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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/12/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2158/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EV TI, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2158/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALVO Parte_1 P.IVA_1 ALESSANDRA ( ) CORSO CANALGRANDE 20 41121 C.F._1 MODENA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore. ATTORE contro
3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NTroparte_1 P.IVA_2 BIGONI BRUNELLA, elettivamente domiciliato in VIALE ARIOSTO 14/E CARPI presso il difensore avv. BIGONI BRUNELLA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, chiedeva la riforma della sentenza del Parte_2
Giudice di Pace di Modena n. 130/2023 con cui era stata condannata al pagamento in favore di di somme a titolo di rimborso quota parte per la NTroparte_2 manutenzione di verde pubblico, fino all'anno 2020.
1 di 4 NT Sosteneva, in particolare, che non aveva provato l'an e il quantum del proprio credito, tenuto conto che l'obbligo di rimborso previsto dalla convenzione di lottizzazione era scaduto sin dal 2016; che non vi era prova dell'esborso ad anticipazione delle spese di manutenzione e che le somme a rimborso, comunque, NT erano state arbitrariamente quantificate da in base a criteri non certi. NT Si costituiva sostenendo che l'obbligo di manutenzione si era protratto fino al
2021 e di essersi diligentemente fatta carico di tutte le spese, come da fatture in atti;
tutti gli altri proprietari avevano rimborsato le spese anticipate dalla prima, ad eccezione dell'appellante. Precisava, infine, che la quantificazione era stata effettuata Par da un geometra in base alle dimensioni dei rispettivi immobili e che non aveva adeguatamente contestato la quantificazione prima del giudizio, non partecipando alla mediazione né fornendo riscontro alle richieste di pagamento.
La causa, di natura documentale, veniva discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, l'appello è parzialmente fondato. NT Si ritiene, infatti, che non abbia fornito adeguata prova dell'intero credito vantato dalla medesima, ritenendosi dovute le somme esclusivamente con riferimento al periodo anteriore al 2016.
Risulta, infatti, in via documentale che la convenzione in base alla quale i proprietari fossero tenuti alla manutenzione del verde pubblico, pro quota, aveva una durata decennale e che la scadenza fosse spirata nel 2016: parte convenuta, onerata in tal senso, non ha fornito alcuna prova scritta di alcun atto di proroga della convenzione con il Comune.
Il doc. 8 di 3RM, su cui si fonda la sentenza di primo grado, appare, invero, privo di rilevanza, considerato che non emerge in modo inequivoco alcuna proroga dello specifico onere di manutenzione del verde.
In particolare, si tratta di un'e-mail datata 12.01.2021 con la quale un certo
[...] informava tale dell'avvenuto completamento delle opere di CP_3 Persona_1 urbanizzazione primaria: tuttavia, nessun specifico riferimento è fatto al verde pubblico, né è possibile infierire che il verde rientrasse automaticamente nelle opere di urbanizzazione primaria confusamente ivi descritte, osservandosi, tra l'altro, che nella email si rilevava che esse erano state completate sin dal 2017.
2 di 4 Né la trasmissione dei certificati di collaudo nel 2021 (tra cui quello “Collaudo Opere
Verde Pubbliche”) dimostra la perduranza della convenzione oltre al 2016, non potendosi escludere che la documentazione certificativa sia stata redatta successivamente al termine della stessa, in assenza di altri elementi che dimostrino che essa era ancora in essere fino alla data di collaudo (collaudo non prodotto in atti, non potendosi dunque nemmeno verificare la data). NT Del tutto irrilevante è la dichiarazione unilaterale del legale rappresentante di in calce al doc. 8, priva di data. NT Tra l'altro, risulta che nell'invito di alla mediazione dell'ottobre 2017 (cfr. doc.2 fascicolo di primo grado appellante) non si faceva nessun riferimento alla perduranza della convenzione oltre il termine del 2016.
Da quanto sopra, deriva che eventuali attività svolte successivamente alla scadenza del NT 2016 siano state eventualmente effettuate spontaneamente da , con la conseguenza che le somme non sono ripetibili.
Si ritiene, tuttavia, dovuta la minor somma di € 1.963,39, relativa alle somme sostenute NT fino al 2016 (doc. 11 primo grado).
Rispetto all'an, parte appellata ha, infatti, prodotto le fatture della ditta , Parte_3 contabilizzate nelle proprie scritture contabili;
inoltre, appare la prova dell'effettivo sostenimento di spese per la manutenzione tenuto conto del fatto che parte appellante non negato che opere siano state effettuate, né ha allegato il sostenimento di spese da parte propria o di altri proprietari della lottizzazione.
Rispetto al quantum, parte appellante non ha adeguatamente contestato il quantum allegato dalla creditrice, limitandosi ad eccepire la mancata prova del medesimo senza, tuttavia, indicare il motivo circa la non congruità delle spese alla luce, ad esempio, di tariffe di mercato, né parte appellante ha fornito, rispetto allo specifico riparto NT impostato dal geometra di , un calcolo alternativo, osservandosi che quello offerto dall'appellata (e confermato dal teste in udienza) veniva effettuato in base alle superfici dei terreni.
Valutata la complessiva soccombenza in ragione del minor credito accertato, le spese del primo grado di giudizio dovevano essere liquidate, secondo i parametri del D.M.
10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, nella minor somma di € 800,00.
3 di 4 Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della soccombenza parziale, devono essere integralmente compensate.
Tenuto conto del versamento, nelle more del procedimento, della somma di € 4.887,12
(doc.7) da parte di sarà tenuta alla restituzione Parte_1 NTroparte_2 dell'indebito, operata la compensazione con le somme di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di
[...]
nei confronti di disattese o assorbite Parte_1 NTroparte_4 tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello.
2- per l'effetto, in RIFORMA la sentenza del Giudice di Pace n. 130/2023,
CONDANNA di al pagamento in favore di della Parte_2 NTroparte_2 minor somma di € 1.963,39;
3- CONDANNA al pagamento in favore di delle Parte_2 NTroparte_2 spese processuali per il primo grado di giudizio, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
4- COMPENSA INTEGRALMENTE le spese del presente giudizio di appello.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 1 dicembre 2025
Il Giudice
EV TI
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EV TI, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2158/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALVO Parte_1 P.IVA_1 ALESSANDRA ( ) CORSO CANALGRANDE 20 41121 C.F._1 MODENA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore. ATTORE contro
3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NTroparte_1 P.IVA_2 BIGONI BRUNELLA, elettivamente domiciliato in VIALE ARIOSTO 14/E CARPI presso il difensore avv. BIGONI BRUNELLA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, chiedeva la riforma della sentenza del Parte_2
Giudice di Pace di Modena n. 130/2023 con cui era stata condannata al pagamento in favore di di somme a titolo di rimborso quota parte per la NTroparte_2 manutenzione di verde pubblico, fino all'anno 2020.
1 di 4 NT Sosteneva, in particolare, che non aveva provato l'an e il quantum del proprio credito, tenuto conto che l'obbligo di rimborso previsto dalla convenzione di lottizzazione era scaduto sin dal 2016; che non vi era prova dell'esborso ad anticipazione delle spese di manutenzione e che le somme a rimborso, comunque, NT erano state arbitrariamente quantificate da in base a criteri non certi. NT Si costituiva sostenendo che l'obbligo di manutenzione si era protratto fino al
2021 e di essersi diligentemente fatta carico di tutte le spese, come da fatture in atti;
tutti gli altri proprietari avevano rimborsato le spese anticipate dalla prima, ad eccezione dell'appellante. Precisava, infine, che la quantificazione era stata effettuata Par da un geometra in base alle dimensioni dei rispettivi immobili e che non aveva adeguatamente contestato la quantificazione prima del giudizio, non partecipando alla mediazione né fornendo riscontro alle richieste di pagamento.
La causa, di natura documentale, veniva discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, l'appello è parzialmente fondato. NT Si ritiene, infatti, che non abbia fornito adeguata prova dell'intero credito vantato dalla medesima, ritenendosi dovute le somme esclusivamente con riferimento al periodo anteriore al 2016.
Risulta, infatti, in via documentale che la convenzione in base alla quale i proprietari fossero tenuti alla manutenzione del verde pubblico, pro quota, aveva una durata decennale e che la scadenza fosse spirata nel 2016: parte convenuta, onerata in tal senso, non ha fornito alcuna prova scritta di alcun atto di proroga della convenzione con il Comune.
Il doc. 8 di 3RM, su cui si fonda la sentenza di primo grado, appare, invero, privo di rilevanza, considerato che non emerge in modo inequivoco alcuna proroga dello specifico onere di manutenzione del verde.
In particolare, si tratta di un'e-mail datata 12.01.2021 con la quale un certo
[...] informava tale dell'avvenuto completamento delle opere di CP_3 Persona_1 urbanizzazione primaria: tuttavia, nessun specifico riferimento è fatto al verde pubblico, né è possibile infierire che il verde rientrasse automaticamente nelle opere di urbanizzazione primaria confusamente ivi descritte, osservandosi, tra l'altro, che nella email si rilevava che esse erano state completate sin dal 2017.
2 di 4 Né la trasmissione dei certificati di collaudo nel 2021 (tra cui quello “Collaudo Opere
Verde Pubbliche”) dimostra la perduranza della convenzione oltre al 2016, non potendosi escludere che la documentazione certificativa sia stata redatta successivamente al termine della stessa, in assenza di altri elementi che dimostrino che essa era ancora in essere fino alla data di collaudo (collaudo non prodotto in atti, non potendosi dunque nemmeno verificare la data). NT Del tutto irrilevante è la dichiarazione unilaterale del legale rappresentante di in calce al doc. 8, priva di data. NT Tra l'altro, risulta che nell'invito di alla mediazione dell'ottobre 2017 (cfr. doc.2 fascicolo di primo grado appellante) non si faceva nessun riferimento alla perduranza della convenzione oltre il termine del 2016.
Da quanto sopra, deriva che eventuali attività svolte successivamente alla scadenza del NT 2016 siano state eventualmente effettuate spontaneamente da , con la conseguenza che le somme non sono ripetibili.
Si ritiene, tuttavia, dovuta la minor somma di € 1.963,39, relativa alle somme sostenute NT fino al 2016 (doc. 11 primo grado).
Rispetto all'an, parte appellata ha, infatti, prodotto le fatture della ditta , Parte_3 contabilizzate nelle proprie scritture contabili;
inoltre, appare la prova dell'effettivo sostenimento di spese per la manutenzione tenuto conto del fatto che parte appellante non negato che opere siano state effettuate, né ha allegato il sostenimento di spese da parte propria o di altri proprietari della lottizzazione.
Rispetto al quantum, parte appellante non ha adeguatamente contestato il quantum allegato dalla creditrice, limitandosi ad eccepire la mancata prova del medesimo senza, tuttavia, indicare il motivo circa la non congruità delle spese alla luce, ad esempio, di tariffe di mercato, né parte appellante ha fornito, rispetto allo specifico riparto NT impostato dal geometra di , un calcolo alternativo, osservandosi che quello offerto dall'appellata (e confermato dal teste in udienza) veniva effettuato in base alle superfici dei terreni.
Valutata la complessiva soccombenza in ragione del minor credito accertato, le spese del primo grado di giudizio dovevano essere liquidate, secondo i parametri del D.M.
10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, nella minor somma di € 800,00.
3 di 4 Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della soccombenza parziale, devono essere integralmente compensate.
Tenuto conto del versamento, nelle more del procedimento, della somma di € 4.887,12
(doc.7) da parte di sarà tenuta alla restituzione Parte_1 NTroparte_2 dell'indebito, operata la compensazione con le somme di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di
[...]
nei confronti di disattese o assorbite Parte_1 NTroparte_4 tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello.
2- per l'effetto, in RIFORMA la sentenza del Giudice di Pace n. 130/2023,
CONDANNA di al pagamento in favore di della Parte_2 NTroparte_2 minor somma di € 1.963,39;
3- CONDANNA al pagamento in favore di delle Parte_2 NTroparte_2 spese processuali per il primo grado di giudizio, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
4- COMPENSA INTEGRALMENTE le spese del presente giudizio di appello.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 1 dicembre 2025
Il Giudice
EV TI
4 di 4