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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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- 1. La dimora abituale può essere considerata prova ai fini della residenza?Accesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 18 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 721/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 721/2023
Promosso da
, in persona del Sindaco p.t. - Parte_1
con sede a (63854) in Matenano (FM), in Corso Parte_2 Parte_1
Matteotti n. 13, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Romano P.IVA_1
Rastelli
APPELLANTE
Nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il [...], _1 C.F._1 residente in 63853 NT (AP) C.da Santa Maria n. 43, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Santoni
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 285/2023, pubblicata il 12.4.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“… Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 285/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Fermo, Giudice dott.ssa Maura Diodato, nell'ambito del giudizio RG. N. 1429/2021, pubblicata in data 12-04-2023 e notificata il 12-07-2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“1) dichiarare legittimo il provvedimento di revoca del C.A.S. adottato dal di (FM), conseguentemente negare il diritto Pt_1 Parte_1 Parte_1 alla concessione del C.A.S. invocato dall'attore;
2) condannare alla immediata restituzione della somma di €. 5.238,71 _1 indebitamente percepita a titolo di C.A.S.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti
i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Parte_3 in persona del Sindaco pro tempore avverso la sentenza n. 285/2023 del
[...]
Tribunale di Fermo.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, e cpa.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo ha accolto la domanda proposta da nei confronti del _1 Parte_1 volta all'accertamento ed alla declaratoria della sussistenza, in capo all'attore, del diritto a percepire il contributo di autonoma sistemazione (nel prosieguo, per brevità, “C.A.S.”) in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle Marche il 24.8.2016, nonché alla declaratoria di illegittimità della revoca del provvedimento di assegnazione, con ripristino del beneficio e condanna del convenuto al versamento degli importi spettanti all'attore a titolo di Pt_1
C.A.S. dal mese di febbraio 2018, condannando il a versare gli importi Pt_1 dovuti a detto titolo dal febbraio 2018 oltre che al pagamento delle spese di lite.
Il comune di ha proposto appello per le ragioni di Parte_1 seguito illustrate, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della _1 sentenza impugnata.
Preso atto delle note di trattazione scritta e delle memorie conclusionali depositate, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante, riepilogata la vicenda, anche processuale, censura la sentenza impugnata con un unico ed articolato motivo di gravame lamentandone la erroneità per violazione dell'art. 2967 c.c., nella parte in cui il Tribunale ha Parte ritenuto in capo all'appellato la sussistenza dei requisiti per la percezione del in assenza di prova circa l'effettivo utilizzo, ante sisma, quale abitazione principale dell'immobile sito in Via Roma n. 39.
Deve innanzitutto premettersi che, secondo quanto previsto nell'ordinanza n.
388 emessa in data 26.08.2016 dal Capo del Dipartimento della Protezione
Civile, il contributo oggetto di causa spetta “ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico”: la disposizione in questione non fa alcun riferimento alla nozione di residenza anagrafica, richiedendo esclusivamente il requisito della “abitazione principale, abituale e continuativa” presso un immobile distrutto o sgomberato in seguito al sisma.
Il sussidio in esame è stato del resto introdotto al fine di consentire ai nuclei familiari che abbiano perso, a causa del sisma, l'abitazione effettivamente destinata a dimora abituale, di fronteggiare le spese necessarie per il reperimento di una nuova sistemazione abitativa: tale condizione emergenziale risulta evidentemente diversa da quella di coloro che, pur risultando anagraficamente residenti presso un immobile colpito dal sisma, non vi abitavano in modo stabile e continuativo.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. n. 3841 del 15/02/2021, ha precisato che “la residenza della persona ex art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive. La verifica di tali requisiti, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 223 del 1989, deve avvenire da parte degli organi preposti con modalità che si concilino con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione, con l'onere a carico del richiedente di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dall'abitazione, sì da consentire al comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli restanti”. La Corte di Cassazione ha rilevato, altresì, che la prova della dimora abituale può essere fornita senza limiti, con qualsiasi indizio come, ad esempio, le bollette per le varie utenze
(Cass. sent. n. 8627/19 del 28.03.2019.).
Nel caso di specie, ritiene questo Collegio che l'odierno appellato, su cui gravava l'onere della prova ex art. 2697 c.c., non abbia fornito elementi probatori certi ed univoci atti a dimostrare la residenza stabile e continuativa nell'immobile reso inagibile dal sisma 2016, sito nel comune di Parte_1
via Roma n. 39.
[...]
Deve, al riguardo, evidenziarsi che, in occasione della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione, il _1 dichiarava che l'abitazione di cui trattasi era dotata di utenze di fornitura elettrica e metano/gas intestate alla signora e che, in sede di Parte_5 costituzione in giudizio, produceva una sola bolletta per la fornitura dell'energia elettrica relativa al bimestre settembre -ottobre 2015 che riportava un consumo pari a zero (cfr all 2 alla memoria ex art 183 cpc), deducendo che l'abitazione è dotata di camino a legna, idoneo a riscaldare la casa nonchè di un gruppo elettrogeno autonomo e che lui stesso e la propria famiglia (coniuge signora
[...]
e figlio signor ) svolgono attività di lavorazione del pane Parte_5 CP_2 ed hanno un negozio di panetteria e pasticceria, ragion per cui trascorrono l'intera giornata presso il laboratorio, dotato di cucina e di bagno munito di doccia, utilizzando la casa solo per dormire.
Deve innanzitutto osservarsi che l'allegazione per cui la casa di Via Roma 39 sia dotata di camino a legna e generatore elettrico utilizzati quale forma di riscaldamento e produzione di energia elettrica è rimasta del tutto indimostrata, oltre che apparire inverosimile, non comprendendosi come mai in un'abitazione munita di utenze domestiche comode e moderne ci si affidi a forme alternative scomode e rudimentali e che, inoltre, proprio l'unica bolletta depositata in atti
(non essendo state prodotte altre bollette per l'energia elettrica e nessuna relativa ai consumi di gas metano), attesta un consumo pari a zero nel periodo autunnale, in cui le ore di buio sono notoriamente maggiori, dovendosi ritenere che, anche l'utilizzo turnario della casa tra i tre componenti del nucleo familiare, come dedotto dall'attore nel primo grado di giudizio, implica comunque un utilizzo, per quanto ridotto, di energia elettrica, incompatibile, quindi, con i consumi assenti nel bimestre oggetto di fatturazione.
A ciò va aggiunto che, dall'istruttoria orale espletata, è emerso che il negozio del on è aperto con orario continuato (risultando che, oltre ad una pausa _1 pranzo, è aperto sino alle ore 19.30/20.00 e che apre di domenica una sola volta al mese – cfr dichiarazioni di , circostanza che parimenti si pone Testimone_1 come incompatibile con l'assenza di consumi elettrici.
Il comune appellante ha poi allegato, nel primo grado di giudizio che il _1
, unitamente alla propria famiglia, abitava all'epoca degli eventi sismici ed
[...] abita tuttora, nella casa ubicata in Contrada Santa Maria n. 43 di NT di cui è comproprietario unitamente alla madre dello stesso ed ha avvalorato detta allegazione con le dichiarazioni testimoniali rese dalla testimone Testimone_2
che ha riferito di aver visto il e la sua famiglia “da sempre entrare
[...] _1
o uscire da casa o nell'orto ed ora li vedo ancora andare dal cane che è nel recinto davanti a casa, oppure entrare ed uscire da casa o andare nell'orto”
A quanto detto consegue che la mancata prova di consumi di gas, acqua ed energia elettrica nel periodo non solo successivo al sisma, ma anche in quello anteriore all'evento sismico inducono a ritenere che l'immobile in Parte_1 in non fosse adibito a dimora abituale del non conciliandosi detti Pt_1 _1 dati con la permanenza presso detto immobile per un periodo apprezzabile, anche tenendo in considerazione le consuetudini di vita e le relazioni familiari evidenziate dall'appellato.
Le consolidate abitudini di vita per come emerse dall'istruttoria orale, dalla quale, giova ripeterlo è emersa una presenza costante del nucleo familiare in
NT (si vedano in tal senso anche le dichiarazioni di che ha TE riferito di incontrare sovente nella strada che conduce da NT a
[...]
la moglie ed il figlio dell'appellato e che ha sempre visto le Parte_1 finestre della casa di Via Roma chiuse, non riscontrando mai la presenza delle vetture in uso alla famiglia del posteggiate presso detta abitazione, pur _1 transitandovi abitualmente) valutate insieme ai consumi, inesistenti o comunque non provati, di acqua e luce e di gas, inducono a escludere che _1 ed i suoi familiari rientrassero presso l'abitazione sita in Via Roma, abitualmente e in modo sistematico, una volta assolto il proprio impegno lavorativo.
Per le considerazioni svolte il certificato di residenza, attestante la residenza formale dell'odierno appellato presso l'abitazione di Via Roma, non è di per sé sufficiente a riconoscere l'immobile di cui si tratta quale luogo di residenza effettiva-abitazione principale del _1
Né a diversa conclusione si ritiene di poter pervenire sulla base della dedotta e non provata archiviazione del nel procedimento penale instaurato a suo _1 carico.
A ciò discende l'obbligo per il di restituire tutte le somme indebitamente _1 percepite a titolo di contributo di autonoma sistemazione pari ad euro 5.238,71 oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo effettivo (dovuti anche in mancanza di specifica domanda, atteso che la condanna alla restituzione chi ha percepito un importo non dovuto deve essere integralmente restitutoria nella posizione quo ante). In conclusione, per le argomentazioni svolte, che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame di ogni altra questione, l'appello va accolto, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, seguono la soccombenza dell'appellato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 285/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Fermo pubblicata in data 12-04-2023 e notificata il 12-07-2023, così provvede: dichiara legittimo il provvedimento di revoca del C.A.S. adottato dal
[...]
in Matenano (FM); Parte_1 condanna alla restituzione della somma di €. 5.238,71 _1 indebitamente percepita a titolo di C.A.S. oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo effettivo condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che _1 liquida, per il primo grado, in euro 2540.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge e, per il presente grado di giudizio, in euro 2984,00 per compensi ed in euro 382.50 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona in data 30.4.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 721/2023
Promosso da
, in persona del Sindaco p.t. - Parte_1
con sede a (63854) in Matenano (FM), in Corso Parte_2 Parte_1
Matteotti n. 13, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Romano P.IVA_1
Rastelli
APPELLANTE
Nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il [...], _1 C.F._1 residente in 63853 NT (AP) C.da Santa Maria n. 43, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Santoni
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 285/2023, pubblicata il 12.4.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“… Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 285/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Fermo, Giudice dott.ssa Maura Diodato, nell'ambito del giudizio RG. N. 1429/2021, pubblicata in data 12-04-2023 e notificata il 12-07-2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“1) dichiarare legittimo il provvedimento di revoca del C.A.S. adottato dal di (FM), conseguentemente negare il diritto Pt_1 Parte_1 Parte_1 alla concessione del C.A.S. invocato dall'attore;
2) condannare alla immediata restituzione della somma di €. 5.238,71 _1 indebitamente percepita a titolo di C.A.S.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti
i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Parte_3 in persona del Sindaco pro tempore avverso la sentenza n. 285/2023 del
[...]
Tribunale di Fermo.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, e cpa.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo ha accolto la domanda proposta da nei confronti del _1 Parte_1 volta all'accertamento ed alla declaratoria della sussistenza, in capo all'attore, del diritto a percepire il contributo di autonoma sistemazione (nel prosieguo, per brevità, “C.A.S.”) in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle Marche il 24.8.2016, nonché alla declaratoria di illegittimità della revoca del provvedimento di assegnazione, con ripristino del beneficio e condanna del convenuto al versamento degli importi spettanti all'attore a titolo di Pt_1
C.A.S. dal mese di febbraio 2018, condannando il a versare gli importi Pt_1 dovuti a detto titolo dal febbraio 2018 oltre che al pagamento delle spese di lite.
Il comune di ha proposto appello per le ragioni di Parte_1 seguito illustrate, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della _1 sentenza impugnata.
Preso atto delle note di trattazione scritta e delle memorie conclusionali depositate, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante, riepilogata la vicenda, anche processuale, censura la sentenza impugnata con un unico ed articolato motivo di gravame lamentandone la erroneità per violazione dell'art. 2967 c.c., nella parte in cui il Tribunale ha Parte ritenuto in capo all'appellato la sussistenza dei requisiti per la percezione del in assenza di prova circa l'effettivo utilizzo, ante sisma, quale abitazione principale dell'immobile sito in Via Roma n. 39.
Deve innanzitutto premettersi che, secondo quanto previsto nell'ordinanza n.
388 emessa in data 26.08.2016 dal Capo del Dipartimento della Protezione
Civile, il contributo oggetto di causa spetta “ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico”: la disposizione in questione non fa alcun riferimento alla nozione di residenza anagrafica, richiedendo esclusivamente il requisito della “abitazione principale, abituale e continuativa” presso un immobile distrutto o sgomberato in seguito al sisma.
Il sussidio in esame è stato del resto introdotto al fine di consentire ai nuclei familiari che abbiano perso, a causa del sisma, l'abitazione effettivamente destinata a dimora abituale, di fronteggiare le spese necessarie per il reperimento di una nuova sistemazione abitativa: tale condizione emergenziale risulta evidentemente diversa da quella di coloro che, pur risultando anagraficamente residenti presso un immobile colpito dal sisma, non vi abitavano in modo stabile e continuativo.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. n. 3841 del 15/02/2021, ha precisato che “la residenza della persona ex art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive. La verifica di tali requisiti, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 223 del 1989, deve avvenire da parte degli organi preposti con modalità che si concilino con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione, con l'onere a carico del richiedente di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dall'abitazione, sì da consentire al comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli restanti”. La Corte di Cassazione ha rilevato, altresì, che la prova della dimora abituale può essere fornita senza limiti, con qualsiasi indizio come, ad esempio, le bollette per le varie utenze
(Cass. sent. n. 8627/19 del 28.03.2019.).
Nel caso di specie, ritiene questo Collegio che l'odierno appellato, su cui gravava l'onere della prova ex art. 2697 c.c., non abbia fornito elementi probatori certi ed univoci atti a dimostrare la residenza stabile e continuativa nell'immobile reso inagibile dal sisma 2016, sito nel comune di Parte_1
via Roma n. 39.
[...]
Deve, al riguardo, evidenziarsi che, in occasione della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione, il _1 dichiarava che l'abitazione di cui trattasi era dotata di utenze di fornitura elettrica e metano/gas intestate alla signora e che, in sede di Parte_5 costituzione in giudizio, produceva una sola bolletta per la fornitura dell'energia elettrica relativa al bimestre settembre -ottobre 2015 che riportava un consumo pari a zero (cfr all 2 alla memoria ex art 183 cpc), deducendo che l'abitazione è dotata di camino a legna, idoneo a riscaldare la casa nonchè di un gruppo elettrogeno autonomo e che lui stesso e la propria famiglia (coniuge signora
[...]
e figlio signor ) svolgono attività di lavorazione del pane Parte_5 CP_2 ed hanno un negozio di panetteria e pasticceria, ragion per cui trascorrono l'intera giornata presso il laboratorio, dotato di cucina e di bagno munito di doccia, utilizzando la casa solo per dormire.
Deve innanzitutto osservarsi che l'allegazione per cui la casa di Via Roma 39 sia dotata di camino a legna e generatore elettrico utilizzati quale forma di riscaldamento e produzione di energia elettrica è rimasta del tutto indimostrata, oltre che apparire inverosimile, non comprendendosi come mai in un'abitazione munita di utenze domestiche comode e moderne ci si affidi a forme alternative scomode e rudimentali e che, inoltre, proprio l'unica bolletta depositata in atti
(non essendo state prodotte altre bollette per l'energia elettrica e nessuna relativa ai consumi di gas metano), attesta un consumo pari a zero nel periodo autunnale, in cui le ore di buio sono notoriamente maggiori, dovendosi ritenere che, anche l'utilizzo turnario della casa tra i tre componenti del nucleo familiare, come dedotto dall'attore nel primo grado di giudizio, implica comunque un utilizzo, per quanto ridotto, di energia elettrica, incompatibile, quindi, con i consumi assenti nel bimestre oggetto di fatturazione.
A ciò va aggiunto che, dall'istruttoria orale espletata, è emerso che il negozio del on è aperto con orario continuato (risultando che, oltre ad una pausa _1 pranzo, è aperto sino alle ore 19.30/20.00 e che apre di domenica una sola volta al mese – cfr dichiarazioni di , circostanza che parimenti si pone Testimone_1 come incompatibile con l'assenza di consumi elettrici.
Il comune appellante ha poi allegato, nel primo grado di giudizio che il _1
, unitamente alla propria famiglia, abitava all'epoca degli eventi sismici ed
[...] abita tuttora, nella casa ubicata in Contrada Santa Maria n. 43 di NT di cui è comproprietario unitamente alla madre dello stesso ed ha avvalorato detta allegazione con le dichiarazioni testimoniali rese dalla testimone Testimone_2
che ha riferito di aver visto il e la sua famiglia “da sempre entrare
[...] _1
o uscire da casa o nell'orto ed ora li vedo ancora andare dal cane che è nel recinto davanti a casa, oppure entrare ed uscire da casa o andare nell'orto”
A quanto detto consegue che la mancata prova di consumi di gas, acqua ed energia elettrica nel periodo non solo successivo al sisma, ma anche in quello anteriore all'evento sismico inducono a ritenere che l'immobile in Parte_1 in non fosse adibito a dimora abituale del non conciliandosi detti Pt_1 _1 dati con la permanenza presso detto immobile per un periodo apprezzabile, anche tenendo in considerazione le consuetudini di vita e le relazioni familiari evidenziate dall'appellato.
Le consolidate abitudini di vita per come emerse dall'istruttoria orale, dalla quale, giova ripeterlo è emersa una presenza costante del nucleo familiare in
NT (si vedano in tal senso anche le dichiarazioni di che ha TE riferito di incontrare sovente nella strada che conduce da NT a
[...]
la moglie ed il figlio dell'appellato e che ha sempre visto le Parte_1 finestre della casa di Via Roma chiuse, non riscontrando mai la presenza delle vetture in uso alla famiglia del posteggiate presso detta abitazione, pur _1 transitandovi abitualmente) valutate insieme ai consumi, inesistenti o comunque non provati, di acqua e luce e di gas, inducono a escludere che _1 ed i suoi familiari rientrassero presso l'abitazione sita in Via Roma, abitualmente e in modo sistematico, una volta assolto il proprio impegno lavorativo.
Per le considerazioni svolte il certificato di residenza, attestante la residenza formale dell'odierno appellato presso l'abitazione di Via Roma, non è di per sé sufficiente a riconoscere l'immobile di cui si tratta quale luogo di residenza effettiva-abitazione principale del _1
Né a diversa conclusione si ritiene di poter pervenire sulla base della dedotta e non provata archiviazione del nel procedimento penale instaurato a suo _1 carico.
A ciò discende l'obbligo per il di restituire tutte le somme indebitamente _1 percepite a titolo di contributo di autonoma sistemazione pari ad euro 5.238,71 oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo effettivo (dovuti anche in mancanza di specifica domanda, atteso che la condanna alla restituzione chi ha percepito un importo non dovuto deve essere integralmente restitutoria nella posizione quo ante). In conclusione, per le argomentazioni svolte, che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame di ogni altra questione, l'appello va accolto, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, seguono la soccombenza dell'appellato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 285/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Fermo pubblicata in data 12-04-2023 e notificata il 12-07-2023, così provvede: dichiara legittimo il provvedimento di revoca del C.A.S. adottato dal
[...]
in Matenano (FM); Parte_1 condanna alla restituzione della somma di €. 5.238,71 _1 indebitamente percepita a titolo di C.A.S. oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo effettivo condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che _1 liquida, per il primo grado, in euro 2540.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge e, per il presente grado di giudizio, in euro 2984,00 per compensi ed in euro 382.50 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona in data 30.4.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico