TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. Classificazioni e responsabilità dell’Internet Service Provider e repressione dell’illecitoAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 19 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6800/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE –
SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Giani Presidente
dott. Elisa Fazzini Giudice
dott. Idamaria Chieffo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6800/2019 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) con il patrocinio degli avv.ti STEFANO PREVITI, ALESSANDRO LA ROSA e SILVIA P.IVA_2
PERRA ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Stefano Previti in Milano, Piazzetta
Guastalla n. 1;
- Parte attore contro
n persona del legale rappresentante pro tempore, e ONroparte_1 ONroparte_2
(oggi , in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe ONroparte_3
rappresentate e difese dall'avv. ANDREA GEMMA e dell'avv. GIAN LUCA BALLERO DALLA
DEA, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, Via di Villa Patrizi, n. 13;
pagina 1 di 58 - convenute
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti ONroparte_4
MARCO CONSONNI e LUDOVICO ANSELMI LUDOVICO ( ) elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, Via Privata Fratelli Gabba n. 3;
- convenuto
CONCLUSIONI
Conclusioni nell'interesse di in proprio e quale incorporante ONroparte_5 [...]
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrarjis reiectis previa emissione di ogni necessaria pronunzia ed esperito ogni
opportuno accertamento, così giudicare:
nel merito: accertata incidentalmente l'illiceità della messa a disposizione del pubblico delle emissioni audiovisive di esclusiva
titolarità di in proprio e quale incorporante di da parte dei gestori Parte_2 Parte_1
dei Portali Vetrina tramite i connessi Servizi IPTV pirata denominati “Galaxyiptv” e “Iptvthebest” (indipendentemente
dal top e dal second level domain name utilizzato):
a) accertare e dichiarare che ONroparte_1
(i) ha fornito servizi di hosting, originariamente a favore dei gestori e in relazione alle informazioni Parte_3
contenute nelle cc.dd. “Liste M3U”, ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2000/31/CE e dell'art. 16 D. lgs 70/2003;
(ii) ha omesso di cessare immediatamente la fornitura di ogni servizio di hosting a favore dei gestori dei e dei Parte_3
relativi Servizi IPTV oggetto di causa concorrendo nella violazione dei diritti di sfruttamento commerciale e di privativa
industriale di parte attrice anche ai sensi degli artt. 78-ter e 79 LDA, 20 e ss. c.p.i., degli artt. 2043, 2055 e 2598 c.c. e
per quanto stabilito dall'art. 16 d. lgs. 70/2003;
(iii) a seguito di accertamento incidentale, ha concorso nei reati di cui agli artt. 171, comma 1, lettera a, a-bis LDA e 171-
ONr ter, comma 1, lett. a) e b), 171-ter, comma 2, a-bis, b), c) ; pagina 2 di 58 b) accertare e dichiarare che ONroparte_4
(i) è responsabile per la fornitura dei servizi di hosting a favore dei gestori dei Portali Vetrina Galaxyiptv e Iptvthebest ai
sensi dell'art. 14 della Direttiva 2000/31/CE e dell'art. 16 D. lgs 70/2003,
(ii) è altresì responsabile per la fornitura a favore dei gestori dei Portali Vetrina Galaxyiptv e Iptvthebest di ulteriori servizi
della società dell'informazione, comunque qualificati, tra cui anche quelli di anonimato, CDN e reverse proxy -anche ai
sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c.- e per aver posto in essere consapevolmente una condotta agevolatrice ai fini della
commissione degli illeciti per cui è causa;
(iii) ha concorso -e tuttora concorre- nella violazione dei diritti esclusivi di sfruttamento commerciale e di privativa di parte
attrice ai sensi degli artt. 78-ter e 79 LDA, 20 e ss. c.p.i., degli artt. 2043, 2050, 2055 e 2598 c.c.;
(iv) a seguito di accertamento incidentale, ha concorso - e tuttora concorre- nella realizzazione dei reati di cui agli artt. 171,
comma 1, lettera a, a-bis LDA e 171-ter, comma 1, lett. a) e b), 171-ter, comma 2, a-bis, b), c) LDA;
c) accertare e dichiarare che ONroparte_2
(i) è responsabile per il servizio di hosting in relazione ai ONenuti Abusivi resi accessibili tramite i Servizi IPTV oggetto
di causa ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2000/31/CE e dell'art. 16 D. lgs 70/2003;
(ii) ha omesso di cessare immediatamente la fornitura di ogni servizio di hosting a favore dei gestori dei Servizi IPTV
oggetto di causa, concorrendo nella violazione dei diritti di sfruttamento commerciale e di privativa di parte attrice ai sensi
degli artt. 78-ter e 79 LDA, 20 e ss. c.p.i., degli artt. 2043, 2055 e 2598 c.c.;
(iii) a seguito di accertamento incidentale, ha concorso nella realizzazione dei reati di cui agli artt. 171, comma 1, lettera a,
ONr a-bis LDA e 171-ter, comma 1, lett. a) e b), 171-ter, comma 2, a-bis, b), c) ;
d) ordinare alle convenute e di interrompere e cessare immediatamente la fornitura di tutti i CP_1 CP_2
servizi di hosting erogati in favore dei gestori dei e dei Servizi IPTV Galaxyiptv e Iptvthebest, Parte_3
indipendentemente dal nome a dominio di primo e di secondo livello o dal numero di indirizzo IP in futuro utilizzati.
e) ordinare alla convenuta di interrompere e cessare immediatamente (i) la fornitura di tutti i servizi di hosting CP_4
ovvero (ii) di qualsiasi altro servizio della società dell'informazione, comunque qualificato, erogato in favore dei gestori dei pagina 3 di 58 Portali Vetrina Galaxyiptv e Iptvthebest, indipendentemente dal nome a dominio di primo o di secondo livello o dal numero
di indirizzo IP in futuro utilizzati.
f) condannare le convenute , in persona del loro legale rappresentante pro tempore, in CP_1 CP_4 CP_2
solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi da in proprio e Parte_2
quale incorporante di nella misura di Euro 38.000.000,00 ovvero nella maggiore o minore Parte_1
misura che risulterà accertata in corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, che sin d'ora si
sollecita (purché inclusiva di tutti i costi sopportati o che verranno sopportati da parte attrice anche ai fini degli accertamenti
delle violazioni subite);
g) condannare le convenute , e in persona del loro legale rappresentante pro tempore, in CP_1 CP_4 CP_2
solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi da in Parte_2
proprio e quale incorporante di nella misura che risulterà accertata in corso di causa e/o che verrà Parte_1
ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
h) fissare a carico delle convenute, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 163 L. 633/1941 e/o dell'art.
131 del D.Lgs. 30/2005, una somma non inferiore a Euro 10.000,00 per ogni violazione e inosservanza successivamente
constatata ed altra somma in misura non inferiore a Euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione
dell'emendanda sentenza;
i) ordinare alle società convenute di fornire a parte attrice i dati nella loro disponibilità che consentano l'identificazione dei
destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati e/o di qualsiasi altro servizio della società
dell'informazione, comunque qualificati, relativamente ai Portali Vetrina e ai Servizi IPTV denominati Galaxyiptv e
Iptvthebest indipendentemente dal nome a dominio di primo o di secondo livello o dal numero di indirizzo IP utilizzati
(nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e indirizzo di residenza, codice fiscale, ovvero ragione e sede sociale e
numero di identificazione ai fini fiscali o di registrazione nel registro delle imprese, o analoghi, in caso di persona giuridica);
j) ordinare che, ai sensi dell'art. 166 della L. 633/1941, l'emananda sentenza sia pubblicata in tutto o in parte per
almeno tre edizioni consecutive, con carattere grassetto “Times New Roman, n. 14”, nelle edizioni cartacee e nelle edizioni pagina 4 di 58 on-line, a cura di parte attrice ma ad esclusive spese della convenuta, sulla prima pagina dei seguenti quotidiani/periodici:
“ , “ ”, “ . Con vittoria di spese e compensi oltre CPA e IVA, e rimborso CP_7 ONroparte_8 CP_9
forfettario spese legali del 15% sull'importo dei compensi.
k) riservata preliminarmente ogni richiesta istruttoria, nonché il deposito di nuovi documenti, si richiede sin d'ora disporsi
Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a determinare l'ammontare dei danni patrimoniali subiti da parte attrice quale
conseguenza delle violazioni dei propri diritti di sfruttamento commerciale poste in essere con la compartecipazione di
, e . CP_1 CP_4 CP_2
Conclusioni nell'interesse di nonché per la Società : ONroparte_1 ONroparte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis: a) In via pregiudiziale, accertare per tutte le ragioni esposte in atto, il
difetto di giurisdizione del Giudice Italiano essendo la giurisdizione per il presente giudizio in capo al Giudice Olandese
(Tribunale dell'Aja) e, per l'effetto dichiarare la domanda improcedibile;
b) Nel merito respingere, in quanto infondata in
fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti ed in ogni caso non provata, ogni domanda avversaria formulata da
[...]
e nei confronti di e e, per Parte_1 ONroparte_10 CP_1 ONroparte_3
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da e per le ragioni esposte in CP_1 ONroparte_3
narrativa. c) Con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni nell'interesse della convenuta ONroparte_4
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e con ogni miglior formula, così giudicare: (A) In via preliminare: 1)
dichiarare la propria carenza di giurisdizione nei confronti della convenuta per i motivi esposti in atti;
2) nella CP_4
denegata ipotesi di ritenuta giurisdizione del Giudice italiano, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
convenuta in rapporto alle domande svolte dalle attrici;
(B) in subordine, nel merito: dichiarare la nullità della CP_4
citazione per le circostanze esposte in atti e per l'effetto assegnare alle attrici un termine perentorio per integrarla;
(C) in
ulteriore subordine, nel merito: dichiarare inammissibili e comunque infondate tutte le domande svolte dalle attrici nei
confronti di e per l'effetto rigettarle integralmente, assolvendone la convenuta con la miglior formula;
(D) in ogni CP_4
pagina 5 di 58 caso con vittoria di spese, diritti e onorari. Richiesta di discussione orale della causa Cloudflare rispettosamente chiede che
venga disposta la discussione orale della causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 275 c.p.c.”.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. e – esponendo di essere società del Parte_4 Parte_1
gruppo titolari dei diritti di sfruttamento economico di opere cinematografiche e programmi Pt_1
televisivi diffusi anche mediante la piattaforma IPTV denominata “ ”, nonché dei diritti Parte_1
di privativa su marchi denominativi e figurativi apposti sulle emissioni audiovisive diffuse tramite il
ON proprio servizio – hanno convenuto in giudizio le società (anche ONroparte_1 ONroparte_2
Con (anche e nella qualità di società dell'informazione coinvolte nella diffusione illegale ONroparte_4
di contenuti audiovisivi in violazione dei predetti diritti.
In fatto, le attrici hanno precisato che fornisce il servizio IPTV attraverso la Parte_1
piattaforma raggiungibile alla pagina web http://www.mediasetpremium.it/ al costo, alla data dell'introduzione del presente giudizio, di € 14,90 al mese e che, da indagini commissionate a consulenti esterni al fine di contrastare il fenomeno dell'accesso abusivo ai canali IPTV, era emerso che il sito
“galaxyiptv”, raggiungibile dall'indirizzo https://www.galaxyiptv.net/?d=1, e il sito “iptvthebest”,
raggiungibile dall'indirizzo https://www.iptvthebest.net/?d=1 (definiti anche “portali vetrina”), consentivano di attivare abbonamenti per accedere in modo illegale al servizio IPTV di (cfr. doc. 19 del Pt_1
fascicolo di parte attrice, che riproduce la schermata dei due siti recante l'indicazione delle diverse tipologie di abbonamento per l'accesso ad un numero di canali italiani e, a seconda dell'opzione scelta,
stranieri ad un costo mensile compreso tra “un minimo di € 10 per la versione base e un massimo di €
120 per i pacchetti più completi”).
Con riguardo alla programmazione di illecitamente diffusa, le attrici hanno precisato Parte_1
che l'offerta dei servizi IPTV includeva “originariamente” i seguenti canali: “Premium Cinema HD”,
“Premium Cinema 1+1”, “Premium Cinema +24”, Premium Cinema 2hd, Premium Cinema 2HD+1, Premium pagina 6 di 58 Con Cinema 2+24 Premium Action Premium Action +1 Premium Action +24, Premium , Premium CP_14
Premium Crime +24, Premium Stories, Premium Stories +1, Premium Joy, Premium Joy +1, Premium CP_15
+1, Premium , Premium Emotion +1, Premium Comedy, Premium Comedy +1, CP_16 CP_17 CP_18
Premium Sport 1 HD, Premium Sport 1, Premium Sport 2, Premium Calcio 1 HD, ONroparte_19
Premium Calcio 1, Premium Calcio 2, Premium Calcio 3, Premium Calcio 4, Premium Calcio 5, Premium Calcio 6,
, evidenziando che “negli ultimi monitoraggi effettuati in data 06/11/2018 ONroparte_20
i portali vetrina offrivano la trasmissione abusiva dei seguenti Canali”: “Rete 4 HD, Rete 4 Canale 5 CP_15
Con CP
Canale 5 Italia 1 HD, Italia 1 HD + 1, La 5, , , 20 , CP_15 CP_21 CP_22 CP_24
Con
, +24 , Premium ONroparte_25 CP_25 CP_25 ONroparte_26
Comedy, Premium Comedy +1, , , ONroparte_25 CP_17 ONroparte_27 ONroparte_28
; Premium Crime, , Premium Action HD;
Premium Action, Premium Action +1,
[...] ONroparte_29 CP_30
, Premium Joy, Premium Joy +1 Premium Stories, Premium Stories +1”.
[...]
Sempre in fatto, le attrici hanno esposto di aver simulato una richiesta di abbonamento per il tramite dei siti vetrina e di aver così constatato che, una volta attivato l'abbonamento, gli utenti ricevevano, via e-mail,
un collegamento ipertestuale per l'accesso alle c.d. liste M3U, ossia agli indirizzi URLs che consentivano di visualizzare i programmi diffusi sui GI menzionati canali.
Le due società hanno evidenziato che il ruolo svolto dai “siti vetrina” Galaxyiptv e Iptvthebest
nell'accesso illegale ai palinsesti di era stato GI oggetto di accertamento da parte Parte_1
dell' che, con delibere n. 223/17/CSP, n. 245/17/CSP e 267/17/CSP (prodotte come docc. 23, CP_31
24 e 25 del fascicolo di parte attrice), aveva adottato provvedimenti interdettivi nei confronti delle società
– diverse dalle odierne convenute – che all'epoca svolgevano servizi di “mere conduit”. In particolare,
l'Autorità aveva ordinato ai prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio italiano di disabilitare l'accesso ai siti mediante blocco del DNS entro due giorni dalla notifica del provvedimento. Tuttavia, i gestori dei servici di “IPTV illegale” avevano “aggirato l'ordine di blocco di comunicando agli CP_31
pagina 7 di 58 abbonati nuovi indirizzi IP 178.132.7.101 – IP 178.132.7.100”, risultati nella titolarità della convenuta
ONroparte_1
Le attrici hanno evidenziato che, al fine di aggirare gli ordini di blocco e prevenire l'identificazione degli indirizzi IP attivi, i “gestori” dei servizi di IPTV illegale sono soliti modificare con frequenza sia gli indirizzi IP identificativi dei portali vetrina, che le società che forniscono servizi di hosting.
A tal proposito, nell'atto di citazione hanno offerto una ricostruzione della “cronologia” degli indirizzi IP
che consentivano l'accesso ai portali vetrina evidenziando che, alla data dell'istaurazione del presente giudizio, la società convenuta figurava come titolare degli indirizzi IP riferibili ai nomi di CP_4
dominio dei “portali vetrina” Galaxyiptv e Iptvthebest;
risultava titolare degli indirizzi IP CP_1
relativi agli URLs delle liste canali;
mentre degli indirizzi IP dei server che consentivano CP_2
l'accesso alle emissioni televisive (cfr. da pag. 13 a 15 dell'atto di citazione). Inoltre, le attrici hanno riferito che i gestori dei siti pirata utilizzavano l'account “balance 121342”, con indirizzo e-mail
billingorldstrem.nl ospitato sui server della società per ricevere il pagamento degli ONroparte_1
abbonamenti agli IPTV illegali.
Con particolare riguardo alla natura dei servizi prestati dalle convenute, le attrici hanno qualificato le
ON Con convenute come società di hosting e hanno ricondotto la pluralità di servizi resi dalla convenuta a servizi di hosting e caching, oltre che a servizi di anonimizzazione dei server di ONroparte_4
provenienza degli indirizzi IP, osservando che il servizio “Always online” consentiva l'accesso ai portali vetrina anche nell'ipotesi di temporanea interruzione dei servizi di hosting, agevolando l'attività di illecita diffusione dei palinsesti delle attrici.
Secondo la ricostruzione delle attrici, tali circostanze venivano rappresentate alle convenute con le diffide
ON stragiudiziali del 02/03/2018, del 05/06/2018 e del 13/06/2018. richiama, in particolare, il
ON contenuto della prima diffida, osservando che la convenuta ispondeva comunicando che l'indirizzo
Con IP segnalato non ospitava alcune convenuto audiovisivo;
mentre non forniva alcuna risposta. pagina 8 di 58 Ancora, le attrici hanno riferito che, a seguito di ulteriori indagini, emergeva che gestori dei siti
Galaxyiptv e Iptvthebest utilizzavano l'account “balance 12342” di per ricevere i pagamenti CP_1
ON degli abbonamenti e che con diffida del 5.6.2018 veniva diffidata a “cessare ed interrompere” i
ON servizi di hosting connessi ai nomini a dominio dei portali vetrina. A tale missiva rispondeva comunicando di non essere a conoscenza dell'attività illecita dei portali vetrina ed impegnandosi ad intimare ai titolari la rimozione degli indirizzi IP. Successivamente a tale diffida gli esperti incaricati da
ON verificavano che gli indirizzi IP che riconducevano ai portali vetrina “erano stati fatti oggetto di
trasferimento sulla piattaforma statunitense che, parimenti, veniva diffidata dal cessare la fornitura CP_4
dei servizi di hosting di ogni altro tipo di servizio di ottimizzazione della trasmissione dei dati e anonimizzazione e veniva richiesta di fornire indicazioni utili alla identificazione gli autori delle violazioni.
1.1. A fondamento della presente azione giudiziaria, le attrici hanno richiamato il contenuto di precedenti provvedimenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in ordine: (i) al ruolo svolto dai portali vetrina “Galaxyiptv” e “Iptvthebest” nella diffusione abusiva, mediante piattaforme “IPTV illegali”, dei contenuti audiovisivi di titolarità esclusiva delle attrici (delibere 223/17/CSP, 245/17/CSP e
267/17/CSP prodotte sub docc. 23, 25 e 26 del fascicolo di parte attrice); (ii) alla idoneità di tale condotta a costituire violazione grave degli artt. 1, 1, 13, 16 e 79 della l. 633/1941, aggiungendo che l'illecita diffusione dei contenuti oggetto di privativa costituiva: a) violazione dei diritti di autore connessi del produttore e dell'operatore televisivo ai sensi degli artt. 78 ter e 79 della legge 633/41; b) violazione
ON dei diritti di proprietà industriale dei titolari dei marchi registrati di titolarità di e Parte_1
ai sensi degli artt. 20 e ss del d.lgs. 30/2005; c) condotta anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 2598 c.c.; d)
illecito penale previsto dagli artt. 171 e 171 - ter l.d.a. e 473 c.p.
Le società attrici hanno, pertanto, dedotto la responsabilità delle convenute nella qualità di
“intermediarie”, ai sensi dell'art. 156 l. 633/1941, secondo la nozione ricavabile dalla direttiva 2001/29 pagina 9 di 58 nell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia (C-314/12, Telekabel). Con particolare riguardo alla società , le attrici hanno allegato la non operatività del regime di esenzioni previsto dalla CP_4
direttiva 2000/31 recepita dal d.lgs. 70/2003 poiché la convenuta non si limiterebbe a svolgere attività di
hosting passivo, ma eserciterebbe un controllo sui contenuti immessi dai terzi utilizzatori dei servizi offerti
(hosting attivo).
In ogni caso, a seguito del ricevimento degli atti di diffida, il concorso delle convenute sarebbe configurabile nei termini della consapevole agevolazione dell'illecito commesso da terzi, non essendosi dette società attivate tempestivamente per interrompere i servizi offerti ai gestori dei servizi illegali ed avendo con la propria condotta agevolato tale attività.
1.2. Richiamato il disposto dell'art. 158 l.d.a., le attrici hanno formulato domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'illecito. Con riguardo al danno patrimoniale, quale
“conseguenza in re ipsa” della violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale delle società
ON attrici, hanno chiesto il risarcimento del lucro cessante pari “al profitto che le Attrici avrebbero Pt_1
potuto conseguire se l'illecito servizio di IPTV offerto tramite i portali non fosse stato reso disponibile e gli utenti Pt_3
ON interessati a tale tipologia di erogazione di contenuti si fossero rivolti a e . Parte_1
ON Per la liquidazione del danno le attrici hanno rinviato ad una relazione di parte osservando che: a)
“detengono complessivamente il 22,52% dei server su cui le piattaforme IPTV pirata CP_4
operano”; b) una indagine Doxa (prodotta come doc. 39), ha evidenziato che il 24,02 % degli utenti che
ON usufruiscono di abbonamenti IPTV pirata utilizza i servizi offerti da , procedendo a CP_4
ON stimare nel 55% degli utenti che hanno usufruito dei contenuti e ramite i portali Parte_1
vetrina la percentuale degli utenti e che, in assenza dei serviti IPTV pirata in questione, avrebbero acquistato un abbonamento “utilizzando le vie legali” e giungendo a liquidare in 38 milioni di euro il danno patito. In subordine, le attrici hanno chiesto liquidarsi il danno in applicazione del criterio del
“prezzo del consenso” e hanno prodotto accordi transattivi con altre società. pagina 10 di 58 1.3. Infine, le attrici hanno chiesto ordinarsi alle convenute la comunicazione dei dati relativi agli autori delle violazioni, ossia dei titolari degli indirizzi “IP pirata” utilizzati per l'illecita diffusione dei contenuti audiovisivi, richiamando il contenuto degli artt. 156 bis e 156 ter l.d.a. ed i principi affermati dalla Corte di
Giustizia nell'applicazione delle direttive 2008/48 e 2002/58.
2. Difese delle convenute e CP_1 ONroparte_2
Costituendosi in giudizio con difese unitarie, e (oggi CP_1 ONroparte_2 CP_3
) hanno chiesto l'integrale rigetto delle domande.
[...]
2.1. In via pregiudiziale, le convenute, società olandesi proprietarie di server ubicati in Olanda, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano a mente dell'art. 4 par. 1 del Regolamento UE n.
1215/2015 (e dell'art. 2, par. 1 del Regolamento 44/2001), contestando, sotto altro aspetto, l'applicabilità
del diverso criterio previsto dall'art. 7 del medesimo regolamento, poiché anche il danno rilevante ai fini della individuazione della giurisdizione, ossia il “danno c.d. iniziale”, si sarebbe verificato “nel luogo di ubicazione del server illecitamente utilizzato dai terzi”, in quanto luogo di origine delle trasmissioni.
2.2. Nel merito, le convenute hanno chiesto il rigetto delle domande delle attrici attesa la carenza dei
ON Con presupposti della responsabilità risarcitoria. In particolare, hanno riferito di offrire servizi di
hosting c.d. puro, consistenti nella mera messa a disposizione di uno “spazio del disco rigido dei propri server”
senza intervenire sui contenuti, aggiungendo che il servizio offerto consente agli utilizzatori di porsi, a
ON propria volta, come rivenditori (c.d. “reseller”) degli spazi forniti da
2.3. Quanto a (GI ), le convenute hanno chiarito che tale ONroparte_3 CP_2
società, interamente controllata da alla data dell'istaurazione del giudizio svolgeva CP_32
unicamente attività promozionale e di sviluppo per conto del gruppo. In precedenza, la società
aveva “nella propria disponibilità alcuni indirizzi IP che potevano essere utilizzati anche da CP_2
ON
. Sotto altro profilo, le convenute hanno riferito che il sistema di pagamento (denominato
“WorsldStream balance”) – utilizzato da per ricevere il corrispettivo dei servizi di hosting CP_1
pagina 11 di 58 offerti ai propri clienti – era “completamente automatizzato”, non consentendo alla società un controllo preventivo sui soggetti che effettuavano i pagamenti. In ogni caso, una volta ricevuta la segnalazione
ON dell'uso distorto di tale funzione da parte del cliente, veva “immediatamente attivato i propri sviluppatori
informatici per risolvere la problematica”, riuscendo, “entro qualche giorno dalla ricezione della diffida” ad
“implementare il proprio sistema di pagamento al fine di evitare il pagamento diretto da parte di soggetti terzi in relazione a
ON servizi pretesamente illeciti erogati da clienti di .
Le due convenute hanno chiesto rigettarsi le domande risarcitorie attesa la correttezza e trasparenza della procedura attivata a fronte delle segnalazioni inviate da il 02/03/2018 e il Parte_1
05/06/2018, osservando che la procedura attivata era conforme al protocollo di gestione delle segnalazioni degli abusi all'epoca vigente, che prevedeva: a) la verifica della riferibilità della notifica di
ON abuso ad un cliente e ad un server nella titolarità di b) l'attivazione del processo per “bloccare l'indirizzo IP WS correlato” ed il contestuale invio di un avviso al cliente al fine di ottenere eventuali chiarimenti in ordine al contenuto della diffida ovvero al fine di consentire al cliente di procedere spontaneamente alla rimozione dei contenuti illeciti entro un termine di ventiquattro ore;
c) il blocco dell'indirizzo IP in caso in mancanza di risposta da parte del cliente (pag. 13 comparsa di costituzione).
Le convenute hanno, quindi, riepilogato i tempi di gestione delle segnalazioni, le verifiche effettuate al ricevimento delle diffide e le misure adottate.
Nel dettaglio, le convenute hanno riferito che:
- ricevuta il 05/03/2018 la diffida del 02/03/2018, riguardante gli indirizzi IP 178.132.7.101 e
ON 178.132.7.100, ispondeva il 13/03/2018, dopo aver eseguito i necessari controlli, informando le società attrici che gli indirizzi segnalati, intestati al Cliente “15361”, non ospitavano alcun contenuto,
in quanto utilizzati quali “reverse proxies” per la protezione dagli attacchi DDoS;
- a seguito della diffida del 05/06/2018, riguardante l'indirizzo IP 190.2.138.135 intestato al cliente
ON 12342, la società nvitava il Cliente alla spontanea rimozione dei contenuti segnalati dalle attrici pagina 12 di 58 ON entro ventiquattro ore;
a fronte dell'inerzia del cliente, nviava una comunicazione a al CP_4
fine di verificare se i nomi di dominio galaxyiptv.net e iptvthebest.net fossero effettivamente ospitati “a
ON valle del passaggio sul reverse/forward proxy di su server di proprietà di doc. 19); dopo aver Parte_5
ricevuto da conferma che tali nomi di dominio facevano riferimento all'IP ONroparte_4
ON 190.2.138.135, seguiva un intervento di nullrouted sospendendo il cliente 12342.
Secondo la prospettazione delle convenute, anche la segnalazione del 05/03/2018, riguardante gli indirizzi 185.21.61.22 e 185.21.61.26 intestati al Cliente “12342”, veniva gestita secondo la procedura descritta.
Con riguardo agli indirizzi IP, indicati per la prima volta nell'atto di citazione, le convenute hanno riferito che: l'indirizzo IP 185.21.61.48, intestato al Cliente 12342, risultava bloccato dal 21/09/2018 per il mancato pagamento del corrispettivo e assegnato ad un nuovo utente il 29/12/2018, prima della notifica della citazione;
l'indirizzo IP 125.21.61.35, parimenti intestato all'utente 12342, risultava rimosso e assegnato ad un nuovo user il 21/01/2019; gli indirizzi 190.2.138.110 e IP 190.2.138.225 venivano bloccati il 20/02/2019, dopo la notifica dell'atto di citazione. Errata risultava, invece, la segnalazione dell'indirizzo IP 178.132.7.10, trattandosi di indirizzo intestato ad altro cliente, estraneo alle violazioni per cui è causa.
In sintesi, le convenute hanno dedotto di aver gestito le segnalazioni procedendo al blocco (null-routing)
degli indirizzi IP indicati nelle singole diffide in tempi congrui;
mentre, ricevuto l'atto di citazione avevano definitivamente bloccato tutti i servizi in favore dell'utente 12342 (blocco avvenuto il
20/02/2019).
Co Le convenute hanno richiamato il regime delle esenzioni dalla responsabilità risarcitoria degli che svolgono attività di hosting previsto dalla direttiva UE 2000/31 e recepito dal d.lgs. 70/2003, osservando che la disciplina di riferimento esclude l'esistenza di un obbligo generale di controllo preventivo dei contenuti pubblicati sui server. pagina 13 di 58 Sulla base di tali rilievi, hanno chiesto il rigetto delle domande risarcitorie riguardanti i contenuti accessibili mediante gli indirizzi IP indicati solo nell'atto di citazione e non oggetto di precedenti diffide,
lamentando, sotto altro profilo, la “colpevole inerzia” delle società attrici – rilevante anche ai sensi degli artt. 1125 e 1227 c.c. – per non aver chiesto il blocco anche di tali indirizzi IP tempestivamente, rispetto al momento erano venute a conoscenza dell'abuso.
Sotto altro aspetto le convenute hanno lamentato la carenza di allegazione e prova degli elementi di fatto rilevanti ai fini della quantificazione del danno.
3. Difese della convenuta ONroparte_4
Costituitasi in giudizio, società di diritto statunitense, ha contestato la correttezza della ONroparte_4
prospettazione delle attrici in ordine alla natura dei servizi della società dell'informazione dalla stessa resi.
La convenuta ha riferito di essere un internet provider che offre: 1) servizi volti a rendere più efficienti e veloci le prestazioni dei siti/server di riferimento (es. servizio di gestione dei nomi a dominio, “DNS”,
proxy o reverse proxy); 2) servizi di protezione e sicurezza della “Rete” (tra cui il servizio di prevenzione dai c.d. attacchi “DDoS” e la stessa funzione “Always online” censurata dalle attrici). La società ha negato di offrire anche servizi di hosting. In relazione a tale profilo, ha allegato che “l'apparente intestazione” degli indirizzi IP corrispondenti ai c.d. “portali pirata” sarebbe l'effetto di una mera funzionalità di reverse proxy,
che può determinare la schermatura del server di origine su cui si trovano determinati contenuti allo scopo di garantire la sicurezza e l'efficienza della rete informatica e la sua protezione da eventuali attacchi informatici.
La convenuta ha riferito di aver istituito un sistema automatico per la gestione dei reclami riguardanti casi di presunto abuso;
tale servizio consente di indentificare la società che presta servizi di hosting del sito web e di fornire informazioni “di contatto”. Non svolgendo attività di hosting, ha dedotto di non essere in grado di compiere alcun controllo sui contenuti e di non poter intervenire su di essi, potendo unicamente pagina 14 di 58 rendersi “parte attiva per portare, ove possibile, la segnalazione all'attenzione del soggetto a cui i contenuti in parola siano
riferibili”.
Nel caso di specie, la diffida del 13/06/2018 – inviata dalla ricorrente con modalità diverse da quelle previste per la segnalazione degli abusi – era stata letta dal personale della convenuta il 16/07/2018 che,
nello stesso giorno, forniva all'attrice gli indirizzi IP dei siti su cui erano ospitati i portali vetrina e il nominativo dell'hosting provider al quale indirizzare eventuali richieste di intervento.
In via pregiudiziale, la convenuta ha eccepito la carenza di giurisdizione del Giudice italiano sia ai sensi dell'art. 3 l. 218/1995, che in base ai criteri previsti dalla Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968,
successivamente sostituita dal Regolamento CE n. 44/2001 e dal Regolamento UE 1215/2012.
Ancora, la convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità; in particolare, le attrici non avrebbero provato adeguatamente la circostanza dell'illecita diffusione dei contenuti audiovisivi mediante i portali c.d. pirata indicati nell'atto di citazione;
né avrebbero individuato “le opere audiovisive sulle quali deterrebbero i diritti connessi che asseriscono violati”.
Sotto altro profilo, la convenuta ha eccepito il proprio difetto di “legittimazione passiva” in quanto non fornirebbe servizi di hosting o connessione dei c.d. “portali vetrina”, né avrebbe alcuna possibilità di intervenire sui contenuti caricati sui portali mediante rimozione (come potrebbe fare un hosting provider)
ovvero disabilitazione dell'accesso (come potrebbe fare un mere conduit provider); cosicché ogni eventuale pronuncia di condanna sarebbe “priva di ragion d'essere e del tutto ingiustificata” ed ogni pronuncia inibitoria inutiliter data.
4. Ulteriori difese delle parti e svolgimento del processo.
4.1. Alla prima udienza di comparizione e trattazione, parte attrice ha precisato le domande GI formulate con l'atto di citazione chiedendo l'interruzione non solo dei servizi di hosting, ma anche di qualsiasi ulteriore servizio fornito dalle convenute “funzionale all'operatività dei servizi forniti tramite i portali”
pagina 15 di 58 stessi, “indipendentemente dal nome a dominio utilizzato” e/o all'operatività degli indirizzi IP coinvolti
(cfr. verbale dell'udienza del 17/09/2019).
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nella prima memoria ha ribadito di non prestare servizi di hosting, ma (tra gli altri) servizi di protezione contro ONroparte_4
gli attacchi informatici (DDoS) e ciò, in particolare, tramite il servizio di “reverse proxy”, definito dalla parte come un “dispositivo di rete che agisce quale intermediario tra gli utenti internet e il server di destinazione a cui
offre il proprio servizio, celando il reale indirizzo IP. Tramite tale servizio i nomi a dominio concettualmente riferibili al
server di destinazione risolvono verso l'indirizzo IP del “reverse proxy” (ovvero, nel caso in oggetto, a un indirizzo IP della
rete , il quale inoltrerà il traffico al server di destinazione, che di fatto eroga i servizi richiesti dagli utenti”. CP_4
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande formulate dalla parte attrice alla prima udienza,
non essendo conseguenza di eccezioni in senso stretto formulate dalle convenute. La parte ha contestato il carattere generico della domanda essendo le richieste di inibitoria riferite a siti non meglio individuati e a servizi che non sono stati descritti.
ON ONr Nella prima memoria istruttoria e hanno reiterato le difese GI svolte con la comparsa di costituzione in ordine alla correttezza della procedura attivata per la gestione delle segnalazioni stragiudiziali di abuso.
In merito alla richiesta di comunicazione dei dati identificativi dei clienti autori degli illeciti contestati, le convenute hanno richiamato il contenuto della proposta, GI formulata al di fuori del presente giudizio,
per la messa a disposizione di un “tool tecnico” alle condizioni indicate nel documento prodotto come doc.
25, lamentando il carattere pretestuoso del diniego opposto dalle attrici.
4.2. La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio al fine di delineare la tipologia dei servizi informatici offerti dalle convenute, verificare il tipo di interventi tecnici eseguiti dalle convenute
ON dopo le diffide di e la loro efficacia. Con ordinanza del 14/04/2020 è stato nominato consulente tecnico d'ufficio il dott. al quale è stato assegnato il seguente quesito: “dica il Persona_1
pagina 16 di 58 CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, assunte, anche da terzi, le più opportune informazioni, richiesti alle parti i
chiarimenti del caso ed eseguita ogni necessaria ispezione, accesso, rilievo od indagine:
1. Quale sia stata l'attività
rispettivamente svolta dalle convenute in relazione ai c.d. e ai corrispondenti servizi di IPTV 'pirata' Parte_3
indicati dall'attrice (i.e. Galaxyiptv, Iptvthebest e altre denominazioni) anche indipendentemente dal nome a dominio di
primo o di secondo livello (quali srv.galaxyiptv.net, cdn01.galaxyiptv.net, o dai numeri degli indirizzi Email_1
IP utilizzati, descrivendo la natura informatica delle attività prestate dalle convenute (quali, a titolo meramente
esemplificativo, hosting, caching, CDN, DNS, “Always online”, proxy e reverse proxy) e precisando, infine, quale sia stato
l'apporto causale delle convenute nel traffico di accesso, da parte degli utenti finali, ai predetti e ai Parte_3
corrispondenti servizi di IPTV 'pirata'; verifichi altresì l'effettivo periodo temporale durante il quale le convenute hanno
fornito i loro servizi rispettivamente ai c.d. e ai corrispondenti servizi di IPTV 'pirata';
2. Se e quali Parte_3
interventi tecnici-informatici le convenute hanno posto in essere al fine di impedire l'accesso degli utenti finali ai c.d. Pt_3
successivamente all'inoltro delle diffide del 6.3.2018, del 5.6.2018 e degli indirizzi IP indicati nell'atto di
[...]
citazione del febbraio 2019 per quanto riguarda le convenute del ONroparte_1 ONroparte_2
13.6.2018, per quanto riguarda la convenuta , in caso positivo, descriva quali siano stati gli ONroparte_4
effetti dei predetti interventi, precisando peraltro se le buone prassi informatiche all'epoca conosciute avrebbero consentito alle
convenute di adottare altre o diverse sequenze procedurali dotate di maggiore efficacia o tempestività per impedire gli accessi
ai c.d. o, comunque, per interdire al pubblico la visione delle IPTV 'pirata'; verifichi altresì in forza dei Parte_3
documenti agli atti di causa in quale data le parti attrici hanno avuto contezza dell'erogazione dei servizi in contestazione
da parte delle convenute”.
Nel corso delle indagini, il c.t.u. è stato autorizzato a “verificare direttamente mediante sottoscrizione di
abbonamento la situazione relativa ai siti - vetrina in questione al fine di svolgere nel contraddittorio tra tutte le parti tutti
gli accertamenti necessari per fornire risposta ai quesiti posti dal giudice, trovando tale attività piena giustificazione nella
natura necessariamente percipiente della consulenza d'ufficio in considerazione dei limiti tecnici che non consentono ad
estranei accertamenti autonomi specifici”. pagina 17 di 58 Il 30/05/2022 il c.t.u. ha depositato l'elaborato peritale e, a seguito di alcuni rinvii, all'udienza del
09/04/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni davanti al nuovo giudice istruttore;
quindi,
all'udienza del 18/04/2024 hanno discusso oralmente la causa davanti al Collegio.
5. Sull'eccezione pregiudiziale circa il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Così ripercorsi i fatti di causa, deve essere, in primo luogo, esaminata l'eccezione pregiudiziale circa il
ON Con difetto di giurisdizione formulata sia dalle convenute società aventi sede legale in Olanda alle per le quali è senz'altro applicabile il Regolamento 1215/2012, che dalla convenuta , società CP_4
statunitense con sede a San Francisco.
L'eccezione non merita di essere accolta.
Con riguardo alla convenuta viene in considerazione l'art. 6 del Regolamento 1215/2012, a CP_4
mente del quale “se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità
giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione dell'art. 18, paragrafo 1, dell'art. 21 paragrafo 2 e degli articoli 24 e 25”. Il considerando 14 del
Regolamento 1215/2012 chiarisce che “il convenuto non domiciliato nel territorio di uno Stato membro dovrebbe in generale essere soggetto alle norme nazionali in materia di competenza giurisdizionale applicabili nel territorio dello Stato membro dell'autorità adita” (con disposizione che richiama il contenuto del nono considerando del Regolamento Bruxelles n. 44/2001 a mente del quale “i convenuti non domiciliati in uno Stato membro sono generalmente soggetti alle norme nazionali in materia di competenza vigenti nel territorio dello Stato membro del giudice adito […]”). Occorre, pertanto, fare applicazione delle previsioni della l. 218/1995. L'art. 3 l. cit. afferma la sussistenza della giurisdizione italiana non solo se il convenuto sia domiciliato o residente in Italia o vi abbia “un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi previsti dalla legge”; ma anche, a prescindere dal domicilio del convenuto, nel caso in cui la giurisdizione dello Stato possa esser affermata in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968, pagina 18 di 58 resa esecutiva con l. 804/1971 e successive modificazioni, quando si tratti di materie comprese nell'ambito di applicazione della Convenzione.
5.1. Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, il rinvio operato dall'art. 3, comma 2,
della l. 218/1995 alle norme della Convenzione di Bruxelles del 1968 deve ritenersi implicitamente sostituito dal rinvio alle previsioni del Regolamento n. 1215/2015 in vigore nei rapporti tra gli Stati
membri dell'Unione. In particolare, con il più recente arresto, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la avvenuta “comunitarizzazione” della Convenzione di Bruxelles nel contesto in esame
(Cass. Sez. Un., 21 ottobre 2009 n. 22239), osservando che gli artt. 68 del previgente Regolamento CE n.
44/2001 e l' art. 68 del successivo Regolamento (UE) n. 1215/2012 n. 1215 (applicabile a decorrere dal
10 gennaio 2015), in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, prevedono che le disposizioni della Convenzione di Bruxelles siano sostituite tra gli Stati membri dai Regolamenti e che “ogni riferimento a tale Convenzione si intende fatto al presente regolamento”. Le norme in esame sono funzionali al processo comunitario di uniformazione del diritto internazionale privato, sia per le controversie intracomunitarie e che per le controversie che presentano elementi di estraneità rispetto all'Unione, perché collegate a Stati terzi. Secondo tale impostazione, “la Convenzione di Bruxelles del 1968, nazionalizzata dall'art. 3, comma 2, della legge 31
maggio 1995 n. 218, si intende ormai trasfusa nel Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2012, n. 1215 (restando le disposizioni di quella convenzione operanti per i soli territori degli Stati membri UE che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal regolamento ai sensi dell'articolo 355 TFUE)” (in questo senso, Cass.
Sez. Un. Ord. 19571/2023, Cass. Sez. Un., 25 giugno 2021 n. 18299; Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2013 n.
4211, che qualifica il rinvio operato dall'art. 3 come un rinvio materiale o c.d. recettizio, in quanto il legislatore ha espressamente previsto un adeguamento automatico della Convezione “alle successive modifiche in vigore per l'Italia”). pagina 19 di 58 In ragione delle considerazioni che precedono, la giurisdizione del giudice italiano deve, pertanto, essere
ON Con delibata, sia per la convenuta che per società aventi sede nel territorio di uno Stato CP_4
membro, secondo il criterio previsto dall'art. 7, n. 2 del Regolamento n. 1215/2015, a mente del quale “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” sussiste la giurisdizione del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire (previsione che, peraltro, in parte richiama il disposto dell'art. 3 della
Convenzione di Bruxelles del 1968, laddove, “in materia di delitti o quasi – delitti”, prevede la giurisdizione del giudice “del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto”).
5.2. Ciò posto, la Corte di Giustizia ha chiarito che l'espressione “luogo in cui l'evento dannoso è
avvenuto o può avvenire” indica “sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato a scelta del ricorrente dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola”. Il criterio in esame trova il suo fondamento nell'esistenza di un
“collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è
avvenuto o può avvenire, il che giustifica un'attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale” (Corte di Giustizia, 22 gennaio 2015, C -
441/2013, paragrafi 18 e 20).
5.3. Con particolare riferimento al parametro della “concretizzazione del danno e/o del rischio di tale concretizzazione”, la Corte di Giustizia ha osservato che la tutela del diritto di autore è soggetta al principio di territorialità, nel senso che tali diritti possono essere violati in ciascuno degli Stati membri in funzione del diritto sostanziale applicabile. Ciò detto, al fine di individuare il giudice dotato della necessaria giurisdizione, non rileva il fatto – inteso come evento causale – da cui l'asserito danno trae origine (nel caso di specie tale fatto è ravvisabile nel comportamento dell'autore della violazione, cfr.
paragrafi 23 e 24 sentenza C- 441/2013), ma l'accessibilità o meno, nello Stato membro adito, del contenuto protetto dal diritto d'autore. Sotto altro profilo, “poiché la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore accordata dallo Stato membro del giudice adito vale soltanto per il territorio pagina 20 di 58 del citato Stato membro, il giudice adito in base al criterio della concretizzazione del danno asserito è
esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio di tale Stato membro”
(Corte di Giustizia, C. 441/2013 paragrafo 36; Corte di Giustizia, sentenza C. 170/2012).
5.4. In applicazione degli esposti principi, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice italiano in base al criterio della concretizzazione del danno: non assume, infatti, rilevanza il luogo in cui è avvenuto il
“materiale caricamento sul data center server” – luogo non necessariamente coincidente con la sede legale delle società e, comunque, fatto “solo potenzialmente generatore di danno” – ma la diffusione dei contenuti protetti “nell'area di mercato ove la danneggiata esercita la sua attività di produttrice e/o titolare” dei diritti di sfruttamento dei programmi (in questo senso, nella giurisprudenza di legittimità cfr.
Cass. Sez. Unite, sent. n. 14654/2011; Cass. Sez. Unite, sent. n. 28811/2011; Cass. Sez. Unite sent. n.
10312/2006; nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale di Roma, Sezione Specializzata
Impresa, sent. n. 1049/2021; Tribunale di Milano, Sezione Specializzata imprese, ord. n. 11231/2022;
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, sentenza n. 9549/2016 pubbl. il 01/08/2016).
6. Sull'ammissibilità della precisazione delle domande svolte dalle attrici nella prima udienza
istruttoria e con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
La società convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande precisate dalle attrici alla CP_4
prima udienza di comparizione, laddove le due società hanno chiesto inibirsi “qualsiasi ulteriore servizio funzionale all'operatività dei servizi forniti tramite i portali denominati Galaxy IPTV e IPTV The Best
indipendentemente dal nome a dominio utilizzato e/o dagli indirizzi IP coinvolti”, avendo, invece,
nell'atto di citazione chiesto soltanto la cessazione o l'interruzione della fornitura di tutti i “servizi di
hosting” erogati in favore dei gestori dei portali vetrina.
L'obiezione non merita di essere accolta. Giova rilevare che parte attrice ha convenuto in giudizio le
ON Con società e nella veste di prestatori dei servizi della “società dell'informazione” utilizzati CP_4
pagina 21 di 58 dai gestori dei siti che consentivano l'accesso illegale ai contenuti audiovisivi di titolarità delle attrici, ossia nella qualità di “intermediari” ai sensi dell'art. 156 l.d.a.
La specifica indicazione o qualificazione del tipo di servizio della società dell'informazione offerto dalle convenute (mere conduit, hosting o caching), anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, non rientra nell'onere di allegazione e prova del danneggiato, il quale può limitarsi a dedurre la qualità di
Co
“intermediario” dell' . Il tipo di servizio reso rileva, piuttosto, ai fini dell'eventuale esonero di responsabilità di cui agli artt. 14, 15 e 16 d.lgs. 70/2003 (applicabili alla data dell'istaurazione del presente giudizio), essendo, peraltro, onere della parte che tale regime invochi provare la sussistenza 5678 dei relativi presupposti (cfr. Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Impresa, 22/01/2021).
7. Sulla titolarità dei palinsesti diffusi mediante IPTV pirata.
Deve essere disattesa anche l'ulteriore obiezione mossa dalle convenute con riguardo alla carenza di prova (i) della titolarità dei palinsesti messi a disposizione dalle IPTV “pirata” e (ii) della diffusione dei canali IPTV Mediaset tramite i siti pirata.
Come detto, le società attrici hanno lamentato la violazione da parte dei gestori dei siti galaxyiptv.net e
iptvthebest.net dei diritti di proprietà intellettuale connessi alle opere audiovisive diffuse dalle proprie emittenti IPTV a pagamento, precisando di essere anche titolari esclusivi dei marchi che identificano tali canali.
Con la prima memoria istruttoria l'attrice ha prodotto: copia delle autorizzazioni alla “fornitura di servizi di media audiovisivi relativamente a marchi/palinsesti trasmessi in modalità pay per view” riguardanti i canali della “televisione digitale terrestre” indicati nell'atto di citazione (docc. 43-46) e documentazione comprovante la registrazione dei marchi identificativi dei diversi canali IPTV.
Inoltre, dai bilanci depositati (doc. 113 e 114) risulta che le società attrici svolgono attività di produzione e diffusione di contenuti televisivi (film, fiction, intrattenimento, sport, cultura e news).
pagina 22 di 58 Tale documentazione consente di ritenere integrata la presunzione di cui all'art. 99 bis l.d.a. secondo cui è
reputato titolare di un diritto connesso chi, nelle forme d'uso è individuato come tale nei materiali protetti.
Si osserva, poi, che le violazioni dei diritti connessi denunciate nel presente giudizio sono state oggetto di precedenti istanze di tutela formulate dalle stesse attrici in via amministrativa. Nei provvedimenti dell' si legge che “dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e dalla relativa CP_31
documentazione allegata è emerso che risultano messi sistematicamente a disposizione degli utenti abilitati link che conducono alla trasmissione dei palinsesti di ” distribuiti in presunta Parte_1
violazione degli artt. 1, 12, 13, 16 e 79 della citata legge n. 633/41. Si rileva che la violazione sistematica interessa la messa a disposizione di opere audiovisive consistenti nei palinsesti i cui diritti di sfruttamento sono detenuti dal soggetto istante”; sulla base di tali circostanze, verificate nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Autorità, sono stati pronunciati provvedimenti inibitori nei confronti delle società
dell'informazione – estranee al presente giudizio – che prestavano servizi di mere conduit; analogo provvedimento è stato emesso con riguardo al sito corrispondente al nome a dominio (Cfr. Email_2
delibere n. 223/17/CSP, sub doc. 23; n. 245/17/CSP, sub doc. 25 e delibera n. 267/17/CSP sub doc. 26
del fascicolo di parte attrice).
La circostanza secondo cui i siti aventi i nomi a dominio indicati consentivano agli utenti di stipulare un abbonamento per accedere ai contenuti multimediali delle attrici (tramite invio di una mail contenente le istruzioni necessarie) risulta confermata dall'esito delle indagini peritali svolte nel presente giudizio e di cui al prosieguo (cfr. paragrafi 4, 4.1, 4.2, 4.3 della relazione depositata in data 30/05/2022 dal c.t.u. ing.
. Persona_1
Pertanto, alla luce delle evidenze in atti debbono essere disattese le difese svolte dalla convenuta volte a contestare sia l'assenza di prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale o ONroparte_4
di sfruttamento dei palinsesti televisivi “ che il coinvolgimento dei siti “pirata” nell'accesso Pt_1
pagina 23 di 58 illegale a tali palinsesti. Sarà, invece, oggetto di ulteriore vaglio il diverso profilo del ruolo in concreto svolto dai diversi indirizzi IP, oggetto delle segnalazioni, nella erogazione e nell'accesso a tali contenuti e
ON della idoneità delle diffide di a determinare nei destinatari la “conoscenza” del carattere illecito di specifici contenuti.
8. Sui servizi della società dell'informazione prestati dalle convenute.
Nel presente giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio anche al fine di delineare “l'attività
rispettivamente svolta dalle convenute in relazione ai c.d. portali vetrina e ai corrispondenti servizi di
IPTV pirata indicati dall'attrice […] descrivendo quale sia la natura informatica delle attività prestate dalle convenute (a titolo meramente esemplificativo, hosting, caching, CDN, DSN “Always online”, proxy e reverse proxy)”.
Appare opportuno richiamare sin d'ora le considerazioni del c.t.u. in ordine tipologia di servizi in generale prestati dalle società convenute. Nel prosieguo, si procederà ad esaminare i fatti per cui è causa alla luce della documentazione allegata dalle parti e delle risultanze delle indagini peritali;
quindi, verranno valutate le domande delle attrici – inibitorie e risarcitorie – sulla base della disciplina di riferimento in punto di tutela del diritto d'autore (direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE) e di responsabilità dei prestatori dei servizi della società dell'informazione (direttiva 2000/31/CE, modificata dal Regolamento
UE 2022/2065). Con riguardo alle domande risarcitorie occorrerà, sotto altro profilo, verificare se l'attrice abbia assolto adeguatamente l'onere della prova del nesso causale tra la condotta omissiva imputata alle convenute e il danno.
8.1. Quanto alle società e il c.t.u. ha confermato le allegazioni delle ONroparte_1 CP_2
convenute, rilevando che i servizi resi dalle due società, alla data delle contestazioni per cui è causa, erano limitati alla “fornitura dell'infrastruttura materiale necessaria (connettività, hardware e OS) all'accesso da
ON parte del Clienti alle risorse di calcolo acquistate”. Le soluzioni tecnologiche offerte da ono “tutte
ON liberamente configurabili dal cliente”; non gestisce né i contenuti né i ruoli dei sistemi informatici pagina 24 di 58 ON acquistati dal cliente”. Inoltre, onsente ai propri clienti di assumere la qualifica di reseller, ovvero di rivenditore di servizi di rete con la creazione di virtual private server accessibili a soggetti terzi estranei al
ON rapporto commerciale tra il cliente reseller.
ON Con Sulla base delle evidenze in atti, i servizi offerti dalle convenute all'epoca dei fatti per cui è
causa sono qualificabili come servizi di “memorizzazione” passiva (c.d. hosting puro), non consentendo alcuna forma di controllo sui contenuti caricati sui server dai destinatari dei servizi (per la distinzione tra hosting provider puro o passivo e hosting provider attivo si rinvia a Cass. Civ. 7708/2019). Peraltro, alla
Con data della istaurazione della causa, non offriva più servizi di hosting svolgendo “un mero ruolo di
ON Con promozione e pubblicizzazione delle attività del Gruppo” (cfr. comparsa di costituzione di .
Per quanto concerne la società , il c.t.u. ha più volte rilevato che la convenuta non ha fornito CP_4
alcun riscontro documentale (es. esibizione dei contratti) in merito alla natura e alla tipologia dei servizi in concreto prestati con riguardo agli indirizzi IP indicati nella diffida stragiudiziale del 13/06/2018 oltre che in relazione agli indirizzi IP individuati dallo stesso c.t.u. nel contraddittorio con i c.t.p. Il consulente,
in ogni caso, ha riferito che opera nel settore delle “tecnologie dell'informazione” ONroparte_4
offrendo una “varietà di soluzioni informatiche per l'ottimizzazione, in termini di sicurezza e prestazioni,
dei contenuti messi a disposizione e trasmessi all'interno della propria rete di distribuzione”, denominata
“ONent Delivery Network” (CDN). Spiega il perito, nelle definizioni generali, che una CDN è una rete per la consegna di contenuti, costituita da diversi server “replica” dislocati al livello globale e connessi tra di loro. Tale tecnologia sfrutta l'articolazione dei c.d. “server replica” per garantire la risposta del server
più vicino al cliente che ha inoltrato una determinata richiesta. La soluzione descritta consente, pertanto,
di ottimizzare il “traffico di rete” scegliendo il percorso ottimale di trasmissione dei dati dal server di origine al cliente (quando l'utente invia una richiesta di contenuti, a tale richiesta risponde il server proxy
più vicino all'utente; inoltre, “l'utente che contatta la risorsa non può conoscere il server di origine al pagina 25 di 58 quale sta accedendo, in quanto al cliente risultano visibili i server in reverse proxy e non risultano visibili all'esterno i server originari dei contenuti richiesti”).
Una configurazione efficiente della rete CDN si avvale anche di un processo di caching, consistente nella memorizzazione di dati in via temporanea, al fine di ottimizzare i tempi di risposta e di caricamento dei dati richiesti (cfr. il “glossario” della c.t.u. sotto la voce “caching”).
Tra i servizi offerti da per la configurazione di reti CDN vi sono anche i servizi: (i) ONroparte_4
“always online”, mediante il quale “viene salvata una copia limitata dei contenuti da trasmettere nel caso in cui il server di origine non risultasse raggiungibile: la cache conservata è ristretta al solo contenuto statico e parziale, non memorizzando tutto il contenuto del server di origine, né dei contenuti dinamici”
(cfr. paragrafo 2.1. della relazione tecnica); (ii) “page rules”, che consente, tra l'altro, di rendere una pagina “sempre Online” anche in caso di rimozione o spegnimento dl sito web collegato”; (iii)
“Cloudflare Stream”, consistente in una “piattaforma per la distribuzione di streaming video su richiesta,
con offerta di servizi per l'ottimizzazione e la distribuzione dei contenuti trasmessi in stream”.
9. Sulle misure attivate dalle convenute a seguito delle segnalazioni stragiudiziali inviate da
ONr
Il c.t.u., confermando sul punto la ricostruzione dei fatti offerta dalle attrici, ha rilevato che a seguito dei
Co provvedimenti dell' , con i quali è stato disposto, nei confronti di estranei al presente CP_31
giudizio, il blocco dei DNS (ossia dei nomi di dominio) srv.glalayiptv. net – cdn01.galaxyiptv.net e
iptv.iptvthebest.net, “i gestori di servizi di IPTV”, modificando “le modalità di accesso ai contenuti offerti, al fine di eludere le misure inibitorie disposte da parte dell'Autorità”, hanno iniziato ad inviare agli utenti, a mezzo di e-mail, l'indirizzo IP per la consultazione della lista canali.
ON Osserva, ancora, il perito che gli indirizzi IP indicati nelle diffide inviate dall'attrice alle convenute
Con risultavano avere “ruoli e funzioni distinti”: alcuni consentivano l'accesso ai portali vetrina per la presentazione dei servizi IPTV;
altri, venivano utilizzati come “gateway di accesso all'erogazione dei pagina 26 di 58 contenuti mediante lista canali”; altri ancora, venivano usati come “fonte di erogazione dei contenuti illeciti”. Tali profili saranno ulteriormente approfonditi nel prosieguo, ripercorrendo le verifiche svolte dal c.t.u. nel contraddittorio con i c.t.p.
9.1. Svolta tale premessa, si passa ad esaminare il contenuto delle diffide stragiudiziali inviate dalle attrici alle diverse convenute e la successiva condotta di queste ultime, secondo quanto emerge dagli atti di causa di causa oltre che sulla base dei riscontri del c.t.u.
ON Con 9.2. Per quanto concerne le diffide inviate alle società in data anteriore dell'istaurazione del presente giudizio, dagli atti di causa e dagli accertamenti svolti dal c.t.u. è emerso quanto segue:
ON a) il 05 marzo 2018 ha inviato alle sole società convenute e una prima CP_1 CP_2
diffida (doc. 27 del fascicolo della attrice), indicando i nomi a dominio galaxyiptv.net e i Email_2
relativi URLs, gli indirizzi IP 178.132.7.101 e 178.132.7.100 dei siti in tesi utilizzati come gateway per
Con l'accesso ai contenuti illegali;
oltre che gli indirizzi IP 185.21.61.22 e 185.21.61.26, nella titolarità di
ON asseritamente utilizzati per l'erogazione di contenuti audiovisivi. Con la stessa diffida ha diffidato le convenute a “cessare ed interrompere immediatamente”, e comunque entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della missiva, “di fornire il servizio di hosting nonché ogni ulteriore servizio funzionale a consentire anche in termini di ottimizzazione, l'operatività dei Portali e l'accessibilità degli utenti agli stessi”.
ON Dall'esame della diffida prodotta in atti risulta che questa è stata inviata a a mezzo e-mail, agli
ON indirizzi dedicati alla segnalazione degli abusi, ed a mezzo raccomandata;
tuttavia, le attrici non hanno prodotto l'esito della spedizione a mezzo posta.
Con riguardo a tale prima segnalazione il consulente ha rilevato che:
(i) gli indirizzi IP 178.132.7.101 e 178.132.7.100 risultavano assegnati in co-location ad una società terza
(JavaPipe LLC con sede in Utah, USA), la quale “gestiva in autonomia le proprie risorse”; tali indirizzi
“risultavano configurati come apparati di reverse proxy anti DDos, impiegati per l'offerta di protezione da pagina 27 di 58 tale tipologia di attacchi”; su tali indirizzi WS “non aveva alcuna forma di controllo”. Le conclusioni del
ON ON c.t.u. trovano riscontro nello scambio di e-mail tra la convenuta la società JavaPipe, prodotto da
ON e risalente 16 luglio 2018. Dall'esame di tale corrispondenza risulta che: chiedeva alla società
statunitense di confermare l'utilizzo dei due indirizzi IP in questione come apparati di reverse proxy anti-
attacchi DDoS nell'intervallo di tempo compreso tra l'1/02/2018 e il 15/05/2019; Java Pipe confermava la circostanza precisando che gli indirizzi in questione non ospitavano alcun contenuto (doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione del 26/07/2019). Pertanto, dalla documentazione prodotta dalla convenuta
ON isulta che la parte si è tempestivamente attivata per verificare il contenuto della segnalazione abuso riguardante i due indirizzi IP 132.7.101 e 178.132.7.100 pervenendo alla conclusione, confermata dal c.t.u., che tali indirizzi erano assegnati in co-location alla società statunitense Java Pipe e non ospitavano contenuti illeciti.
(ii) con riguardo all'indirizzo IP 185.21.61.22, il consulente d'ufficio ha rilevato che, nel corso della
ON c.t.u., la convenuta “ha documentato come l'ultima assegnazione di tale indirizzo IP risalga al
28.10.2017 ad un server nella disponibilità dell'utente 12342, dal quale è stato rimosso in data 09.05.2018 e mai più riassegnato ad alcun server”. A differenza di quanto documentato in relazione agli indirizzi IP
178.132.7.101 e 178.132.7.100, le convenute non hanno fornito elementi idonei a comprovare quali iniziative, di verifica e/o controllo, abbiano attivato con riguardo all'indirizzo IP 185.21.61.22, che risulta disattivato due mesi dopo la segnalazione. Il c.t.u. ha, tuttavia, osservato che alla data delle indagini peritali non era possibile verificare che l'indirizzo IP in questione fosse “l'effettiva fonte di erogazione dei flussi multimediali” attesa “l'assenza di attività tecniche idonee a congelare lo stato dei fatti rappresentato in atti dalle attrici”. Peralto, essendo la segnalazione di tale indirizzo rivolta alla sola convenuta non risulta in atti prova della ricezione di tale missiva da parte di tale società, distinta dalla CP_2
società WordStream sebbene appartenente allo stesso “gruppo”.
pagina 28 di 58 (iii)la segnalazione riguardante l'indirizzo IP 185.21.61.26 (perimenti formulata nei confronti della convenuta è risultata, invece, frutto di un errore materiale, essendo corretto l'indirizzo IP CP_2
185.21.61.36, indicato solo nella memoria n. 1 depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. Peraltro,
alla data della segnalazione corretta, l'indirizzo non risultava coinvolto nella diffusione illegale dei contenuti protetti.
ON b) con la successiva diffida del 05 giugno 2018, ha elencato i marchi registrati sui quali vantava diritti esclusivi di sfruttamento;
ha indicato i portali denominati “galaxyiptv.net” e “iptvthebest.net” e i relativi
URLs, nonché l'indirizzo IP 190.2.138.135 come fonte di erogazione di contenuti multimediali (non specificati) sui quali vantava diritti di sfruttamento;
ha segnalato che l'account balance 12342 veniva utilizzato per l'incasso degli abbonamenti venduti e risultava “connesso” all'indirizzo e-mail
ON
diffidando la società cessare, immediatamente e comunque entro ventiquattro Email_3
ore, la fornitura del servizio di hosting connesso ai nomi a dominio dei portali indicati e ad impedire ogni futura transazione tramite l'account balance 12342, nonché a segnalare alle autorità competenti ogni operazione sospetta connessa ai portali e a fornire ogni informazione utile alla identificazione degli autori delle violazioni. Il consulente ha confermato che, “per un determinato spazio temporale”, i nomi di dominio citati “risolvevano l'indirizzo IP 190.2.138.135” e che l'indirizzo veniva bloccato per l'accesso all'utente l'8/06/2018 (“blocco connessione mediante Uplink”), tre giorni dopo la segnalazione.
Dalla documentazione prodotta dalle convenute con la comparsa di costituzione (documenti 14-19),
ON emerge che a risposto alla “diffida” del 05 giugno 2018 il 7 giugno 2018 informando le attrici che avrebbe potuto gestire la segnalazione solo il giorno successivo;
seguivano alcuni scambi interni alla
ON società volti ad individuare l'oggetto della segnalazione e a chiarire che questa non riguardava
(nonostante il riferimento alla violazione dei diritti su contenuti audiovisivi) determinati “file o streams”,
ON ON ma il nome di dominio che “si appoggiava” su server di doc. 16); quindi, la società ava istruzioni per la “rimozione” del dominio dai propri server. Dal documento 18 risulta, inoltre, che, su richiesta di pagina 29 di 58 ON ON
confermava che l'indirizzo IP 190.2.138.135 risolveva su server della società Tale CP_4
scambio conferma la circostanza per cui la società ha verosimilmente offerto in relazione a CP_4
tale indirizzo servizi di c.d. “anonimizzazione” e/o di reverse proxy.
Il c.t.u. ha dato atto delle evidenze offerte da circa il mero utilizzo di PayPal, tramite CP_1
l'indirizzo quale mezzo per “il pagamento dei servizi attivi” da parte dei destinatari Email_3
ON dei servizi offerti dalla stessa e ha verificato che “successivamente alla segnalazione dell'utilizzo anomalo del metodo di pagamento […] l'odierna convenuta si è attivata per l'implementazione di modifiche all'algoritmo di gestione automatica dei pagamenti al fine di impedire un uso ulteriore di tale modalità […]. Tutti i servizi riferiti all'account balance 12342 sono stati interrotti in data 08 giugno 2018”,
ossia tre giorni dopo la segnalazione.
Dalla documentazione in atti e dagli accertamenti svolti in sede peritale nel contraddittorio tra le parti,
risulta, pertanto, che si è attivata mediate il blocco degli indirizzi IP (tramite null-routing) CP_1
entro due o tre giorni dalla segnalazione dell'abuso; ciò anche a seguito di ulteriori verifiche interne attivate dalla società, ovvero a seguito della acquisizione di informazione presso terzi (cfr. le
ON ON comunicazioni tra Java e Cloudflare) circa la titolarità dei server. In generale, i tempi impiegati
ON dalla convenuta er la disattivazione degli indirizzi IP oggetto delle segnalazioni del 3 marzo 2018 e del 5 giugno 2018 possono ritenersi congrui nel contesto temporale cui si riferiscono i fatti di causa,
atteso che i coevi provvedimenti dell' disponevano la “disabilitazione dell'accesso al sito internet CP_31
cdn01.galaxy.net, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di mere conduit
operanti sul territorio italiano” nel termine di “due giorni dalla notifica del provvedimento” (cfr.
Con documenti 23 e 25 del fascicolo degli attori). La convenuta non ha fornito riscontro in ordine alle iniziative nell'immediatezza intraprese con riguardo alla segnalazione dell'unico indirizzo IP 185.21.61.22,
che risulta disattivato due mesi dopo la segnalazione di RTI. L'idoneità di tale circostanza a fondare o meno una responsabilità risarcitoria della convenuta sarà approfondita nel prosieguo. pagina 30 di 58 ON c) con la diffida inviata il 13 giungo 2018 alla sola società ha esposto che i domini ONroparte_4
galaxyiptv.net e iptvthebest.net, raggiungibili agli indirizzi 104.27.171.46, 104.27.170.46, 104.31.84.243,
104.31.85.243, venivano utilizzati per l'illecita diffusione dei palinsesti dei canali IPTV di titolarità della
ON stessa Nella diffida prodotta come doc. 32 di parte attrice non è fatto riferimento all'esistenza o agli estremi dei provvedimenti dell' che avevano inibito alle società di mere conduit (diverse dalle CP_31
ON odierne convenute) la disabilitazione dell'accesso dei predetti siti, ma vi è l'allegazione di econdo cui
“è stato accertato che i portali denominati galaxyiptv.net […] e iptvthebest.net […] rappresentano gli strumenti attraverso cui accedere illegalmente – tramite il download di liste IPTV ai contenuti del servizio”.
Dalla documentazione prodotta da (doc. 13) si evince che la convenuta ha risposto alla diffida CP_4
ON il 16 luglio 2018, invitando il “reclamante” a rivolgersi alla società titolare dei server che ospitavano i domini segnalati (galaxyiptv.net e iptvthebest.net).
È pacifico tra le parti che a tale diffida non è seguito alcun intervento da parte di . Nel CP_4
prosieguo occorrerà, pertanto, verificare se la condotta di costituisca fonte di responsabilità CP_4
risarcitoria per i danni asseritamene patiti dalle attrici quale conseguenza della condotta omissiva.
ON Giova, ancora, rilevare che dopo la risposta fornita nel mese di luglio 2018 da a CP_4
ON quest'ultima non ha inviato a una diffida in relazione agli indirizzi IP GI segnalati alla società
ON statunitense il 13 giugno 2018. Gli indirizzi IP in questione sono stati segnalati a on la notifica
ON ON dell'atto di citazione. Il 24 giugno 2018 aveva, invece, inviato a na ulteriore diffida riguardante l'indirizzo IP 178.132.5.171 indicato come “load balancer” che svolgeva la funzione di “streaming server” da
ON cui era possibile fruire direttamente dei contenuti (cfr. doc. 23 del fascicolo della convenuta a tale diffida la convenuta rispondeva il 25 giugno 2018 disabilitando l'indirizzo.
10. Ulteriori accertamenti svolti dal c.t.u.
pagina 31 di 58 10.1. Il c.t.u. ha proceduto alla verifica degli indirizzi IP segnalati per la prima volta dalle attrici nell'atto di citazione.
All'esito di tali accertamenti è emerso che:
- gli indirizzi IP 190.2.138.110 e IP 190.2.138.225, fungevano da lista canali, rispettivamente, dei siti
ON iptvthebest e galaxyipv ed erano nella titolarità di
ON
- la convenuta a provveduto all'interruzione dei servizi resi al “cliente 12342”, assegnatario degli indirizzi IP in questione, il 20/02/2019, ossia 5 giorni dopo la notifica dell'atto di citazione;
- l'indirizzo IP 185.21.61.48, parimenti indicato nell'atto di citazione come “fonte di erogazione dei contenuti illeciti”, risultava GI assegnato ad un nuovo cliente il 29/12/2018, ossia prima della notifica dell'atto di citazione;
- anche gli indirizzi IP 195.21.61.35 e 195.21.61.36, “coinvolti quale fonte di erogazione dei contenuti illeciti”, risultavano assegnati ad altro cliente prima della notifica dell'atto di citazione (sul punto le risultanze degli accertamenti svolti dal perito confermano le allegazioni che si rinvengono nella comparsa
ON di costituzione della convenuta lle pagine 14 e 15).
- in relazione gli indirizzi IP 104.27.154.57 e 104.27.155.57, la documentazione prodotta dalla attrice era idonea a comprovare che “in un determinato periodo temporale il dominio iptvthebest.net risultava associato agli indirizzi IP in commento (104.27.154.57 e 104.27.155.57)” (punto 4.4.2. della relazione tecnica); sotto altro profilo, il consulente ha osservato che alla data dell'08/03/2021 il nome di dominio risultava associato ad un diverso indirizzo IP (ossia all'indirizzo IP 62.182.51.242) nella Email_4
titolarità di un diverso soggetto (tale società Virtual System LLC, società con sede a Kiev).
Ad ogni modo, secondo quanto documentato dalle convenute e confermato dal c.t.u. ha CP_1
ON interrotto qualsiasi servizio reso al cliente 12342, destinatario dei servizi resi da cinque giorni dopo la notifica dell'atto di citazione.
pagina 32 di 58 10.2. Il quesito peritale demandava al c.t.u. anche la verifica della “situazione attuale” dei portali vetrina al momento delle indagini peritali.
Nel contraddittorio tecnico, il c.t.u. ha proceduto alla sottoscrizione di un abbonamento per la fruizione dei servizi di IPTV oggetto di accertamento, quale “attività prodromica all'esecuzione delle operazioni tecniche di acquisizione del traffico di rete generato dalla consultazione dei contenuti multimediali offerti dai portali vetrina galaxyiptv.net e intvthebest.net”.
L'esperto ha potuto, così, individuare, con operazioni che non necessitavano, ad avviso dello stesso c.t.u.,
particolari competenze tecniche, i diversi “sistemi informatici” coinvolti nell'erogazione dei servizi IPTV
per cui è causa, riscontrando che ciascuno di tali “sistemi” fa riferimento a diversi indirizzi IP che, a loro volta, fanno capo a diversi ISP.
In particolare, all'epoca dell'accertamento, l'erogazione di IPTV da parte dei gestori “pirata”, avveniva per il tramite di: 1) un “sito web contenente il portale vetrina in cui sono presentate le modalità di sottoscrizione dell'abbonamento con contestuale creazione di un account per l'accesso all'area personale di gestione dell'abbonamento”; 2) un “server mail dal quale viene trasmessa la comunicazione di conferma ed attivazione dell'abbonamento acquistato, comprensiva delle informazioni necessarie alla corretta consultazione e fruizione dei contenuti multimediali acquistati”; 3) una “infrastruttura tecnologica per la gestione degli strumenti di pagamento degli abbonamenti offerti”; 4) diverse piattaforme con “modalità
di funzionamento sovrapponibili”, per la “consultazione dei contenuti multimediali”.
Per ciascuno di tali “sistemi informatici” il c.t.u. ha analizzato i nomi di dominio contattati e gli indirizzi
IP associati;
le informazioni relative ai gestori dei nomi di dominio e degli indirizzi IP contattati;
le informazioni contenute nei pacchetti tramessi durante la fruizione dei contenuti multimediali. Tali
contenuti sono “cautelati” all'interno del traffico di rete oggetto di acquisizione forense.
Nel contraddittorio con i c.t.p., il consulente d'ufficio ha constatato che alla data dell'accertamento: “a) il portale vetrina utilizzato per la presentazione e l'acquisto degli abbonamenti ai servizi IPTV del portale pagina 33 di 58 IPTVTHEBEST risulta raggiungibile al nome di dominio live associato all'indirizzo IP Email_5
185.178.208.158 di titolarità della società DDOS GUARD;
b) il canale di comunicazione utilizzato per l'invio della mail di conferma e di attivazione dell'abbonamento, comprensiva delle istruzioni per la corretta visualizzazione dei contenuti acquisiti, coinvolge i nomi di dominio iptvthebest.net, iptvthebest.online,
iptvthebest.shop associati all'indirizzo IP 62.182.81.242, di titolarità della società Virtual Systems LLC. Al
dominio smarters.noip. segnalato nel corpo della mail di attivazione da cui procedere al download CP_35
dell'app denominata “Smarters” per la visione dei contenuti in streaming su Smart TV, è risultato assegnato l'indirizzo IP 173.239.241.74, di titolarità della società LogicWeb Inc.; c) il portale per il pagamento degli abbonamenti acquistati risultata gestito mediante diversi nomi di dominio associati ad indirizzi IP di titolarità della società In particolare, il dominio api.gatewayurl.com, portale usato CP_36
per il pagamento dell'abbonamento[…] corrisponde agli indirizzi IP 13.251.162.171 e 52.74.253.225, di titolarità della società il dominio verifiedbyvisa.acs.touchtechpayments.com, ONroparte_37
reindirizzamento automatico avvenuto dal portale usato per il pagamento dell'abbonamento, risponde con il record CNAME di 3ds-challenge-1210168482.eu-west-1.elb.amazonaws.com e sono risultati assegnati gli indirizzi IP 52.50.202.130 e 63.35.133.16, di titolarità della società ONroparte_37
il dominio api.ravepay.co, secondo reindirizzamento automatico avvenuto dal portale usato per il
[...]
pagamento dell'abbonamento, è risultato assegnato l'indirizzo IP 15.197.229.161, di titolarità della società
d) il portale per il download della lista canali, necessaria per la consultazione ONroparte_37
dei contenuti attraverso web browser o mediante applicazione consigliata, risulta raggiungibile ai seguenti nomi di dominio: srv97967.noip. associato all'indirizzo IP 173.239.241.74 di titolarità della società CP_35
LogicWeb Inc;
usa09.noip.digital associati agli indirizzi IP 188.114.96.22 e 188.114.97.22 di titolarità della società e) il portale per la consultazione dei contenuti mediante web client risulta ONroparte_4
raggiungile al seguente nome di dominio webtv.noip.digital associato agli indirizzi IP 188.114.96.15,
188.114.97.15, di titolarità della società f). Il traffico della consultazione dei contenuti ONroparte_4
pagina 34 di 58 richiesti risulta generato dai seguenti indirizzi IP 65.108.51.240 di titolarità della società Hetzner Online
MB (GER), 212.102.43.82 di titolarità della società Datacamp Ltd. (UK), 91.149.201.189 di titolarità
della società Geckonet (POL)”.
ON Con In sintesi, mentre i servizi offerti dalle società convenute non risultavano più coinvolti nella diffusione dei contenuti nella titolarità delle attrici, i servizi di risultavano utilizzati in CP_4
relazione: a) ai portali per il download della lista canali associati agli IP 188.114.96.22 e 188.114.97.22; b) ai portali per la consultazione dei contenuti mediante web client; mentre altre attività venivano gestite attraverso indirizzi IP nella titolarità di diversi ISP.
Dall'analisi del traffico di rete generato dalla consultazione del portale GALAXYIPTV, effettuato in data
04/02/2022, è emerso che: “a) il portale vetrina utilizzato per la presentazione e l'acquisto degli abbonamenti ai servizi IPTV del portale GALAXYIPTV risulta raggiungibile al seguente nome di dominio galaxyiptv.online associato agli indirizzi IP 104.21.39.234 e 172.67.171.213 di titolarità della società b) il canale di comunicazione utilizzato per l'invio della mail di conferma e di ONroparte_4
attivazione dell'abbonamento comprensiva delle istruzioni per la corretta visualizzazione dei contenuti acquistati coinvolge i seguenti nomi di dominio galaxyiptv.net e galaxyiptv.site associati agli indirizzi IP
104.21.86.23, 172.67.214.56, 188.114.96.15, 188.114.97.15 di titolarità della società e del ONroparte_4
dominio galaxyiptv.shop associato all'indirizzo IP 103.224.182.210 di titolarità della società LI Pty
Ltd.; C. Il portale per il pagamento degli abbonamenti acquistati risultata gestito mediante diversi nomi di dominio associati ad indirizzi IP di titolarità della società In particolare, il dominio CP_36
api.gatewayurl.com, portale usato per il pagamento dell'abbonamento, risponde con il record CNAME di e sono risultati assegnati gli indirizzi IP Email_6
13.251.162.171 e 52.74.253.225, di titolarità della società il dominio ONroparte_37
, reindirizzamento automatico avvenuto dal portale usato per il Email_7
pagamento dell'abbonamento, risponde con il record CNAME di . Email_8 Email_9
pagina 35 di 58 1.elb.amazonaws.com e sono risultati assegnati gli indirizzi IP 52.50.202.130 e 63.35.133.16, di titolarità
della società il dominio api.ravepay.co, secondo reindirizzamento automatico ONroparte_37
avvenuto dal portale usato per il pagamento dell'abbonamento, è risultato assegnato l'indirizzo IP
15.197.229.161, di titolarità della società d) il portale per il download della lista ONroparte_37
canali, necessaria per la consultazione dei contenuti attraverso web browser o mediante applicazione consigliata, risulta raggiungibile al seguente nome di dominio: srv18758.noip.best associato all'indirizzo
IP 173.239.241.76 di titolarità della società LogicWeb Inc.; e) il portale per la consultazione dei contenuti mediante web client risulta raggiungile al seguente nome di dominio webtv.noip.best associato agli
indirizzi IP 188.114.96.15 e 188.114.97.15 di titolarità della società f) il traffico della ONroparte_4
consultazione dei contenuti richiesti risulta generato dai seguenti indirizzi IP 65.108.51.240 di titolarità
della società Hetzner Online MB (GER), 84.17.61.157 di titolarità della società Datacamp Ltd,
149.18.38.3 di titolarità della società LogicWeb Inc.”
In sintesi, dalle indagini peritali è emerso che i servizi della società dell'informazione erogati da sono utilizzati per il funzionamento a) del portale vetrina, b) di uno dei canali di CP_4
comunicazione utilizzati per l'invio delle e-mail e del portale per la consultazione dei contenuti mediante
web client; mentre altre attività venivano gestite attraverso indirizzi IP nella titolarità di diversi ISP.
11. Domande inibitorie e risarcitorie delle attrici.
Così ricostruiti i fatti per cui è causa, occorre esaminare le domande delle attrici distinguendo tra le istanze aventi ad oggetto la pronuncia di provvedimenti inibitori e le domande risarcitorie alla luce della disciplina in materia di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi (direttiva 2001/29/CE e direttiva
2004/48/CE), da un lato, e dei principi in tema di limitazioni della responsabilità dei prestatori dei servizi della società dell'informazione previste dalla disciplina comunitaria, dall'altro (direttiva 2000/31/CE
modificata dal Regolamento UE 2022/2065).
pagina 36 di 58 11.1. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, l'impianto normativo della direttiva comunitaria
2000/31/CE è orientato alla ricerca di un punto di equilibrio tra lo sviluppo dei servizi della società
dell'informazione all'interno dello spazio europeo e la tutela dei diritti fondamentali, dei diritti minori e dei diritti di proprietà, compresa la proprietà intellettuale, che potrebbero essere lesi dall'uso illecito di tali servizi. In questo contesto, la previsione normativa di limiti alla responsabilità dei prestatori dei servizi della società dell'informazione risponde alla scelta del legislatore europeo di favorire lo sviluppo e la
“libera circolazione” dei servizi della società dell'informazione, strumentali allo sviluppo del commercio elettronico e garanzia della “libertà di espressione” (considerando 2 e 9 della direttiva 2000/31/CE; Cass.
civ. 7708/2019, paragrafo 4.1.). Parallelamente, il considerando n. 16 della direttiva 2001/29/CE –
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione – fa espressamente salve “le regole relative alla responsabilità” dei prestatori dei servizi della società dell'informazione dettate dalla direttiva sul commercio elettronico. Nel solco della
Co elaborazione giurisprudenziale in tema di responsabilità dell' , i più recenti interventi del legislatore euro unitario muovono dalla consapevolezza (i) del carattere diffuso del ricorso ai servizi della società
dell'informazione (che si connotano per il loro carattere transfrontaliero) da parte degli utenti;
(ii) della crescita esponenziale del ricorso a tali servizi per attività e finalità “principalmente legittime e socialmente utili”; (iii) del crescente utilizzo di tali servizi anche per la diffusione di “informazioni e attività illegali o comunque dannose”. Sulla scorta di tali rilievi, il Regolamento (UE) 2022/2065 ha inteso armonizzare le norme applicabili ai servizi intermediari allo scopo di garantire “un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile per consentire ai cittadini dell'Unione e alle altre persone di esercitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà di impresa, il diritto alla non discriminazione ed il conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori” (considerando 3 del Regolamento).
pagina 37 di 58 11.2. Le limitazioni della responsabilità previste dalla direttiva 2000/31/CE recepita dal d.lgs. 70/2003 e ribadite, con analoga formulazione, dal Regolamento UE riguardano la responsabilità per il risarcimento del danno e vanno lette alla luce della ratio della direttiva, ricavabile dai suoi considerando. In particolare,
tali esenzioni presuppongono che l'attività dei prestatori di servizi della società dell'informazione abbia carattere “meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore dei servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate”
(considerando 42). In presenza di tale requisito, la direttiva distingue, quanto alle condizioni di operatività
dell'esenzione, tra servizi di semplice trasporto (o “mere conduit”), servizi di memorizzazione temporanea dei dati detta caching e servizi di hosting (artt. 14, 15, 16 e 17 del D. Lgs. 70/2003 sostituiti dagli artt. 4, 5, 6
del Regolamento 2065/2022).
11.3. Laddove l'attività dell'internet service provider sia qualificabile come attività meramente tecnica,
Co automatica e passiva – nel senso sopra esposto – la responsabilità dell' per l'illecito commesso da terzi
(destinatari dei servizi) può configurarsi in termini di “condotta commissiva mediante omissione per avere […] concorso nel comportamento lesivo altrui a consumazione permanente, non avendo provveduto alla rimozione del dato informatico o al blocco dell'accesso”; ciò che richiede, da un lato,
l'elemento soggettivo dato dalla conoscenza dell'illiceità del fatto altrui;
dall'altro, la possibilità di attivarsi utilmente ed in modo efficiente per impedire l'evento (Cass. n. 7708/2019). Come osservato dalla giurisprudenza interna e da quella comunitaria, “la disciplina positiva induce ad escludere ogni obbligo di attivazione del prestatore (pur non “attivo”) con riguardo alla diretta ricerca degli altrui illeciti, nel momento in cui essi vengono immessi e diffusi nella rete;
obbligo che sorge però, nel momento successivo alla conoscenza dei fatti illeciti da parte del prestatore” (Cass. n. 7708/2019 cit.). Come noto,
la giurisprudenza comunitaria e quella interna hanno distinto dalla figura dell'hosting puro quella dell'hosting provider attivo, sottratto al regime di esonero cui si è accennato in quanto i servizi resi hanno l'effetto di “implementare in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti pagina 38 di 58 indeterminati” (Cass. civ. cit.) e consentono di qualificare l'apporto dell'internet service provider in termini di concorso attivo nell'illecito.
11.4. Sotto altro profilo, occorre ricordare che le limitazioni della responsabilità risarcitoria prevista dalla normativa nazionale ed euro unitaria, non precludono il ricorso ad “azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte
azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità
amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima” (cfr. considerando 45 della direttiva 2000/31/CE e artt. 14, 15 e 16 della stessa direttiva). Sul punto, le previsioni della direttiva sul commercio elettronico sono coerenti con il disposto dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE,
che impone agli Stati membri di assicurare “che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore”.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, “la competenza attribuita, a norma di tale disposizione ai giudici nazionali, deve consentire a questi ultimi di ingiungere a siffatti intermediari di adottare provvedimenti diretti non solo a porre fine alle violazioni GI inferte ai diritti d'autore o ai diritti connessi mediante i loro servizi della società dell'informazione, ma anche a prevenire nuove violazioni”
(Corte di Giustizia C-360/10; Corte di Giustizia C-682/18 e C- 683/18).
Dal coordinamento delle previsioni delle due direttive deriva, quindi, che la presenza delle condizioni che giustificano l'esonero da responsabilità dei prestatori dei servizi intermediari della società
dell'informazione, secondo la direttiva sul commercio elettronico, non pregiudica la possibilità per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa “di esigere dal prestatore che esso impedisca una violazione o vi ponga fine, anche rimuovendo le informazioni illecite o disabilitando l'accesso alle medesime. Ne consegue che un prestatore può essere destinatario di ingiunzioni emesse in base al diritto nazionale di uno Stato membro anche se non soddisfa una delle condizioni alternative […] vale a dire pagina 39 di 58 anche nell'ipotesi in cui non sia considerato responsabile” (Corte di Giustizia C-18/18, citata da Corte di
Giustizia C- 682/18 e C- 683/18).
11.5. Con riguardo alle condizioni in presenza delle quali il titolare di un diritto di proprietà intellettuale possa accedere alla tutela inibitoria nei confronti del prestatore dei servizi della società dell'informazione,
la Corte di Giustizia ha precisato che l'art. 14 della direttiva sul commercio elettronico non impone agli
Stati membri di prevedere che il titolare del diritto leso sia tenuto ad inviare previamente un invito stragiudiziale a porre fine alla violazione e/o a prevenirne la reiterazione. Tuttavia, normative nazionali che prevedano una simile condizione non si pongono in contrasto con l'art. 8, comma 3, della direttiva
2001/29/CE, se risulti rispettato il principio di effettività e proporzionalità (Corte di Giustizia C- 682/18
e C- 683/18).
Nel caso di specie, pertanto, l'omesso invio di una diffida stragiudiziale per la segnalazione degli indirizzi
IP e dei nomi di dominio indicati solo nell'atto di citazione non risulta di per sé ostativa all'emissione di provvedimenti inibitori, potendo, invece, rilevare ai fini della valutazione della responsabilità risarcitoria.
11.6. Per quanto concerne il contenuto dei provvedimenti inibitori, dal complessivo esame delle previsioni comunitarie in tema di tutela del diritto d'autore e di limiti alla responsabilità degli intermediari,
si ricava che se, da un lato, l'art. 15 della direttiva 2000/31/CE osta alla pronuncia di provvedimenti che pongano a carico dei prestatori di servizi on line obblighi di vigilanza attiva e preventiva in relazione a qualsiasi futura violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
tuttavia, tale norma non preclude la pronuncia di provvedimenti che impongano all'intermediario di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare la violazione in atto, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura, purché si tratti di ingiunzioni efficaci, proporzionate dissuasive e tali da non creare ostacoli al commercio legittimo (Corte di Giustizia, C-324/2009 L' ). CP_38
11.7. Sul punto, la Corte di Giustizia ha affermato la legittimità di un provvedimento che imponga al
“prestatore di hosting di bloccare l'accesso alle informazioni memorizzate il cui contento sia identico a pagina 40 di 58 quello precedentemente dichiarato illecito e di rimuovere tali informazioni qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione delle medesime. Tenuto conto delle specifiche circostanze del caso concreto,
l'ordine può prevedere anche la rimozione di contenuti “equivalenti” a quello dichiarato illecito, purché il prestatore di servizi non sia chiamato ad effettuare una valutazione autonoma e le informazioni veicolino un messaggio il cui contenuto rimanga sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all'accertamento; poiché le differenze del nuovo messaggio non sono tali da costringere il prestatore ad una valutazione autonoma di tale contenuto”. In altri termini, ciò che le previsioni applicabili ratione
temporis hanno inteso escludere è che il fornitore dei servizi di internet che, per la natura del servizio e le concrete modalità con cui lo stesso venga erogato, sia neutrale rispetto ai contenuti immessi, possa essere tenuto ad un controllo generalizzato e preventivo in ordine alla liceità di detti contenuti.
Escluso, pertanto, un obbligo siffatto, secondo la Corte di Giustizia non è in contrasto con gli esposti principi il contenuto di un ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa che imponga al prestatore dei servizi di hosting specifici obblighi consistenti “nella ricerca di informazioni di contenuto uguale o identico a quelle dichiarate illecite” purché, per assolvere a tale obbligo, il prestatore di servizi non sia tenuto a svolgere una “valutazione autonoma” di illiceità e la selezione di tali contenuti possa avvenire con il ricorso a “tecniche e mezzi di ricerca automatizzati” (Corte di Giustizia C-18/18, Glawischnig-
). ONroparte_39
11.8. Secondo l'orientamento di questo Tribunale, le condizioni descritte risultano efficacemente rispettate laddove l'inibitoria abbia ad oggetto i siti vetrina che, anche con l'uso di domain name diversi,
comportino la violazione del medesimo diritto “da parte dei medesimi soggetti o comunque con collegamenti diretti con essi”, dovendo le condotte future essere riconducibili ad un medesimo fatto lesivo come oggettivamente e soggettivamente accertato. A tal fine, l'inibitoria può essere estesa a condotte che associno un diverso top level domain al medesimo second level domain utilizzato per l'erogazione
Co dei contenuti illeciti, onerando tuttavia il titolare dei diritti di comunicare all' eventuali nuovi indirizzi pagina 41 di 58 IP che consentano l'accesso ai medesimi contenuti protetti, ovvero la loro diffusione, ciò anche ove tali siti siano associati ad un diverso top level domain. L'inibitoria può, inoltre, essere estesa a eventuali modifiche al second level domain a condizione che “il collegamento tra i soggetti responsabili dell'attività
illecita sia obiettivamente rilevabile attraverso la comunicazione ai rispettivi abbonati di specifiche indicazioni atte a raggiungere altro sito diversamente denominato ma ad essi direttamente riconducibile”,
onerando della segnalazione gli stessi titolari dei diritti connessi (Tribunale di Milano, ord. 15/11/2019).
Come osservato da questo Tribunale, “in presenza di specifica segnalazione da parte della ricorrente, non può ravvisarsi alcuna violazione del divieto dell'obbligo generale di sorveglianza” (Tribunale di Milano,
ord. 08/05/2017).
11.9. Infine, partendo dalla considerazione per cui è ben possibile che “non esista alcuna tecnica che consenta di porre completamente fine alle violazioni del diritto di proprietà intellettuale, o che non sia praticamente realizzabile, con la conseguenza che alcune misure adottate all'occorrenza potrebbero essere aggirate in un modo o nell'altro”, la giurisprudenza dell'Unione ha evidenziato che, cionondimeno,
l'intermediario possa essere destinatario di un'ingiunzione per l'adozione di misure (disattivazione dell'accesso o rimozione dei contenuti) quanto meno idonee a rendere difficilmente realizzabili o a scoraggiare le ulteriori violazioni del diritto d'autore (Corte di Giustizia C-314/2012, UPC Telekabel
Wien GmbH).
11.10. Svolte tali precisazioni in diritto, occorre rilevare che dagli atti di causa risulta che, alla data della notifica dell'atto di citazione, i gestori dei portali che consentivano l'accesso ai canali IPTV indicati dalle attrici nell'atto di citazione si avvalevano dei servizi della società dell'informazione offerti sia da
Co
che da , avendo nel frattempo cessato l'attività di . A seguito della CP_1 CP_4 CP_2
ON notifica dell'atto di citazione, la convenuta a interrotto qualsiasi rapporto con il “cliente 12342”,
gestore dei portali in questione. La consulenza tecnica d'ufficio ha consentito di verificare che, alla data dei rilievi eseguiti dal c.t.u., nessuno degli indirizzi IP coinvolti nella erogazione dei servizi di IPTV pagina 42 di 58 ON Con illegale riconduceva a server delle convenute o Ciò posto, le domande inibitorie delle attrici debbono essere esaminate alla luce dell'art. 156 l.d.a. a mente del quale chi “ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante […] oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione GI avvenuta sia da parte dell'autore che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione”.
11.11. Sulle domande inibitorie nei confronti di e CP_1 CP_2
ON La circostanza per cui a interrotto, dopo la notifica dell'atto di citazione ogni rapporto contrattuale con il “cliente 12342”, non sembra far venire meno l'interesse degli attori alla pronuncia del provvedimento inibitorio non potendo escludersi la reiterazione del medesimo illecito, mediante servizi di hosting riconducibili alle convenute. Tuttavia, avuto riguardo alle specificità del caso concreto, al fine di contemperare l'effettività della tutela del diritto d'autore con il principio di proporzionalità e con la necessità di non gravare l'internet service provider “puro” dell'onere di autonoma valutazione (i) del carattere dell'illecito dei contenuti futuri in relazione alle privative azionate dalle attrici nel presente giudizio e (ii)
della riconducibilità delle future violazioni al medesimo perimetro soggettivo e oggettivo delle violazioni contestate, occorre prevedere un onere di preventiva segnalazione in capo al titolare del diritto, secondo quanto osservato al precedente punto 11.8. E' opportuno, a tal proposito, precisare che l'odierna inibitoria assiste, anche con riguardo alla penale, le violazioni future che siano oggettivamente (quanto alla condotta lesiva, consistente nella diffusione non autorizzata dei canali di IPTV delle attrici indicati al precedente paragrafo 1) riconducibile agli illeciti accertati nel presente giudizio, salva l'applicazione della disciplina di riferimento per eventuali diverse violazioni perpetrate da terzi mediante l'utilizzo di servizi della società dell'informazione in ipotesi offerti dalle convenute.
pagina 43 di 58 Occorre, invece, rilevare che alla data della istaurazione del giudizio la convenuta non CP_2
Co svolgeva più attività di , ne deriva la radicale mancanza di un interesse attuale e concreto alla pronuncia di provvedimenti inibitori nei confronti di tale soggetto.
11.12. Sulle domande inibitorie nei confronti di CP_4
Come osservato al precedente paragrafo 10.2, il c.t.u. ha accertato che anche alla data della perizia i gestori di IPTV pirata si avvalevano dei servizi offerti dalla convenuta , la quale, peraltro, non CP_4
ha attivato alcun intervento tecnico né a seguito della diffida del 13 giugno 2018, né con riguardo agli indirizzi IP indicati nell'atto di citazione e riconducibili a servizi resi dalla stessa (cfr. pag. CP_4
3.4.2.).
Quanto alla possibilità tecnica di un intervento volto alla interruzione dei servizi resi in favore dei gestori dei portali vetrina, al paragrafo 5.3 della relazione tecnica depositata dal c.t.u. si legge che: 1. “segnalando il coinvolgimento degli indirizzi ip IP 188.114.96.22 e 188.114.97.22 di titolarità della società CP_4
la stessa può interrompere il funzionamento del download della lista canali necessaria per la
[...]
consultazione di contenuti in streaming”; 2. “segnalando il coinvolgimento degli indirizzi ip IP
188.114.96.15, 188.114.97.15, di titolarità della società la stessa può interrompere il ONroparte_4
funzionamento del portale web utilizzato pre la consultazione di contenuti in streaming”; 3. “segnalando il coinvolgimento degli indirizzi IP 104.21.39.234 e 172.67.171.213 alla società , la stessa CP_4
può interrompere il funzionamento del portale vetrina dei servizi IPTV mediante blocco dei servizi di risoluzione DNS”; 4. “segnalando il coinvolgimento degli indirizzi IP 104.21.86.23, 172.67.214.56,
188.114.96.15, 188.114.97.15 alla società la stessa può interrompere il funzionamento del ONroparte_4
canale di comunicazione utilizzato dai servizi IPTV”; 5. “Segnalando il coinvolgimento degli indirizzi IP
188.114.96.15 e 188.114.97.15 alla società la stessa può interrompere il funzionamento ONroparte_4
del portale web utilizzato per la consultazione di contenuti in streaming”.
pagina 44 di 58 Il c.t.u. ha, pertanto, verificato che: (a) da un lato, a prescindere dalla loro qualificazione come servizi di
hosting di caching o di mere conduit, i servizi resi da sono utilizzati dai gestori dei portali vetrina CP_4
(Iptvthebest e Galaxyiptv) per la realizzazione dell'illecito; (b) dall'altro, la convenuta può attivarsi tecnicamente per cessare la fornitura del servizio in modo da impedire o quanto meno rendere maggiormente difficoltosa la prosecuzione dell'illecito.
Risultano, quindi, inconferenti le difese di in ordine alla pretesa irrilevanza dei servizi dalla CP_4
stessa prestati, per essere i dati illeciti memorizzati su server asseritamente gestiti da società di hosting terze.
La disciplina comunitaria, recepita dal legislatore nazionale, prevede, infatti, che, a prescindere profili di
Co dolo o colpa dell' , possano essere destinatari di ordini volti ad impedire o a porre fine ad una violazione anche i prestatori dei servizi della società dell'informazione che, in ipotesi, svolgano attività di
caching o di mere conduit in quanto si tratti di servizi utilizzati per la commissione di attività illecite. Ciò in quanto, le misure da adottarsi debbono essere quanto meno idonee scoraggiare e rendere più
difficilmente realizzabili le violazioni del diritto d'autore (Corte di Giustizia C-314/2012).
Attesa la corrispondenza della violazione accertata in corso di c.t.u. rispetto a quella dedotta dalle attrici,
deve essere accolta la domanda volta alla pronuncia di misure inibitorie nei confronti della convenuta in relazione agli indirizzi IP accertati nel presente giudizio, benché diversi rispetto a quelli CP_4
oggetto della precedente diffida stragiudiziale ed a quelli indicati nell'atto di citazione. Le concrete modalità per l'interruzione dei servizi sono demandate al prestatore stesso che, nell'esercizio della propria attività di impresa, meglio conosce gli interventi tecnici necessari per adempiere al comando con minori costi in relazione alla tipologia di servizi in concreto offerti (cfr. Tribunale di Milano, ord. 11/07/2022).
12. Sulle domande risarcitorie.
Per le ragioni esposte, la circostanza per cui le convenute possono ritenersi destinatarie di provvedimenti inibitori non implica di per sé anche l'accertamento della responsabilità delle stesse in relazione ai fatti dedotti dall'attrice nell'atto di citazione ai fini delle domande risarcitorie, dovendo essere verificata la pagina 45 di 58 sussistenza o meno dei presupposti di operatività delle esenzioni previste dalla direttiva 2000/31/CE e recepite dal d. lgs. 70/2003, applicabile ratione temporis, nonché, sotto altro profilo, dei presupposti soggettivi ed oggettivi della responsabilità risarcitoria per illecito extracontrattuale.
Tale indagine parte dal dato per cui le società convenute sono qualificabili come fornitori “passivi” di servizi della società dell'informazione, non essendo emersi dagli atti, né altrimenti acquisiti nell'ambito della c.t.u. elementi fattuali idonei ricondurre i servizi offerti dalle convenute alle tipologie di prestazioni
Co che, secondo l'elaborazione della giurisprudenza, denotano un “ruolo attivo” dell' (in particolare,
secondo tale orientamento, “indici di interferenza”, da accertare in concreto ad opera del giudice del merito, sono - a titolo esemplificativo e non necessariamente tutte compresenti - le attività di filtro,
selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica,
estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati, Cass. civ. 7708/2019).
12.1. Ciò detto, è opportuno ricordare che la disciplina eurounitaria, recepita dal legislatore nazionale,
Co delinea diversamente gli obblighi a carico degli a seconda del servizio prestato: semplice trasporto (o
mere conduit), memorizzazione temporanea dei dati (caching) e hosting (artt. 14, 15, 16 del D. Lgs. 70/2003
sostituiti, con medesima formulazione, dagli artt. 4, 5, 6 del Regolamento 2065/2022).
L'art. 14 del d.lgs. cit. esonera dalla responsabilità il prestatore di un servizio della società
dell'informazione consistente “nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione” (c.d. mere conduit) a condizione che: “(i) non dia origine alla trasmissione;
(ii) non selezioni il destinatario della trasmissione;
(iii) né modifichi le informazioni trasmesse”. La norma precisa che l'attività di mere conduit include anche la “memorizzazione automatica intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che pagina 46 di 58 questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo”.
Il successivo art. 15 prevede che il prestatore di un servizio della società dell'informazione, consistente nella trasmissione su una rete di comunicazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio, non
è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia o temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro delle stesse informazioni ad altri destinatari a loro richiesta (caching) ricorrendo le condizioni indicate dalla norma. Tra queste, in particolare, rileva la previsione secondo cui il prestatore di servizi di caching non è responsabile della memorizzazione delle informazioni a condizione che “agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato,
o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è
stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione”.
Infine, l'art. 16 prevede che il prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio (servizi di hosting), non sia responsabile delle informazioni memorizzate purché
(i) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendano manifesta l'illiceità
dell'attività o dell'informazione e (ii) agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso, non appena venga a conoscenza di tali fatti su comunicazione delle autorità
competenti.
Secondo quanto osservato dalla giurisprudenza, le previsioni in esame delineano diversamente gli obblighi a carico degli internet service provider a seconda della natura del servizio offerto e della più o meno intensa correlazione tra tale servizio e l'accesso, la diffusione e/o permanenza in rete dell'informazione pagina 47 di 58 illecita che si intende contrastare (cfr. Cass. 7709/2019 con riguardo agli obblighi di attivazione gravanti
Co sull' che offra servizi di caching).
Co I limiti di responsabilità previsti per le diverse figure di debbono, inoltre, essere letti alla luce dell'interpretazione data alla previsione di cui all'art. 15 della direttiva (corrispondente all'art. 17 del d.lgs.
70/2003, oggi abrogato) da parte della giurisprudenza comunitaria e nazionale. L'elaborazione della giurisprudenza riguarda, in particolare, gli obblighi che gravano sul prestatore di servizi di memorizzazione (hosting).
La norma citata “contiene il principio generale che regola la materia, laddove dispone che nella prestazione di servizi di cui agli articoli precedenti il provider non è soggetto né ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite” (Cass. 7708/2019). In tale contesto, l'art. 14 della direttiva fa discendere la responsabilità risarcitoria dell'hosting dalla “conoscenza”
della illiceità dell'informazione ovvero dal carattere “manifesto” di tale illiceità (che ne comporta la conoscibilità secondo parametri di diligenza ed esigibilità), poiché “al prestatore del servizio “non attivo”
si rimprovera una condotta commissiva mediante omissione per avere – dal momento in cui sussiste l'elemento psicologico predetto – concorso nel comportamento lesivo altrui a consumazione permanente, non avendo provveduto alla rimozione del dato informatico o al blocco all'accesso” (Cass.
cit.). Sotto altro profilo, la conoscenza dell'altrui illecito, quale elemento costitutivo della responsabilità
del prestatore che svolga attività di hosting, coincide con l'esistenza di una comunicazione operata dal terzo il cui diritto si assume leso. Ne discende che, se la “disciplina positiva induce ad escludere ogni obbligo di attivazione del prestatore (pur non attivo) con riguardo alla diretta ricerca degli altrui illeciti,
nel momento in cui essi vengono immessi e diffusi nella rete”, deve, tuttavia, riconoscersi un obbligo di attivazione ex post “nel momento successivo alla conoscenza del fatto illecito da parte del prestatore”.
pagina 48 di 58 Peralto, il riferimento al carattere “manifesto” dell'illiceità “vale, in sostanza a circoscrivere la responsabilità del prestatore alla fattispecie della colpa grave o del dolo” (Cass. 7708/2019). In altri termini, secondo la giurisprudenza richiamata, il prestatore di servizi dovrebbe essere in grado di riscontrare l'illiceità senza particolare difficolta alla stregua dell'esperienza e della diligenza professionale esigibile “cosicché non averlo fatto integra almeno una grave negligenza dello stesso” (Cass. cit.).
Nell'affermare tale principio la Corte di Cassazione richiama l'orientamento della Corte di Giustizia,
secondo cui nelle cause aventi ad oggetto il pagamento di un risarcimento del danno, occorre che il giudice verifichi se il prestatore di un servizio della società dell'informazione “sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità di cui trattasi”; a tal riguardo rileva sia l'ipotesi in cui il prestatore scopra l'esistenza di una attività o di una informazione illecita a seguito di un esame effettuato di propria iniziativa, nonché la situazione in cui sia notificata l'esistenza di un'attività o di una informazione illecita”, pur potendo darsi casi in cui “notifiche relative ad attività o informazioni che si asseriscono illecite possono rivelarsi insufficientemente precise ed indimostrate” (Corte di Giustizia C- 324/09, L'Oreal). Tale impostazione è ripresa e sviluppata dal
Regolamento n. 2022/2065 nel cui considerando n. 53 si legge che le segnalazioni dovrebbero essere sufficientemente precise e adeguatamente motivate, così da consentire al prestatore dei servizi di
“memorizzazione” di prendere una “decisione informata e diligente, compatibile con la libertà di espressione e di informazione, in merito ai contenuti cui si riferisce la segnalazione, in particolare se tali contenuti debbano essere considerati illegali e debbano essere rimossi o l'accesso agli stessi debba essere disabilitato”. In questo senso, “qualora una segnalazione contenga informazioni sufficienti per consentire a un prestatore diligente di servizi di memorizzazione di informazioni di individuare, senza un esame giuridico dettagliato, la manifesta illegalità del contenuto, si dovrebbe ritenere che la segnalazione dia luogo a una conoscenza o a una consapevolezza effettiva dell'illegalità”.
pagina 49 di 58 Ne deriva che, fermi principi richiamati nel precedente paragrafo 11, l'affermazione della responsabilità
risarcitoria richiede di verificare non solo la sussistenza di una condotta omissiva, ma anche la sussistenza del requisito soggettivo che presuppone la “conoscenza” del carattere illecito dei contenuti specifici (o conoscibilità secondo il parametro di diligenza di cui si è detto), ovvero il carattere “manifesto” della
“illiceità dell'informazione”. A tal fine rileva l'idoneità di tali diffide a comportare un obbligo di attivazione ex post ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2000/31/CE attuata dal d.lgs. 70/2003 (art. 17).
Co 12.2. Sotto altro profilo, l'affermazione della responsabilità risarcitoria dell presuppone la sussistenza non solo della condotta e dell'elemento soggettivo, nei termini indicati, ma anche del danno e del nesso causale tra la condotta e l'evento, da valutarsi alla stregua del “c.d. giudizio controfattuale, “allorché
l'attivazione avrebbe impedito l'evento, anche con riguardo, come nella specie, alla sua protrazione”
(Cass. Civ. 7708/2019).
12.3 Domanda risarcitoria nei confronti di e CP_1 CP_2
Venendo all'esame della domanda risarcitoria proposta nei confronti della convenuta , si CP_1
osserva, in fatto, quanto segue. Alla data dei fatti la società svolgeva, secondo la stessa prospettazione delle attrici, attività di hosting. Dalla documentazione prodotta e dagli accertamenti effettuati in sede di c.t.u., è emerso che detta società, ricevute le diffide stragiudiziali del 05 marzo 2018, del 05 giungo 2018 e del 24 giungo 2018 (quest'ultima non menzionata nell'atto di citazione), si è attivata in tempi congrui disabilitando gli indirizzi IP oggetto delle segnalazioni nell'arco di tre giorni dal ricevimento delle prime due diffide e di un giorno dal ricevimento dell'ultima. Il giudizio di congruità si fonda, da un lato, sui tempi indicati dai coevi provvedimenti giudiziari e dell'Autorità (generalmente di due giorni dal ricevimento dell'ordine); dall'altro sul rilievo per cui la convenuta ha documentato di essersi attivata presso terzi per acquisire le necessarie informazioni (cfr. corrispondenza con la società Java Pipe e con la stessa ). Occorre poi osservare, nella delibazione delle domande risarcitorie, che il c.t.u. ha CP_4
rilevato che alcuni degli indirizzi IP segnalati non erano corretti, mentre altri non ospitavano contenuti pagina 50 di 58 ON illeciti. Non si ravvisano, poi, i presupposti della responsabilità risarcitoria di n relazione ai servizi resi con riguardo agli indirizzi IP non oggetto di diffida stragiudiziale, ma indicati per la prima volta solo con l'atto di citazione. A tal proposito occorre premettere che, secondo quanto GI rilevato in diritto, la disciplina comunitaria non richiede una previa diffida stragiudiziale come condizione di procedibilità
della tutela inibitoria;
ciò comporta che il titolare di un diritto leso dall'uso abusivo dei servizi della società dell'informazione possa in ipotesi agire in via giudiziale per ottenere la cessazione della condotta abusiva, senza dover necessariamente allegare l'inottemperanza ad una segnalazione stragiudiziale.
Diversamente, la responsabilità risarcitoria dell'hosting richiede la colpevole inerzia del prestatore dei servizi di internet che sia a conoscenza dell'illecito. Inerzia che, per le ragioni esposte, non sembra possa essere ravvisata nel caso di specie;
infatti, dalla documentazione in atti e dagli accertamenti svolti dal c.t.u.
ON risulta che la convenuta intervenuta anche in relazione agli indirizzi IP comunicati solo con l'atto di citazione procedendo alla disattivazione del servizio nel termine di cinque giorni dal ricevimento della notifica. Tale tempistica risulta parimenti congrua considerato che la segnalazione dei nuovi indirizzi IP
mediante la notifica dell'atto di citazione ha ragionevolmente reso maggiormente complessa, da parte della convenuta, la gestione della notizia dell'abuso, inserita in un contesto più ampio di doglianze e allegazioni riguardanti anche la condotta e la responsabilità di un altro soggetto ( ) e non CP_4
trasmessa direttamente agli indirizzi in uso per la segnalazione e gestione degli illeciti.
12.3. Per quanto riguarda le domande risarcitorie svolte nei confronti di si osserva che dalle CP_2
diffide stragiudiziali e dagli accertamenti svolti dal c.t.u. emerge che: la diffida datata 02 marzo 2018 è
stata inviata a solo a mezzo raccomandata (non GI, come per , anche a mezzo e- CP_2 CP_1
ON mail all'indirizzo di posta elettronica dedicato alla segnalazione di illeciti); con tale diffida intimava a
“nella sua qualità di intestatario degli indirizzi http://185.21.61.22 e http://185.21.61.26) CP_2
ON attraverso i quali vendono erogati i ONenuti audiovisivi del Servizio di accessibili mediante i Portali
galaxyiptv.net e a cessare ed interrompere immediatamente – e comunque entro e non Email_10
pagina 51 di 58 oltre 24 ore dal ricevimento della presente – di fornire il servizio di hosting nonché ogni ulteriore servizio funzionale a consentire anche in termini di ottimizzazione, l'operatività dei Portali e l'accessibilità agli
ON utenti stessi”; la diffida rivolta a si inserisce nella medesima diffida rivolta a n relazione CP_2
ad altri indirizzi IP;
l'indirizzo IP 185.21.61.22 risulta disattivato in data 09/05/2018. La
documentazione prodotta dalle parti e i rilievi del c.t.u. non consentono di correlare la cessazione di tale indirizzo alla segnalazione datata 02/03/2018, tuttavia, tale rilievo, nel contesto delle circostanze di fatto in cui si inserisce, appare da solo neutro e poco indicativo della sussistenza dei presupposti della
Co responsabilità risarcitoria dell' . Ciò in quanto: dall'esame dei documenti di causa emerge, invero, che
Con non vi è prova dell'esito della spedizione della raccomandata a la diffida appare non adeguatamente precisa nella parte in cui gli IP in questione sono indicati come indirizzi attraverso cui venivano “erogati”
non meglio precisati “ONenuti audiovisivi del servizio MP”; anche gli screenshot allegati alla comunicazione riproducono unicamente la pagina dei due siti, senza alcun puntuale riferimento all'oggetto dei “ONenuti audiovisivi” asseritamente accessibili mediante i due indirizzi IP attribuiti alla
Con Co società onde consentire all' una verifica in ordine alla corrispondenza dei contenuti indicati nella diffida a quelli in ipotesi “erogati” attraverso l'indirizzo IP in questione. Il c.t.u. ha, poi, rilevato che alla data della perizia non era possibile verificare che l'indirizzo IP 185.21.61.22 “fosse l'effettiva fonte di erogazione dei flussi multimediali” e che l'indirizzo IP 185.21.61.26 non era corretto (circostanza riconosciuta dalla stessa attrice).
Alla luce delle complessive risultanze processuali la domanda di risarcimento del danno nei confronti di
Con in relazione all'eventuale danno derivante dalla disattivazione dell'indirizzo IP a distanza di due mesi dalla segnalazione non merita di essere accolta. Da un lato, non vi sono evidenze rispetto al momento in cui la convenuta abbia effettivamente ricevuto la segnalazione;
dall'altro, la stessa appare generica e non verificabile nel rinvio a “ONenuti multimediali” nella titolarità delle attrici. Ne deriva la mancanza della prova non solo dell'elemento soggettivo della colpevole inerzia – in difetto di una elementi che pagina 52 di 58 consentano di ritenere una effettiva “conoscenza” dell'illecito – ma anche del nesso di causalità tra il
“ritardo” nella disattivazione del solo indirizzo IP per il quale non si registra un intervento tempestivo e il danno asseritamente patito dalla attrice.
12.4 Domanda risarcitoria nei confronti di CP_4
Con riferimento ai servizi offerti da , il c.t.u. ha riferito che la convenuta presta servizi di CDN CP_4
e reverse proxy oltre che di anonimizzazione dei server di provenienza. Per la qualificazione di tali servizi come servizi di memorizzazione (hosting), memorizzazione temporanea (caching), ovvero mere conduit può
farsi riferimento alla classificazione che, in via esemplificativa, si rinviene nei 28 e 29 del Regolamento
UE 2022/2065, secondo cui: “dal 2000 sono state sviluppate nuove tecnologie che hanno migliorato la disponibilità, l'efficienza, la velocità, l'affidabilità, la capacità e la sicurezza dei sistemi per la trasmissione,
la reperibilità e la memorizzazione di dati online, portando a un ecosistema online sempre più complesso. A
tale riguardo è opportuno ricordare che anche i prestatori di servizi che stabiliscono e agevolano l'architettura logica di base e il corretto funzionamento di internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie,
possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, nella misura in cui i loro servizi si qualificano come semplice trasporto, memorizzazione temporanea o memorizzazione di informazioni”. In particolare, “i servizi intermediari abbracciano una vasta gamma di attività
economiche che si svolgono online e che evolvono costantemente per consentire una trasmissione di informazioni rapida, sicura e protetta nonché per garantire la comodità di tutti i partecipanti all'ecosistema online. A titolo di esempio, i servizi intermediari di semplice trasporto includono categorie generiche di servizi quali i punti di interscambio internet, i punti di accesso senza fili, le reti private virtuali, i risolutori e servizi di DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i registrar, le autorità
di certificazione che rilasciano certificati digitali, il Voice over IP e altri servizi di comunicazione interpersonale, mentre esempi generici di servizi intermediari di memorizzazione temporanea includono la sola fornitura di reti per la diffusione di contenuti, proxy inversi o proxy di adattamento dei contenuti. pagina 53 di 58 Tali servizi sono fondamentali per garantire una trasmissione fluida ed efficiente delle informazioni fornite su internet. Esempi di «servizi di memorizzazione di informazioni» (hosting) includono categorie di servizi quali nuvola informatica, memorizzazione di informazioni di siti web, servizi di referenziazione a pagamento o servizi che consentono la condivisione di informazioni e contenuti online, compresa la condivisione e memorizzazione di file”.
Alla luce di tali criteri, i servizi di CDN (reti per la diffusione di contenuti basate su una struttura dei server di proxy rientranti nel novero delle “reti private virtuali”) offerti da possono essere CP_4
ricondotti nel novero dei servizi di caching, mentre la fornitura dei nomi di dominio costituisce attività di
mere conduit. In relazione al primo profilo appare utile riportare il testo inglese della parte del considerando
29 del Regolamento, riguardante la tipologia di servizi qualificabili come caching: “while generic examples of 'caching' intermediary services include the sole provision of content delivery networks, reverse proxies or content adaptation proxies”. L'esito delle indagini svolte dal c.t.u. nel presente giudizio non consente,
infatti, di affermare che, in relazione ai fatti per cui è causa, abbia prestato servizi diversi da CP_4
quelli rientranti nella definizione di caching o di mere conduit di matrice comunitaria. Al riguardo appare significativo sia lo scambio di e-mail tra e , con cui la seconda chiedeva conferma CP_4 CP_1
alla prima della risoluzione degli indirizzi IP su server di , a conferma della interposizione dei CP_1
server di replica di anche a schermatura del server di provenienza (funzioni entrambe CP_4
compatibili con i servizi di caching).
Viene, quindi, in rilievo il contenuto dell'art. 15 del d.lgs. 70/2003 (applicabile ratione temporis) che, in linea con l'art. 13 della direttiva 2000/31/CE, esonera il prestatore dei servizi di memorizzazione temporanea da responsabilità per il contenuto dei dati quando la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni sia “effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro
[…], a condizione che: […] e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni pagina 54 di 58 sono state rimosse dal luogo dove si trovano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è
stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione”. Il comma 2 dell'art. 15 fa riferimento all'ordine dell'autorità, rivolto direttamente al prestatore, con il quale gli venga imposto di impedire o far cessare le violazioni. All'attività di memorizzazione temporanea sono dedicati anche i considerando 43 e 44 della direttiva, secondo cui il prestatore di tale servizio beneficia delle deroghe di responsabilità quando “non è in alcun modo coinvolto nell'informazione trasmessa” e “non modifichi l'informazione che trasmette” ed altresì non
“deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti”, ossia non realizzi un concorso attivo nell'illecito. Secondo l'interpretazione data alla disposizione in commento dalla giurisprudenza di legittimità, “il regime di favore, così attuato, conduce ad un'indubbia minore responsabilità del prestatore rispetto alla figura del c.d. hosting provider”, atteso che “la responsabilità del c.d. caching sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato dall'ordine proveniente da un'autorità
amministrativa o giurisdizionale”. In altri termini, “al prestatore del servizio che fornisca una mera attività neutrale di caching la legge non richiede che, sol perché reso edotto di specifici contenuti illeciti con una diffida extragiudiziale o perché proponga una domanda giudiziale al riguardo, spontaneamente li rimuova” (Cass. 7709/2019), occorrendo un ordine dell'autorità, ovvero la sussistenza di indici concreti di un concorso attivo nell'illecito.
Co Così ricostruiti i presupposti della responsabilità dell che presti servizi di caching, si osserva che dalla documentazione in atti risulta che nessun ordine dell'autorità giudiziaria ovvero dell'autorità
amministrativa, diretto alla società , è stato a questa comunicato prima dell'instaurazione del CP_4
ON presente giudizio. La diffida stragiudiziale inviata da a in data 13/06/2018 non contiene CP_4
alcun riferimento ad ordini dell'autorità giudiziaria rivolti allo stesso in relazione agli ONroparte_42
indirizzi IP indicati nella diffida stessa;
né contiene puntuali elementi idonei ad ingenerare nel destinatario pagina 55 di 58 una “effettiva conoscenza” in ordine alla avvenuta rimozione delle informazioni “dal luogo ove si trovavano inizialmente sulla rete” ovvero in ordine alla disabilitazione dell'accesso a dette informazioni.
13. In conformità all'istanza formulata dalla reclamante ai sensi degli artt. 156 bis l.d.a. va ordinato a e a e di fornire i dati e gli elementi nella disponibilità di ciascuna CP_4 CP_1 CP_2
delle convenute per l'identificazione dei gestori dei portali oggetto del presente giudizio, al fine di consentire al titolare dei diritti un'efficace tutela anche nei confronti dei gestori dei portali che diffondono abusivamente i filmati audiovisivi su cui la reclamante vanta diritti esclusivi di utilizzazione economica.
14. Regolamentazione delle spese di lite.
In considerazione della complessità delle questioni in fatto e diritto oggetto della odierna delibazione sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina a di adottare le misure tecnologiche e organizzative necessarie al fine di inibire CP_4
l'accesso agli indirizzi IP e ai nomi a dominio indicati come riferibili a al paragrafo CP_4
5.2.1. lett. D ed E nonché al paragrafo 5.2.2. lett. A, B ed E della relazione tecnica del c.t.u.
depositata il 30.05.2022 e, in ogni caso, di cessare la fornitura dei propri servizi in Per_1
relazione ai predetti indirizzi IP in quanto siano attualmente implicati nelle attività descritte nella c.t.u. in relazione ai diritti delle attrici sui programmi indicati al paragrafo della presente sentenza;
2) inibisce a a seguito di comunicazione da parte della attrice degli indirizzi IP ONroparte_4
all'indirizzo dedicato alla segnalazione degli abusi, la fornitura dei propri servizi in relazione ad eventuali diversi IP rispetto a quelli indicati al capo 1) – purché univoci – che consentano l'accesso agli stessi nomi a dominio di secondo livello anche se associati ad un diverso top level pagina 56 di 58 domain, che metta a disposizione del pubblico i medesimi contenuti protetti oggetto del presente giudizio;
3) inibisce a a seguito di comunicazione da parte della attrice degli indirizzi IP ONroparte_4
all'indirizzo dedicato alla segnalazione degli abusi, la fornitura dei propri servizi in relazione ad eventuali diversi IP rispetto a quelli indicati al capo 1) – purché univoci – che consentano l'accesso ad alias derivanti da modifiche al second level domain relativi ai siti vetrina oggetto del presente giudizio (galaxyiptv e iptvthebest) a condizione che i nuovi alias siano soggettivamente e oggettivamente riferiti ai suddetti servizi illeciti;
4) inibisce a , a seguito di comunicazione da parte della attrice degli indirizzi IP CP_1
all'indirizzo dedicato alla segnalazione degli abusi, la fornitura dei propri servizi in relazione agli indirizzi IP che consentano l'accesso ai medesimi siti vetrina oggetto del presente giudizio
(galaxyiptv e iptvthebest) anche se associati ad un diverso top level domain ovvero ad alias derivanti da modifiche del second level domain a condizione che i nuovi IP siano soggettivamente e oggettivamente riferiti ai servizi illeciti oggetto del presente giudizio;
5) ordina alle convenute e di fornire i dati in ordine all'identità dei gestori CP_1 CP_2
dei portali vetrina per cui è causa ed indicati nel presente giudizio con il codice 12342;
6) ordina a di fornire dati e informazioni in ordine all'identità dei clienti che, alla ONroparte_4
data dell'accertamento peritale, usufruiscono o hanno usufruito dei servizi resi dalla convenuta in relazione agli indirizzi IP di cui al capo 1 della presente sentenza;
7) fissa a carico delle convenute e , a titolo di penale, la somma di euro ONroparte_4 CP_43
10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle misure di cui al capo 1) 2) e 3), con decorrenza, quanto al capo 1), dal decimo giorno dalla comunicazione del presente provvedimento e quanto ai capi 2) e 3) dal decimo giorno successivo ad ogni comunicazione;
pagina 57 di 58 8) fissa a carico della convenuta , a titolo di penale, la somma di euro 10.000,00 per CP_43
ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle misure di cui al capo 4), con decorrenza dal decimo giorno decorrente da ogni comunicazione;
9) rigetta le ulteriori domande;
10) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite e pone le spese di c.t.u. a carico solidale delle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18/04/2024
Il giudice relatore il Presidente
Idamaria Chieffo Silvia Giani
pagina 58 di 58
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE –
SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Giani Presidente
dott. Elisa Fazzini Giudice
dott. Idamaria Chieffo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6800/2019 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) con il patrocinio degli avv.ti STEFANO PREVITI, ALESSANDRO LA ROSA e SILVIA P.IVA_2
PERRA ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Stefano Previti in Milano, Piazzetta
Guastalla n. 1;
- Parte attore contro
n persona del legale rappresentante pro tempore, e ONroparte_1 ONroparte_2
(oggi , in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe ONroparte_3
rappresentate e difese dall'avv. ANDREA GEMMA e dell'avv. GIAN LUCA BALLERO DALLA
DEA, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, Via di Villa Patrizi, n. 13;
pagina 1 di 58 - convenute
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti ONroparte_4
MARCO CONSONNI e LUDOVICO ANSELMI LUDOVICO ( ) elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, Via Privata Fratelli Gabba n. 3;
- convenuto
CONCLUSIONI
Conclusioni nell'interesse di in proprio e quale incorporante ONroparte_5 [...]
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrarjis reiectis previa emissione di ogni necessaria pronunzia ed esperito ogni
opportuno accertamento, così giudicare:
nel merito: accertata incidentalmente l'illiceità della messa a disposizione del pubblico delle emissioni audiovisive di esclusiva
titolarità di in proprio e quale incorporante di da parte dei gestori Parte_2 Parte_1
dei Portali Vetrina tramite i connessi Servizi IPTV pirata denominati “Galaxyiptv” e “Iptvthebest” (indipendentemente
dal top e dal second level domain name utilizzato):
a) accertare e dichiarare che ONroparte_1
(i) ha fornito servizi di hosting, originariamente a favore dei gestori e in relazione alle informazioni Parte_3
contenute nelle cc.dd. “Liste M3U”, ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2000/31/CE e dell'art. 16 D. lgs 70/2003;
(ii) ha omesso di cessare immediatamente la fornitura di ogni servizio di hosting a favore dei gestori dei e dei Parte_3
relativi Servizi IPTV oggetto di causa concorrendo nella violazione dei diritti di sfruttamento commerciale e di privativa
industriale di parte attrice anche ai sensi degli artt. 78-ter e 79 LDA, 20 e ss. c.p.i., degli artt. 2043, 2055 e 2598 c.c. e
per quanto stabilito dall'art. 16 d. lgs. 70/2003;
(iii) a seguito di accertamento incidentale, ha concorso nei reati di cui agli artt. 171, comma 1, lettera a, a-bis LDA e 171-
ONr ter, comma 1, lett. a) e b), 171-ter, comma 2, a-bis, b), c) ; pagina 2 di 58 b) accertare e dichiarare che ONroparte_4
(i) è responsabile per la fornitura dei servizi di hosting a favore dei gestori dei Portali Vetrina Galaxyiptv e Iptvthebest ai
sensi dell'art. 14 della Direttiva 2000/31/CE e dell'art. 16 D. lgs 70/2003,
(ii) è altresì responsabile per la fornitura a favore dei gestori dei Portali Vetrina Galaxyiptv e Iptvthebest di ulteriori servizi
della società dell'informazione, comunque qualificati, tra cui anche quelli di anonimato, CDN e reverse proxy -anche ai
sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c.- e per aver posto in essere consapevolmente una condotta agevolatrice ai fini della
commissione degli illeciti per cui è causa;
(iii) ha concorso -e tuttora concorre- nella violazione dei diritti esclusivi di sfruttamento commerciale e di privativa di parte
attrice ai sensi degli artt. 78-ter e 79 LDA, 20 e ss. c.p.i., degli artt. 2043, 2050, 2055 e 2598 c.c.;
(iv) a seguito di accertamento incidentale, ha concorso - e tuttora concorre- nella realizzazione dei reati di cui agli artt. 171,
comma 1, lettera a, a-bis LDA e 171-ter, comma 1, lett. a) e b), 171-ter, comma 2, a-bis, b), c) LDA;
c) accertare e dichiarare che ONroparte_2
(i) è responsabile per il servizio di hosting in relazione ai ONenuti Abusivi resi accessibili tramite i Servizi IPTV oggetto
di causa ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2000/31/CE e dell'art. 16 D. lgs 70/2003;
(ii) ha omesso di cessare immediatamente la fornitura di ogni servizio di hosting a favore dei gestori dei Servizi IPTV
oggetto di causa, concorrendo nella violazione dei diritti di sfruttamento commerciale e di privativa di parte attrice ai sensi
degli artt. 78-ter e 79 LDA, 20 e ss. c.p.i., degli artt. 2043, 2055 e 2598 c.c.;
(iii) a seguito di accertamento incidentale, ha concorso nella realizzazione dei reati di cui agli artt. 171, comma 1, lettera a,
ONr a-bis LDA e 171-ter, comma 1, lett. a) e b), 171-ter, comma 2, a-bis, b), c) ;
d) ordinare alle convenute e di interrompere e cessare immediatamente la fornitura di tutti i CP_1 CP_2
servizi di hosting erogati in favore dei gestori dei e dei Servizi IPTV Galaxyiptv e Iptvthebest, Parte_3
indipendentemente dal nome a dominio di primo e di secondo livello o dal numero di indirizzo IP in futuro utilizzati.
e) ordinare alla convenuta di interrompere e cessare immediatamente (i) la fornitura di tutti i servizi di hosting CP_4
ovvero (ii) di qualsiasi altro servizio della società dell'informazione, comunque qualificato, erogato in favore dei gestori dei pagina 3 di 58 Portali Vetrina Galaxyiptv e Iptvthebest, indipendentemente dal nome a dominio di primo o di secondo livello o dal numero
di indirizzo IP in futuro utilizzati.
f) condannare le convenute , in persona del loro legale rappresentante pro tempore, in CP_1 CP_4 CP_2
solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi da in proprio e Parte_2
quale incorporante di nella misura di Euro 38.000.000,00 ovvero nella maggiore o minore Parte_1
misura che risulterà accertata in corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, che sin d'ora si
sollecita (purché inclusiva di tutti i costi sopportati o che verranno sopportati da parte attrice anche ai fini degli accertamenti
delle violazioni subite);
g) condannare le convenute , e in persona del loro legale rappresentante pro tempore, in CP_1 CP_4 CP_2
solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi da in Parte_2
proprio e quale incorporante di nella misura che risulterà accertata in corso di causa e/o che verrà Parte_1
ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
h) fissare a carico delle convenute, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 163 L. 633/1941 e/o dell'art.
131 del D.Lgs. 30/2005, una somma non inferiore a Euro 10.000,00 per ogni violazione e inosservanza successivamente
constatata ed altra somma in misura non inferiore a Euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione
dell'emendanda sentenza;
i) ordinare alle società convenute di fornire a parte attrice i dati nella loro disponibilità che consentano l'identificazione dei
destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati e/o di qualsiasi altro servizio della società
dell'informazione, comunque qualificati, relativamente ai Portali Vetrina e ai Servizi IPTV denominati Galaxyiptv e
Iptvthebest indipendentemente dal nome a dominio di primo o di secondo livello o dal numero di indirizzo IP utilizzati
(nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e indirizzo di residenza, codice fiscale, ovvero ragione e sede sociale e
numero di identificazione ai fini fiscali o di registrazione nel registro delle imprese, o analoghi, in caso di persona giuridica);
j) ordinare che, ai sensi dell'art. 166 della L. 633/1941, l'emananda sentenza sia pubblicata in tutto o in parte per
almeno tre edizioni consecutive, con carattere grassetto “Times New Roman, n. 14”, nelle edizioni cartacee e nelle edizioni pagina 4 di 58 on-line, a cura di parte attrice ma ad esclusive spese della convenuta, sulla prima pagina dei seguenti quotidiani/periodici:
“ , “ ”, “ . Con vittoria di spese e compensi oltre CPA e IVA, e rimborso CP_7 ONroparte_8 CP_9
forfettario spese legali del 15% sull'importo dei compensi.
k) riservata preliminarmente ogni richiesta istruttoria, nonché il deposito di nuovi documenti, si richiede sin d'ora disporsi
Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a determinare l'ammontare dei danni patrimoniali subiti da parte attrice quale
conseguenza delle violazioni dei propri diritti di sfruttamento commerciale poste in essere con la compartecipazione di
, e . CP_1 CP_4 CP_2
Conclusioni nell'interesse di nonché per la Società : ONroparte_1 ONroparte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis: a) In via pregiudiziale, accertare per tutte le ragioni esposte in atto, il
difetto di giurisdizione del Giudice Italiano essendo la giurisdizione per il presente giudizio in capo al Giudice Olandese
(Tribunale dell'Aja) e, per l'effetto dichiarare la domanda improcedibile;
b) Nel merito respingere, in quanto infondata in
fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti ed in ogni caso non provata, ogni domanda avversaria formulata da
[...]
e nei confronti di e e, per Parte_1 ONroparte_10 CP_1 ONroparte_3
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da e per le ragioni esposte in CP_1 ONroparte_3
narrativa. c) Con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni nell'interesse della convenuta ONroparte_4
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e con ogni miglior formula, così giudicare: (A) In via preliminare: 1)
dichiarare la propria carenza di giurisdizione nei confronti della convenuta per i motivi esposti in atti;
2) nella CP_4
denegata ipotesi di ritenuta giurisdizione del Giudice italiano, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
convenuta in rapporto alle domande svolte dalle attrici;
(B) in subordine, nel merito: dichiarare la nullità della CP_4
citazione per le circostanze esposte in atti e per l'effetto assegnare alle attrici un termine perentorio per integrarla;
(C) in
ulteriore subordine, nel merito: dichiarare inammissibili e comunque infondate tutte le domande svolte dalle attrici nei
confronti di e per l'effetto rigettarle integralmente, assolvendone la convenuta con la miglior formula;
(D) in ogni CP_4
pagina 5 di 58 caso con vittoria di spese, diritti e onorari. Richiesta di discussione orale della causa Cloudflare rispettosamente chiede che
venga disposta la discussione orale della causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 275 c.p.c.”.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. e – esponendo di essere società del Parte_4 Parte_1
gruppo titolari dei diritti di sfruttamento economico di opere cinematografiche e programmi Pt_1
televisivi diffusi anche mediante la piattaforma IPTV denominata “ ”, nonché dei diritti Parte_1
di privativa su marchi denominativi e figurativi apposti sulle emissioni audiovisive diffuse tramite il
ON proprio servizio – hanno convenuto in giudizio le società (anche ONroparte_1 ONroparte_2
Con (anche e nella qualità di società dell'informazione coinvolte nella diffusione illegale ONroparte_4
di contenuti audiovisivi in violazione dei predetti diritti.
In fatto, le attrici hanno precisato che fornisce il servizio IPTV attraverso la Parte_1
piattaforma raggiungibile alla pagina web http://www.mediasetpremium.it/ al costo, alla data dell'introduzione del presente giudizio, di € 14,90 al mese e che, da indagini commissionate a consulenti esterni al fine di contrastare il fenomeno dell'accesso abusivo ai canali IPTV, era emerso che il sito
“galaxyiptv”, raggiungibile dall'indirizzo https://www.galaxyiptv.net/?d=1, e il sito “iptvthebest”,
raggiungibile dall'indirizzo https://www.iptvthebest.net/?d=1 (definiti anche “portali vetrina”), consentivano di attivare abbonamenti per accedere in modo illegale al servizio IPTV di (cfr. doc. 19 del Pt_1
fascicolo di parte attrice, che riproduce la schermata dei due siti recante l'indicazione delle diverse tipologie di abbonamento per l'accesso ad un numero di canali italiani e, a seconda dell'opzione scelta,
stranieri ad un costo mensile compreso tra “un minimo di € 10 per la versione base e un massimo di €
120 per i pacchetti più completi”).
Con riguardo alla programmazione di illecitamente diffusa, le attrici hanno precisato Parte_1
che l'offerta dei servizi IPTV includeva “originariamente” i seguenti canali: “Premium Cinema HD”,
“Premium Cinema 1+1”, “Premium Cinema +24”, Premium Cinema 2hd, Premium Cinema 2HD+1, Premium pagina 6 di 58 Con Cinema 2+24 Premium Action Premium Action +1 Premium Action +24, Premium , Premium CP_14
Premium Crime +24, Premium Stories, Premium Stories +1, Premium Joy, Premium Joy +1, Premium CP_15
+1, Premium , Premium Emotion +1, Premium Comedy, Premium Comedy +1, CP_16 CP_17 CP_18
Premium Sport 1 HD, Premium Sport 1, Premium Sport 2, Premium Calcio 1 HD, ONroparte_19
Premium Calcio 1, Premium Calcio 2, Premium Calcio 3, Premium Calcio 4, Premium Calcio 5, Premium Calcio 6,
, evidenziando che “negli ultimi monitoraggi effettuati in data 06/11/2018 ONroparte_20
i portali vetrina offrivano la trasmissione abusiva dei seguenti Canali”: “Rete 4 HD, Rete 4 Canale 5 CP_15
Con CP
Canale 5 Italia 1 HD, Italia 1 HD + 1, La 5, , , 20 , CP_15 CP_21 CP_22 CP_24
Con
, +24 , Premium ONroparte_25 CP_25 CP_25 ONroparte_26
Comedy, Premium Comedy +1, , , ONroparte_25 CP_17 ONroparte_27 ONroparte_28
; Premium Crime, , Premium Action HD;
Premium Action, Premium Action +1,
[...] ONroparte_29 CP_30
, Premium Joy, Premium Joy +1 Premium Stories, Premium Stories +1”.
[...]
Sempre in fatto, le attrici hanno esposto di aver simulato una richiesta di abbonamento per il tramite dei siti vetrina e di aver così constatato che, una volta attivato l'abbonamento, gli utenti ricevevano, via e-mail,
un collegamento ipertestuale per l'accesso alle c.d. liste M3U, ossia agli indirizzi URLs che consentivano di visualizzare i programmi diffusi sui GI menzionati canali.
Le due società hanno evidenziato che il ruolo svolto dai “siti vetrina” Galaxyiptv e Iptvthebest
nell'accesso illegale ai palinsesti di era stato GI oggetto di accertamento da parte Parte_1
dell' che, con delibere n. 223/17/CSP, n. 245/17/CSP e 267/17/CSP (prodotte come docc. 23, CP_31
24 e 25 del fascicolo di parte attrice), aveva adottato provvedimenti interdettivi nei confronti delle società
– diverse dalle odierne convenute – che all'epoca svolgevano servizi di “mere conduit”. In particolare,
l'Autorità aveva ordinato ai prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio italiano di disabilitare l'accesso ai siti mediante blocco del DNS entro due giorni dalla notifica del provvedimento. Tuttavia, i gestori dei servici di “IPTV illegale” avevano “aggirato l'ordine di blocco di comunicando agli CP_31
pagina 7 di 58 abbonati nuovi indirizzi IP 178.132.7.101 – IP 178.132.7.100”, risultati nella titolarità della convenuta
ONroparte_1
Le attrici hanno evidenziato che, al fine di aggirare gli ordini di blocco e prevenire l'identificazione degli indirizzi IP attivi, i “gestori” dei servizi di IPTV illegale sono soliti modificare con frequenza sia gli indirizzi IP identificativi dei portali vetrina, che le società che forniscono servizi di hosting.
A tal proposito, nell'atto di citazione hanno offerto una ricostruzione della “cronologia” degli indirizzi IP
che consentivano l'accesso ai portali vetrina evidenziando che, alla data dell'istaurazione del presente giudizio, la società convenuta figurava come titolare degli indirizzi IP riferibili ai nomi di CP_4
dominio dei “portali vetrina” Galaxyiptv e Iptvthebest;
risultava titolare degli indirizzi IP CP_1
relativi agli URLs delle liste canali;
mentre degli indirizzi IP dei server che consentivano CP_2
l'accesso alle emissioni televisive (cfr. da pag. 13 a 15 dell'atto di citazione). Inoltre, le attrici hanno riferito che i gestori dei siti pirata utilizzavano l'account “balance 121342”, con indirizzo e-mail
billingorldstrem.nl ospitato sui server della società per ricevere il pagamento degli ONroparte_1
abbonamenti agli IPTV illegali.
Con particolare riguardo alla natura dei servizi prestati dalle convenute, le attrici hanno qualificato le
ON Con convenute come società di hosting e hanno ricondotto la pluralità di servizi resi dalla convenuta a servizi di hosting e caching, oltre che a servizi di anonimizzazione dei server di ONroparte_4
provenienza degli indirizzi IP, osservando che il servizio “Always online” consentiva l'accesso ai portali vetrina anche nell'ipotesi di temporanea interruzione dei servizi di hosting, agevolando l'attività di illecita diffusione dei palinsesti delle attrici.
Secondo la ricostruzione delle attrici, tali circostanze venivano rappresentate alle convenute con le diffide
ON stragiudiziali del 02/03/2018, del 05/06/2018 e del 13/06/2018. richiama, in particolare, il
ON contenuto della prima diffida, osservando che la convenuta ispondeva comunicando che l'indirizzo
Con IP segnalato non ospitava alcune convenuto audiovisivo;
mentre non forniva alcuna risposta. pagina 8 di 58 Ancora, le attrici hanno riferito che, a seguito di ulteriori indagini, emergeva che gestori dei siti
Galaxyiptv e Iptvthebest utilizzavano l'account “balance 12342” di per ricevere i pagamenti CP_1
ON degli abbonamenti e che con diffida del 5.6.2018 veniva diffidata a “cessare ed interrompere” i
ON servizi di hosting connessi ai nomini a dominio dei portali vetrina. A tale missiva rispondeva comunicando di non essere a conoscenza dell'attività illecita dei portali vetrina ed impegnandosi ad intimare ai titolari la rimozione degli indirizzi IP. Successivamente a tale diffida gli esperti incaricati da
ON verificavano che gli indirizzi IP che riconducevano ai portali vetrina “erano stati fatti oggetto di
trasferimento sulla piattaforma statunitense che, parimenti, veniva diffidata dal cessare la fornitura CP_4
dei servizi di hosting di ogni altro tipo di servizio di ottimizzazione della trasmissione dei dati e anonimizzazione e veniva richiesta di fornire indicazioni utili alla identificazione gli autori delle violazioni.
1.1. A fondamento della presente azione giudiziaria, le attrici hanno richiamato il contenuto di precedenti provvedimenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in ordine: (i) al ruolo svolto dai portali vetrina “Galaxyiptv” e “Iptvthebest” nella diffusione abusiva, mediante piattaforme “IPTV illegali”, dei contenuti audiovisivi di titolarità esclusiva delle attrici (delibere 223/17/CSP, 245/17/CSP e
267/17/CSP prodotte sub docc. 23, 25 e 26 del fascicolo di parte attrice); (ii) alla idoneità di tale condotta a costituire violazione grave degli artt. 1, 1, 13, 16 e 79 della l. 633/1941, aggiungendo che l'illecita diffusione dei contenuti oggetto di privativa costituiva: a) violazione dei diritti di autore connessi del produttore e dell'operatore televisivo ai sensi degli artt. 78 ter e 79 della legge 633/41; b) violazione
ON dei diritti di proprietà industriale dei titolari dei marchi registrati di titolarità di e Parte_1
ai sensi degli artt. 20 e ss del d.lgs. 30/2005; c) condotta anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 2598 c.c.; d)
illecito penale previsto dagli artt. 171 e 171 - ter l.d.a. e 473 c.p.
Le società attrici hanno, pertanto, dedotto la responsabilità delle convenute nella qualità di
“intermediarie”, ai sensi dell'art. 156 l. 633/1941, secondo la nozione ricavabile dalla direttiva 2001/29 pagina 9 di 58 nell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia (C-314/12, Telekabel). Con particolare riguardo alla società , le attrici hanno allegato la non operatività del regime di esenzioni previsto dalla CP_4
direttiva 2000/31 recepita dal d.lgs. 70/2003 poiché la convenuta non si limiterebbe a svolgere attività di
hosting passivo, ma eserciterebbe un controllo sui contenuti immessi dai terzi utilizzatori dei servizi offerti
(hosting attivo).
In ogni caso, a seguito del ricevimento degli atti di diffida, il concorso delle convenute sarebbe configurabile nei termini della consapevole agevolazione dell'illecito commesso da terzi, non essendosi dette società attivate tempestivamente per interrompere i servizi offerti ai gestori dei servizi illegali ed avendo con la propria condotta agevolato tale attività.
1.2. Richiamato il disposto dell'art. 158 l.d.a., le attrici hanno formulato domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'illecito. Con riguardo al danno patrimoniale, quale
“conseguenza in re ipsa” della violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale delle società
ON attrici, hanno chiesto il risarcimento del lucro cessante pari “al profitto che le Attrici avrebbero Pt_1
potuto conseguire se l'illecito servizio di IPTV offerto tramite i portali non fosse stato reso disponibile e gli utenti Pt_3
ON interessati a tale tipologia di erogazione di contenuti si fossero rivolti a e . Parte_1
ON Per la liquidazione del danno le attrici hanno rinviato ad una relazione di parte osservando che: a)
“detengono complessivamente il 22,52% dei server su cui le piattaforme IPTV pirata CP_4
operano”; b) una indagine Doxa (prodotta come doc. 39), ha evidenziato che il 24,02 % degli utenti che
ON usufruiscono di abbonamenti IPTV pirata utilizza i servizi offerti da , procedendo a CP_4
ON stimare nel 55% degli utenti che hanno usufruito dei contenuti e ramite i portali Parte_1
vetrina la percentuale degli utenti e che, in assenza dei serviti IPTV pirata in questione, avrebbero acquistato un abbonamento “utilizzando le vie legali” e giungendo a liquidare in 38 milioni di euro il danno patito. In subordine, le attrici hanno chiesto liquidarsi il danno in applicazione del criterio del
“prezzo del consenso” e hanno prodotto accordi transattivi con altre società. pagina 10 di 58 1.3. Infine, le attrici hanno chiesto ordinarsi alle convenute la comunicazione dei dati relativi agli autori delle violazioni, ossia dei titolari degli indirizzi “IP pirata” utilizzati per l'illecita diffusione dei contenuti audiovisivi, richiamando il contenuto degli artt. 156 bis e 156 ter l.d.a. ed i principi affermati dalla Corte di
Giustizia nell'applicazione delle direttive 2008/48 e 2002/58.
2. Difese delle convenute e CP_1 ONroparte_2
Costituendosi in giudizio con difese unitarie, e (oggi CP_1 ONroparte_2 CP_3
) hanno chiesto l'integrale rigetto delle domande.
[...]
2.1. In via pregiudiziale, le convenute, società olandesi proprietarie di server ubicati in Olanda, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano a mente dell'art. 4 par. 1 del Regolamento UE n.
1215/2015 (e dell'art. 2, par. 1 del Regolamento 44/2001), contestando, sotto altro aspetto, l'applicabilità
del diverso criterio previsto dall'art. 7 del medesimo regolamento, poiché anche il danno rilevante ai fini della individuazione della giurisdizione, ossia il “danno c.d. iniziale”, si sarebbe verificato “nel luogo di ubicazione del server illecitamente utilizzato dai terzi”, in quanto luogo di origine delle trasmissioni.
2.2. Nel merito, le convenute hanno chiesto il rigetto delle domande delle attrici attesa la carenza dei
ON Con presupposti della responsabilità risarcitoria. In particolare, hanno riferito di offrire servizi di
hosting c.d. puro, consistenti nella mera messa a disposizione di uno “spazio del disco rigido dei propri server”
senza intervenire sui contenuti, aggiungendo che il servizio offerto consente agli utilizzatori di porsi, a
ON propria volta, come rivenditori (c.d. “reseller”) degli spazi forniti da
2.3. Quanto a (GI ), le convenute hanno chiarito che tale ONroparte_3 CP_2
società, interamente controllata da alla data dell'istaurazione del giudizio svolgeva CP_32
unicamente attività promozionale e di sviluppo per conto del gruppo. In precedenza, la società
aveva “nella propria disponibilità alcuni indirizzi IP che potevano essere utilizzati anche da CP_2
ON
. Sotto altro profilo, le convenute hanno riferito che il sistema di pagamento (denominato
“WorsldStream balance”) – utilizzato da per ricevere il corrispettivo dei servizi di hosting CP_1
pagina 11 di 58 offerti ai propri clienti – era “completamente automatizzato”, non consentendo alla società un controllo preventivo sui soggetti che effettuavano i pagamenti. In ogni caso, una volta ricevuta la segnalazione
ON dell'uso distorto di tale funzione da parte del cliente, veva “immediatamente attivato i propri sviluppatori
informatici per risolvere la problematica”, riuscendo, “entro qualche giorno dalla ricezione della diffida” ad
“implementare il proprio sistema di pagamento al fine di evitare il pagamento diretto da parte di soggetti terzi in relazione a
ON servizi pretesamente illeciti erogati da clienti di .
Le due convenute hanno chiesto rigettarsi le domande risarcitorie attesa la correttezza e trasparenza della procedura attivata a fronte delle segnalazioni inviate da il 02/03/2018 e il Parte_1
05/06/2018, osservando che la procedura attivata era conforme al protocollo di gestione delle segnalazioni degli abusi all'epoca vigente, che prevedeva: a) la verifica della riferibilità della notifica di
ON abuso ad un cliente e ad un server nella titolarità di b) l'attivazione del processo per “bloccare l'indirizzo IP WS correlato” ed il contestuale invio di un avviso al cliente al fine di ottenere eventuali chiarimenti in ordine al contenuto della diffida ovvero al fine di consentire al cliente di procedere spontaneamente alla rimozione dei contenuti illeciti entro un termine di ventiquattro ore;
c) il blocco dell'indirizzo IP in caso in mancanza di risposta da parte del cliente (pag. 13 comparsa di costituzione).
Le convenute hanno, quindi, riepilogato i tempi di gestione delle segnalazioni, le verifiche effettuate al ricevimento delle diffide e le misure adottate.
Nel dettaglio, le convenute hanno riferito che:
- ricevuta il 05/03/2018 la diffida del 02/03/2018, riguardante gli indirizzi IP 178.132.7.101 e
ON 178.132.7.100, ispondeva il 13/03/2018, dopo aver eseguito i necessari controlli, informando le società attrici che gli indirizzi segnalati, intestati al Cliente “15361”, non ospitavano alcun contenuto,
in quanto utilizzati quali “reverse proxies” per la protezione dagli attacchi DDoS;
- a seguito della diffida del 05/06/2018, riguardante l'indirizzo IP 190.2.138.135 intestato al cliente
ON 12342, la società nvitava il Cliente alla spontanea rimozione dei contenuti segnalati dalle attrici pagina 12 di 58 ON entro ventiquattro ore;
a fronte dell'inerzia del cliente, nviava una comunicazione a al CP_4
fine di verificare se i nomi di dominio galaxyiptv.net e iptvthebest.net fossero effettivamente ospitati “a
ON valle del passaggio sul reverse/forward proxy di su server di proprietà di doc. 19); dopo aver Parte_5
ricevuto da conferma che tali nomi di dominio facevano riferimento all'IP ONroparte_4
ON 190.2.138.135, seguiva un intervento di nullrouted sospendendo il cliente 12342.
Secondo la prospettazione delle convenute, anche la segnalazione del 05/03/2018, riguardante gli indirizzi 185.21.61.22 e 185.21.61.26 intestati al Cliente “12342”, veniva gestita secondo la procedura descritta.
Con riguardo agli indirizzi IP, indicati per la prima volta nell'atto di citazione, le convenute hanno riferito che: l'indirizzo IP 185.21.61.48, intestato al Cliente 12342, risultava bloccato dal 21/09/2018 per il mancato pagamento del corrispettivo e assegnato ad un nuovo utente il 29/12/2018, prima della notifica della citazione;
l'indirizzo IP 125.21.61.35, parimenti intestato all'utente 12342, risultava rimosso e assegnato ad un nuovo user il 21/01/2019; gli indirizzi 190.2.138.110 e IP 190.2.138.225 venivano bloccati il 20/02/2019, dopo la notifica dell'atto di citazione. Errata risultava, invece, la segnalazione dell'indirizzo IP 178.132.7.10, trattandosi di indirizzo intestato ad altro cliente, estraneo alle violazioni per cui è causa.
In sintesi, le convenute hanno dedotto di aver gestito le segnalazioni procedendo al blocco (null-routing)
degli indirizzi IP indicati nelle singole diffide in tempi congrui;
mentre, ricevuto l'atto di citazione avevano definitivamente bloccato tutti i servizi in favore dell'utente 12342 (blocco avvenuto il
20/02/2019).
Co Le convenute hanno richiamato il regime delle esenzioni dalla responsabilità risarcitoria degli che svolgono attività di hosting previsto dalla direttiva UE 2000/31 e recepito dal d.lgs. 70/2003, osservando che la disciplina di riferimento esclude l'esistenza di un obbligo generale di controllo preventivo dei contenuti pubblicati sui server. pagina 13 di 58 Sulla base di tali rilievi, hanno chiesto il rigetto delle domande risarcitorie riguardanti i contenuti accessibili mediante gli indirizzi IP indicati solo nell'atto di citazione e non oggetto di precedenti diffide,
lamentando, sotto altro profilo, la “colpevole inerzia” delle società attrici – rilevante anche ai sensi degli artt. 1125 e 1227 c.c. – per non aver chiesto il blocco anche di tali indirizzi IP tempestivamente, rispetto al momento erano venute a conoscenza dell'abuso.
Sotto altro aspetto le convenute hanno lamentato la carenza di allegazione e prova degli elementi di fatto rilevanti ai fini della quantificazione del danno.
3. Difese della convenuta ONroparte_4
Costituitasi in giudizio, società di diritto statunitense, ha contestato la correttezza della ONroparte_4
prospettazione delle attrici in ordine alla natura dei servizi della società dell'informazione dalla stessa resi.
La convenuta ha riferito di essere un internet provider che offre: 1) servizi volti a rendere più efficienti e veloci le prestazioni dei siti/server di riferimento (es. servizio di gestione dei nomi a dominio, “DNS”,
proxy o reverse proxy); 2) servizi di protezione e sicurezza della “Rete” (tra cui il servizio di prevenzione dai c.d. attacchi “DDoS” e la stessa funzione “Always online” censurata dalle attrici). La società ha negato di offrire anche servizi di hosting. In relazione a tale profilo, ha allegato che “l'apparente intestazione” degli indirizzi IP corrispondenti ai c.d. “portali pirata” sarebbe l'effetto di una mera funzionalità di reverse proxy,
che può determinare la schermatura del server di origine su cui si trovano determinati contenuti allo scopo di garantire la sicurezza e l'efficienza della rete informatica e la sua protezione da eventuali attacchi informatici.
La convenuta ha riferito di aver istituito un sistema automatico per la gestione dei reclami riguardanti casi di presunto abuso;
tale servizio consente di indentificare la società che presta servizi di hosting del sito web e di fornire informazioni “di contatto”. Non svolgendo attività di hosting, ha dedotto di non essere in grado di compiere alcun controllo sui contenuti e di non poter intervenire su di essi, potendo unicamente pagina 14 di 58 rendersi “parte attiva per portare, ove possibile, la segnalazione all'attenzione del soggetto a cui i contenuti in parola siano
riferibili”.
Nel caso di specie, la diffida del 13/06/2018 – inviata dalla ricorrente con modalità diverse da quelle previste per la segnalazione degli abusi – era stata letta dal personale della convenuta il 16/07/2018 che,
nello stesso giorno, forniva all'attrice gli indirizzi IP dei siti su cui erano ospitati i portali vetrina e il nominativo dell'hosting provider al quale indirizzare eventuali richieste di intervento.
In via pregiudiziale, la convenuta ha eccepito la carenza di giurisdizione del Giudice italiano sia ai sensi dell'art. 3 l. 218/1995, che in base ai criteri previsti dalla Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968,
successivamente sostituita dal Regolamento CE n. 44/2001 e dal Regolamento UE 1215/2012.
Ancora, la convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità; in particolare, le attrici non avrebbero provato adeguatamente la circostanza dell'illecita diffusione dei contenuti audiovisivi mediante i portali c.d. pirata indicati nell'atto di citazione;
né avrebbero individuato “le opere audiovisive sulle quali deterrebbero i diritti connessi che asseriscono violati”.
Sotto altro profilo, la convenuta ha eccepito il proprio difetto di “legittimazione passiva” in quanto non fornirebbe servizi di hosting o connessione dei c.d. “portali vetrina”, né avrebbe alcuna possibilità di intervenire sui contenuti caricati sui portali mediante rimozione (come potrebbe fare un hosting provider)
ovvero disabilitazione dell'accesso (come potrebbe fare un mere conduit provider); cosicché ogni eventuale pronuncia di condanna sarebbe “priva di ragion d'essere e del tutto ingiustificata” ed ogni pronuncia inibitoria inutiliter data.
4. Ulteriori difese delle parti e svolgimento del processo.
4.1. Alla prima udienza di comparizione e trattazione, parte attrice ha precisato le domande GI formulate con l'atto di citazione chiedendo l'interruzione non solo dei servizi di hosting, ma anche di qualsiasi ulteriore servizio fornito dalle convenute “funzionale all'operatività dei servizi forniti tramite i portali”
pagina 15 di 58 stessi, “indipendentemente dal nome a dominio utilizzato” e/o all'operatività degli indirizzi IP coinvolti
(cfr. verbale dell'udienza del 17/09/2019).
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nella prima memoria ha ribadito di non prestare servizi di hosting, ma (tra gli altri) servizi di protezione contro ONroparte_4
gli attacchi informatici (DDoS) e ciò, in particolare, tramite il servizio di “reverse proxy”, definito dalla parte come un “dispositivo di rete che agisce quale intermediario tra gli utenti internet e il server di destinazione a cui
offre il proprio servizio, celando il reale indirizzo IP. Tramite tale servizio i nomi a dominio concettualmente riferibili al
server di destinazione risolvono verso l'indirizzo IP del “reverse proxy” (ovvero, nel caso in oggetto, a un indirizzo IP della
rete , il quale inoltrerà il traffico al server di destinazione, che di fatto eroga i servizi richiesti dagli utenti”. CP_4
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande formulate dalla parte attrice alla prima udienza,
non essendo conseguenza di eccezioni in senso stretto formulate dalle convenute. La parte ha contestato il carattere generico della domanda essendo le richieste di inibitoria riferite a siti non meglio individuati e a servizi che non sono stati descritti.
ON ONr Nella prima memoria istruttoria e hanno reiterato le difese GI svolte con la comparsa di costituzione in ordine alla correttezza della procedura attivata per la gestione delle segnalazioni stragiudiziali di abuso.
In merito alla richiesta di comunicazione dei dati identificativi dei clienti autori degli illeciti contestati, le convenute hanno richiamato il contenuto della proposta, GI formulata al di fuori del presente giudizio,
per la messa a disposizione di un “tool tecnico” alle condizioni indicate nel documento prodotto come doc.
25, lamentando il carattere pretestuoso del diniego opposto dalle attrici.
4.2. La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio al fine di delineare la tipologia dei servizi informatici offerti dalle convenute, verificare il tipo di interventi tecnici eseguiti dalle convenute
ON dopo le diffide di e la loro efficacia. Con ordinanza del 14/04/2020 è stato nominato consulente tecnico d'ufficio il dott. al quale è stato assegnato il seguente quesito: “dica il Persona_1
pagina 16 di 58 CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, assunte, anche da terzi, le più opportune informazioni, richiesti alle parti i
chiarimenti del caso ed eseguita ogni necessaria ispezione, accesso, rilievo od indagine:
1. Quale sia stata l'attività
rispettivamente svolta dalle convenute in relazione ai c.d. e ai corrispondenti servizi di IPTV 'pirata' Parte_3
indicati dall'attrice (i.e. Galaxyiptv, Iptvthebest e altre denominazioni) anche indipendentemente dal nome a dominio di
primo o di secondo livello (quali srv.galaxyiptv.net, cdn01.galaxyiptv.net, o dai numeri degli indirizzi Email_1
IP utilizzati, descrivendo la natura informatica delle attività prestate dalle convenute (quali, a titolo meramente
esemplificativo, hosting, caching, CDN, DNS, “Always online”, proxy e reverse proxy) e precisando, infine, quale sia stato
l'apporto causale delle convenute nel traffico di accesso, da parte degli utenti finali, ai predetti e ai Parte_3
corrispondenti servizi di IPTV 'pirata'; verifichi altresì l'effettivo periodo temporale durante il quale le convenute hanno
fornito i loro servizi rispettivamente ai c.d. e ai corrispondenti servizi di IPTV 'pirata';
2. Se e quali Parte_3
interventi tecnici-informatici le convenute hanno posto in essere al fine di impedire l'accesso degli utenti finali ai c.d. Pt_3
successivamente all'inoltro delle diffide del 6.3.2018, del 5.6.2018 e degli indirizzi IP indicati nell'atto di
[...]
citazione del febbraio 2019 per quanto riguarda le convenute del ONroparte_1 ONroparte_2
13.6.2018, per quanto riguarda la convenuta , in caso positivo, descriva quali siano stati gli ONroparte_4
effetti dei predetti interventi, precisando peraltro se le buone prassi informatiche all'epoca conosciute avrebbero consentito alle
convenute di adottare altre o diverse sequenze procedurali dotate di maggiore efficacia o tempestività per impedire gli accessi
ai c.d. o, comunque, per interdire al pubblico la visione delle IPTV 'pirata'; verifichi altresì in forza dei Parte_3
documenti agli atti di causa in quale data le parti attrici hanno avuto contezza dell'erogazione dei servizi in contestazione
da parte delle convenute”.
Nel corso delle indagini, il c.t.u. è stato autorizzato a “verificare direttamente mediante sottoscrizione di
abbonamento la situazione relativa ai siti - vetrina in questione al fine di svolgere nel contraddittorio tra tutte le parti tutti
gli accertamenti necessari per fornire risposta ai quesiti posti dal giudice, trovando tale attività piena giustificazione nella
natura necessariamente percipiente della consulenza d'ufficio in considerazione dei limiti tecnici che non consentono ad
estranei accertamenti autonomi specifici”. pagina 17 di 58 Il 30/05/2022 il c.t.u. ha depositato l'elaborato peritale e, a seguito di alcuni rinvii, all'udienza del
09/04/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni davanti al nuovo giudice istruttore;
quindi,
all'udienza del 18/04/2024 hanno discusso oralmente la causa davanti al Collegio.
5. Sull'eccezione pregiudiziale circa il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Così ripercorsi i fatti di causa, deve essere, in primo luogo, esaminata l'eccezione pregiudiziale circa il
ON Con difetto di giurisdizione formulata sia dalle convenute società aventi sede legale in Olanda alle per le quali è senz'altro applicabile il Regolamento 1215/2012, che dalla convenuta , società CP_4
statunitense con sede a San Francisco.
L'eccezione non merita di essere accolta.
Con riguardo alla convenuta viene in considerazione l'art. 6 del Regolamento 1215/2012, a CP_4
mente del quale “se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità
giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione dell'art. 18, paragrafo 1, dell'art. 21 paragrafo 2 e degli articoli 24 e 25”. Il considerando 14 del
Regolamento 1215/2012 chiarisce che “il convenuto non domiciliato nel territorio di uno Stato membro dovrebbe in generale essere soggetto alle norme nazionali in materia di competenza giurisdizionale applicabili nel territorio dello Stato membro dell'autorità adita” (con disposizione che richiama il contenuto del nono considerando del Regolamento Bruxelles n. 44/2001 a mente del quale “i convenuti non domiciliati in uno Stato membro sono generalmente soggetti alle norme nazionali in materia di competenza vigenti nel territorio dello Stato membro del giudice adito […]”). Occorre, pertanto, fare applicazione delle previsioni della l. 218/1995. L'art. 3 l. cit. afferma la sussistenza della giurisdizione italiana non solo se il convenuto sia domiciliato o residente in Italia o vi abbia “un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi previsti dalla legge”; ma anche, a prescindere dal domicilio del convenuto, nel caso in cui la giurisdizione dello Stato possa esser affermata in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968, pagina 18 di 58 resa esecutiva con l. 804/1971 e successive modificazioni, quando si tratti di materie comprese nell'ambito di applicazione della Convenzione.
5.1. Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, il rinvio operato dall'art. 3, comma 2,
della l. 218/1995 alle norme della Convenzione di Bruxelles del 1968 deve ritenersi implicitamente sostituito dal rinvio alle previsioni del Regolamento n. 1215/2015 in vigore nei rapporti tra gli Stati
membri dell'Unione. In particolare, con il più recente arresto, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la avvenuta “comunitarizzazione” della Convenzione di Bruxelles nel contesto in esame
(Cass. Sez. Un., 21 ottobre 2009 n. 22239), osservando che gli artt. 68 del previgente Regolamento CE n.
44/2001 e l' art. 68 del successivo Regolamento (UE) n. 1215/2012 n. 1215 (applicabile a decorrere dal
10 gennaio 2015), in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, prevedono che le disposizioni della Convenzione di Bruxelles siano sostituite tra gli Stati membri dai Regolamenti e che “ogni riferimento a tale Convenzione si intende fatto al presente regolamento”. Le norme in esame sono funzionali al processo comunitario di uniformazione del diritto internazionale privato, sia per le controversie intracomunitarie e che per le controversie che presentano elementi di estraneità rispetto all'Unione, perché collegate a Stati terzi. Secondo tale impostazione, “la Convenzione di Bruxelles del 1968, nazionalizzata dall'art. 3, comma 2, della legge 31
maggio 1995 n. 218, si intende ormai trasfusa nel Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2012, n. 1215 (restando le disposizioni di quella convenzione operanti per i soli territori degli Stati membri UE che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal regolamento ai sensi dell'articolo 355 TFUE)” (in questo senso, Cass.
Sez. Un. Ord. 19571/2023, Cass. Sez. Un., 25 giugno 2021 n. 18299; Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2013 n.
4211, che qualifica il rinvio operato dall'art. 3 come un rinvio materiale o c.d. recettizio, in quanto il legislatore ha espressamente previsto un adeguamento automatico della Convezione “alle successive modifiche in vigore per l'Italia”). pagina 19 di 58 In ragione delle considerazioni che precedono, la giurisdizione del giudice italiano deve, pertanto, essere
ON Con delibata, sia per la convenuta che per società aventi sede nel territorio di uno Stato CP_4
membro, secondo il criterio previsto dall'art. 7, n. 2 del Regolamento n. 1215/2015, a mente del quale “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” sussiste la giurisdizione del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire (previsione che, peraltro, in parte richiama il disposto dell'art. 3 della
Convenzione di Bruxelles del 1968, laddove, “in materia di delitti o quasi – delitti”, prevede la giurisdizione del giudice “del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto”).
5.2. Ciò posto, la Corte di Giustizia ha chiarito che l'espressione “luogo in cui l'evento dannoso è
avvenuto o può avvenire” indica “sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato a scelta del ricorrente dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola”. Il criterio in esame trova il suo fondamento nell'esistenza di un
“collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è
avvenuto o può avvenire, il che giustifica un'attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale” (Corte di Giustizia, 22 gennaio 2015, C -
441/2013, paragrafi 18 e 20).
5.3. Con particolare riferimento al parametro della “concretizzazione del danno e/o del rischio di tale concretizzazione”, la Corte di Giustizia ha osservato che la tutela del diritto di autore è soggetta al principio di territorialità, nel senso che tali diritti possono essere violati in ciascuno degli Stati membri in funzione del diritto sostanziale applicabile. Ciò detto, al fine di individuare il giudice dotato della necessaria giurisdizione, non rileva il fatto – inteso come evento causale – da cui l'asserito danno trae origine (nel caso di specie tale fatto è ravvisabile nel comportamento dell'autore della violazione, cfr.
paragrafi 23 e 24 sentenza C- 441/2013), ma l'accessibilità o meno, nello Stato membro adito, del contenuto protetto dal diritto d'autore. Sotto altro profilo, “poiché la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore accordata dallo Stato membro del giudice adito vale soltanto per il territorio pagina 20 di 58 del citato Stato membro, il giudice adito in base al criterio della concretizzazione del danno asserito è
esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio di tale Stato membro”
(Corte di Giustizia, C. 441/2013 paragrafo 36; Corte di Giustizia, sentenza C. 170/2012).
5.4. In applicazione degli esposti principi, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice italiano in base al criterio della concretizzazione del danno: non assume, infatti, rilevanza il luogo in cui è avvenuto il
“materiale caricamento sul data center server” – luogo non necessariamente coincidente con la sede legale delle società e, comunque, fatto “solo potenzialmente generatore di danno” – ma la diffusione dei contenuti protetti “nell'area di mercato ove la danneggiata esercita la sua attività di produttrice e/o titolare” dei diritti di sfruttamento dei programmi (in questo senso, nella giurisprudenza di legittimità cfr.
Cass. Sez. Unite, sent. n. 14654/2011; Cass. Sez. Unite, sent. n. 28811/2011; Cass. Sez. Unite sent. n.
10312/2006; nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale di Roma, Sezione Specializzata
Impresa, sent. n. 1049/2021; Tribunale di Milano, Sezione Specializzata imprese, ord. n. 11231/2022;
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, sentenza n. 9549/2016 pubbl. il 01/08/2016).
6. Sull'ammissibilità della precisazione delle domande svolte dalle attrici nella prima udienza
istruttoria e con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
La società convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande precisate dalle attrici alla CP_4
prima udienza di comparizione, laddove le due società hanno chiesto inibirsi “qualsiasi ulteriore servizio funzionale all'operatività dei servizi forniti tramite i portali denominati Galaxy IPTV e IPTV The Best
indipendentemente dal nome a dominio utilizzato e/o dagli indirizzi IP coinvolti”, avendo, invece,
nell'atto di citazione chiesto soltanto la cessazione o l'interruzione della fornitura di tutti i “servizi di
hosting” erogati in favore dei gestori dei portali vetrina.
L'obiezione non merita di essere accolta. Giova rilevare che parte attrice ha convenuto in giudizio le
ON Con società e nella veste di prestatori dei servizi della “società dell'informazione” utilizzati CP_4
pagina 21 di 58 dai gestori dei siti che consentivano l'accesso illegale ai contenuti audiovisivi di titolarità delle attrici, ossia nella qualità di “intermediari” ai sensi dell'art. 156 l.d.a.
La specifica indicazione o qualificazione del tipo di servizio della società dell'informazione offerto dalle convenute (mere conduit, hosting o caching), anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, non rientra nell'onere di allegazione e prova del danneggiato, il quale può limitarsi a dedurre la qualità di
Co
“intermediario” dell' . Il tipo di servizio reso rileva, piuttosto, ai fini dell'eventuale esonero di responsabilità di cui agli artt. 14, 15 e 16 d.lgs. 70/2003 (applicabili alla data dell'istaurazione del presente giudizio), essendo, peraltro, onere della parte che tale regime invochi provare la sussistenza 5678 dei relativi presupposti (cfr. Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Impresa, 22/01/2021).
7. Sulla titolarità dei palinsesti diffusi mediante IPTV pirata.
Deve essere disattesa anche l'ulteriore obiezione mossa dalle convenute con riguardo alla carenza di prova (i) della titolarità dei palinsesti messi a disposizione dalle IPTV “pirata” e (ii) della diffusione dei canali IPTV Mediaset tramite i siti pirata.
Come detto, le società attrici hanno lamentato la violazione da parte dei gestori dei siti galaxyiptv.net e
iptvthebest.net dei diritti di proprietà intellettuale connessi alle opere audiovisive diffuse dalle proprie emittenti IPTV a pagamento, precisando di essere anche titolari esclusivi dei marchi che identificano tali canali.
Con la prima memoria istruttoria l'attrice ha prodotto: copia delle autorizzazioni alla “fornitura di servizi di media audiovisivi relativamente a marchi/palinsesti trasmessi in modalità pay per view” riguardanti i canali della “televisione digitale terrestre” indicati nell'atto di citazione (docc. 43-46) e documentazione comprovante la registrazione dei marchi identificativi dei diversi canali IPTV.
Inoltre, dai bilanci depositati (doc. 113 e 114) risulta che le società attrici svolgono attività di produzione e diffusione di contenuti televisivi (film, fiction, intrattenimento, sport, cultura e news).
pagina 22 di 58 Tale documentazione consente di ritenere integrata la presunzione di cui all'art. 99 bis l.d.a. secondo cui è
reputato titolare di un diritto connesso chi, nelle forme d'uso è individuato come tale nei materiali protetti.
Si osserva, poi, che le violazioni dei diritti connessi denunciate nel presente giudizio sono state oggetto di precedenti istanze di tutela formulate dalle stesse attrici in via amministrativa. Nei provvedimenti dell' si legge che “dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e dalla relativa CP_31
documentazione allegata è emerso che risultano messi sistematicamente a disposizione degli utenti abilitati link che conducono alla trasmissione dei palinsesti di ” distribuiti in presunta Parte_1
violazione degli artt. 1, 12, 13, 16 e 79 della citata legge n. 633/41. Si rileva che la violazione sistematica interessa la messa a disposizione di opere audiovisive consistenti nei palinsesti i cui diritti di sfruttamento sono detenuti dal soggetto istante”; sulla base di tali circostanze, verificate nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Autorità, sono stati pronunciati provvedimenti inibitori nei confronti delle società
dell'informazione – estranee al presente giudizio – che prestavano servizi di mere conduit; analogo provvedimento è stato emesso con riguardo al sito corrispondente al nome a dominio (Cfr. Email_2
delibere n. 223/17/CSP, sub doc. 23; n. 245/17/CSP, sub doc. 25 e delibera n. 267/17/CSP sub doc. 26
del fascicolo di parte attrice).
La circostanza secondo cui i siti aventi i nomi a dominio indicati consentivano agli utenti di stipulare un abbonamento per accedere ai contenuti multimediali delle attrici (tramite invio di una mail contenente le istruzioni necessarie) risulta confermata dall'esito delle indagini peritali svolte nel presente giudizio e di cui al prosieguo (cfr. paragrafi 4, 4.1, 4.2, 4.3 della relazione depositata in data 30/05/2022 dal c.t.u. ing.
. Persona_1
Pertanto, alla luce delle evidenze in atti debbono essere disattese le difese svolte dalla convenuta volte a contestare sia l'assenza di prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale o ONroparte_4
di sfruttamento dei palinsesti televisivi “ che il coinvolgimento dei siti “pirata” nell'accesso Pt_1
pagina 23 di 58 illegale a tali palinsesti. Sarà, invece, oggetto di ulteriore vaglio il diverso profilo del ruolo in concreto svolto dai diversi indirizzi IP, oggetto delle segnalazioni, nella erogazione e nell'accesso a tali contenuti e
ON della idoneità delle diffide di a determinare nei destinatari la “conoscenza” del carattere illecito di specifici contenuti.
8. Sui servizi della società dell'informazione prestati dalle convenute.
Nel presente giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio anche al fine di delineare “l'attività
rispettivamente svolta dalle convenute in relazione ai c.d. portali vetrina e ai corrispondenti servizi di
IPTV pirata indicati dall'attrice […] descrivendo quale sia la natura informatica delle attività prestate dalle convenute (a titolo meramente esemplificativo, hosting, caching, CDN, DSN “Always online”, proxy e reverse proxy)”.
Appare opportuno richiamare sin d'ora le considerazioni del c.t.u. in ordine tipologia di servizi in generale prestati dalle società convenute. Nel prosieguo, si procederà ad esaminare i fatti per cui è causa alla luce della documentazione allegata dalle parti e delle risultanze delle indagini peritali;
quindi, verranno valutate le domande delle attrici – inibitorie e risarcitorie – sulla base della disciplina di riferimento in punto di tutela del diritto d'autore (direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE) e di responsabilità dei prestatori dei servizi della società dell'informazione (direttiva 2000/31/CE, modificata dal Regolamento
UE 2022/2065). Con riguardo alle domande risarcitorie occorrerà, sotto altro profilo, verificare se l'attrice abbia assolto adeguatamente l'onere della prova del nesso causale tra la condotta omissiva imputata alle convenute e il danno.
8.1. Quanto alle società e il c.t.u. ha confermato le allegazioni delle ONroparte_1 CP_2
convenute, rilevando che i servizi resi dalle due società, alla data delle contestazioni per cui è causa, erano limitati alla “fornitura dell'infrastruttura materiale necessaria (connettività, hardware e OS) all'accesso da
ON parte del Clienti alle risorse di calcolo acquistate”. Le soluzioni tecnologiche offerte da ono “tutte
ON liberamente configurabili dal cliente”; non gestisce né i contenuti né i ruoli dei sistemi informatici pagina 24 di 58 ON acquistati dal cliente”. Inoltre, onsente ai propri clienti di assumere la qualifica di reseller, ovvero di rivenditore di servizi di rete con la creazione di virtual private server accessibili a soggetti terzi estranei al
ON rapporto commerciale tra il cliente reseller.
ON Con Sulla base delle evidenze in atti, i servizi offerti dalle convenute all'epoca dei fatti per cui è
causa sono qualificabili come servizi di “memorizzazione” passiva (c.d. hosting puro), non consentendo alcuna forma di controllo sui contenuti caricati sui server dai destinatari dei servizi (per la distinzione tra hosting provider puro o passivo e hosting provider attivo si rinvia a Cass. Civ. 7708/2019). Peraltro, alla
Con data della istaurazione della causa, non offriva più servizi di hosting svolgendo “un mero ruolo di
ON Con promozione e pubblicizzazione delle attività del Gruppo” (cfr. comparsa di costituzione di .
Per quanto concerne la società , il c.t.u. ha più volte rilevato che la convenuta non ha fornito CP_4
alcun riscontro documentale (es. esibizione dei contratti) in merito alla natura e alla tipologia dei servizi in concreto prestati con riguardo agli indirizzi IP indicati nella diffida stragiudiziale del 13/06/2018 oltre che in relazione agli indirizzi IP individuati dallo stesso c.t.u. nel contraddittorio con i c.t.p. Il consulente,
in ogni caso, ha riferito che opera nel settore delle “tecnologie dell'informazione” ONroparte_4
offrendo una “varietà di soluzioni informatiche per l'ottimizzazione, in termini di sicurezza e prestazioni,
dei contenuti messi a disposizione e trasmessi all'interno della propria rete di distribuzione”, denominata
“ONent Delivery Network” (CDN). Spiega il perito, nelle definizioni generali, che una CDN è una rete per la consegna di contenuti, costituita da diversi server “replica” dislocati al livello globale e connessi tra di loro. Tale tecnologia sfrutta l'articolazione dei c.d. “server replica” per garantire la risposta del server
più vicino al cliente che ha inoltrato una determinata richiesta. La soluzione descritta consente, pertanto,
di ottimizzare il “traffico di rete” scegliendo il percorso ottimale di trasmissione dei dati dal server di origine al cliente (quando l'utente invia una richiesta di contenuti, a tale richiesta risponde il server proxy
più vicino all'utente; inoltre, “l'utente che contatta la risorsa non può conoscere il server di origine al pagina 25 di 58 quale sta accedendo, in quanto al cliente risultano visibili i server in reverse proxy e non risultano visibili all'esterno i server originari dei contenuti richiesti”).
Una configurazione efficiente della rete CDN si avvale anche di un processo di caching, consistente nella memorizzazione di dati in via temporanea, al fine di ottimizzare i tempi di risposta e di caricamento dei dati richiesti (cfr. il “glossario” della c.t.u. sotto la voce “caching”).
Tra i servizi offerti da per la configurazione di reti CDN vi sono anche i servizi: (i) ONroparte_4
“always online”, mediante il quale “viene salvata una copia limitata dei contenuti da trasmettere nel caso in cui il server di origine non risultasse raggiungibile: la cache conservata è ristretta al solo contenuto statico e parziale, non memorizzando tutto il contenuto del server di origine, né dei contenuti dinamici”
(cfr. paragrafo 2.1. della relazione tecnica); (ii) “page rules”, che consente, tra l'altro, di rendere una pagina “sempre Online” anche in caso di rimozione o spegnimento dl sito web collegato”; (iii)
“Cloudflare Stream”, consistente in una “piattaforma per la distribuzione di streaming video su richiesta,
con offerta di servizi per l'ottimizzazione e la distribuzione dei contenuti trasmessi in stream”.
9. Sulle misure attivate dalle convenute a seguito delle segnalazioni stragiudiziali inviate da
ONr
Il c.t.u., confermando sul punto la ricostruzione dei fatti offerta dalle attrici, ha rilevato che a seguito dei
Co provvedimenti dell' , con i quali è stato disposto, nei confronti di estranei al presente CP_31
giudizio, il blocco dei DNS (ossia dei nomi di dominio) srv.glalayiptv. net – cdn01.galaxyiptv.net e
iptv.iptvthebest.net, “i gestori di servizi di IPTV”, modificando “le modalità di accesso ai contenuti offerti, al fine di eludere le misure inibitorie disposte da parte dell'Autorità”, hanno iniziato ad inviare agli utenti, a mezzo di e-mail, l'indirizzo IP per la consultazione della lista canali.
ON Osserva, ancora, il perito che gli indirizzi IP indicati nelle diffide inviate dall'attrice alle convenute
Con risultavano avere “ruoli e funzioni distinti”: alcuni consentivano l'accesso ai portali vetrina per la presentazione dei servizi IPTV;
altri, venivano utilizzati come “gateway di accesso all'erogazione dei pagina 26 di 58 contenuti mediante lista canali”; altri ancora, venivano usati come “fonte di erogazione dei contenuti illeciti”. Tali profili saranno ulteriormente approfonditi nel prosieguo, ripercorrendo le verifiche svolte dal c.t.u. nel contraddittorio con i c.t.p.
9.1. Svolta tale premessa, si passa ad esaminare il contenuto delle diffide stragiudiziali inviate dalle attrici alle diverse convenute e la successiva condotta di queste ultime, secondo quanto emerge dagli atti di causa di causa oltre che sulla base dei riscontri del c.t.u.
ON Con 9.2. Per quanto concerne le diffide inviate alle società in data anteriore dell'istaurazione del presente giudizio, dagli atti di causa e dagli accertamenti svolti dal c.t.u. è emerso quanto segue:
ON a) il 05 marzo 2018 ha inviato alle sole società convenute e una prima CP_1 CP_2
diffida (doc. 27 del fascicolo della attrice), indicando i nomi a dominio galaxyiptv.net e i Email_2
relativi URLs, gli indirizzi IP 178.132.7.101 e 178.132.7.100 dei siti in tesi utilizzati come gateway per
Con l'accesso ai contenuti illegali;
oltre che gli indirizzi IP 185.21.61.22 e 185.21.61.26, nella titolarità di
ON asseritamente utilizzati per l'erogazione di contenuti audiovisivi. Con la stessa diffida ha diffidato le convenute a “cessare ed interrompere immediatamente”, e comunque entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della missiva, “di fornire il servizio di hosting nonché ogni ulteriore servizio funzionale a consentire anche in termini di ottimizzazione, l'operatività dei Portali e l'accessibilità degli utenti agli stessi”.
ON Dall'esame della diffida prodotta in atti risulta che questa è stata inviata a a mezzo e-mail, agli
ON indirizzi dedicati alla segnalazione degli abusi, ed a mezzo raccomandata;
tuttavia, le attrici non hanno prodotto l'esito della spedizione a mezzo posta.
Con riguardo a tale prima segnalazione il consulente ha rilevato che:
(i) gli indirizzi IP 178.132.7.101 e 178.132.7.100 risultavano assegnati in co-location ad una società terza
(JavaPipe LLC con sede in Utah, USA), la quale “gestiva in autonomia le proprie risorse”; tali indirizzi
“risultavano configurati come apparati di reverse proxy anti DDos, impiegati per l'offerta di protezione da pagina 27 di 58 tale tipologia di attacchi”; su tali indirizzi WS “non aveva alcuna forma di controllo”. Le conclusioni del
ON ON c.t.u. trovano riscontro nello scambio di e-mail tra la convenuta la società JavaPipe, prodotto da
ON e risalente 16 luglio 2018. Dall'esame di tale corrispondenza risulta che: chiedeva alla società
statunitense di confermare l'utilizzo dei due indirizzi IP in questione come apparati di reverse proxy anti-
attacchi DDoS nell'intervallo di tempo compreso tra l'1/02/2018 e il 15/05/2019; Java Pipe confermava la circostanza precisando che gli indirizzi in questione non ospitavano alcun contenuto (doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione del 26/07/2019). Pertanto, dalla documentazione prodotta dalla convenuta
ON isulta che la parte si è tempestivamente attivata per verificare il contenuto della segnalazione abuso riguardante i due indirizzi IP 132.7.101 e 178.132.7.100 pervenendo alla conclusione, confermata dal c.t.u., che tali indirizzi erano assegnati in co-location alla società statunitense Java Pipe e non ospitavano contenuti illeciti.
(ii) con riguardo all'indirizzo IP 185.21.61.22, il consulente d'ufficio ha rilevato che, nel corso della
ON c.t.u., la convenuta “ha documentato come l'ultima assegnazione di tale indirizzo IP risalga al
28.10.2017 ad un server nella disponibilità dell'utente 12342, dal quale è stato rimosso in data 09.05.2018 e mai più riassegnato ad alcun server”. A differenza di quanto documentato in relazione agli indirizzi IP
178.132.7.101 e 178.132.7.100, le convenute non hanno fornito elementi idonei a comprovare quali iniziative, di verifica e/o controllo, abbiano attivato con riguardo all'indirizzo IP 185.21.61.22, che risulta disattivato due mesi dopo la segnalazione. Il c.t.u. ha, tuttavia, osservato che alla data delle indagini peritali non era possibile verificare che l'indirizzo IP in questione fosse “l'effettiva fonte di erogazione dei flussi multimediali” attesa “l'assenza di attività tecniche idonee a congelare lo stato dei fatti rappresentato in atti dalle attrici”. Peralto, essendo la segnalazione di tale indirizzo rivolta alla sola convenuta non risulta in atti prova della ricezione di tale missiva da parte di tale società, distinta dalla CP_2
società WordStream sebbene appartenente allo stesso “gruppo”.
pagina 28 di 58 (iii)la segnalazione riguardante l'indirizzo IP 185.21.61.26 (perimenti formulata nei confronti della convenuta è risultata, invece, frutto di un errore materiale, essendo corretto l'indirizzo IP CP_2
185.21.61.36, indicato solo nella memoria n. 1 depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. Peraltro,
alla data della segnalazione corretta, l'indirizzo non risultava coinvolto nella diffusione illegale dei contenuti protetti.
ON b) con la successiva diffida del 05 giugno 2018, ha elencato i marchi registrati sui quali vantava diritti esclusivi di sfruttamento;
ha indicato i portali denominati “galaxyiptv.net” e “iptvthebest.net” e i relativi
URLs, nonché l'indirizzo IP 190.2.138.135 come fonte di erogazione di contenuti multimediali (non specificati) sui quali vantava diritti di sfruttamento;
ha segnalato che l'account balance 12342 veniva utilizzato per l'incasso degli abbonamenti venduti e risultava “connesso” all'indirizzo e-mail
ON
diffidando la società cessare, immediatamente e comunque entro ventiquattro Email_3
ore, la fornitura del servizio di hosting connesso ai nomi a dominio dei portali indicati e ad impedire ogni futura transazione tramite l'account balance 12342, nonché a segnalare alle autorità competenti ogni operazione sospetta connessa ai portali e a fornire ogni informazione utile alla identificazione degli autori delle violazioni. Il consulente ha confermato che, “per un determinato spazio temporale”, i nomi di dominio citati “risolvevano l'indirizzo IP 190.2.138.135” e che l'indirizzo veniva bloccato per l'accesso all'utente l'8/06/2018 (“blocco connessione mediante Uplink”), tre giorni dopo la segnalazione.
Dalla documentazione prodotta dalle convenute con la comparsa di costituzione (documenti 14-19),
ON emerge che a risposto alla “diffida” del 05 giugno 2018 il 7 giugno 2018 informando le attrici che avrebbe potuto gestire la segnalazione solo il giorno successivo;
seguivano alcuni scambi interni alla
ON società volti ad individuare l'oggetto della segnalazione e a chiarire che questa non riguardava
(nonostante il riferimento alla violazione dei diritti su contenuti audiovisivi) determinati “file o streams”,
ON ON ma il nome di dominio che “si appoggiava” su server di doc. 16); quindi, la società ava istruzioni per la “rimozione” del dominio dai propri server. Dal documento 18 risulta, inoltre, che, su richiesta di pagina 29 di 58 ON ON
confermava che l'indirizzo IP 190.2.138.135 risolveva su server della società Tale CP_4
scambio conferma la circostanza per cui la società ha verosimilmente offerto in relazione a CP_4
tale indirizzo servizi di c.d. “anonimizzazione” e/o di reverse proxy.
Il c.t.u. ha dato atto delle evidenze offerte da circa il mero utilizzo di PayPal, tramite CP_1
l'indirizzo quale mezzo per “il pagamento dei servizi attivi” da parte dei destinatari Email_3
ON dei servizi offerti dalla stessa e ha verificato che “successivamente alla segnalazione dell'utilizzo anomalo del metodo di pagamento […] l'odierna convenuta si è attivata per l'implementazione di modifiche all'algoritmo di gestione automatica dei pagamenti al fine di impedire un uso ulteriore di tale modalità […]. Tutti i servizi riferiti all'account balance 12342 sono stati interrotti in data 08 giugno 2018”,
ossia tre giorni dopo la segnalazione.
Dalla documentazione in atti e dagli accertamenti svolti in sede peritale nel contraddittorio tra le parti,
risulta, pertanto, che si è attivata mediate il blocco degli indirizzi IP (tramite null-routing) CP_1
entro due o tre giorni dalla segnalazione dell'abuso; ciò anche a seguito di ulteriori verifiche interne attivate dalla società, ovvero a seguito della acquisizione di informazione presso terzi (cfr. le
ON ON comunicazioni tra Java e Cloudflare) circa la titolarità dei server. In generale, i tempi impiegati
ON dalla convenuta er la disattivazione degli indirizzi IP oggetto delle segnalazioni del 3 marzo 2018 e del 5 giugno 2018 possono ritenersi congrui nel contesto temporale cui si riferiscono i fatti di causa,
atteso che i coevi provvedimenti dell' disponevano la “disabilitazione dell'accesso al sito internet CP_31
cdn01.galaxy.net, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di mere conduit
operanti sul territorio italiano” nel termine di “due giorni dalla notifica del provvedimento” (cfr.
Con documenti 23 e 25 del fascicolo degli attori). La convenuta non ha fornito riscontro in ordine alle iniziative nell'immediatezza intraprese con riguardo alla segnalazione dell'unico indirizzo IP 185.21.61.22,
che risulta disattivato due mesi dopo la segnalazione di RTI. L'idoneità di tale circostanza a fondare o meno una responsabilità risarcitoria della convenuta sarà approfondita nel prosieguo. pagina 30 di 58 ON c) con la diffida inviata il 13 giungo 2018 alla sola società ha esposto che i domini ONroparte_4
galaxyiptv.net e iptvthebest.net, raggiungibili agli indirizzi 104.27.171.46, 104.27.170.46, 104.31.84.243,
104.31.85.243, venivano utilizzati per l'illecita diffusione dei palinsesti dei canali IPTV di titolarità della
ON stessa Nella diffida prodotta come doc. 32 di parte attrice non è fatto riferimento all'esistenza o agli estremi dei provvedimenti dell' che avevano inibito alle società di mere conduit (diverse dalle CP_31
ON odierne convenute) la disabilitazione dell'accesso dei predetti siti, ma vi è l'allegazione di econdo cui
“è stato accertato che i portali denominati galaxyiptv.net […] e iptvthebest.net […] rappresentano gli strumenti attraverso cui accedere illegalmente – tramite il download di liste IPTV ai contenuti del servizio”.
Dalla documentazione prodotta da (doc. 13) si evince che la convenuta ha risposto alla diffida CP_4
ON il 16 luglio 2018, invitando il “reclamante” a rivolgersi alla società titolare dei server che ospitavano i domini segnalati (galaxyiptv.net e iptvthebest.net).
È pacifico tra le parti che a tale diffida non è seguito alcun intervento da parte di . Nel CP_4
prosieguo occorrerà, pertanto, verificare se la condotta di costituisca fonte di responsabilità CP_4
risarcitoria per i danni asseritamene patiti dalle attrici quale conseguenza della condotta omissiva.
ON Giova, ancora, rilevare che dopo la risposta fornita nel mese di luglio 2018 da a CP_4
ON quest'ultima non ha inviato a una diffida in relazione agli indirizzi IP GI segnalati alla società
ON statunitense il 13 giugno 2018. Gli indirizzi IP in questione sono stati segnalati a on la notifica
ON ON dell'atto di citazione. Il 24 giugno 2018 aveva, invece, inviato a na ulteriore diffida riguardante l'indirizzo IP 178.132.5.171 indicato come “load balancer” che svolgeva la funzione di “streaming server” da
ON cui era possibile fruire direttamente dei contenuti (cfr. doc. 23 del fascicolo della convenuta a tale diffida la convenuta rispondeva il 25 giugno 2018 disabilitando l'indirizzo.
10. Ulteriori accertamenti svolti dal c.t.u.
pagina 31 di 58 10.1. Il c.t.u. ha proceduto alla verifica degli indirizzi IP segnalati per la prima volta dalle attrici nell'atto di citazione.
All'esito di tali accertamenti è emerso che:
- gli indirizzi IP 190.2.138.110 e IP 190.2.138.225, fungevano da lista canali, rispettivamente, dei siti
ON iptvthebest e galaxyipv ed erano nella titolarità di
ON
- la convenuta a provveduto all'interruzione dei servizi resi al “cliente 12342”, assegnatario degli indirizzi IP in questione, il 20/02/2019, ossia 5 giorni dopo la notifica dell'atto di citazione;
- l'indirizzo IP 185.21.61.48, parimenti indicato nell'atto di citazione come “fonte di erogazione dei contenuti illeciti”, risultava GI assegnato ad un nuovo cliente il 29/12/2018, ossia prima della notifica dell'atto di citazione;
- anche gli indirizzi IP 195.21.61.35 e 195.21.61.36, “coinvolti quale fonte di erogazione dei contenuti illeciti”, risultavano assegnati ad altro cliente prima della notifica dell'atto di citazione (sul punto le risultanze degli accertamenti svolti dal perito confermano le allegazioni che si rinvengono nella comparsa
ON di costituzione della convenuta lle pagine 14 e 15).
- in relazione gli indirizzi IP 104.27.154.57 e 104.27.155.57, la documentazione prodotta dalla attrice era idonea a comprovare che “in un determinato periodo temporale il dominio iptvthebest.net risultava associato agli indirizzi IP in commento (104.27.154.57 e 104.27.155.57)” (punto 4.4.2. della relazione tecnica); sotto altro profilo, il consulente ha osservato che alla data dell'08/03/2021 il nome di dominio risultava associato ad un diverso indirizzo IP (ossia all'indirizzo IP 62.182.51.242) nella Email_4
titolarità di un diverso soggetto (tale società Virtual System LLC, società con sede a Kiev).
Ad ogni modo, secondo quanto documentato dalle convenute e confermato dal c.t.u. ha CP_1
ON interrotto qualsiasi servizio reso al cliente 12342, destinatario dei servizi resi da cinque giorni dopo la notifica dell'atto di citazione.
pagina 32 di 58 10.2. Il quesito peritale demandava al c.t.u. anche la verifica della “situazione attuale” dei portali vetrina al momento delle indagini peritali.
Nel contraddittorio tecnico, il c.t.u. ha proceduto alla sottoscrizione di un abbonamento per la fruizione dei servizi di IPTV oggetto di accertamento, quale “attività prodromica all'esecuzione delle operazioni tecniche di acquisizione del traffico di rete generato dalla consultazione dei contenuti multimediali offerti dai portali vetrina galaxyiptv.net e intvthebest.net”.
L'esperto ha potuto, così, individuare, con operazioni che non necessitavano, ad avviso dello stesso c.t.u.,
particolari competenze tecniche, i diversi “sistemi informatici” coinvolti nell'erogazione dei servizi IPTV
per cui è causa, riscontrando che ciascuno di tali “sistemi” fa riferimento a diversi indirizzi IP che, a loro volta, fanno capo a diversi ISP.
In particolare, all'epoca dell'accertamento, l'erogazione di IPTV da parte dei gestori “pirata”, avveniva per il tramite di: 1) un “sito web contenente il portale vetrina in cui sono presentate le modalità di sottoscrizione dell'abbonamento con contestuale creazione di un account per l'accesso all'area personale di gestione dell'abbonamento”; 2) un “server mail dal quale viene trasmessa la comunicazione di conferma ed attivazione dell'abbonamento acquistato, comprensiva delle informazioni necessarie alla corretta consultazione e fruizione dei contenuti multimediali acquistati”; 3) una “infrastruttura tecnologica per la gestione degli strumenti di pagamento degli abbonamenti offerti”; 4) diverse piattaforme con “modalità
di funzionamento sovrapponibili”, per la “consultazione dei contenuti multimediali”.
Per ciascuno di tali “sistemi informatici” il c.t.u. ha analizzato i nomi di dominio contattati e gli indirizzi
IP associati;
le informazioni relative ai gestori dei nomi di dominio e degli indirizzi IP contattati;
le informazioni contenute nei pacchetti tramessi durante la fruizione dei contenuti multimediali. Tali
contenuti sono “cautelati” all'interno del traffico di rete oggetto di acquisizione forense.
Nel contraddittorio con i c.t.p., il consulente d'ufficio ha constatato che alla data dell'accertamento: “a) il portale vetrina utilizzato per la presentazione e l'acquisto degli abbonamenti ai servizi IPTV del portale pagina 33 di 58 IPTVTHEBEST risulta raggiungibile al nome di dominio live associato all'indirizzo IP Email_5
185.178.208.158 di titolarità della società DDOS GUARD;
b) il canale di comunicazione utilizzato per l'invio della mail di conferma e di attivazione dell'abbonamento, comprensiva delle istruzioni per la corretta visualizzazione dei contenuti acquisiti, coinvolge i nomi di dominio iptvthebest.net, iptvthebest.online,
iptvthebest.shop associati all'indirizzo IP 62.182.81.242, di titolarità della società Virtual Systems LLC. Al
dominio smarters.noip. segnalato nel corpo della mail di attivazione da cui procedere al download CP_35
dell'app denominata “Smarters” per la visione dei contenuti in streaming su Smart TV, è risultato assegnato l'indirizzo IP 173.239.241.74, di titolarità della società LogicWeb Inc.; c) il portale per il pagamento degli abbonamenti acquistati risultata gestito mediante diversi nomi di dominio associati ad indirizzi IP di titolarità della società In particolare, il dominio api.gatewayurl.com, portale usato CP_36
per il pagamento dell'abbonamento[…] corrisponde agli indirizzi IP 13.251.162.171 e 52.74.253.225, di titolarità della società il dominio verifiedbyvisa.acs.touchtechpayments.com, ONroparte_37
reindirizzamento automatico avvenuto dal portale usato per il pagamento dell'abbonamento, risponde con il record CNAME di 3ds-challenge-1210168482.eu-west-1.elb.amazonaws.com e sono risultati assegnati gli indirizzi IP 52.50.202.130 e 63.35.133.16, di titolarità della società ONroparte_37
il dominio api.ravepay.co, secondo reindirizzamento automatico avvenuto dal portale usato per il
[...]
pagamento dell'abbonamento, è risultato assegnato l'indirizzo IP 15.197.229.161, di titolarità della società
d) il portale per il download della lista canali, necessaria per la consultazione ONroparte_37
dei contenuti attraverso web browser o mediante applicazione consigliata, risulta raggiungibile ai seguenti nomi di dominio: srv97967.noip. associato all'indirizzo IP 173.239.241.74 di titolarità della società CP_35
LogicWeb Inc;
usa09.noip.digital associati agli indirizzi IP 188.114.96.22 e 188.114.97.22 di titolarità della società e) il portale per la consultazione dei contenuti mediante web client risulta ONroparte_4
raggiungile al seguente nome di dominio webtv.noip.digital associato agli indirizzi IP 188.114.96.15,
188.114.97.15, di titolarità della società f). Il traffico della consultazione dei contenuti ONroparte_4
pagina 34 di 58 richiesti risulta generato dai seguenti indirizzi IP 65.108.51.240 di titolarità della società Hetzner Online
MB (GER), 212.102.43.82 di titolarità della società Datacamp Ltd. (UK), 91.149.201.189 di titolarità
della società Geckonet (POL)”.
ON Con In sintesi, mentre i servizi offerti dalle società convenute non risultavano più coinvolti nella diffusione dei contenuti nella titolarità delle attrici, i servizi di risultavano utilizzati in CP_4
relazione: a) ai portali per il download della lista canali associati agli IP 188.114.96.22 e 188.114.97.22; b) ai portali per la consultazione dei contenuti mediante web client; mentre altre attività venivano gestite attraverso indirizzi IP nella titolarità di diversi ISP.
Dall'analisi del traffico di rete generato dalla consultazione del portale GALAXYIPTV, effettuato in data
04/02/2022, è emerso che: “a) il portale vetrina utilizzato per la presentazione e l'acquisto degli abbonamenti ai servizi IPTV del portale GALAXYIPTV risulta raggiungibile al seguente nome di dominio galaxyiptv.online associato agli indirizzi IP 104.21.39.234 e 172.67.171.213 di titolarità della società b) il canale di comunicazione utilizzato per l'invio della mail di conferma e di ONroparte_4
attivazione dell'abbonamento comprensiva delle istruzioni per la corretta visualizzazione dei contenuti acquistati coinvolge i seguenti nomi di dominio galaxyiptv.net e galaxyiptv.site associati agli indirizzi IP
104.21.86.23, 172.67.214.56, 188.114.96.15, 188.114.97.15 di titolarità della società e del ONroparte_4
dominio galaxyiptv.shop associato all'indirizzo IP 103.224.182.210 di titolarità della società LI Pty
Ltd.; C. Il portale per il pagamento degli abbonamenti acquistati risultata gestito mediante diversi nomi di dominio associati ad indirizzi IP di titolarità della società In particolare, il dominio CP_36
api.gatewayurl.com, portale usato per il pagamento dell'abbonamento, risponde con il record CNAME di e sono risultati assegnati gli indirizzi IP Email_6
13.251.162.171 e 52.74.253.225, di titolarità della società il dominio ONroparte_37
, reindirizzamento automatico avvenuto dal portale usato per il Email_7
pagamento dell'abbonamento, risponde con il record CNAME di . Email_8 Email_9
pagina 35 di 58 1.elb.amazonaws.com e sono risultati assegnati gli indirizzi IP 52.50.202.130 e 63.35.133.16, di titolarità
della società il dominio api.ravepay.co, secondo reindirizzamento automatico ONroparte_37
avvenuto dal portale usato per il pagamento dell'abbonamento, è risultato assegnato l'indirizzo IP
15.197.229.161, di titolarità della società d) il portale per il download della lista ONroparte_37
canali, necessaria per la consultazione dei contenuti attraverso web browser o mediante applicazione consigliata, risulta raggiungibile al seguente nome di dominio: srv18758.noip.best associato all'indirizzo
IP 173.239.241.76 di titolarità della società LogicWeb Inc.; e) il portale per la consultazione dei contenuti mediante web client risulta raggiungile al seguente nome di dominio webtv.noip.best associato agli
indirizzi IP 188.114.96.15 e 188.114.97.15 di titolarità della società f) il traffico della ONroparte_4
consultazione dei contenuti richiesti risulta generato dai seguenti indirizzi IP 65.108.51.240 di titolarità
della società Hetzner Online MB (GER), 84.17.61.157 di titolarità della società Datacamp Ltd,
149.18.38.3 di titolarità della società LogicWeb Inc.”
In sintesi, dalle indagini peritali è emerso che i servizi della società dell'informazione erogati da sono utilizzati per il funzionamento a) del portale vetrina, b) di uno dei canali di CP_4
comunicazione utilizzati per l'invio delle e-mail e del portale per la consultazione dei contenuti mediante
web client; mentre altre attività venivano gestite attraverso indirizzi IP nella titolarità di diversi ISP.
11. Domande inibitorie e risarcitorie delle attrici.
Così ricostruiti i fatti per cui è causa, occorre esaminare le domande delle attrici distinguendo tra le istanze aventi ad oggetto la pronuncia di provvedimenti inibitori e le domande risarcitorie alla luce della disciplina in materia di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi (direttiva 2001/29/CE e direttiva
2004/48/CE), da un lato, e dei principi in tema di limitazioni della responsabilità dei prestatori dei servizi della società dell'informazione previste dalla disciplina comunitaria, dall'altro (direttiva 2000/31/CE
modificata dal Regolamento UE 2022/2065).
pagina 36 di 58 11.1. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, l'impianto normativo della direttiva comunitaria
2000/31/CE è orientato alla ricerca di un punto di equilibrio tra lo sviluppo dei servizi della società
dell'informazione all'interno dello spazio europeo e la tutela dei diritti fondamentali, dei diritti minori e dei diritti di proprietà, compresa la proprietà intellettuale, che potrebbero essere lesi dall'uso illecito di tali servizi. In questo contesto, la previsione normativa di limiti alla responsabilità dei prestatori dei servizi della società dell'informazione risponde alla scelta del legislatore europeo di favorire lo sviluppo e la
“libera circolazione” dei servizi della società dell'informazione, strumentali allo sviluppo del commercio elettronico e garanzia della “libertà di espressione” (considerando 2 e 9 della direttiva 2000/31/CE; Cass.
civ. 7708/2019, paragrafo 4.1.). Parallelamente, il considerando n. 16 della direttiva 2001/29/CE –
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione – fa espressamente salve “le regole relative alla responsabilità” dei prestatori dei servizi della società dell'informazione dettate dalla direttiva sul commercio elettronico. Nel solco della
Co elaborazione giurisprudenziale in tema di responsabilità dell' , i più recenti interventi del legislatore euro unitario muovono dalla consapevolezza (i) del carattere diffuso del ricorso ai servizi della società
dell'informazione (che si connotano per il loro carattere transfrontaliero) da parte degli utenti;
(ii) della crescita esponenziale del ricorso a tali servizi per attività e finalità “principalmente legittime e socialmente utili”; (iii) del crescente utilizzo di tali servizi anche per la diffusione di “informazioni e attività illegali o comunque dannose”. Sulla scorta di tali rilievi, il Regolamento (UE) 2022/2065 ha inteso armonizzare le norme applicabili ai servizi intermediari allo scopo di garantire “un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile per consentire ai cittadini dell'Unione e alle altre persone di esercitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà di impresa, il diritto alla non discriminazione ed il conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori” (considerando 3 del Regolamento).
pagina 37 di 58 11.2. Le limitazioni della responsabilità previste dalla direttiva 2000/31/CE recepita dal d.lgs. 70/2003 e ribadite, con analoga formulazione, dal Regolamento UE riguardano la responsabilità per il risarcimento del danno e vanno lette alla luce della ratio della direttiva, ricavabile dai suoi considerando. In particolare,
tali esenzioni presuppongono che l'attività dei prestatori di servizi della società dell'informazione abbia carattere “meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore dei servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate”
(considerando 42). In presenza di tale requisito, la direttiva distingue, quanto alle condizioni di operatività
dell'esenzione, tra servizi di semplice trasporto (o “mere conduit”), servizi di memorizzazione temporanea dei dati detta caching e servizi di hosting (artt. 14, 15, 16 e 17 del D. Lgs. 70/2003 sostituiti dagli artt. 4, 5, 6
del Regolamento 2065/2022).
11.3. Laddove l'attività dell'internet service provider sia qualificabile come attività meramente tecnica,
Co automatica e passiva – nel senso sopra esposto – la responsabilità dell' per l'illecito commesso da terzi
(destinatari dei servizi) può configurarsi in termini di “condotta commissiva mediante omissione per avere […] concorso nel comportamento lesivo altrui a consumazione permanente, non avendo provveduto alla rimozione del dato informatico o al blocco dell'accesso”; ciò che richiede, da un lato,
l'elemento soggettivo dato dalla conoscenza dell'illiceità del fatto altrui;
dall'altro, la possibilità di attivarsi utilmente ed in modo efficiente per impedire l'evento (Cass. n. 7708/2019). Come osservato dalla giurisprudenza interna e da quella comunitaria, “la disciplina positiva induce ad escludere ogni obbligo di attivazione del prestatore (pur non “attivo”) con riguardo alla diretta ricerca degli altrui illeciti, nel momento in cui essi vengono immessi e diffusi nella rete;
obbligo che sorge però, nel momento successivo alla conoscenza dei fatti illeciti da parte del prestatore” (Cass. n. 7708/2019 cit.). Come noto,
la giurisprudenza comunitaria e quella interna hanno distinto dalla figura dell'hosting puro quella dell'hosting provider attivo, sottratto al regime di esonero cui si è accennato in quanto i servizi resi hanno l'effetto di “implementare in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti pagina 38 di 58 indeterminati” (Cass. civ. cit.) e consentono di qualificare l'apporto dell'internet service provider in termini di concorso attivo nell'illecito.
11.4. Sotto altro profilo, occorre ricordare che le limitazioni della responsabilità risarcitoria prevista dalla normativa nazionale ed euro unitaria, non precludono il ricorso ad “azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte
azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità
amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima” (cfr. considerando 45 della direttiva 2000/31/CE e artt. 14, 15 e 16 della stessa direttiva). Sul punto, le previsioni della direttiva sul commercio elettronico sono coerenti con il disposto dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE,
che impone agli Stati membri di assicurare “che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore”.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, “la competenza attribuita, a norma di tale disposizione ai giudici nazionali, deve consentire a questi ultimi di ingiungere a siffatti intermediari di adottare provvedimenti diretti non solo a porre fine alle violazioni GI inferte ai diritti d'autore o ai diritti connessi mediante i loro servizi della società dell'informazione, ma anche a prevenire nuove violazioni”
(Corte di Giustizia C-360/10; Corte di Giustizia C-682/18 e C- 683/18).
Dal coordinamento delle previsioni delle due direttive deriva, quindi, che la presenza delle condizioni che giustificano l'esonero da responsabilità dei prestatori dei servizi intermediari della società
dell'informazione, secondo la direttiva sul commercio elettronico, non pregiudica la possibilità per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa “di esigere dal prestatore che esso impedisca una violazione o vi ponga fine, anche rimuovendo le informazioni illecite o disabilitando l'accesso alle medesime. Ne consegue che un prestatore può essere destinatario di ingiunzioni emesse in base al diritto nazionale di uno Stato membro anche se non soddisfa una delle condizioni alternative […] vale a dire pagina 39 di 58 anche nell'ipotesi in cui non sia considerato responsabile” (Corte di Giustizia C-18/18, citata da Corte di
Giustizia C- 682/18 e C- 683/18).
11.5. Con riguardo alle condizioni in presenza delle quali il titolare di un diritto di proprietà intellettuale possa accedere alla tutela inibitoria nei confronti del prestatore dei servizi della società dell'informazione,
la Corte di Giustizia ha precisato che l'art. 14 della direttiva sul commercio elettronico non impone agli
Stati membri di prevedere che il titolare del diritto leso sia tenuto ad inviare previamente un invito stragiudiziale a porre fine alla violazione e/o a prevenirne la reiterazione. Tuttavia, normative nazionali che prevedano una simile condizione non si pongono in contrasto con l'art. 8, comma 3, della direttiva
2001/29/CE, se risulti rispettato il principio di effettività e proporzionalità (Corte di Giustizia C- 682/18
e C- 683/18).
Nel caso di specie, pertanto, l'omesso invio di una diffida stragiudiziale per la segnalazione degli indirizzi
IP e dei nomi di dominio indicati solo nell'atto di citazione non risulta di per sé ostativa all'emissione di provvedimenti inibitori, potendo, invece, rilevare ai fini della valutazione della responsabilità risarcitoria.
11.6. Per quanto concerne il contenuto dei provvedimenti inibitori, dal complessivo esame delle previsioni comunitarie in tema di tutela del diritto d'autore e di limiti alla responsabilità degli intermediari,
si ricava che se, da un lato, l'art. 15 della direttiva 2000/31/CE osta alla pronuncia di provvedimenti che pongano a carico dei prestatori di servizi on line obblighi di vigilanza attiva e preventiva in relazione a qualsiasi futura violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
tuttavia, tale norma non preclude la pronuncia di provvedimenti che impongano all'intermediario di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare la violazione in atto, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura, purché si tratti di ingiunzioni efficaci, proporzionate dissuasive e tali da non creare ostacoli al commercio legittimo (Corte di Giustizia, C-324/2009 L' ). CP_38
11.7. Sul punto, la Corte di Giustizia ha affermato la legittimità di un provvedimento che imponga al
“prestatore di hosting di bloccare l'accesso alle informazioni memorizzate il cui contento sia identico a pagina 40 di 58 quello precedentemente dichiarato illecito e di rimuovere tali informazioni qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione delle medesime. Tenuto conto delle specifiche circostanze del caso concreto,
l'ordine può prevedere anche la rimozione di contenuti “equivalenti” a quello dichiarato illecito, purché il prestatore di servizi non sia chiamato ad effettuare una valutazione autonoma e le informazioni veicolino un messaggio il cui contenuto rimanga sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all'accertamento; poiché le differenze del nuovo messaggio non sono tali da costringere il prestatore ad una valutazione autonoma di tale contenuto”. In altri termini, ciò che le previsioni applicabili ratione
temporis hanno inteso escludere è che il fornitore dei servizi di internet che, per la natura del servizio e le concrete modalità con cui lo stesso venga erogato, sia neutrale rispetto ai contenuti immessi, possa essere tenuto ad un controllo generalizzato e preventivo in ordine alla liceità di detti contenuti.
Escluso, pertanto, un obbligo siffatto, secondo la Corte di Giustizia non è in contrasto con gli esposti principi il contenuto di un ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa che imponga al prestatore dei servizi di hosting specifici obblighi consistenti “nella ricerca di informazioni di contenuto uguale o identico a quelle dichiarate illecite” purché, per assolvere a tale obbligo, il prestatore di servizi non sia tenuto a svolgere una “valutazione autonoma” di illiceità e la selezione di tali contenuti possa avvenire con il ricorso a “tecniche e mezzi di ricerca automatizzati” (Corte di Giustizia C-18/18, Glawischnig-
). ONroparte_39
11.8. Secondo l'orientamento di questo Tribunale, le condizioni descritte risultano efficacemente rispettate laddove l'inibitoria abbia ad oggetto i siti vetrina che, anche con l'uso di domain name diversi,
comportino la violazione del medesimo diritto “da parte dei medesimi soggetti o comunque con collegamenti diretti con essi”, dovendo le condotte future essere riconducibili ad un medesimo fatto lesivo come oggettivamente e soggettivamente accertato. A tal fine, l'inibitoria può essere estesa a condotte che associno un diverso top level domain al medesimo second level domain utilizzato per l'erogazione
Co dei contenuti illeciti, onerando tuttavia il titolare dei diritti di comunicare all' eventuali nuovi indirizzi pagina 41 di 58 IP che consentano l'accesso ai medesimi contenuti protetti, ovvero la loro diffusione, ciò anche ove tali siti siano associati ad un diverso top level domain. L'inibitoria può, inoltre, essere estesa a eventuali modifiche al second level domain a condizione che “il collegamento tra i soggetti responsabili dell'attività
illecita sia obiettivamente rilevabile attraverso la comunicazione ai rispettivi abbonati di specifiche indicazioni atte a raggiungere altro sito diversamente denominato ma ad essi direttamente riconducibile”,
onerando della segnalazione gli stessi titolari dei diritti connessi (Tribunale di Milano, ord. 15/11/2019).
Come osservato da questo Tribunale, “in presenza di specifica segnalazione da parte della ricorrente, non può ravvisarsi alcuna violazione del divieto dell'obbligo generale di sorveglianza” (Tribunale di Milano,
ord. 08/05/2017).
11.9. Infine, partendo dalla considerazione per cui è ben possibile che “non esista alcuna tecnica che consenta di porre completamente fine alle violazioni del diritto di proprietà intellettuale, o che non sia praticamente realizzabile, con la conseguenza che alcune misure adottate all'occorrenza potrebbero essere aggirate in un modo o nell'altro”, la giurisprudenza dell'Unione ha evidenziato che, cionondimeno,
l'intermediario possa essere destinatario di un'ingiunzione per l'adozione di misure (disattivazione dell'accesso o rimozione dei contenuti) quanto meno idonee a rendere difficilmente realizzabili o a scoraggiare le ulteriori violazioni del diritto d'autore (Corte di Giustizia C-314/2012, UPC Telekabel
Wien GmbH).
11.10. Svolte tali precisazioni in diritto, occorre rilevare che dagli atti di causa risulta che, alla data della notifica dell'atto di citazione, i gestori dei portali che consentivano l'accesso ai canali IPTV indicati dalle attrici nell'atto di citazione si avvalevano dei servizi della società dell'informazione offerti sia da
Co
che da , avendo nel frattempo cessato l'attività di . A seguito della CP_1 CP_4 CP_2
ON notifica dell'atto di citazione, la convenuta a interrotto qualsiasi rapporto con il “cliente 12342”,
gestore dei portali in questione. La consulenza tecnica d'ufficio ha consentito di verificare che, alla data dei rilievi eseguiti dal c.t.u., nessuno degli indirizzi IP coinvolti nella erogazione dei servizi di IPTV pagina 42 di 58 ON Con illegale riconduceva a server delle convenute o Ciò posto, le domande inibitorie delle attrici debbono essere esaminate alla luce dell'art. 156 l.d.a. a mente del quale chi “ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante […] oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione GI avvenuta sia da parte dell'autore che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione”.
11.11. Sulle domande inibitorie nei confronti di e CP_1 CP_2
ON La circostanza per cui a interrotto, dopo la notifica dell'atto di citazione ogni rapporto contrattuale con il “cliente 12342”, non sembra far venire meno l'interesse degli attori alla pronuncia del provvedimento inibitorio non potendo escludersi la reiterazione del medesimo illecito, mediante servizi di hosting riconducibili alle convenute. Tuttavia, avuto riguardo alle specificità del caso concreto, al fine di contemperare l'effettività della tutela del diritto d'autore con il principio di proporzionalità e con la necessità di non gravare l'internet service provider “puro” dell'onere di autonoma valutazione (i) del carattere dell'illecito dei contenuti futuri in relazione alle privative azionate dalle attrici nel presente giudizio e (ii)
della riconducibilità delle future violazioni al medesimo perimetro soggettivo e oggettivo delle violazioni contestate, occorre prevedere un onere di preventiva segnalazione in capo al titolare del diritto, secondo quanto osservato al precedente punto 11.8. E' opportuno, a tal proposito, precisare che l'odierna inibitoria assiste, anche con riguardo alla penale, le violazioni future che siano oggettivamente (quanto alla condotta lesiva, consistente nella diffusione non autorizzata dei canali di IPTV delle attrici indicati al precedente paragrafo 1) riconducibile agli illeciti accertati nel presente giudizio, salva l'applicazione della disciplina di riferimento per eventuali diverse violazioni perpetrate da terzi mediante l'utilizzo di servizi della società dell'informazione in ipotesi offerti dalle convenute.
pagina 43 di 58 Occorre, invece, rilevare che alla data della istaurazione del giudizio la convenuta non CP_2
Co svolgeva più attività di , ne deriva la radicale mancanza di un interesse attuale e concreto alla pronuncia di provvedimenti inibitori nei confronti di tale soggetto.
11.12. Sulle domande inibitorie nei confronti di CP_4
Come osservato al precedente paragrafo 10.2, il c.t.u. ha accertato che anche alla data della perizia i gestori di IPTV pirata si avvalevano dei servizi offerti dalla convenuta , la quale, peraltro, non CP_4
ha attivato alcun intervento tecnico né a seguito della diffida del 13 giugno 2018, né con riguardo agli indirizzi IP indicati nell'atto di citazione e riconducibili a servizi resi dalla stessa (cfr. pag. CP_4
3.4.2.).
Quanto alla possibilità tecnica di un intervento volto alla interruzione dei servizi resi in favore dei gestori dei portali vetrina, al paragrafo 5.3 della relazione tecnica depositata dal c.t.u. si legge che: 1. “segnalando il coinvolgimento degli indirizzi ip IP 188.114.96.22 e 188.114.97.22 di titolarità della società CP_4
la stessa può interrompere il funzionamento del download della lista canali necessaria per la
[...]
consultazione di contenuti in streaming”; 2. “segnalando il coinvolgimento degli indirizzi ip IP
188.114.96.15, 188.114.97.15, di titolarità della società la stessa può interrompere il ONroparte_4
funzionamento del portale web utilizzato pre la consultazione di contenuti in streaming”; 3. “segnalando il coinvolgimento degli indirizzi IP 104.21.39.234 e 172.67.171.213 alla società , la stessa CP_4
può interrompere il funzionamento del portale vetrina dei servizi IPTV mediante blocco dei servizi di risoluzione DNS”; 4. “segnalando il coinvolgimento degli indirizzi IP 104.21.86.23, 172.67.214.56,
188.114.96.15, 188.114.97.15 alla società la stessa può interrompere il funzionamento del ONroparte_4
canale di comunicazione utilizzato dai servizi IPTV”; 5. “Segnalando il coinvolgimento degli indirizzi IP
188.114.96.15 e 188.114.97.15 alla società la stessa può interrompere il funzionamento ONroparte_4
del portale web utilizzato per la consultazione di contenuti in streaming”.
pagina 44 di 58 Il c.t.u. ha, pertanto, verificato che: (a) da un lato, a prescindere dalla loro qualificazione come servizi di
hosting di caching o di mere conduit, i servizi resi da sono utilizzati dai gestori dei portali vetrina CP_4
(Iptvthebest e Galaxyiptv) per la realizzazione dell'illecito; (b) dall'altro, la convenuta può attivarsi tecnicamente per cessare la fornitura del servizio in modo da impedire o quanto meno rendere maggiormente difficoltosa la prosecuzione dell'illecito.
Risultano, quindi, inconferenti le difese di in ordine alla pretesa irrilevanza dei servizi dalla CP_4
stessa prestati, per essere i dati illeciti memorizzati su server asseritamente gestiti da società di hosting terze.
La disciplina comunitaria, recepita dal legislatore nazionale, prevede, infatti, che, a prescindere profili di
Co dolo o colpa dell' , possano essere destinatari di ordini volti ad impedire o a porre fine ad una violazione anche i prestatori dei servizi della società dell'informazione che, in ipotesi, svolgano attività di
caching o di mere conduit in quanto si tratti di servizi utilizzati per la commissione di attività illecite. Ciò in quanto, le misure da adottarsi debbono essere quanto meno idonee scoraggiare e rendere più
difficilmente realizzabili le violazioni del diritto d'autore (Corte di Giustizia C-314/2012).
Attesa la corrispondenza della violazione accertata in corso di c.t.u. rispetto a quella dedotta dalle attrici,
deve essere accolta la domanda volta alla pronuncia di misure inibitorie nei confronti della convenuta in relazione agli indirizzi IP accertati nel presente giudizio, benché diversi rispetto a quelli CP_4
oggetto della precedente diffida stragiudiziale ed a quelli indicati nell'atto di citazione. Le concrete modalità per l'interruzione dei servizi sono demandate al prestatore stesso che, nell'esercizio della propria attività di impresa, meglio conosce gli interventi tecnici necessari per adempiere al comando con minori costi in relazione alla tipologia di servizi in concreto offerti (cfr. Tribunale di Milano, ord. 11/07/2022).
12. Sulle domande risarcitorie.
Per le ragioni esposte, la circostanza per cui le convenute possono ritenersi destinatarie di provvedimenti inibitori non implica di per sé anche l'accertamento della responsabilità delle stesse in relazione ai fatti dedotti dall'attrice nell'atto di citazione ai fini delle domande risarcitorie, dovendo essere verificata la pagina 45 di 58 sussistenza o meno dei presupposti di operatività delle esenzioni previste dalla direttiva 2000/31/CE e recepite dal d. lgs. 70/2003, applicabile ratione temporis, nonché, sotto altro profilo, dei presupposti soggettivi ed oggettivi della responsabilità risarcitoria per illecito extracontrattuale.
Tale indagine parte dal dato per cui le società convenute sono qualificabili come fornitori “passivi” di servizi della società dell'informazione, non essendo emersi dagli atti, né altrimenti acquisiti nell'ambito della c.t.u. elementi fattuali idonei ricondurre i servizi offerti dalle convenute alle tipologie di prestazioni
Co che, secondo l'elaborazione della giurisprudenza, denotano un “ruolo attivo” dell' (in particolare,
secondo tale orientamento, “indici di interferenza”, da accertare in concreto ad opera del giudice del merito, sono - a titolo esemplificativo e non necessariamente tutte compresenti - le attività di filtro,
selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica,
estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati, Cass. civ. 7708/2019).
12.1. Ciò detto, è opportuno ricordare che la disciplina eurounitaria, recepita dal legislatore nazionale,
Co delinea diversamente gli obblighi a carico degli a seconda del servizio prestato: semplice trasporto (o
mere conduit), memorizzazione temporanea dei dati (caching) e hosting (artt. 14, 15, 16 del D. Lgs. 70/2003
sostituiti, con medesima formulazione, dagli artt. 4, 5, 6 del Regolamento 2065/2022).
L'art. 14 del d.lgs. cit. esonera dalla responsabilità il prestatore di un servizio della società
dell'informazione consistente “nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione” (c.d. mere conduit) a condizione che: “(i) non dia origine alla trasmissione;
(ii) non selezioni il destinatario della trasmissione;
(iii) né modifichi le informazioni trasmesse”. La norma precisa che l'attività di mere conduit include anche la “memorizzazione automatica intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che pagina 46 di 58 questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo”.
Il successivo art. 15 prevede che il prestatore di un servizio della società dell'informazione, consistente nella trasmissione su una rete di comunicazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio, non
è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia o temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro delle stesse informazioni ad altri destinatari a loro richiesta (caching) ricorrendo le condizioni indicate dalla norma. Tra queste, in particolare, rileva la previsione secondo cui il prestatore di servizi di caching non è responsabile della memorizzazione delle informazioni a condizione che “agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato,
o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è
stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione”.
Infine, l'art. 16 prevede che il prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio (servizi di hosting), non sia responsabile delle informazioni memorizzate purché
(i) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendano manifesta l'illiceità
dell'attività o dell'informazione e (ii) agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso, non appena venga a conoscenza di tali fatti su comunicazione delle autorità
competenti.
Secondo quanto osservato dalla giurisprudenza, le previsioni in esame delineano diversamente gli obblighi a carico degli internet service provider a seconda della natura del servizio offerto e della più o meno intensa correlazione tra tale servizio e l'accesso, la diffusione e/o permanenza in rete dell'informazione pagina 47 di 58 illecita che si intende contrastare (cfr. Cass. 7709/2019 con riguardo agli obblighi di attivazione gravanti
Co sull' che offra servizi di caching).
Co I limiti di responsabilità previsti per le diverse figure di debbono, inoltre, essere letti alla luce dell'interpretazione data alla previsione di cui all'art. 15 della direttiva (corrispondente all'art. 17 del d.lgs.
70/2003, oggi abrogato) da parte della giurisprudenza comunitaria e nazionale. L'elaborazione della giurisprudenza riguarda, in particolare, gli obblighi che gravano sul prestatore di servizi di memorizzazione (hosting).
La norma citata “contiene il principio generale che regola la materia, laddove dispone che nella prestazione di servizi di cui agli articoli precedenti il provider non è soggetto né ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite” (Cass. 7708/2019). In tale contesto, l'art. 14 della direttiva fa discendere la responsabilità risarcitoria dell'hosting dalla “conoscenza”
della illiceità dell'informazione ovvero dal carattere “manifesto” di tale illiceità (che ne comporta la conoscibilità secondo parametri di diligenza ed esigibilità), poiché “al prestatore del servizio “non attivo”
si rimprovera una condotta commissiva mediante omissione per avere – dal momento in cui sussiste l'elemento psicologico predetto – concorso nel comportamento lesivo altrui a consumazione permanente, non avendo provveduto alla rimozione del dato informatico o al blocco all'accesso” (Cass.
cit.). Sotto altro profilo, la conoscenza dell'altrui illecito, quale elemento costitutivo della responsabilità
del prestatore che svolga attività di hosting, coincide con l'esistenza di una comunicazione operata dal terzo il cui diritto si assume leso. Ne discende che, se la “disciplina positiva induce ad escludere ogni obbligo di attivazione del prestatore (pur non attivo) con riguardo alla diretta ricerca degli altrui illeciti,
nel momento in cui essi vengono immessi e diffusi nella rete”, deve, tuttavia, riconoscersi un obbligo di attivazione ex post “nel momento successivo alla conoscenza del fatto illecito da parte del prestatore”.
pagina 48 di 58 Peralto, il riferimento al carattere “manifesto” dell'illiceità “vale, in sostanza a circoscrivere la responsabilità del prestatore alla fattispecie della colpa grave o del dolo” (Cass. 7708/2019). In altri termini, secondo la giurisprudenza richiamata, il prestatore di servizi dovrebbe essere in grado di riscontrare l'illiceità senza particolare difficolta alla stregua dell'esperienza e della diligenza professionale esigibile “cosicché non averlo fatto integra almeno una grave negligenza dello stesso” (Cass. cit.).
Nell'affermare tale principio la Corte di Cassazione richiama l'orientamento della Corte di Giustizia,
secondo cui nelle cause aventi ad oggetto il pagamento di un risarcimento del danno, occorre che il giudice verifichi se il prestatore di un servizio della società dell'informazione “sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità di cui trattasi”; a tal riguardo rileva sia l'ipotesi in cui il prestatore scopra l'esistenza di una attività o di una informazione illecita a seguito di un esame effettuato di propria iniziativa, nonché la situazione in cui sia notificata l'esistenza di un'attività o di una informazione illecita”, pur potendo darsi casi in cui “notifiche relative ad attività o informazioni che si asseriscono illecite possono rivelarsi insufficientemente precise ed indimostrate” (Corte di Giustizia C- 324/09, L'Oreal). Tale impostazione è ripresa e sviluppata dal
Regolamento n. 2022/2065 nel cui considerando n. 53 si legge che le segnalazioni dovrebbero essere sufficientemente precise e adeguatamente motivate, così da consentire al prestatore dei servizi di
“memorizzazione” di prendere una “decisione informata e diligente, compatibile con la libertà di espressione e di informazione, in merito ai contenuti cui si riferisce la segnalazione, in particolare se tali contenuti debbano essere considerati illegali e debbano essere rimossi o l'accesso agli stessi debba essere disabilitato”. In questo senso, “qualora una segnalazione contenga informazioni sufficienti per consentire a un prestatore diligente di servizi di memorizzazione di informazioni di individuare, senza un esame giuridico dettagliato, la manifesta illegalità del contenuto, si dovrebbe ritenere che la segnalazione dia luogo a una conoscenza o a una consapevolezza effettiva dell'illegalità”.
pagina 49 di 58 Ne deriva che, fermi principi richiamati nel precedente paragrafo 11, l'affermazione della responsabilità
risarcitoria richiede di verificare non solo la sussistenza di una condotta omissiva, ma anche la sussistenza del requisito soggettivo che presuppone la “conoscenza” del carattere illecito dei contenuti specifici (o conoscibilità secondo il parametro di diligenza di cui si è detto), ovvero il carattere “manifesto” della
“illiceità dell'informazione”. A tal fine rileva l'idoneità di tali diffide a comportare un obbligo di attivazione ex post ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2000/31/CE attuata dal d.lgs. 70/2003 (art. 17).
Co 12.2. Sotto altro profilo, l'affermazione della responsabilità risarcitoria dell presuppone la sussistenza non solo della condotta e dell'elemento soggettivo, nei termini indicati, ma anche del danno e del nesso causale tra la condotta e l'evento, da valutarsi alla stregua del “c.d. giudizio controfattuale, “allorché
l'attivazione avrebbe impedito l'evento, anche con riguardo, come nella specie, alla sua protrazione”
(Cass. Civ. 7708/2019).
12.3 Domanda risarcitoria nei confronti di e CP_1 CP_2
Venendo all'esame della domanda risarcitoria proposta nei confronti della convenuta , si CP_1
osserva, in fatto, quanto segue. Alla data dei fatti la società svolgeva, secondo la stessa prospettazione delle attrici, attività di hosting. Dalla documentazione prodotta e dagli accertamenti effettuati in sede di c.t.u., è emerso che detta società, ricevute le diffide stragiudiziali del 05 marzo 2018, del 05 giungo 2018 e del 24 giungo 2018 (quest'ultima non menzionata nell'atto di citazione), si è attivata in tempi congrui disabilitando gli indirizzi IP oggetto delle segnalazioni nell'arco di tre giorni dal ricevimento delle prime due diffide e di un giorno dal ricevimento dell'ultima. Il giudizio di congruità si fonda, da un lato, sui tempi indicati dai coevi provvedimenti giudiziari e dell'Autorità (generalmente di due giorni dal ricevimento dell'ordine); dall'altro sul rilievo per cui la convenuta ha documentato di essersi attivata presso terzi per acquisire le necessarie informazioni (cfr. corrispondenza con la società Java Pipe e con la stessa ). Occorre poi osservare, nella delibazione delle domande risarcitorie, che il c.t.u. ha CP_4
rilevato che alcuni degli indirizzi IP segnalati non erano corretti, mentre altri non ospitavano contenuti pagina 50 di 58 ON illeciti. Non si ravvisano, poi, i presupposti della responsabilità risarcitoria di n relazione ai servizi resi con riguardo agli indirizzi IP non oggetto di diffida stragiudiziale, ma indicati per la prima volta solo con l'atto di citazione. A tal proposito occorre premettere che, secondo quanto GI rilevato in diritto, la disciplina comunitaria non richiede una previa diffida stragiudiziale come condizione di procedibilità
della tutela inibitoria;
ciò comporta che il titolare di un diritto leso dall'uso abusivo dei servizi della società dell'informazione possa in ipotesi agire in via giudiziale per ottenere la cessazione della condotta abusiva, senza dover necessariamente allegare l'inottemperanza ad una segnalazione stragiudiziale.
Diversamente, la responsabilità risarcitoria dell'hosting richiede la colpevole inerzia del prestatore dei servizi di internet che sia a conoscenza dell'illecito. Inerzia che, per le ragioni esposte, non sembra possa essere ravvisata nel caso di specie;
infatti, dalla documentazione in atti e dagli accertamenti svolti dal c.t.u.
ON risulta che la convenuta intervenuta anche in relazione agli indirizzi IP comunicati solo con l'atto di citazione procedendo alla disattivazione del servizio nel termine di cinque giorni dal ricevimento della notifica. Tale tempistica risulta parimenti congrua considerato che la segnalazione dei nuovi indirizzi IP
mediante la notifica dell'atto di citazione ha ragionevolmente reso maggiormente complessa, da parte della convenuta, la gestione della notizia dell'abuso, inserita in un contesto più ampio di doglianze e allegazioni riguardanti anche la condotta e la responsabilità di un altro soggetto ( ) e non CP_4
trasmessa direttamente agli indirizzi in uso per la segnalazione e gestione degli illeciti.
12.3. Per quanto riguarda le domande risarcitorie svolte nei confronti di si osserva che dalle CP_2
diffide stragiudiziali e dagli accertamenti svolti dal c.t.u. emerge che: la diffida datata 02 marzo 2018 è
stata inviata a solo a mezzo raccomandata (non GI, come per , anche a mezzo e- CP_2 CP_1
ON mail all'indirizzo di posta elettronica dedicato alla segnalazione di illeciti); con tale diffida intimava a
“nella sua qualità di intestatario degli indirizzi http://185.21.61.22 e http://185.21.61.26) CP_2
ON attraverso i quali vendono erogati i ONenuti audiovisivi del Servizio di accessibili mediante i Portali
galaxyiptv.net e a cessare ed interrompere immediatamente – e comunque entro e non Email_10
pagina 51 di 58 oltre 24 ore dal ricevimento della presente – di fornire il servizio di hosting nonché ogni ulteriore servizio funzionale a consentire anche in termini di ottimizzazione, l'operatività dei Portali e l'accessibilità agli
ON utenti stessi”; la diffida rivolta a si inserisce nella medesima diffida rivolta a n relazione CP_2
ad altri indirizzi IP;
l'indirizzo IP 185.21.61.22 risulta disattivato in data 09/05/2018. La
documentazione prodotta dalle parti e i rilievi del c.t.u. non consentono di correlare la cessazione di tale indirizzo alla segnalazione datata 02/03/2018, tuttavia, tale rilievo, nel contesto delle circostanze di fatto in cui si inserisce, appare da solo neutro e poco indicativo della sussistenza dei presupposti della
Co responsabilità risarcitoria dell' . Ciò in quanto: dall'esame dei documenti di causa emerge, invero, che
Con non vi è prova dell'esito della spedizione della raccomandata a la diffida appare non adeguatamente precisa nella parte in cui gli IP in questione sono indicati come indirizzi attraverso cui venivano “erogati”
non meglio precisati “ONenuti audiovisivi del servizio MP”; anche gli screenshot allegati alla comunicazione riproducono unicamente la pagina dei due siti, senza alcun puntuale riferimento all'oggetto dei “ONenuti audiovisivi” asseritamente accessibili mediante i due indirizzi IP attribuiti alla
Con Co società onde consentire all' una verifica in ordine alla corrispondenza dei contenuti indicati nella diffida a quelli in ipotesi “erogati” attraverso l'indirizzo IP in questione. Il c.t.u. ha, poi, rilevato che alla data della perizia non era possibile verificare che l'indirizzo IP 185.21.61.22 “fosse l'effettiva fonte di erogazione dei flussi multimediali” e che l'indirizzo IP 185.21.61.26 non era corretto (circostanza riconosciuta dalla stessa attrice).
Alla luce delle complessive risultanze processuali la domanda di risarcimento del danno nei confronti di
Con in relazione all'eventuale danno derivante dalla disattivazione dell'indirizzo IP a distanza di due mesi dalla segnalazione non merita di essere accolta. Da un lato, non vi sono evidenze rispetto al momento in cui la convenuta abbia effettivamente ricevuto la segnalazione;
dall'altro, la stessa appare generica e non verificabile nel rinvio a “ONenuti multimediali” nella titolarità delle attrici. Ne deriva la mancanza della prova non solo dell'elemento soggettivo della colpevole inerzia – in difetto di una elementi che pagina 52 di 58 consentano di ritenere una effettiva “conoscenza” dell'illecito – ma anche del nesso di causalità tra il
“ritardo” nella disattivazione del solo indirizzo IP per il quale non si registra un intervento tempestivo e il danno asseritamente patito dalla attrice.
12.4 Domanda risarcitoria nei confronti di CP_4
Con riferimento ai servizi offerti da , il c.t.u. ha riferito che la convenuta presta servizi di CDN CP_4
e reverse proxy oltre che di anonimizzazione dei server di provenienza. Per la qualificazione di tali servizi come servizi di memorizzazione (hosting), memorizzazione temporanea (caching), ovvero mere conduit può
farsi riferimento alla classificazione che, in via esemplificativa, si rinviene nei 28 e 29 del Regolamento
UE 2022/2065, secondo cui: “dal 2000 sono state sviluppate nuove tecnologie che hanno migliorato la disponibilità, l'efficienza, la velocità, l'affidabilità, la capacità e la sicurezza dei sistemi per la trasmissione,
la reperibilità e la memorizzazione di dati online, portando a un ecosistema online sempre più complesso. A
tale riguardo è opportuno ricordare che anche i prestatori di servizi che stabiliscono e agevolano l'architettura logica di base e il corretto funzionamento di internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie,
possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, nella misura in cui i loro servizi si qualificano come semplice trasporto, memorizzazione temporanea o memorizzazione di informazioni”. In particolare, “i servizi intermediari abbracciano una vasta gamma di attività
economiche che si svolgono online e che evolvono costantemente per consentire una trasmissione di informazioni rapida, sicura e protetta nonché per garantire la comodità di tutti i partecipanti all'ecosistema online. A titolo di esempio, i servizi intermediari di semplice trasporto includono categorie generiche di servizi quali i punti di interscambio internet, i punti di accesso senza fili, le reti private virtuali, i risolutori e servizi di DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i registrar, le autorità
di certificazione che rilasciano certificati digitali, il Voice over IP e altri servizi di comunicazione interpersonale, mentre esempi generici di servizi intermediari di memorizzazione temporanea includono la sola fornitura di reti per la diffusione di contenuti, proxy inversi o proxy di adattamento dei contenuti. pagina 53 di 58 Tali servizi sono fondamentali per garantire una trasmissione fluida ed efficiente delle informazioni fornite su internet. Esempi di «servizi di memorizzazione di informazioni» (hosting) includono categorie di servizi quali nuvola informatica, memorizzazione di informazioni di siti web, servizi di referenziazione a pagamento o servizi che consentono la condivisione di informazioni e contenuti online, compresa la condivisione e memorizzazione di file”.
Alla luce di tali criteri, i servizi di CDN (reti per la diffusione di contenuti basate su una struttura dei server di proxy rientranti nel novero delle “reti private virtuali”) offerti da possono essere CP_4
ricondotti nel novero dei servizi di caching, mentre la fornitura dei nomi di dominio costituisce attività di
mere conduit. In relazione al primo profilo appare utile riportare il testo inglese della parte del considerando
29 del Regolamento, riguardante la tipologia di servizi qualificabili come caching: “while generic examples of 'caching' intermediary services include the sole provision of content delivery networks, reverse proxies or content adaptation proxies”. L'esito delle indagini svolte dal c.t.u. nel presente giudizio non consente,
infatti, di affermare che, in relazione ai fatti per cui è causa, abbia prestato servizi diversi da CP_4
quelli rientranti nella definizione di caching o di mere conduit di matrice comunitaria. Al riguardo appare significativo sia lo scambio di e-mail tra e , con cui la seconda chiedeva conferma CP_4 CP_1
alla prima della risoluzione degli indirizzi IP su server di , a conferma della interposizione dei CP_1
server di replica di anche a schermatura del server di provenienza (funzioni entrambe CP_4
compatibili con i servizi di caching).
Viene, quindi, in rilievo il contenuto dell'art. 15 del d.lgs. 70/2003 (applicabile ratione temporis) che, in linea con l'art. 13 della direttiva 2000/31/CE, esonera il prestatore dei servizi di memorizzazione temporanea da responsabilità per il contenuto dei dati quando la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni sia “effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro
[…], a condizione che: […] e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni pagina 54 di 58 sono state rimosse dal luogo dove si trovano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è
stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione”. Il comma 2 dell'art. 15 fa riferimento all'ordine dell'autorità, rivolto direttamente al prestatore, con il quale gli venga imposto di impedire o far cessare le violazioni. All'attività di memorizzazione temporanea sono dedicati anche i considerando 43 e 44 della direttiva, secondo cui il prestatore di tale servizio beneficia delle deroghe di responsabilità quando “non è in alcun modo coinvolto nell'informazione trasmessa” e “non modifichi l'informazione che trasmette” ed altresì non
“deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti”, ossia non realizzi un concorso attivo nell'illecito. Secondo l'interpretazione data alla disposizione in commento dalla giurisprudenza di legittimità, “il regime di favore, così attuato, conduce ad un'indubbia minore responsabilità del prestatore rispetto alla figura del c.d. hosting provider”, atteso che “la responsabilità del c.d. caching sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato dall'ordine proveniente da un'autorità
amministrativa o giurisdizionale”. In altri termini, “al prestatore del servizio che fornisca una mera attività neutrale di caching la legge non richiede che, sol perché reso edotto di specifici contenuti illeciti con una diffida extragiudiziale o perché proponga una domanda giudiziale al riguardo, spontaneamente li rimuova” (Cass. 7709/2019), occorrendo un ordine dell'autorità, ovvero la sussistenza di indici concreti di un concorso attivo nell'illecito.
Co Così ricostruiti i presupposti della responsabilità dell che presti servizi di caching, si osserva che dalla documentazione in atti risulta che nessun ordine dell'autorità giudiziaria ovvero dell'autorità
amministrativa, diretto alla società , è stato a questa comunicato prima dell'instaurazione del CP_4
ON presente giudizio. La diffida stragiudiziale inviata da a in data 13/06/2018 non contiene CP_4
alcun riferimento ad ordini dell'autorità giudiziaria rivolti allo stesso in relazione agli ONroparte_42
indirizzi IP indicati nella diffida stessa;
né contiene puntuali elementi idonei ad ingenerare nel destinatario pagina 55 di 58 una “effettiva conoscenza” in ordine alla avvenuta rimozione delle informazioni “dal luogo ove si trovavano inizialmente sulla rete” ovvero in ordine alla disabilitazione dell'accesso a dette informazioni.
13. In conformità all'istanza formulata dalla reclamante ai sensi degli artt. 156 bis l.d.a. va ordinato a e a e di fornire i dati e gli elementi nella disponibilità di ciascuna CP_4 CP_1 CP_2
delle convenute per l'identificazione dei gestori dei portali oggetto del presente giudizio, al fine di consentire al titolare dei diritti un'efficace tutela anche nei confronti dei gestori dei portali che diffondono abusivamente i filmati audiovisivi su cui la reclamante vanta diritti esclusivi di utilizzazione economica.
14. Regolamentazione delle spese di lite.
In considerazione della complessità delle questioni in fatto e diritto oggetto della odierna delibazione sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina a di adottare le misure tecnologiche e organizzative necessarie al fine di inibire CP_4
l'accesso agli indirizzi IP e ai nomi a dominio indicati come riferibili a al paragrafo CP_4
5.2.1. lett. D ed E nonché al paragrafo 5.2.2. lett. A, B ed E della relazione tecnica del c.t.u.
depositata il 30.05.2022 e, in ogni caso, di cessare la fornitura dei propri servizi in Per_1
relazione ai predetti indirizzi IP in quanto siano attualmente implicati nelle attività descritte nella c.t.u. in relazione ai diritti delle attrici sui programmi indicati al paragrafo della presente sentenza;
2) inibisce a a seguito di comunicazione da parte della attrice degli indirizzi IP ONroparte_4
all'indirizzo dedicato alla segnalazione degli abusi, la fornitura dei propri servizi in relazione ad eventuali diversi IP rispetto a quelli indicati al capo 1) – purché univoci – che consentano l'accesso agli stessi nomi a dominio di secondo livello anche se associati ad un diverso top level pagina 56 di 58 domain, che metta a disposizione del pubblico i medesimi contenuti protetti oggetto del presente giudizio;
3) inibisce a a seguito di comunicazione da parte della attrice degli indirizzi IP ONroparte_4
all'indirizzo dedicato alla segnalazione degli abusi, la fornitura dei propri servizi in relazione ad eventuali diversi IP rispetto a quelli indicati al capo 1) – purché univoci – che consentano l'accesso ad alias derivanti da modifiche al second level domain relativi ai siti vetrina oggetto del presente giudizio (galaxyiptv e iptvthebest) a condizione che i nuovi alias siano soggettivamente e oggettivamente riferiti ai suddetti servizi illeciti;
4) inibisce a , a seguito di comunicazione da parte della attrice degli indirizzi IP CP_1
all'indirizzo dedicato alla segnalazione degli abusi, la fornitura dei propri servizi in relazione agli indirizzi IP che consentano l'accesso ai medesimi siti vetrina oggetto del presente giudizio
(galaxyiptv e iptvthebest) anche se associati ad un diverso top level domain ovvero ad alias derivanti da modifiche del second level domain a condizione che i nuovi IP siano soggettivamente e oggettivamente riferiti ai servizi illeciti oggetto del presente giudizio;
5) ordina alle convenute e di fornire i dati in ordine all'identità dei gestori CP_1 CP_2
dei portali vetrina per cui è causa ed indicati nel presente giudizio con il codice 12342;
6) ordina a di fornire dati e informazioni in ordine all'identità dei clienti che, alla ONroparte_4
data dell'accertamento peritale, usufruiscono o hanno usufruito dei servizi resi dalla convenuta in relazione agli indirizzi IP di cui al capo 1 della presente sentenza;
7) fissa a carico delle convenute e , a titolo di penale, la somma di euro ONroparte_4 CP_43
10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle misure di cui al capo 1) 2) e 3), con decorrenza, quanto al capo 1), dal decimo giorno dalla comunicazione del presente provvedimento e quanto ai capi 2) e 3) dal decimo giorno successivo ad ogni comunicazione;
pagina 57 di 58 8) fissa a carico della convenuta , a titolo di penale, la somma di euro 10.000,00 per CP_43
ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle misure di cui al capo 4), con decorrenza dal decimo giorno decorrente da ogni comunicazione;
9) rigetta le ulteriori domande;
10) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite e pone le spese di c.t.u. a carico solidale delle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18/04/2024
Il giudice relatore il Presidente
Idamaria Chieffo Silvia Giani
pagina 58 di 58