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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 294 2021
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da
[...]
(c.f. , con l'avv. BLANDO Parte_1 C.F._1
CATERINA LUCIA;
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. CORTESE Controparte_1 P.IVA_1
NINO MARIA;
resistente nonché nei confronti di
, con l'avv. Galeano Manlio;
CP_2
contraddittore necessario avente ad oggetto: retribuzione
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
dipendente della dal 6.5.2008 Parte_1 Controparte_1
al 5.3.2020 con la qualifica di autista di livello 3super e orario di lavoro contrattualmente stabilito in 39 ore settimanali, deduce di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 4.00 alle 18.30 con un'ora di pausa pranzo ed il sabato dalle 5.30 alle 13.00.
In particolare, il ricorrente avrebbe svolto le proprie mansioni di autista durante le mattinate, per poi rientrare presso la sede aziendale per svolgere attività di sistemazione materiali, manutenzione e pulizia del mezzo e caricamento dei materiali da trasportare l'indomani dalle 13.30 alle 18.30, mentre nella giornata di sabato egli sarebbe dovuto rimanere a disposizione del datore di lavoro sino alle 13.
Egli avrebbe quindi lavorato per 13.30 ore durante la settimana e 7.30 ore il sabato, svolgendo lavoro straordinario anzitutto nelle mansioni di autista per le ore indicate nella tabella inserita in ricorso (risultanti dai cronotachigrafi) cui andrebbero aggiunte 5 ore giornaliere in mansioni diverse.
Chiede quindi la condanna del datore di lavoro a pagargli la somma di €
182.310,47 oltre accessori nonché a regolarizzare la posizione contributiva.
La società resistente deduce che il ricorrente ha svolto esclusivamente le mansioni di autista senza mai superare le ore di guida giornaliere.
Evidenzia che l'orario di lavoro del personale viaggiante inquadrato nel livello 3super, secondo il ccnl applicabile, non coincide coi tempi di messa a disposizione del datore di lavoro, e quindi non può essere calcolato considerando solo gli orari di partenza e di arrivo, né allo stesso si applica il limite settimanale di 39 ore invocato dal ricorrente.
Contesta, inoltre, la correttezza dei conteggi effettuati dal ricorrente.
Pagina 2 di 5 Con ordinanza del 23.11.2021 è stata ordinata la notifica del ricorso all' , che secondo recente giurisprudenza di legittimità è CP_2
contraddittore necessario sulla domanda di regolarizzazione contributiva.
Costituitosi in giudizio, l' si rimette al Tribunale in ordine CP_3
all'accertamento dei fatti dedotti, eccependo la prescrizione dei contributi maturati oltre il quinquennio antecedente la notifica del ricorso, avvenuta il 24.11.2021.
***
La pretesa relativa allo straordinario nelle mansioni di autista è infondata. Infatti, è pacifico che si tratti di mansioni discontinue, con la conseguenza che il lavoratore deve dar prova delle modalità e dei tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, così da tenere conto delle pause di inattività (C.5049/2008, C. 1173/2009), e nel caso di specie il ricorrente non ha offerto alcuna prova orale relativa alle attività concretamente svolte tra l'uscita dalla e il rientro nella sede aziendale, né possono a tal fine rilevare i dati emergenti dai cronotachigrafi e dalla carta conducente, in quanto prodotti ben oltre il deposito del ricorso e quindi inammissibili ai sensi dell'art. 414 c.p.c. (C. S.U. 8202/2005).
Non può richiamarsi, in senso contrario, il principio per cui “non possono ritenersi discontinue le mansioni del lavoratore che risulti essere stato addetto in genere, oltre che alle mansioni di autista, a piccole incombenze all'interno dello stabilimento del datore di lavoro” (C.
768/1999, C. 19738/2015): infatti tale principio deve ritenersi relativo alle ipotesi in cui le ulteriori incombenze vengano svolte dal lavoratore in quelle che altrimenti sarebbero le pause dall'attività di guida, e quindi il dipendente lavori in maniera continuativa;
non anche laddove, come nel caso di specie, lo stesso lavoratore deduca che le mansioni di autista e quelle diverse siano nettamente distinte nell'arco della giornata
Pagina 3 di 5 lavorativa, cosicché le seconde non incidono sul carattere discontinuo delle prime in quanto non vanno a riempire le relative pause.
Parimenti infondata è la pretesa relativa alla retribuzione delle attività svolte presso la sede aziendale.
Infatti, il teste , pur avendo dapprima confermato il capitolo 3 di Tes_1
parte ricorrente, e quindi che “il lavoratore rimaneva all'interno della sede della società e ivi svolgeva (nelle ore pomeridiane ossia dalle 13.30 alle 18.30 circa) mansioni di facchinaggio, manutenzione e pulizia del mezzo affidato, sistemazione /spostamento e caricamento merci e materiali”, ha poi precisato che “capitava che il rientro in azienda avvenisse più tardi delle 13, a seconda delle incombenze della giornata
(poteva capitare che si rientrasse anche alle 19-20). Capitava inoltre che, una volta rientrati dal primo giro mattutino, nel corso del pomeriggio si effettuassero ulteriori consegne […] quanto al sabato, le attività erano le stesse (consegne, attività in sede, eventuali ulteriori piccole consegne) ma al più si finiva verso le 14.00”.
Data la genericità delle dichiarazioni rese a precisazione dal teste, che non ha indicato con che frequenza lo svolgimento delle mansioni di autista si protraesse anche nel pomeriggio, non è possibile stabilire per quante ore al mese il ricorrente svolgesse le ulteriori mansioni e quindi quantificare la relativa pretesa.
Gli altri testi hanno reso dichiarazioni ancor meno favorevoli alla tesi del ricorrente, ed in ogni caso non hanno reso alcuna specifica conferma delle sue allegazioni.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna a Parte_1
rifondere alla e all' le spese di lite liquidate in Controparte_1 CP_2
Pagina 4 di 5 € 7000 per la prima ed € 1500 a favore dell' , ciascun importo oltre CP_2
i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
15/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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