIA ZANELLI, elettivamente domiciliato in VIALE G. BOVIO, N. 48, 47521 CESENA, presso i difensor avv.ti ALFONSO CELLI e TANIA ZANELLI
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso all'udienza del 13 novembre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto all'udienza del 16.05.2024 e, in particolare:
- parte opponente non ha depositato le note scritte e/o il foglio di precisazione delle conclusioni e dunque devono essere considerate come mantenute ferme (cfr. Cass. n. 22360 del 30.09.2013 e di recente anche Cass. n. 26523 del 20.11.2020) le conclusioni rassegnate nella propria prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata in data 22.09.2023, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, NEL MERITO: − accertare e dichiarare gli inadempimenti, gli illeciti, i vizi, i difetti, le difformità e le responsabilità tutte di per i motivi tutti Controparte_3
pagina 1 di 9 meglio esposti in corso di causa e conseguentemente;
− accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura del di cui alla fattura n. 1/1227 Parte_1 del 26/06/21 di per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa e dichiarare che Controparte_3 nulla è dovuto da . oltre che dal Rag. e dal Sig. Parte_2 CP_1 CP_2 [...]
a titolo di prezzo per tale bene e, comunque, in relazione a tale fornitura;
− condannare CP_1 al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da Controparte_3 Parte_2
nonché del Rag. e del Sig. per i motivi e le ragioni meglio esposte CP_1 CP_2 Controparte_1 in corso di causa;
danni da meglio quantificarsi in corso di causa anche mediante liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora dal dì del dovuto al saldo;
− compensare qualsivoglia credito dovesse essere accertato in capo ad
[...] con i crediti tutti che verranno accertati in capo a . CP_3 Parte_2 CP_1 nonché del Rag. e del Sig. per i motivi tutti meglio esposti in corso di CP_2 Controparte_1 causa;
IN OGNI CASO: − revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.N.P.A., come da legge”;
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 12.11.2024, ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria domanda, produzione ed eccezione disattesa, per tutti i motivi esposti nella narrativa in atti: in via principale e nel merito: (i) rigettare l'opposizione per intervenuta decadenza e/o prescrizione e, comunque, siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1009/2022 emesso dal Tribunale di Forlì (R.G. 2612/2022); (ii) respingere tutte le domande proposte dalla opponente in via riconvenzionale nei confronti di siccome inammissibili per Controparte_3 intervenuta decadenza e/o prescrizione e/o per violazione dell'art. 36 c.p.c. e, in subordine, poiché comunque totalmente infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso, (i) condannare Controparte_1 nonché i soci in proprio Sig. e Sig. , responsabili
[...] Controparte_1 CP_2 solidalmente ma in via sussidiaria, a pagare in favore di la somma di Euro Controparte_3
6.230,68, oltre interessi moratori ex artt.
4-5 D.lgs. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza indicata nella fattura impagata al saldo effettivo, ovvero quella maggiore o minore somma provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, (ii) condannare parte opponente a rifondere ad CP_3 una somma ritenuta equa e di giustizia ex art. 96, comma 3, c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed
[...] onorari del giudizio, rimborso del 15 % per spese generali ed oltre a IVA, CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di Controparte_1 CP_1 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo W.M. o compratore), e Controparte_1
(in seguito anche solo soci illimitatamente responsabili) proponevano opposizione CP_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1009/2022, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di CP_3
(di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo venditore), ingiungeva il
[...] pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 6.230,68, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo residuo della fattura commerciale n. 1227 del 26.06.2021, azionata in via monitoria quale saldo prezzo relativo alle merci compravendute e consegnate nel mese di giugno 2021. Preliminarmente, parte opponente contestava l'an e il quantum dell'avversaria pretesa creditoria, contestando la debenza degli importi richiesti - unilateralmente quantificati dalla controparte
– e deducendo l'assenza di prova che le prestazioni indicate in fattura fossero mai state concordate e/o eseguite dal venditore in favore di CP_3 Pt_2
In particolare, parte opponente dava atto di aver raggiunto nell'anno 2021 un accordo commerciale con avente ad oggetto la fornitura di una scaffalatura industriale da installare presso l'officina CP_3 di e che le parti si erano avvalse dell'intermediazione finanziaria della società RE, che Pt_2 avrebbe finanziato l'acquisto di tale macchinario mediante locazione operativa. Parimenti, parte opponente dava atto che, in base ai predetti accordi commerciali intercorsi, avrebbe CP_3 pagina 2 di 9 dovuto provvedere alla consegna e alla installazione del macchinario, mentre avrebbe Pt_2 provveduto a pagare il relativo prezzo a rate in favore della società RE. Ciò premesso, parte opponente contestava a di aver provveduto alla consegna solo CP_3 parziale di tale attrezzatura, di non aver provveduto all'installazione nel macchinario, nonché dava atto di aver contestato all'odierna parte opposta che il macchinario denominato “depuratore carrelato serie pfc filcar usato” alla prima voce della fattura azionata in via monitoria non funzionava regolarmente ed era inidoneo all'uso convenuto. In ragione dei predetti inadempimenti di gli odierni CP_3 opponenti deducevano di aver subito danni derivanti dall'impossibilità di utilizzare la scaffalatura, nonché danni da stress psico-fisico e da lesione del proprio diritto all'onore ed alla propria reputazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.03.2023, si costituiva il venditore contestando le avversarie deduzioni e domandando il rigetto integrale delle eccezioni e CP_3 delle domande dispiegate in opposizione in quanto inammissibili ed infondate. Preliminarmente, nel ricostruire le vicende fattuali oggetto di causa, parte opposta dava atto di aver intrattenuto con l'odierna parte opponente rapporti commerciali dal 2020 al 2022 e che dal gennaio 2022 parte opponente aveva completamente cessato di onorare i pagamenti delle forniture ricevute da
, avendo in ogni caso sin dal mese di luglio 2021 a mandare insolute le ricevute bancarie CP_3 emesse dal venditore e poi a pagare con notevole ritardo il prezzo delle merci fornite. Parte opposta dava atto, dunque, di aver inviato diffida alla controparte in data 13.06.2022 e che, sino a quel momento ed anche successivamente, parte opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione circa eventuali vizi, difetti o ritardi da parte di Pertanto, in assenza di CP_3 prova di alcuna tempestiva denuncia da parte degli odierni opponenti, parte opposta eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza ai sensi dell'art. 1495 c.c.. Altresì, parte opposta ribadiva la fondatezza della propria pretesa creditoria, in presenza tanto di fatture commerciali regolarmente emesse, quanto di documenti di trasporto debitamente sottoscritti dal destinatario e non disconosciuti. Da ultimo, parte opposta eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ex adverso formulata, stante la diversa causa petendi, avendo parte opponente preteso di addebitare a
[...]
i danni derivanti da una denuncia sporta dal terzo RE Locazione s.r.l.. CP_3
Con ordinanza del 26.03.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.03.2023, rilevato che l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale sollevata da parte opposta potesse essere decisa in sentenza unitamente al merito, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 1009/2022, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., su richiesta concedeva alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. con decorrenza differita e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
In data 25.05.2023, il difensore di parte opposta depositava accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice, debitamente notificata alla controparte.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
All'udienza del 13.12.2023, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con decreto del 27.09.2023, il giudice ammetteva e non ammetteva le prove richieste dalle parti e fissava la relativa udienza istruttoria per il giorno 16.05.2024.
In data 15.04.2024, i difensori di parte opponente depositavano telematicamente atto di rinuncia al mancato difensivo, già formalizzata e comunicata ai propri clienti. All'udienza del 16.05.2024, le parti opponenti non comparivano personalmente per rendere gli interrogatori formali ammessi e venivano escussi i testimoni presenti di parte opposta e Testimone_1
il giudice, esaurita l'istruttoria orale ammessa e ritenuta, dunque, la causa matura per Testimone_2 la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.11.2024, dando atto del carico del ruolo e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio.
pagina 3 di 9 All'udienza del 13.11.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto all'udienza del 16.05.2024, parte opposta precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 14.11.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che parte opposta provvedeva poi a depositare.
***
L'opposizione proposta dal compratore unitamente ai Controparte_1 CP_1 propri soci illimitatamente responsabili, e avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 CP_2
1009/2022 è del tutto infondata e, dunque, va rigettata per tutte le ragioni di seguito esposte, con conseguente e necessaria conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.. Parimenti infondate, in quanto sprovviste di adeguata prova dei relativi presupposti all'esito dell'istruttoria condotta, sono le domande riconvenzionali di accertamento e declaratoria di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno formulate da parte opponente e in atto di citazione. Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2
1. Preliminarmente ed in considerazione dell'intervenuta rinuncia al mandato difensivo da parte dei difensori di parte opponente nelle more della presente opposizione, si rileva che un principio processuale di carattere generale finalizzato ad evitare una vacatio dello ius postulandi e a garantire alle parti nel procedimento giurisdizionale il diritto di difesa con soluzione di continuità è quello previsto dall'art. 85 c.p.c. in tema revoca o rinuncia della procura. Consolidato e pienamente condivisibile è, infatti, l'orientamento della giurisprudenza, in linea con il dato codicistico - “non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore” -, per cui il difensore rinunciatario conserva comunque le proprie funzioni e la propria capacità a compiere e a ricevere atti con riguardo alle vicende del processo, fino all'effettiva sostituzione. In particolare, a tal proposito si ricorda che “le vicende della procura alle liti sono disciplinate, dall'art. 85 cod. proc. civ., in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano - di per sé - il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare.
Ne consegue che, in base all'art. 85 cod. proc. civ., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore” (cfr. Cass. n. 17649 del 28.07.2010
e più di recente Cass. n. 11504/2016).
Pertanto, anche in presenza della rinuncia al mandato formalizzata e comunicata a parte opponente dai propri difensori costituiti nel presente giudizio di opposizione, avv. Tommaso Ciuoffo e avv. Luana Brizzi, in data 15.04.2024, a parte opposta deve essere senza dubbio garantito CP_3 il pieno diritto di difesa nel presente giudizio, tramite rituale prosecuzione dello stesso e, come avvenuto nella specie, celebrazione della successiva udienza istruttoria calendarizzata per il giorno
16.05.2024. Per completezza espositiva, si precisa che stante il tempo trascorso tra la conoscenza della rinuncia al mandato difensivo e la data dell'udienza istruttoria calendarizzata, ma soprattutto in ragione dell'ampio lasso di tempo trascorso tra l'emissione dell'ordinanza istruttoria di ammissione dei mezzi di prova, tra cui gli interrogatori formali degli opponenti in data 14.12.2024 (ritualmente comunicata ai difensori delle parti in data 15.12.2024), non si è ritenuto necessario differire l'udienza istruttoria del
16.05.2024, anche in base al principio generale di ragionevole durata del processo.
Due sono, dunque, le conseguenze processuali di rilievo ai fini della presente decisione.
1.1 Per un verso, sul piano probatorio, parte opponente è senza dubbio decaduta ai sensi degli artt. 103 e 104 disp. att. c.p.c. dall'escussione dei testimoni in precedenza ammessi Testimone_3
pagina 4 di 9 e in quanto non comparsi all'udienza istruttoria del 16.05.2024 e non avendo la Tes_4 Tes_5 parte onerata provato di averli regolarmente intimati per l'udienza calendarizzata per la loro escussione. Inoltre, in ragione della mancata comparizione personale degli odierni opponenti, costituiti in giudizio, alla medesima udienza istruttoria del 16.05.2024, altresì calendarizzata, per gli interrogatori formali ammessi, nonché in assenza di idonea giustificazione, ne discende la facoltà per il giudice di trarre elementi di prova e di ritenere come ammesse le circostanze fattuali dedotte nei capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte opposta nn. 3, 7, 8, 9 e 10. Ciò risulta pienamente in linea con il dettato dell'art. 232 c.p.c. in base al quale “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
In aggiunta e ancora a tale specifico proposito, si ricorda che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è sostanzialmente consolidato nel ritenere che “in tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (cfr. ex multis Cass. n. 17719 del 06.08.2014).
1.2 Per altro verso e sul piano della precisazione delle conclusioni, si rileva inoltre che
“nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (cfr. Cass. n. 22360 del 30.09.2013). Quindi, nel caso di specie, la mancata precisazione delle conclusioni ad opera di parte opponente non può configurare un sostanziale abbandono della causa e si ribadisce che parte opponente, ritualmente costituita nell'ambito del presente giudizio di opposizione, abbia mantenuto ferme le proprie conclusioni formalmente rassegnate da ultimo nella prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata in data 22.09.2023.
2. Ciò doverosamente premesso, passando, poi, all'analisi del merito dell'opposizione, innanzitutto, si rende necessaria una breve ricostruzione della disciplina relativa all'inadempimento contrattuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti processuali sussumibili nell'alveo del contratto tipico di compravendita di beni mobili. 2.1 In via generale ai fini del decidere, è necessario ricordare che, come noto e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
Dagli atti del presente giudizio, emerge la piena prova della debenza della somma ingiunta pari ad euro 6.230,68 in linea capitale, a titolo di saldo residuo della fattura commerciale n. 1/1227 del
26.06.2021, azionata in sede monitoria unitamente ai relativi documenti di trasporto, debitamente sottoscritti tanto dal conducente quanto dal destinatario della merce compravenduta (cfr. doc. n. 2 fascicolo monitorio), nonché dell'estratto autenticato da Notaio del Registro Iva Vendite (cfr. doc. n. 3 del fascicolo monitorio). In proposito alla prima produzione documentale richiamata, si rileva come parte opponente si sia limitata genericamente ad eccepire la mancata sottoscrizione dei documenti di trasporto, senza disconoscerne formalmente ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le relative sottoscrizioni, che risultano debitamente apposte a penna, sui tutti e cinque i relativi documenti di trasporto datati 14, 18 e 24 giugno 2021, quale “firma del destinatario”. Non specificamente contestate ai sensi dell'art. 115 c.p.c. sono poi le circostanze fattuali relative all'effettiva consegna della merce compravenduta nel mese di giugno 2021 da parte del venditore e alla congruità dei prezzi fatturati da quest'ultimo in pagina 5 di 9 relazione all'accordo commerciale concluso tra le società, probabilmente, in forma verbale, visto il pacifico rapporto commerciale continuativo tra le stesse nel corso degli anni 2020-2022. Quanto alla seconda produzione documentale richiamata, ci si limita a richiamare il generale principio tipico del sistema monitorio italiano per cui l'imprenditore, munito di contabilità regolare, possa ottenere pronto titolo esecutivo, pur in presenza di opposizione, quando questa non è fondata su prova scritta;
a quest'ultimo proposito si ricorda, infatti, che l'art. 2710 c.c. prevede che “i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa” ovvero che le scritture contabili possono fare prova anche a favore dell'imprenditore, solo nei rapporti tra imprenditori e limitatamente ai rapporti relativi all'esercizio dell'impresa, essendo tale scelta del legislatore, tesa a favorire la pronta realizzazione dei crediti, in linea con il generale favor creditoris che caratterizza la materia contrattuale.
Ancora sul punto, alla luce delle doglianze formulate da parte opponente in questa sede, preme altresì ricordare che, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., nonché per pacifica giurisprudenza, le fatture commerciali e i relativi estratti autentici delle scritture contabili costituiscono, in ogni caso, idonee prove scritte ai fini dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento. In aggiunta, quanto alla specifica natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ci si limita a richiamare il condivisibile arresto giurisprudenziale in base al quale “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. di recente anche Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022).
2.2 Ampiamente provata, dunque, la fonte contrattuale della pretesa creditoria azionata dal venditore e avendo quest'ultimo allegato specificamente l'inadempimento della CP_3 controparte unitamente ai propri soci illimitatamente responsabili, Controparte_1 CP_1
e (cfr. doc. n. 1 monitorio), alla luce della documentazione in atti e delle Controparte_1 CP_2 risultanze dell'istruttoria orale condotta, si ritiene al contrario che parte opponente non abbia fornito adeguata prova di un eventuale, circostanziato ed effettivo pagamento, anche parziale, con effetto estintivo del proprio accertato debito nei confronti di parte opposta o di altro atto CP_3 modificativo e/o impeditivo dell'altrui pretesa creditoria, in forza del generale principio dell'onere della prova per cui la parte convenuta in giudizio ha l'onere di specifica allegazione prima e prova, poi, dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'altrui pretesa. In tal senso, com'è noto, si ricorda che “il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornire una ricostruzione alternativa” (cfr. Cass. n. 440 del 11.01.2017). Inoltre, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si rende necessario richiamare i seguenti principi applicabili al caso di specie. Da un lato, si ricorda che le circostanze non specificamente contestate dalle parti, costituiscono circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e, dall'altro, che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. ex multis Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004).
Ciò precisato, nel caso di specie e provata l'effettiva consegna della merce compravenduta indicata dettagliatamente nella fattura commerciale azionata dal venditore (cfr. doc. n. 2 monitorio), si deve evidenziare come parte opponente non abbia provveduto a contestare specificamente la congruità del prezzo applicato in fattura rispetto alle pattuizioni di vendita intercorse tra le parti contraenti,
pagina 6 di 9 essendosi limitato ad eccepire la mancata debenza degli importi ingiunti “tanto più nella misura unilateralmente quantificata dalla controparte” (cfr. pag. 3 atto di citazione in opposizione). 2.3 Ancora, nello svolgimento delle proprie difese, parte opponente si è limitata sin dall'atto di citazione in opposizione a contestare l'effettiva consegna integrale della merce, il mancato montaggio della stessa ad opera di e il malfunzionamento del depuratore carrelato, adducendo di CP_3 aver contestato i relativi vizi al venditore e di aver subito danni in ragione degli stessi. CP_3
In primo luogo, si deve ribadire che sussiste ideona prova in atti della consegna integrale della merce compravenduta, oggetto della fattura n. 1/1227 del 26.06.2021 azionata in sede monitoria.
In particolare, come precedentemente anticipato, agli atti sussistono validi documenti di trasporto, debitamente sottoscritti dal destinatario, non specificamente contestati e la cui firma non è stata disconosciuta, attestanti la consegna della merce presso la sede di i via 13 Novembre n. 107, Pt_2 sita in Villafranca di Forlì, dai quali risulta in data 14.06.2021 la consegna del depuratore oggetto di causa e della restante merce nelle date del 18.06.2021 e del 24.06.2021 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio); documenti di trasporto che, peraltro, sono espressamente e puntualmente richiamati nella descrizione fattura azionata (cfr. pag. 1 doc. 2 fascicolo monitorio).
In secondo luogo e anche volendo ritenere ammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente avente ad oggetto come meglio emerso nel corso dell'istruttoria una scaffalatura industriale differente, consegnata successivamente nel mese di settembre 2021 (cfr. doc. n. 7 parte opposta) e, quindi, non ricompresa nell'ambito della compravendita di beni mobili fatta valere in sede monitoria dal venditore, ma pur sempre riconducibile ai rapporti commerciali in essere tra le medesime parti contraenti, in via assorbente risulta essere stata raggiunta, nel corso dell'istruttoria, sufficiente prova idonea a dimostrare come, in base agli accordi commerciali conclusi tra le odierne parti processuali, il montaggio di una tale scaffalatura industriale - oggetto dell'intermediazione finanziaria della società RE, quanto al pagamento rateale del relativo prezzo da parte del compratore - non fosse in ogni caso a carico del solo venditore , bensì di un soggetto terzo. CP_3
Una tale circostanza fattuale risulta essere stata confermata in sede istruttoria da entrambi i testimoni escussi sul punto, e Sotto il vincolo del giuramento prestato, la prima Testimone_1 Testimone_2
– impiegata amministrativa di –, precisando di aver seguito personalmente le fasi CP_3 dell'acquisto e della vendita della scaffalatura, ha dichiarato che “l'installazione della scaffalatura era a carico di un tecnico di Ne sono a conoscenza in quanto durante le mie telefonate, sempre Parte_3 rivolte a di sollecito dei pagamenti, parlavamo anche della questione della Controparte_1 scaffalatura” (cfr. verbale di udienza del 16.05.2024). Parimenti, il secondo testimone escusso – in qualità di commerciale della società che ha seguito la commessa in esame -, ha dichiarato CP_3 che “(…) In ogni caso, eravamo d'accordo nei seguenti termini: noi avremmo consegnato parte della scaffalatura alla , quando quest'ultima fosse stata pronta per l'installazione, che doveva essere Pt_2 eseguita da avremmo consegnato anche la restante parte della fornitura per il montaggio del Pt_3 tutto” (cfr. già verbale di udienza del 16.05.2024). Inoltre, si deve rilevare la sostanziale e conseguente irrilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda di pagamento somme intrapresa dal venditore in relazione al saldo prezzo della CP_3 distinta consegna di merce avvenuta nel mese di giugno 2021, della documentazione offerta in comunicazione da parte opponente e relativa agli autonomi rapporti commerciali intercorsi in relazione alla scaffalatura industriale denominata AN (cfr. doc. n. 7 parte opposta), tanto tra il compratore la società RE coinvolta nell'operazione sul piano dell'intermediazione finanziaria, quanto Pt_2 tra il medesimo compratore l'installatore incaricato (cfr. doc. nn.
1-4 parte opponente). Pt_2
In terzo luogo, si rileva come non risulti idoneamente provata in atti, né la presenza dei vizi e difetti genericamente dedotti da parte opponente in relazione al depuratore carrelato consegnato al compratore in data 18.06.2021, né tantomeno la relativa tempestiva denuncia degli stessi al venditore all'epoca dei fatti, a fronte dell'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata ai sensi CP_3 dell'art. 1495 c.c. da parte opposta in comparsa di costituzione e risposta. In ogni caso, si deve pagina 7 di 9 osservare come parte opponente non abbia dimostrato di aver proposto alcuna specifica contestazione su un tale macchinario in data antecedente all'ingiunzione di pagamento in questa sede opposta. In prima analisi, si rileva come parte opponente si sia limitata genericamente a dedurre l'impossibilità di utilizzare il macchinario acquistato e l'inidoneità all'uso del “depuratore carrelato serie pfc filcar usato” di cui alla fattura azionata, senza null'altro dedurre e argomentare circa le cause del mancato funzionamento e senza fornire sul punto alcuna prova, tanto documentale quanto testimoniale.
Ciò è già di per sé sufficiente in via di ragione maggiormente liquida ad escludere la fondatezza dell'opposizione sul punto proposta da parte opponente Pt_2
In seconda analisi e quanto alle dedotte generiche contestazioni sollevate con atto di citazione in opposizione, si rileva come il documento n. 1 di parte opponente rappresenti comunicazione inviata via mail unicamente a soggetto terzo non parte del presente giudizio ovvero RE, così come i successivi documenti 2 e 3. Comunicazioni che comunque, come emerso chiaramente nel corso dell'istruttoria orale condotta, hanno ad oggetto un diverso macchinario industriale. L'unica comunicazione scritta, presente in atti, inviata da parte opponente all'odierna parte opposta risulta essere datata CP_3
30.09.2022, ovvero risulta successiva all'emissione del decreto ingiuntivo opposto. Ad abundantiam, si rileva come i testimoni di parte opposta già in precedenza richiamati abbiano entrambi confermato, sotto il vincolo del giuramento prestato, di non aver mai ricevuto alcuna contestazione “né in merito ai prezzi, né in merito ad eventuali vizi” (cfr. testimone Testimone_1 verbale di udienza del 16.05.2024), nonché che “preciso che la consegna è stata eseguita da un nostro dipendente. È stata firmata la bolla di consegna del depuratore e non abbiamo ricevuto contestazioni in merito” (cfr. testimone verbale di udienza del 16.05.2024). Testimone_2
In aggiunta, risulta doveroso precisare che tali testimoni devono essere ritenuti in questa sede sostanzialmente attendibile nella misura in cui, per un verso, hanno risposto alle domande poste in maniera coerente e senza incorrere in vistose contraddizioni e, per altro verso, hanno dichiarato di essere a conoscenza diretta delle circostanze sulle quali sono stati interrogati in ragione delle qualifiche ricoperte e mansioni svolte per la società opposta.
Inoltre e per completezza espositiva, occorre evidenziare che tutte le predette specifiche circostanze fattuali oltre che risultare dalla documentazione offerta in comunicazione e dalle risultanze dell'istruttoria orale condotta - devono certamente ritenersi sostanzialmente confermate ovvero ammesse, alla luce dell'ingiustificata mancata partecipazione degli opponenti a rendere l'interrogatorio formale ammesso, con ordinanza istruttoria comunicata alle parti in data 15.12.2023, all'udienza calendarizzata per il giorno 16.05.2024. In aggiunta, l'onere probatorio in capo a parte opponente non può dirsi nemmeno assolto, in ragione della già richiamata mancata escussione dei propri testimoni ammessi alla medesima udienza istruttoria, essendo parte opponente decaduta dalla prova testimoniale ai sensi degli artt. 103 e 104 disp. att. c.p.c., a fronte della rituale comunicazione dell'ordinanza istruttoria di ammissione dei mezzi istruttori in data 15.12.2023, ovvero diversi mesi prima che intercorresse la rinuncia al mandato difensivo da parte dei difensori di parte opponente di cui all'istanza depositata in data 15.04.2024. 2.4 Da ultimo e per le medesime ragioni sopra evidenziate, anche le domande riconvenzionali formulate dall'odierna parte opponente, ove ritenute ammissibili, devono essere rigettate in quanto totalmente carenti di prova dei relativi presupposti.
Ferma l'assorbente mancanza di idonea prova di vizi e/o difetti inficianti la merce consegnata dal venditore e tempestivamente denunciati dal compratore non risultano tantomeno CP_3 Pt_2 provati eventuali ulteriori inadempimenti imputabili alla società e/o conseguenti danni, i CP_3 quali non sono stati nemmeno specificamente allegati, avendo parte opponente genericamente dedotto di aver subito “non pochi disagi e danni”, nonché danni da stress psico-fisico e da lesione del proprio diritto all'onore ed alla propria reputazione (cfr. atto di citazione in opposizione), senza null'altro argomentare e/o allegare puntualmente a tale proposito.
pagina 8 di 9 Pertanto e in conclusione, alla luce delle predette plurime, gravi e concordanti evidenze probatorie, si deve necessariamente concludere che parte opponente non abbia sufficientemente provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa creditoria, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo. 3. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi, la liquidazione viene effettuata in base al valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rilevatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 3.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte opponente
[...]
e in solido tra loro (cfr. doc. n. 1 monitorio), Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2 come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
3.2 Per quanto riguarda la domanda di condanna di parte opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. formulata da parte opposta, non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi e, in particolare, non si ritiene integrato l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del
13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020), anche tenuto conto della necessità di svolgere comunque specifici approfondimenti istruttori in ordine alle circostanze fattuali per cui è causa, in relazione ai motivi di opposizione sollevati da parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3398/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA integralmente l'opposizione proposta da Controparte_1 CP_1 [...]
e per le ragioni di cui in motivazione. CP_1 CP_2
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1009/2022 in ogni sua parte;
capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA parte opponente e Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento a favore di parte opposta delle spese
[...] Controparte_3 di lite, che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo e che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 72,89 per intimazioni testimoniali;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3398/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TOMMASO CIUOFFO e dell'avv. LUANA BRIZZI, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi telematici dei difensori: e Email_1
Email_2
C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOMMASO CIUOFFO CP_2 C.F._1 e dell'avv. LUANA BRIZZI, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi telematici dei difensori: e Email_1 Email_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOMMASO Controparte_1 C.F._2
CIUOFFO e dell'avv. LUANA BRIZZI, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi telematici dei difensori: e Email_1 Email_2
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFONSO CELLI e Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. TANIA ZANELLI, elettivamente domiciliato in VIALE G. BOVIO, N. 48, 47521 CESENA, presso i difensor avv.ti ALFONSO CELLI e TANIA ZANELLI
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso all'udienza del 13 novembre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto all'udienza del 16.05.2024 e, in particolare:
- parte opponente non ha depositato le note scritte e/o il foglio di precisazione delle conclusioni e dunque devono essere considerate come mantenute ferme (cfr. Cass. n. 22360 del 30.09.2013 e di recente anche Cass. n. 26523 del 20.11.2020) le conclusioni rassegnate nella propria prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata in data 22.09.2023, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, NEL MERITO: − accertare e dichiarare gli inadempimenti, gli illeciti, i vizi, i difetti, le difformità e le responsabilità tutte di per i motivi tutti Controparte_3
pagina 1 di 9 meglio esposti in corso di causa e conseguentemente;
− accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura del di cui alla fattura n. 1/1227 Parte_1 del 26/06/21 di per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa e dichiarare che Controparte_3 nulla è dovuto da . oltre che dal Rag. e dal Sig. Parte_2 CP_1 CP_2 [...]
a titolo di prezzo per tale bene e, comunque, in relazione a tale fornitura;
− condannare CP_1 al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da Controparte_3 Parte_2
nonché del Rag. e del Sig. per i motivi e le ragioni meglio esposte CP_1 CP_2 Controparte_1 in corso di causa;
danni da meglio quantificarsi in corso di causa anche mediante liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora dal dì del dovuto al saldo;
− compensare qualsivoglia credito dovesse essere accertato in capo ad
[...] con i crediti tutti che verranno accertati in capo a . CP_3 Parte_2 CP_1 nonché del Rag. e del Sig. per i motivi tutti meglio esposti in corso di CP_2 Controparte_1 causa;
IN OGNI CASO: − revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.N.P.A., come da legge”;
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 12.11.2024, ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria domanda, produzione ed eccezione disattesa, per tutti i motivi esposti nella narrativa in atti: in via principale e nel merito: (i) rigettare l'opposizione per intervenuta decadenza e/o prescrizione e, comunque, siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1009/2022 emesso dal Tribunale di Forlì (R.G. 2612/2022); (ii) respingere tutte le domande proposte dalla opponente in via riconvenzionale nei confronti di siccome inammissibili per Controparte_3 intervenuta decadenza e/o prescrizione e/o per violazione dell'art. 36 c.p.c. e, in subordine, poiché comunque totalmente infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso, (i) condannare Controparte_1 nonché i soci in proprio Sig. e Sig. , responsabili
[...] Controparte_1 CP_2 solidalmente ma in via sussidiaria, a pagare in favore di la somma di Euro Controparte_3
6.230,68, oltre interessi moratori ex artt.
4-5 D.lgs. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza indicata nella fattura impagata al saldo effettivo, ovvero quella maggiore o minore somma provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, (ii) condannare parte opponente a rifondere ad CP_3 una somma ritenuta equa e di giustizia ex art. 96, comma 3, c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed
[...] onorari del giudizio, rimborso del 15 % per spese generali ed oltre a IVA, CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di Controparte_1 CP_1 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo W.M. o compratore), e Controparte_1
(in seguito anche solo soci illimitatamente responsabili) proponevano opposizione CP_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1009/2022, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di CP_3
(di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo venditore), ingiungeva il
[...] pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 6.230,68, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo residuo della fattura commerciale n. 1227 del 26.06.2021, azionata in via monitoria quale saldo prezzo relativo alle merci compravendute e consegnate nel mese di giugno 2021. Preliminarmente, parte opponente contestava l'an e il quantum dell'avversaria pretesa creditoria, contestando la debenza degli importi richiesti - unilateralmente quantificati dalla controparte
– e deducendo l'assenza di prova che le prestazioni indicate in fattura fossero mai state concordate e/o eseguite dal venditore in favore di CP_3 Pt_2
In particolare, parte opponente dava atto di aver raggiunto nell'anno 2021 un accordo commerciale con avente ad oggetto la fornitura di una scaffalatura industriale da installare presso l'officina CP_3 di e che le parti si erano avvalse dell'intermediazione finanziaria della società RE, che Pt_2 avrebbe finanziato l'acquisto di tale macchinario mediante locazione operativa. Parimenti, parte opponente dava atto che, in base ai predetti accordi commerciali intercorsi, avrebbe CP_3 pagina 2 di 9 dovuto provvedere alla consegna e alla installazione del macchinario, mentre avrebbe Pt_2 provveduto a pagare il relativo prezzo a rate in favore della società RE. Ciò premesso, parte opponente contestava a di aver provveduto alla consegna solo CP_3 parziale di tale attrezzatura, di non aver provveduto all'installazione nel macchinario, nonché dava atto di aver contestato all'odierna parte opposta che il macchinario denominato “depuratore carrelato serie pfc filcar usato” alla prima voce della fattura azionata in via monitoria non funzionava regolarmente ed era inidoneo all'uso convenuto. In ragione dei predetti inadempimenti di gli odierni CP_3 opponenti deducevano di aver subito danni derivanti dall'impossibilità di utilizzare la scaffalatura, nonché danni da stress psico-fisico e da lesione del proprio diritto all'onore ed alla propria reputazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.03.2023, si costituiva il venditore contestando le avversarie deduzioni e domandando il rigetto integrale delle eccezioni e CP_3 delle domande dispiegate in opposizione in quanto inammissibili ed infondate. Preliminarmente, nel ricostruire le vicende fattuali oggetto di causa, parte opposta dava atto di aver intrattenuto con l'odierna parte opponente rapporti commerciali dal 2020 al 2022 e che dal gennaio 2022 parte opponente aveva completamente cessato di onorare i pagamenti delle forniture ricevute da
, avendo in ogni caso sin dal mese di luglio 2021 a mandare insolute le ricevute bancarie CP_3 emesse dal venditore e poi a pagare con notevole ritardo il prezzo delle merci fornite. Parte opposta dava atto, dunque, di aver inviato diffida alla controparte in data 13.06.2022 e che, sino a quel momento ed anche successivamente, parte opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione circa eventuali vizi, difetti o ritardi da parte di Pertanto, in assenza di CP_3 prova di alcuna tempestiva denuncia da parte degli odierni opponenti, parte opposta eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza ai sensi dell'art. 1495 c.c.. Altresì, parte opposta ribadiva la fondatezza della propria pretesa creditoria, in presenza tanto di fatture commerciali regolarmente emesse, quanto di documenti di trasporto debitamente sottoscritti dal destinatario e non disconosciuti. Da ultimo, parte opposta eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ex adverso formulata, stante la diversa causa petendi, avendo parte opponente preteso di addebitare a
[...]
i danni derivanti da una denuncia sporta dal terzo RE Locazione s.r.l.. CP_3
Con ordinanza del 26.03.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.03.2023, rilevato che l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale sollevata da parte opposta potesse essere decisa in sentenza unitamente al merito, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 1009/2022, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., su richiesta concedeva alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. con decorrenza differita e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
In data 25.05.2023, il difensore di parte opposta depositava accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice, debitamente notificata alla controparte.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
All'udienza del 13.12.2023, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con decreto del 27.09.2023, il giudice ammetteva e non ammetteva le prove richieste dalle parti e fissava la relativa udienza istruttoria per il giorno 16.05.2024.
In data 15.04.2024, i difensori di parte opponente depositavano telematicamente atto di rinuncia al mancato difensivo, già formalizzata e comunicata ai propri clienti. All'udienza del 16.05.2024, le parti opponenti non comparivano personalmente per rendere gli interrogatori formali ammessi e venivano escussi i testimoni presenti di parte opposta e Testimone_1
il giudice, esaurita l'istruttoria orale ammessa e ritenuta, dunque, la causa matura per Testimone_2 la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.11.2024, dando atto del carico del ruolo e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio.
pagina 3 di 9 All'udienza del 13.11.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto all'udienza del 16.05.2024, parte opposta precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 14.11.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che parte opposta provvedeva poi a depositare.
***
L'opposizione proposta dal compratore unitamente ai Controparte_1 CP_1 propri soci illimitatamente responsabili, e avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 CP_2
1009/2022 è del tutto infondata e, dunque, va rigettata per tutte le ragioni di seguito esposte, con conseguente e necessaria conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.. Parimenti infondate, in quanto sprovviste di adeguata prova dei relativi presupposti all'esito dell'istruttoria condotta, sono le domande riconvenzionali di accertamento e declaratoria di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno formulate da parte opponente e in atto di citazione. Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2
1. Preliminarmente ed in considerazione dell'intervenuta rinuncia al mandato difensivo da parte dei difensori di parte opponente nelle more della presente opposizione, si rileva che un principio processuale di carattere generale finalizzato ad evitare una vacatio dello ius postulandi e a garantire alle parti nel procedimento giurisdizionale il diritto di difesa con soluzione di continuità è quello previsto dall'art. 85 c.p.c. in tema revoca o rinuncia della procura. Consolidato e pienamente condivisibile è, infatti, l'orientamento della giurisprudenza, in linea con il dato codicistico - “non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore” -, per cui il difensore rinunciatario conserva comunque le proprie funzioni e la propria capacità a compiere e a ricevere atti con riguardo alle vicende del processo, fino all'effettiva sostituzione. In particolare, a tal proposito si ricorda che “le vicende della procura alle liti sono disciplinate, dall'art. 85 cod. proc. civ., in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano - di per sé - il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare.
Ne consegue che, in base all'art. 85 cod. proc. civ., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore” (cfr. Cass. n. 17649 del 28.07.2010
e più di recente Cass. n. 11504/2016).
Pertanto, anche in presenza della rinuncia al mandato formalizzata e comunicata a parte opponente dai propri difensori costituiti nel presente giudizio di opposizione, avv. Tommaso Ciuoffo e avv. Luana Brizzi, in data 15.04.2024, a parte opposta deve essere senza dubbio garantito CP_3 il pieno diritto di difesa nel presente giudizio, tramite rituale prosecuzione dello stesso e, come avvenuto nella specie, celebrazione della successiva udienza istruttoria calendarizzata per il giorno
16.05.2024. Per completezza espositiva, si precisa che stante il tempo trascorso tra la conoscenza della rinuncia al mandato difensivo e la data dell'udienza istruttoria calendarizzata, ma soprattutto in ragione dell'ampio lasso di tempo trascorso tra l'emissione dell'ordinanza istruttoria di ammissione dei mezzi di prova, tra cui gli interrogatori formali degli opponenti in data 14.12.2024 (ritualmente comunicata ai difensori delle parti in data 15.12.2024), non si è ritenuto necessario differire l'udienza istruttoria del
16.05.2024, anche in base al principio generale di ragionevole durata del processo.
Due sono, dunque, le conseguenze processuali di rilievo ai fini della presente decisione.
1.1 Per un verso, sul piano probatorio, parte opponente è senza dubbio decaduta ai sensi degli artt. 103 e 104 disp. att. c.p.c. dall'escussione dei testimoni in precedenza ammessi Testimone_3
pagina 4 di 9 e in quanto non comparsi all'udienza istruttoria del 16.05.2024 e non avendo la Tes_4 Tes_5 parte onerata provato di averli regolarmente intimati per l'udienza calendarizzata per la loro escussione. Inoltre, in ragione della mancata comparizione personale degli odierni opponenti, costituiti in giudizio, alla medesima udienza istruttoria del 16.05.2024, altresì calendarizzata, per gli interrogatori formali ammessi, nonché in assenza di idonea giustificazione, ne discende la facoltà per il giudice di trarre elementi di prova e di ritenere come ammesse le circostanze fattuali dedotte nei capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte opposta nn. 3, 7, 8, 9 e 10. Ciò risulta pienamente in linea con il dettato dell'art. 232 c.p.c. in base al quale “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
In aggiunta e ancora a tale specifico proposito, si ricorda che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è sostanzialmente consolidato nel ritenere che “in tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (cfr. ex multis Cass. n. 17719 del 06.08.2014).
1.2 Per altro verso e sul piano della precisazione delle conclusioni, si rileva inoltre che
“nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (cfr. Cass. n. 22360 del 30.09.2013). Quindi, nel caso di specie, la mancata precisazione delle conclusioni ad opera di parte opponente non può configurare un sostanziale abbandono della causa e si ribadisce che parte opponente, ritualmente costituita nell'ambito del presente giudizio di opposizione, abbia mantenuto ferme le proprie conclusioni formalmente rassegnate da ultimo nella prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata in data 22.09.2023.
2. Ciò doverosamente premesso, passando, poi, all'analisi del merito dell'opposizione, innanzitutto, si rende necessaria una breve ricostruzione della disciplina relativa all'inadempimento contrattuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti processuali sussumibili nell'alveo del contratto tipico di compravendita di beni mobili. 2.1 In via generale ai fini del decidere, è necessario ricordare che, come noto e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
Dagli atti del presente giudizio, emerge la piena prova della debenza della somma ingiunta pari ad euro 6.230,68 in linea capitale, a titolo di saldo residuo della fattura commerciale n. 1/1227 del
26.06.2021, azionata in sede monitoria unitamente ai relativi documenti di trasporto, debitamente sottoscritti tanto dal conducente quanto dal destinatario della merce compravenduta (cfr. doc. n. 2 fascicolo monitorio), nonché dell'estratto autenticato da Notaio del Registro Iva Vendite (cfr. doc. n. 3 del fascicolo monitorio). In proposito alla prima produzione documentale richiamata, si rileva come parte opponente si sia limitata genericamente ad eccepire la mancata sottoscrizione dei documenti di trasporto, senza disconoscerne formalmente ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le relative sottoscrizioni, che risultano debitamente apposte a penna, sui tutti e cinque i relativi documenti di trasporto datati 14, 18 e 24 giugno 2021, quale “firma del destinatario”. Non specificamente contestate ai sensi dell'art. 115 c.p.c. sono poi le circostanze fattuali relative all'effettiva consegna della merce compravenduta nel mese di giugno 2021 da parte del venditore e alla congruità dei prezzi fatturati da quest'ultimo in pagina 5 di 9 relazione all'accordo commerciale concluso tra le società, probabilmente, in forma verbale, visto il pacifico rapporto commerciale continuativo tra le stesse nel corso degli anni 2020-2022. Quanto alla seconda produzione documentale richiamata, ci si limita a richiamare il generale principio tipico del sistema monitorio italiano per cui l'imprenditore, munito di contabilità regolare, possa ottenere pronto titolo esecutivo, pur in presenza di opposizione, quando questa non è fondata su prova scritta;
a quest'ultimo proposito si ricorda, infatti, che l'art. 2710 c.c. prevede che “i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa” ovvero che le scritture contabili possono fare prova anche a favore dell'imprenditore, solo nei rapporti tra imprenditori e limitatamente ai rapporti relativi all'esercizio dell'impresa, essendo tale scelta del legislatore, tesa a favorire la pronta realizzazione dei crediti, in linea con il generale favor creditoris che caratterizza la materia contrattuale.
Ancora sul punto, alla luce delle doglianze formulate da parte opponente in questa sede, preme altresì ricordare che, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., nonché per pacifica giurisprudenza, le fatture commerciali e i relativi estratti autentici delle scritture contabili costituiscono, in ogni caso, idonee prove scritte ai fini dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento. In aggiunta, quanto alla specifica natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ci si limita a richiamare il condivisibile arresto giurisprudenziale in base al quale “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. di recente anche Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022).
2.2 Ampiamente provata, dunque, la fonte contrattuale della pretesa creditoria azionata dal venditore e avendo quest'ultimo allegato specificamente l'inadempimento della CP_3 controparte unitamente ai propri soci illimitatamente responsabili, Controparte_1 CP_1
e (cfr. doc. n. 1 monitorio), alla luce della documentazione in atti e delle Controparte_1 CP_2 risultanze dell'istruttoria orale condotta, si ritiene al contrario che parte opponente non abbia fornito adeguata prova di un eventuale, circostanziato ed effettivo pagamento, anche parziale, con effetto estintivo del proprio accertato debito nei confronti di parte opposta o di altro atto CP_3 modificativo e/o impeditivo dell'altrui pretesa creditoria, in forza del generale principio dell'onere della prova per cui la parte convenuta in giudizio ha l'onere di specifica allegazione prima e prova, poi, dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'altrui pretesa. In tal senso, com'è noto, si ricorda che “il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornire una ricostruzione alternativa” (cfr. Cass. n. 440 del 11.01.2017). Inoltre, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si rende necessario richiamare i seguenti principi applicabili al caso di specie. Da un lato, si ricorda che le circostanze non specificamente contestate dalle parti, costituiscono circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e, dall'altro, che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. ex multis Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004).
Ciò precisato, nel caso di specie e provata l'effettiva consegna della merce compravenduta indicata dettagliatamente nella fattura commerciale azionata dal venditore (cfr. doc. n. 2 monitorio), si deve evidenziare come parte opponente non abbia provveduto a contestare specificamente la congruità del prezzo applicato in fattura rispetto alle pattuizioni di vendita intercorse tra le parti contraenti,
pagina 6 di 9 essendosi limitato ad eccepire la mancata debenza degli importi ingiunti “tanto più nella misura unilateralmente quantificata dalla controparte” (cfr. pag. 3 atto di citazione in opposizione). 2.3 Ancora, nello svolgimento delle proprie difese, parte opponente si è limitata sin dall'atto di citazione in opposizione a contestare l'effettiva consegna integrale della merce, il mancato montaggio della stessa ad opera di e il malfunzionamento del depuratore carrelato, adducendo di CP_3 aver contestato i relativi vizi al venditore e di aver subito danni in ragione degli stessi. CP_3
In primo luogo, si deve ribadire che sussiste ideona prova in atti della consegna integrale della merce compravenduta, oggetto della fattura n. 1/1227 del 26.06.2021 azionata in sede monitoria.
In particolare, come precedentemente anticipato, agli atti sussistono validi documenti di trasporto, debitamente sottoscritti dal destinatario, non specificamente contestati e la cui firma non è stata disconosciuta, attestanti la consegna della merce presso la sede di i via 13 Novembre n. 107, Pt_2 sita in Villafranca di Forlì, dai quali risulta in data 14.06.2021 la consegna del depuratore oggetto di causa e della restante merce nelle date del 18.06.2021 e del 24.06.2021 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio); documenti di trasporto che, peraltro, sono espressamente e puntualmente richiamati nella descrizione fattura azionata (cfr. pag. 1 doc. 2 fascicolo monitorio).
In secondo luogo e anche volendo ritenere ammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente avente ad oggetto come meglio emerso nel corso dell'istruttoria una scaffalatura industriale differente, consegnata successivamente nel mese di settembre 2021 (cfr. doc. n. 7 parte opposta) e, quindi, non ricompresa nell'ambito della compravendita di beni mobili fatta valere in sede monitoria dal venditore, ma pur sempre riconducibile ai rapporti commerciali in essere tra le medesime parti contraenti, in via assorbente risulta essere stata raggiunta, nel corso dell'istruttoria, sufficiente prova idonea a dimostrare come, in base agli accordi commerciali conclusi tra le odierne parti processuali, il montaggio di una tale scaffalatura industriale - oggetto dell'intermediazione finanziaria della società RE, quanto al pagamento rateale del relativo prezzo da parte del compratore - non fosse in ogni caso a carico del solo venditore , bensì di un soggetto terzo. CP_3
Una tale circostanza fattuale risulta essere stata confermata in sede istruttoria da entrambi i testimoni escussi sul punto, e Sotto il vincolo del giuramento prestato, la prima Testimone_1 Testimone_2
– impiegata amministrativa di –, precisando di aver seguito personalmente le fasi CP_3 dell'acquisto e della vendita della scaffalatura, ha dichiarato che “l'installazione della scaffalatura era a carico di un tecnico di Ne sono a conoscenza in quanto durante le mie telefonate, sempre Parte_3 rivolte a di sollecito dei pagamenti, parlavamo anche della questione della Controparte_1 scaffalatura” (cfr. verbale di udienza del 16.05.2024). Parimenti, il secondo testimone escusso – in qualità di commerciale della società che ha seguito la commessa in esame -, ha dichiarato CP_3 che “(…) In ogni caso, eravamo d'accordo nei seguenti termini: noi avremmo consegnato parte della scaffalatura alla , quando quest'ultima fosse stata pronta per l'installazione, che doveva essere Pt_2 eseguita da avremmo consegnato anche la restante parte della fornitura per il montaggio del Pt_3 tutto” (cfr. già verbale di udienza del 16.05.2024). Inoltre, si deve rilevare la sostanziale e conseguente irrilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda di pagamento somme intrapresa dal venditore in relazione al saldo prezzo della CP_3 distinta consegna di merce avvenuta nel mese di giugno 2021, della documentazione offerta in comunicazione da parte opponente e relativa agli autonomi rapporti commerciali intercorsi in relazione alla scaffalatura industriale denominata AN (cfr. doc. n. 7 parte opposta), tanto tra il compratore la società RE coinvolta nell'operazione sul piano dell'intermediazione finanziaria, quanto Pt_2 tra il medesimo compratore l'installatore incaricato (cfr. doc. nn.
1-4 parte opponente). Pt_2
In terzo luogo, si rileva come non risulti idoneamente provata in atti, né la presenza dei vizi e difetti genericamente dedotti da parte opponente in relazione al depuratore carrelato consegnato al compratore in data 18.06.2021, né tantomeno la relativa tempestiva denuncia degli stessi al venditore all'epoca dei fatti, a fronte dell'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata ai sensi CP_3 dell'art. 1495 c.c. da parte opposta in comparsa di costituzione e risposta. In ogni caso, si deve pagina 7 di 9 osservare come parte opponente non abbia dimostrato di aver proposto alcuna specifica contestazione su un tale macchinario in data antecedente all'ingiunzione di pagamento in questa sede opposta. In prima analisi, si rileva come parte opponente si sia limitata genericamente a dedurre l'impossibilità di utilizzare il macchinario acquistato e l'inidoneità all'uso del “depuratore carrelato serie pfc filcar usato” di cui alla fattura azionata, senza null'altro dedurre e argomentare circa le cause del mancato funzionamento e senza fornire sul punto alcuna prova, tanto documentale quanto testimoniale.
Ciò è già di per sé sufficiente in via di ragione maggiormente liquida ad escludere la fondatezza dell'opposizione sul punto proposta da parte opponente Pt_2
In seconda analisi e quanto alle dedotte generiche contestazioni sollevate con atto di citazione in opposizione, si rileva come il documento n. 1 di parte opponente rappresenti comunicazione inviata via mail unicamente a soggetto terzo non parte del presente giudizio ovvero RE, così come i successivi documenti 2 e 3. Comunicazioni che comunque, come emerso chiaramente nel corso dell'istruttoria orale condotta, hanno ad oggetto un diverso macchinario industriale. L'unica comunicazione scritta, presente in atti, inviata da parte opponente all'odierna parte opposta risulta essere datata CP_3
30.09.2022, ovvero risulta successiva all'emissione del decreto ingiuntivo opposto. Ad abundantiam, si rileva come i testimoni di parte opposta già in precedenza richiamati abbiano entrambi confermato, sotto il vincolo del giuramento prestato, di non aver mai ricevuto alcuna contestazione “né in merito ai prezzi, né in merito ad eventuali vizi” (cfr. testimone Testimone_1 verbale di udienza del 16.05.2024), nonché che “preciso che la consegna è stata eseguita da un nostro dipendente. È stata firmata la bolla di consegna del depuratore e non abbiamo ricevuto contestazioni in merito” (cfr. testimone verbale di udienza del 16.05.2024). Testimone_2
In aggiunta, risulta doveroso precisare che tali testimoni devono essere ritenuti in questa sede sostanzialmente attendibile nella misura in cui, per un verso, hanno risposto alle domande poste in maniera coerente e senza incorrere in vistose contraddizioni e, per altro verso, hanno dichiarato di essere a conoscenza diretta delle circostanze sulle quali sono stati interrogati in ragione delle qualifiche ricoperte e mansioni svolte per la società opposta.
Inoltre e per completezza espositiva, occorre evidenziare che tutte le predette specifiche circostanze fattuali oltre che risultare dalla documentazione offerta in comunicazione e dalle risultanze dell'istruttoria orale condotta - devono certamente ritenersi sostanzialmente confermate ovvero ammesse, alla luce dell'ingiustificata mancata partecipazione degli opponenti a rendere l'interrogatorio formale ammesso, con ordinanza istruttoria comunicata alle parti in data 15.12.2023, all'udienza calendarizzata per il giorno 16.05.2024. In aggiunta, l'onere probatorio in capo a parte opponente non può dirsi nemmeno assolto, in ragione della già richiamata mancata escussione dei propri testimoni ammessi alla medesima udienza istruttoria, essendo parte opponente decaduta dalla prova testimoniale ai sensi degli artt. 103 e 104 disp. att. c.p.c., a fronte della rituale comunicazione dell'ordinanza istruttoria di ammissione dei mezzi istruttori in data 15.12.2023, ovvero diversi mesi prima che intercorresse la rinuncia al mandato difensivo da parte dei difensori di parte opponente di cui all'istanza depositata in data 15.04.2024. 2.4 Da ultimo e per le medesime ragioni sopra evidenziate, anche le domande riconvenzionali formulate dall'odierna parte opponente, ove ritenute ammissibili, devono essere rigettate in quanto totalmente carenti di prova dei relativi presupposti.
Ferma l'assorbente mancanza di idonea prova di vizi e/o difetti inficianti la merce consegnata dal venditore e tempestivamente denunciati dal compratore non risultano tantomeno CP_3 Pt_2 provati eventuali ulteriori inadempimenti imputabili alla società e/o conseguenti danni, i CP_3 quali non sono stati nemmeno specificamente allegati, avendo parte opponente genericamente dedotto di aver subito “non pochi disagi e danni”, nonché danni da stress psico-fisico e da lesione del proprio diritto all'onore ed alla propria reputazione (cfr. atto di citazione in opposizione), senza null'altro argomentare e/o allegare puntualmente a tale proposito.
pagina 8 di 9 Pertanto e in conclusione, alla luce delle predette plurime, gravi e concordanti evidenze probatorie, si deve necessariamente concludere che parte opponente non abbia sufficientemente provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa creditoria, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo. 3. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi, la liquidazione viene effettuata in base al valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rilevatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 3.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte opponente
[...]
e in solido tra loro (cfr. doc. n. 1 monitorio), Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2 come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
3.2 Per quanto riguarda la domanda di condanna di parte opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. formulata da parte opposta, non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi e, in particolare, non si ritiene integrato l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del
13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020), anche tenuto conto della necessità di svolgere comunque specifici approfondimenti istruttori in ordine alle circostanze fattuali per cui è causa, in relazione ai motivi di opposizione sollevati da parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3398/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA integralmente l'opposizione proposta da Controparte_1 CP_1 [...]
e per le ragioni di cui in motivazione. CP_1 CP_2
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1009/2022 in ogni sua parte;
capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA parte opponente e Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento a favore di parte opposta delle spese
[...] Controparte_3 di lite, che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo e che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 72,89 per intimazioni testimoniali;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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