Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 .
3. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile .
(( 3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d'impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore previsti dalla presente legge. ))